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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3879 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), n. q. di erede Parte_1 C.F._1
della sig.ra nata a [...] il [...], (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliato in via Cluverio n. 28 Pa- C.F._2
lermo, presso lo studio dell'avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA, che lo rap- presenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
13/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 26/09/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole per la de cuius, per l'accertamento della in- validità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a con-
[...]
clusioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Il quadro patologico del- la sig.ra , ricostruito attraverso la lettura della documentazione sanitaria Persona_1
allegata al fascicolo, presentava elementi clinici utili a rilevare i requisiti sanitari per il rico- noscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L.18/80 e L.508/88) a decor- rere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13/06/2019) fino alla data del decesso (18/04/2021)” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, rilevato che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui, nella disciplina delle spese, si ap- plicano i criteri previsti dall'art. 82 D.P.R. 115/02 e con la riduzione di cui all'art. 130, vengono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato (art. 133 DPR 115/02).
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1 lecontainer
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era invalida con diritto all'indennità di Persona_1
accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino alla data del decesso (18/04/2021); condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in comples- CP_1
sivi € 1.400,00 (50% di € 2.800,00), oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3879 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), n. q. di erede Parte_1 C.F._1
della sig.ra nata a [...] il [...], (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliato in via Cluverio n. 28 Pa- C.F._2
lermo, presso lo studio dell'avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA, che lo rap- presenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
13/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 26/09/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole per la de cuius, per l'accertamento della in- validità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a con-
[...]
clusioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Il quadro patologico del- la sig.ra , ricostruito attraverso la lettura della documentazione sanitaria Persona_1
allegata al fascicolo, presentava elementi clinici utili a rilevare i requisiti sanitari per il rico- noscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L.18/80 e L.508/88) a decor- rere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13/06/2019) fino alla data del decesso (18/04/2021)” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, rilevato che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui, nella disciplina delle spese, si ap- plicano i criteri previsti dall'art. 82 D.P.R. 115/02 e con la riduzione di cui all'art. 130, vengono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato (art. 133 DPR 115/02).
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1 lecontainer
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era invalida con diritto all'indennità di Persona_1
accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino alla data del decesso (18/04/2021); condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in comples- CP_1
sivi € 1.400,00 (50% di € 2.800,00), oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile