Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1959
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Sentenza 6 febbraio 2025

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Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una persona fisica, opponente, nei confronti di una società appartenente a un gruppo bancario, opposta, e di una società cessionaria di crediti, intervenuta. L'opponente, fideiussore di contratti di conto corrente stipulati dalla madre, contestava il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per un importo di € 114.953,54, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Prato, luogo di sua residenza, in applicazione del foro del consumatore. Nel merito, l'opponente deduceva la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust (art. 2 L. 287/90), la decadenza della banca dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore per violazione dell'art. 1957 c.c., la violazione dei principi di buona fede ex art. 1956 c.c. e il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria. La società cessionaria, intervenuta, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'ammissibilità del proprio intervento e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto.

Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, dichiarando la competenza del Tribunale di Prato. A tal fine, il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, secondo cui la qualifica di consumatore deve essere valutata in relazione alla persona fisica che presta la fideiussione, indipendentemente dall'attività del debitore principale, e se il contratto di garanzia sia stato stipulato per scopi estranei alla propria attività professionale. Nel caso di specie, è stato ritenuto documentato e non contestato che l'opponente abbia stipulato il contratto di garanzia per fini estranei alla sua attività professionale, con conseguente applicabilità del foro del consumatore. Di conseguenza, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della società cessionaria, liquidandole in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese. Gli altri motivi di opposizione sono stati dichiarati assorbiti. Le parti sono state assegnate il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Prato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1959
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 1959
    Data del deposito : 6 febbraio 2025

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