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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 3172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, proposta da
, con l'Avv. Giuseppina Vitiello Parte_1
Opponente
E
, quale procuratrice di appartenente al Gruppo CP_1 Controparte_2 CP_3
P.
[...]
Opposta contumace
E
con gli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloia Controparte_4
Cessionaria interveniente
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 12296/2020 (RG. 35971/2020) emesso dal
Tribunale di Roma in data 3.8.2020.
1 CONCLUSIONI: come note depositate per l'udienza del 11/09/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società appartenente al Gruppo , in persona Controparte_2 Controparte_3
della procuratrice , premettendo che in data 28/12/2018 aveva acquistato pro soluto da CP_1
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art.58 del
Testo Unico Bancario giusta pubblicazione in G.U. Parte Seconda Anno 160° - Numero 1 del
3.01.201, agiva in via monitoria nei confronti della signora e dei suoi fideiussori, CP_5
signori e , per il pagamento dell'importo complessivo di €. Parte_1 Parte_2
114.953,54 oltre interessi legali, quale saldo debitore risultante dai due contratti di conto corrente, il n. 632842 (già 48000) del 11/01/1994 ed il n. 631878 (già 3505) del 29/05/2012 stipulati dalla signora con Banca Monte dei Paschi di Siena, rispetto ai quali si CP_5
costituivano fideiussori la signora e il signor . Parte_1 Parte_2
Veniva, dunque, emesso dal Tribunale di Roma in data 03/08/2020 il decreto ingiuntivo n.
12296/2020 (RG. 35971/2020) con il quale si ingiungeva al debitore principale, signora CP_5
, e ai fideiussori, e , il pagamento dell'importo di €. 114.953,54
[...] Parte_1 Parte_2
– per i fideiussori limitatamente all'importo garantito - oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio in favore della nella qualità. CP_1
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora conveniva, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la , per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo 12296/2020 (RG. CP_1
35971/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 3.8.2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento, nella qualità di fideiussore della signora , della somma di € 114.953,54 CP_5
oltre interessi e spese eccependo la nullità del decreto per incompetenza territoriale, le nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto della stessa alla disciplina antitrust fissata nell'articolo 2 L.
287/90 e la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, giusta la CP_1
violazione dell'art. 1957 cc.
In particolare, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti - In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore
2 del Tribunale di Prato, luogo di residenza del consumatore , per i motivi esposti in Parte_1
narrativa.
Nel merito: accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 12296/2020
(RG 35971/2020 emesso su istanza di dal Tribunale di Roma in data 3.8.2020, e notificato CP_1
alla sig.ra , in data 6.11.2020, per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
Parte_1
Con riserva di agire in separata sede nei confronti dell'Istituto Bancario per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ed, eventualmente di condotta anticoncorrenziale qualora le fideiussioni venissero ritenute valide dal Giudicante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio, spiegando intervento ex. art 111 c.p.c., la in qualità Controparte_4
di cessionaria di un portafoglio di crediti di , che resisteva nel merito alla domanda attrice CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente intervento in giudizio della quale successore a titolo particolare della odierna convenuta opposta;
Controparte_4
Sempre In via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12296/2020 del 03/08/2020, RG. 35971/2020, emesso dal Tribunale ordinario di
Roma in data 03/08/2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando
l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione.
Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la genericità e/o l'infondatezza in fato
e diritto dell'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla in toto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 12296/2020 del 03/08/2020, RG. 35971/2020, emesso dal
Tribunale ordinario di Roma in data 03/08/2020 e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio.
3 In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”
Con ordinanza riservata del 22/06/2022 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo incertezza in ordine al fumus boni iuris per l'eccepita incompetenza territoriale e venivano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza riservata del 10/09/2022 veniva disposto che il fascicolo fosse inserito, a cura della Cancelleria, nel ruolo delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 11/09/2024, celebratasi mediante lo scambio di note scritte, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con l'opposizione proposta deduce: Parte_1
1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
2) la nullità della fideiussione rilasciata in data 14.5.2008 per violazione della normativa antitrust ex art 2 L. 287/90;
3) la nullità della fideiussione rilasciata in data 29.5.2012 per violazione della normativa antitrust ex art 2 L. 287/90 e per la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento CP_1
del fideiussore, giusta la violazione dell'art. 1957 cc.;
4) la violazione dei principi di buona fede ex. art. 1956 cc;
5) il difetto di legittimazione attiva e di titolarità dell' CP_2 CP_2
3. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale adito è fondata e deve essere accolta.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento nei rapporti di conto corrente stipulati dalla debitrice principale, signora con Banca CP_5
Monte dei Paschi di Siena, rispetto ai quali l'odierna opponente, , si costituiva Parte_1
fideiussore.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del
Tribunale di Prato (luogo di residenza) invocando il diverso foro del consumatore: a supporto della
4 difesa, argomenta che la fideiussione non fosse stata contratta nell'esercizio dell'attività professionale, ma soltanto in via personale (essendo la madre del debitore).
Come noto, il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha individuato, quale criterio di determinazione della competenza, il “foro del consumatore”, stabilendo la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, nel senso della vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto dal consumatore, anche se il foro indicato coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.c
(Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 2003).
Tale regola è stata recepita dalla giurisprudenza in tutti i casi in cui parti della controversia siano un professionista ed un consumatore, sottolineando che si tratta di un foro esclusivo e inderogabile a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione del d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (Cass. civ. n. 12981 del 30/06/2020).
La “qualificazione” del fideiussore come consumatore o professionista comporta conseguenze non confinate al solo profilo processuale, qui specificamente in esame, ma anche sostanziale, in quanto la veste di “consumatore” conduce alla possibilità di valutare e, se del caso, censurare con la nullità le clausole del contratto vessatorie ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005.
L'orientamento giurisprudenziale, per così dire, primigenio, aveva accolto un'impostazione che valorizzava in modo particolarmente accentuato la natura accessoria del contratto di fideiussione.
La decisione “capostipite”, in tal senso, va ricercata in una sentenza della Corte di Giustizia
(CGUE, sez. V, 17 marzo 1998, C-45/96), secondo la quale in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita.
5 La nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, poi, ha un carattere oggettivo e va valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva.
Pertanto, secondo la Corte, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
La Corte di Cassazione ha, solo di recente, mutato in modo compiuto il precedente orientamento in conformità al nuovo indirizzo dettato dalla CGUE.
La Suprema Corte, infatti, ha dimostrato di aderire al principio espresso dai Giudici europei:
"l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina 'consumeristica' non con riferimento all'oggetto del contratto (tanto meno quello garantito), ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale […]; questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia e di fideiussione stipulato da un istituto bancario e un consumatore".
Ciò in quanto detto contratto "si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito" (Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Per_1 Per_2
La Cassazione, pertanto, si allinea a tale interpretazione logico-sistematica della normativa in materia di contratti con i consumatori, riprendendo il filo di altra precedente pronuncia (ordinanza
16 gennaio 2020, n. 742), che aveva espressamente abbandonato l'orientamento tradizionale,
6 specificando che la natura di consumatore debba essere individuata mediante "la valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri o no nell'ambito di attività estranee all'esercizio dell'eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia".
Con l'ordinanza 16 gennaio 2020, n. 742, in particolare, la Corte ha sottolineato come, ferma restando la rilevanza delle decisioni della Corte di Giustizia Europea ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto interno, quello dell'accessorietà fideiussoria è un elemento oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore.
L'accessorietà, infatti, per quanto connotante la struttura disciplinare dell'impegno e dell'obbligazione assunti dal fideiussore, non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito e, comunque, non può avere un rilievo “esterno”, tanto da incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti, né, quindi, può far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale).
Pertanto, non rileva l'attività del debitore principale, ai fini della qualificazione del fideiussore quale consumatore, ma occorre valutare se il contratto di fideiussione in sé rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.
Si deve applicare, cioè, con precipuo riferimento al solo contratto di fideiussione, il criterio generale, di cui all'art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a).
In tal senso, la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.
7 Pertanto, non può che essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio).
Pertanto, facendo puntuale applicazione dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza comunitaria ed interna, nel caso de quo risulta documentato e, non contestato, che la signora ha stipulato il contratto di garanzia per fini estranei alla sua attività Parte_1
professionale, riconoscendosi, quindi, nel caso di specie l'operatività del “foro del consumatore” con conseguente incompetenza del giudice adito.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Prato.
È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).
Calando tali principi nel caso di specie, deve evidenziarsi che il convenuto opposto non ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, né appare giustificabile il suo errore nella errata radicazione del giudizio se si considera che in diversi documenti in suo possesso, la qualifica di consumatore dell'opposta è palese.
8 Ciò, quindi, non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza della nei CP_1
confronti dell'attrice in opposizione.
Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione, proposti tutti in via di eccezione e non come domande riconvenzionali.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. n. 147/2022, relativi allo scaglione di riferimento, sulla base del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 12296/2020, essendo competente il Tribunale di Prato;
- per l'effetto, in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12296/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 3.8.2020;
- assegna alle parti il termine di 90 giorni mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Prato;
- condanna la alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_4
che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre € Parte_1
406,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 3172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, proposta da
, con l'Avv. Giuseppina Vitiello Parte_1
Opponente
E
, quale procuratrice di appartenente al Gruppo CP_1 Controparte_2 CP_3
P.
[...]
Opposta contumace
E
con gli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloia Controparte_4
Cessionaria interveniente
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 12296/2020 (RG. 35971/2020) emesso dal
Tribunale di Roma in data 3.8.2020.
1 CONCLUSIONI: come note depositate per l'udienza del 11/09/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società appartenente al Gruppo , in persona Controparte_2 Controparte_3
della procuratrice , premettendo che in data 28/12/2018 aveva acquistato pro soluto da CP_1
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art.58 del
Testo Unico Bancario giusta pubblicazione in G.U. Parte Seconda Anno 160° - Numero 1 del
3.01.201, agiva in via monitoria nei confronti della signora e dei suoi fideiussori, CP_5
signori e , per il pagamento dell'importo complessivo di €. Parte_1 Parte_2
114.953,54 oltre interessi legali, quale saldo debitore risultante dai due contratti di conto corrente, il n. 632842 (già 48000) del 11/01/1994 ed il n. 631878 (già 3505) del 29/05/2012 stipulati dalla signora con Banca Monte dei Paschi di Siena, rispetto ai quali si CP_5
costituivano fideiussori la signora e il signor . Parte_1 Parte_2
Veniva, dunque, emesso dal Tribunale di Roma in data 03/08/2020 il decreto ingiuntivo n.
12296/2020 (RG. 35971/2020) con il quale si ingiungeva al debitore principale, signora CP_5
, e ai fideiussori, e , il pagamento dell'importo di €. 114.953,54
[...] Parte_1 Parte_2
– per i fideiussori limitatamente all'importo garantito - oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio in favore della nella qualità. CP_1
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora conveniva, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la , per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo 12296/2020 (RG. CP_1
35971/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 3.8.2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento, nella qualità di fideiussore della signora , della somma di € 114.953,54 CP_5
oltre interessi e spese eccependo la nullità del decreto per incompetenza territoriale, le nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto della stessa alla disciplina antitrust fissata nell'articolo 2 L.
287/90 e la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, giusta la CP_1
violazione dell'art. 1957 cc.
In particolare, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti - In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore
2 del Tribunale di Prato, luogo di residenza del consumatore , per i motivi esposti in Parte_1
narrativa.
Nel merito: accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 12296/2020
(RG 35971/2020 emesso su istanza di dal Tribunale di Roma in data 3.8.2020, e notificato CP_1
alla sig.ra , in data 6.11.2020, per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
Parte_1
Con riserva di agire in separata sede nei confronti dell'Istituto Bancario per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ed, eventualmente di condotta anticoncorrenziale qualora le fideiussioni venissero ritenute valide dal Giudicante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio, spiegando intervento ex. art 111 c.p.c., la in qualità Controparte_4
di cessionaria di un portafoglio di crediti di , che resisteva nel merito alla domanda attrice CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente intervento in giudizio della quale successore a titolo particolare della odierna convenuta opposta;
Controparte_4
Sempre In via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12296/2020 del 03/08/2020, RG. 35971/2020, emesso dal Tribunale ordinario di
Roma in data 03/08/2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando
l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione.
Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la genericità e/o l'infondatezza in fato
e diritto dell'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla in toto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 12296/2020 del 03/08/2020, RG. 35971/2020, emesso dal
Tribunale ordinario di Roma in data 03/08/2020 e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio.
3 In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”
Con ordinanza riservata del 22/06/2022 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo incertezza in ordine al fumus boni iuris per l'eccepita incompetenza territoriale e venivano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza riservata del 10/09/2022 veniva disposto che il fascicolo fosse inserito, a cura della Cancelleria, nel ruolo delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 11/09/2024, celebratasi mediante lo scambio di note scritte, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con l'opposizione proposta deduce: Parte_1
1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
2) la nullità della fideiussione rilasciata in data 14.5.2008 per violazione della normativa antitrust ex art 2 L. 287/90;
3) la nullità della fideiussione rilasciata in data 29.5.2012 per violazione della normativa antitrust ex art 2 L. 287/90 e per la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento CP_1
del fideiussore, giusta la violazione dell'art. 1957 cc.;
4) la violazione dei principi di buona fede ex. art. 1956 cc;
5) il difetto di legittimazione attiva e di titolarità dell' CP_2 CP_2
3. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale adito è fondata e deve essere accolta.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento nei rapporti di conto corrente stipulati dalla debitrice principale, signora con Banca CP_5
Monte dei Paschi di Siena, rispetto ai quali l'odierna opponente, , si costituiva Parte_1
fideiussore.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del
Tribunale di Prato (luogo di residenza) invocando il diverso foro del consumatore: a supporto della
4 difesa, argomenta che la fideiussione non fosse stata contratta nell'esercizio dell'attività professionale, ma soltanto in via personale (essendo la madre del debitore).
Come noto, il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha individuato, quale criterio di determinazione della competenza, il “foro del consumatore”, stabilendo la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, nel senso della vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto dal consumatore, anche se il foro indicato coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.c
(Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 2003).
Tale regola è stata recepita dalla giurisprudenza in tutti i casi in cui parti della controversia siano un professionista ed un consumatore, sottolineando che si tratta di un foro esclusivo e inderogabile a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione del d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (Cass. civ. n. 12981 del 30/06/2020).
La “qualificazione” del fideiussore come consumatore o professionista comporta conseguenze non confinate al solo profilo processuale, qui specificamente in esame, ma anche sostanziale, in quanto la veste di “consumatore” conduce alla possibilità di valutare e, se del caso, censurare con la nullità le clausole del contratto vessatorie ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005.
L'orientamento giurisprudenziale, per così dire, primigenio, aveva accolto un'impostazione che valorizzava in modo particolarmente accentuato la natura accessoria del contratto di fideiussione.
La decisione “capostipite”, in tal senso, va ricercata in una sentenza della Corte di Giustizia
(CGUE, sez. V, 17 marzo 1998, C-45/96), secondo la quale in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita.
5 La nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, poi, ha un carattere oggettivo e va valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva.
Pertanto, secondo la Corte, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
La Corte di Cassazione ha, solo di recente, mutato in modo compiuto il precedente orientamento in conformità al nuovo indirizzo dettato dalla CGUE.
La Suprema Corte, infatti, ha dimostrato di aderire al principio espresso dai Giudici europei:
"l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina 'consumeristica' non con riferimento all'oggetto del contratto (tanto meno quello garantito), ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale […]; questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia e di fideiussione stipulato da un istituto bancario e un consumatore".
Ciò in quanto detto contratto "si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito" (Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Per_1 Per_2
La Cassazione, pertanto, si allinea a tale interpretazione logico-sistematica della normativa in materia di contratti con i consumatori, riprendendo il filo di altra precedente pronuncia (ordinanza
16 gennaio 2020, n. 742), che aveva espressamente abbandonato l'orientamento tradizionale,
6 specificando che la natura di consumatore debba essere individuata mediante "la valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri o no nell'ambito di attività estranee all'esercizio dell'eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia".
Con l'ordinanza 16 gennaio 2020, n. 742, in particolare, la Corte ha sottolineato come, ferma restando la rilevanza delle decisioni della Corte di Giustizia Europea ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto interno, quello dell'accessorietà fideiussoria è un elemento oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore.
L'accessorietà, infatti, per quanto connotante la struttura disciplinare dell'impegno e dell'obbligazione assunti dal fideiussore, non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito e, comunque, non può avere un rilievo “esterno”, tanto da incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti, né, quindi, può far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale).
Pertanto, non rileva l'attività del debitore principale, ai fini della qualificazione del fideiussore quale consumatore, ma occorre valutare se il contratto di fideiussione in sé rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.
Si deve applicare, cioè, con precipuo riferimento al solo contratto di fideiussione, il criterio generale, di cui all'art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a).
In tal senso, la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.
7 Pertanto, non può che essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio).
Pertanto, facendo puntuale applicazione dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza comunitaria ed interna, nel caso de quo risulta documentato e, non contestato, che la signora ha stipulato il contratto di garanzia per fini estranei alla sua attività Parte_1
professionale, riconoscendosi, quindi, nel caso di specie l'operatività del “foro del consumatore” con conseguente incompetenza del giudice adito.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Prato.
È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).
Calando tali principi nel caso di specie, deve evidenziarsi che il convenuto opposto non ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, né appare giustificabile il suo errore nella errata radicazione del giudizio se si considera che in diversi documenti in suo possesso, la qualifica di consumatore dell'opposta è palese.
8 Ciò, quindi, non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza della nei CP_1
confronti dell'attrice in opposizione.
Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione, proposti tutti in via di eccezione e non come domande riconvenzionali.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. n. 147/2022, relativi allo scaglione di riferimento, sulla base del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 12296/2020, essendo competente il Tribunale di Prato;
- per l'effetto, in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12296/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 3.8.2020;
- assegna alle parti il termine di 90 giorni mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Prato;
- condanna la alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_4
che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre € Parte_1
406,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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