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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 23.01.2024 da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sorso (SS), in Vicolo Sechi n.19, ed elettivamente domiciliata in AR, in Via A. Oriani n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Gavino Campus dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata in data 19.06.2024,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(PD) in Quartiere A.Gramsci n.14, Interno 2,
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex artt. 473-bis.11e 47 e segg. c.p.c. ed ex art. 337 ter c.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo la regolarizzazione e regolamentazione dei rapporti genitoriali CP_2
nell'interesse del minore figlio , nato il [...] dalla relazione sentimentale oramai conclusa Per_1
tra le parti.
Premesso che le parti nell'anno 2011 avevano instaurato una relazione sentimentale e stabilito l'abitazione familiare presso la città di Conselve nella casa di sua proprietà, ha dedotto che sin dall'inizio del loro rapporto il resistente era solito consumare sostanze alcoliche e spendere il CP_1
proprio stipendio nel gioco delle slot-machine e del videopoker e che, molto spesso, quando lei rientrava nell'abitazione familiare trovava il compagno nervoso ed in un grave stato di ebrezza alcolica che lo rendeva aggressivo ed iracondo.
Ha rappresentato che nel 2014 con la nascita di la situazione del nucleo familiare non era Per_1
migliorata, che anzi il con il suo atteggiamento nervoso e aggressivo non riusciva a relazionarsi CP_1
adeguatamente con il minore, che nel novembre del 2022 era riuscita ad allontanarlo dall'abitazione familiare, essendo ormai la convivenza con quest'ultimo divenuta insostenibile sia per lei che per il minore, che il resistente aveva adottato nei suoi confronti una condotta persecutoria e che, al fine salvaguardare se stessa e il figlio , aveva deciso in data 18.12.2022 di lasciare la Città di Conselve Per_1
e di trasferirsi a AR, avendo trovato ospitalità presso una sua amica.
Ha allegato di aver sporto denuncia nei confronti del e di aver altresì presentato ricorso ex artt. CP_1
330,333,336 c.c. nanti al Tribunale per i Minorenni di AR, rappresentando in maniera dettagliata come il resistente avesse nel corso della loro relazione esercitato un contegno maltrattante e violento nei suoi confronti ed evidenziando la totale inadeguatezza di quest'ultimo nel suo ruolo genitoriale.
Evidenziato che il si era disinteressato completamente della cura e dei bisogni del minore e non CP_1
si era costituito nel procedimento nanti il T.M, ha rappresentato che il tribunale per i Minorenni, in seguito a completa istruttoria aveva dichiarato la decadenza di dalla responsabilità CP_1
genitoriale, prescritto alla madre del minore di collaborare con la massima sollecitudine Parte_1
con i servizi incaricati accettando gli interventi offerti, di prendere in considerazione la possibilità di
Part una valutazione e presa in carico da parte del di AR ed aveva incaricato il Servizio Sociale del
Comune di AR di predisporre gli interventi opportuni in favore suo e del minore.
Ha aggiunto che il Tribunale predetto aveva osservato come «il padre del minore , CP_1
convocato dal SS di Conselve (cfr rel. del 23 giugno 2023) ha chiaramente espresso la propria intenzione di non voler esercitare il ruolo di padre e di essere d'accordo sull'interruzione dei contatti con il minore. L'uomo ha sostenuto che tale decisione è dovuta al comportamento della madre la quale, trasferendosi fuori dalla regione di residenza, gli impedisce di mantenere rapporti con il
pagina 2 di 6 bambino. In sede di colloquio il Sig. ha quindi chiesto di comunicare a questo Tribunale la sua CP_1 impossibilità a presentarsi all'udienza e la sua volontà di chiudere il rapporto con il figlio per Per_1
incapacità economica, abitativa ed affettiva».
Ha quindi lamentato che, sebbene nel decreto del Tribunale venisse ribadito al che, nonostante la CP_1
pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimanevano inalterati i doveri di natura economica e morale del genitore, egli, dalla data del suo trasferimento in Sardegna, non aveva mai provveduto a corrisponderle alcunché, delegandole totalmente non soltanto l'accudimento morale ed affettivo del minore ma anche quello materiale.
Ha infine rilevato che sebbene non avesse ancora trovato un'occupazione utilizzava i propri risparmi, tra i quali il ricavato della vendita di un immobile di sua proprietà sito nella città di Conselve, per provvedere al sostentamento di e che aveva acquistato anche un'abitazione sita nella città di Per_1
Sorso, ove risiedeva con il figlio minore, precisando che la sua capacità lavorativa era limitata essendo affetta da una serie di patologie che inevitabilmente le precludevano lo svolgimento di alcune occupazioni più usuranti, e che, per contro, il dall'anno 2008 lavorava come operaio chimico CP_1 turnista con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'azienda “INDUPHARMA SRL” sita nella città di Arre (PD) nella via Sorgaglia n. 40 percependo uno stipendio base di circa 1.600,00 euro.
Ha concluso chiedendo:
“1) disporre che il Sig. provveda al mantenimento del minore mediante il versamento alla CP_1 Per_1
Sig.ra della somma pari ad euro 600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni
ISTAT e concorra al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive nella misura del 50% con la ricorrente;
2) disporre che la Signora Pt_1 percepisca l'assegno unico universale per i figli a carico nella misura del 100%; 3) con vittoria di spese ed onorari”.
All'esito dell'udienza del 04.07.2024 fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Il padre dovrà versare a titolo Persona_2 di mantenimento del minore un contributo pari ad € 300 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 ogni mese presso il domicilio della sig.ra ,oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F. L'assegno unico erogato dall'NP in favore del minore continuerà ad essere percepito interamente dalla signora ” e, preso atto che la notifica Pt_1
al resistente non era andata a buon fine ha rinviato la causa all'udienza del 19.12.2024, disponendo la rinnovazione della notifica.
pagina 3 di 6 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2025 (fissata dopo il rinvio d'ufficio dell'udienza del 19.12.2024) il Giudice, verificata la regolarità della notificazione alla parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e, stante il quadro di instabilità della ricorrente emergente dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di AR agli atti, ha incaricato i Servizi Sociali di Sorso
e AR di relazionare sulla situazione di vita, abitativa e familiare del minore , chiedendo di Per_1
riferire se fossero ancora sussistenti le criticità rilevate nel decreto del Tribunale per i Minorenni ed ha rinviato la causa all'udienza del 2.12.2025.
All'udienza del 2.12.2025, preso atto della pendenza davanti al Tribunale per i minorenni di AR del procedimento per l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , il Per_1
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Deve osservarsi preliminarmente che questo Collegio non può pronunciarsi in ordine agli aspetti relativi all'affidamento ed all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , atteso che la Per_1
questione è già sub judice, essendo stato adito il Tribunale per i minorenni sui provvedimenti da assumere a tutela del minore ed essendo pendente il relativo procedimento.
Quanto agli aspetti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che l'obbligo di mantenimento dei figli non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale posto che entrambi i genitori, indipendentemente dallo stato della loro responsabilità, devono continuare a provvedere al sostentamento economico dei figli.
In sostanza la pronuncia di decadenza non esonera il genitore decaduto dalle proprie responsabilità di natura economica poiché resta fermo l'obbligo di contribuire al mantenimento in base alle proprie capacità lavorative e alle relative situazioni economiche di ciascun genitore.
Ciò posto, va anche detto che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla pagina 4 di 6 opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Devono quindi confermarsi i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente con ordinanza del
4.07.2024 e quindi disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.); tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, appare congruo rispetto alla dichiarata professione del padre (titolare di reddito fisso nella misura di € 1.600,00 mensili) e comunque si appalesa quale contributo minimo indispensabile per soddisfare le basilari esigenze di vita del figlio in base all'età ed ai relativi bisogni.
Le spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'GN UN NP continuerà ad essere percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che il minore convive con la madre e con lei trascorre la totalità del suo tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, uniche svolte, da intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non Per_1 collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.);
2) le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF;
3) l'GN UN NP continuerà ad essere percepito dalla madre nella misura del 100%;
pagina 5 di 6 4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano CP_1 in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 23.01.2024 da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sorso (SS), in Vicolo Sechi n.19, ed elettivamente domiciliata in AR, in Via A. Oriani n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Gavino Campus dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata in data 19.06.2024,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(PD) in Quartiere A.Gramsci n.14, Interno 2,
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex artt. 473-bis.11e 47 e segg. c.p.c. ed ex art. 337 ter c.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo la regolarizzazione e regolamentazione dei rapporti genitoriali CP_2
nell'interesse del minore figlio , nato il [...] dalla relazione sentimentale oramai conclusa Per_1
tra le parti.
Premesso che le parti nell'anno 2011 avevano instaurato una relazione sentimentale e stabilito l'abitazione familiare presso la città di Conselve nella casa di sua proprietà, ha dedotto che sin dall'inizio del loro rapporto il resistente era solito consumare sostanze alcoliche e spendere il CP_1
proprio stipendio nel gioco delle slot-machine e del videopoker e che, molto spesso, quando lei rientrava nell'abitazione familiare trovava il compagno nervoso ed in un grave stato di ebrezza alcolica che lo rendeva aggressivo ed iracondo.
Ha rappresentato che nel 2014 con la nascita di la situazione del nucleo familiare non era Per_1
migliorata, che anzi il con il suo atteggiamento nervoso e aggressivo non riusciva a relazionarsi CP_1
adeguatamente con il minore, che nel novembre del 2022 era riuscita ad allontanarlo dall'abitazione familiare, essendo ormai la convivenza con quest'ultimo divenuta insostenibile sia per lei che per il minore, che il resistente aveva adottato nei suoi confronti una condotta persecutoria e che, al fine salvaguardare se stessa e il figlio , aveva deciso in data 18.12.2022 di lasciare la Città di Conselve Per_1
e di trasferirsi a AR, avendo trovato ospitalità presso una sua amica.
Ha allegato di aver sporto denuncia nei confronti del e di aver altresì presentato ricorso ex artt. CP_1
330,333,336 c.c. nanti al Tribunale per i Minorenni di AR, rappresentando in maniera dettagliata come il resistente avesse nel corso della loro relazione esercitato un contegno maltrattante e violento nei suoi confronti ed evidenziando la totale inadeguatezza di quest'ultimo nel suo ruolo genitoriale.
Evidenziato che il si era disinteressato completamente della cura e dei bisogni del minore e non CP_1
si era costituito nel procedimento nanti il T.M, ha rappresentato che il tribunale per i Minorenni, in seguito a completa istruttoria aveva dichiarato la decadenza di dalla responsabilità CP_1
genitoriale, prescritto alla madre del minore di collaborare con la massima sollecitudine Parte_1
con i servizi incaricati accettando gli interventi offerti, di prendere in considerazione la possibilità di
Part una valutazione e presa in carico da parte del di AR ed aveva incaricato il Servizio Sociale del
Comune di AR di predisporre gli interventi opportuni in favore suo e del minore.
Ha aggiunto che il Tribunale predetto aveva osservato come «il padre del minore , CP_1
convocato dal SS di Conselve (cfr rel. del 23 giugno 2023) ha chiaramente espresso la propria intenzione di non voler esercitare il ruolo di padre e di essere d'accordo sull'interruzione dei contatti con il minore. L'uomo ha sostenuto che tale decisione è dovuta al comportamento della madre la quale, trasferendosi fuori dalla regione di residenza, gli impedisce di mantenere rapporti con il
pagina 2 di 6 bambino. In sede di colloquio il Sig. ha quindi chiesto di comunicare a questo Tribunale la sua CP_1 impossibilità a presentarsi all'udienza e la sua volontà di chiudere il rapporto con il figlio per Per_1
incapacità economica, abitativa ed affettiva».
Ha quindi lamentato che, sebbene nel decreto del Tribunale venisse ribadito al che, nonostante la CP_1
pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimanevano inalterati i doveri di natura economica e morale del genitore, egli, dalla data del suo trasferimento in Sardegna, non aveva mai provveduto a corrisponderle alcunché, delegandole totalmente non soltanto l'accudimento morale ed affettivo del minore ma anche quello materiale.
Ha infine rilevato che sebbene non avesse ancora trovato un'occupazione utilizzava i propri risparmi, tra i quali il ricavato della vendita di un immobile di sua proprietà sito nella città di Conselve, per provvedere al sostentamento di e che aveva acquistato anche un'abitazione sita nella città di Per_1
Sorso, ove risiedeva con il figlio minore, precisando che la sua capacità lavorativa era limitata essendo affetta da una serie di patologie che inevitabilmente le precludevano lo svolgimento di alcune occupazioni più usuranti, e che, per contro, il dall'anno 2008 lavorava come operaio chimico CP_1 turnista con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'azienda “INDUPHARMA SRL” sita nella città di Arre (PD) nella via Sorgaglia n. 40 percependo uno stipendio base di circa 1.600,00 euro.
Ha concluso chiedendo:
“1) disporre che il Sig. provveda al mantenimento del minore mediante il versamento alla CP_1 Per_1
Sig.ra della somma pari ad euro 600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni
ISTAT e concorra al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive nella misura del 50% con la ricorrente;
2) disporre che la Signora Pt_1 percepisca l'assegno unico universale per i figli a carico nella misura del 100%; 3) con vittoria di spese ed onorari”.
All'esito dell'udienza del 04.07.2024 fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Il padre dovrà versare a titolo Persona_2 di mantenimento del minore un contributo pari ad € 300 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 ogni mese presso il domicilio della sig.ra ,oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F. L'assegno unico erogato dall'NP in favore del minore continuerà ad essere percepito interamente dalla signora ” e, preso atto che la notifica Pt_1
al resistente non era andata a buon fine ha rinviato la causa all'udienza del 19.12.2024, disponendo la rinnovazione della notifica.
pagina 3 di 6 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2025 (fissata dopo il rinvio d'ufficio dell'udienza del 19.12.2024) il Giudice, verificata la regolarità della notificazione alla parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e, stante il quadro di instabilità della ricorrente emergente dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di AR agli atti, ha incaricato i Servizi Sociali di Sorso
e AR di relazionare sulla situazione di vita, abitativa e familiare del minore , chiedendo di Per_1
riferire se fossero ancora sussistenti le criticità rilevate nel decreto del Tribunale per i Minorenni ed ha rinviato la causa all'udienza del 2.12.2025.
All'udienza del 2.12.2025, preso atto della pendenza davanti al Tribunale per i minorenni di AR del procedimento per l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , il Per_1
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Deve osservarsi preliminarmente che questo Collegio non può pronunciarsi in ordine agli aspetti relativi all'affidamento ed all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , atteso che la Per_1
questione è già sub judice, essendo stato adito il Tribunale per i minorenni sui provvedimenti da assumere a tutela del minore ed essendo pendente il relativo procedimento.
Quanto agli aspetti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che l'obbligo di mantenimento dei figli non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale posto che entrambi i genitori, indipendentemente dallo stato della loro responsabilità, devono continuare a provvedere al sostentamento economico dei figli.
In sostanza la pronuncia di decadenza non esonera il genitore decaduto dalle proprie responsabilità di natura economica poiché resta fermo l'obbligo di contribuire al mantenimento in base alle proprie capacità lavorative e alle relative situazioni economiche di ciascun genitore.
Ciò posto, va anche detto che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla pagina 4 di 6 opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Devono quindi confermarsi i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente con ordinanza del
4.07.2024 e quindi disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.); tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, appare congruo rispetto alla dichiarata professione del padre (titolare di reddito fisso nella misura di € 1.600,00 mensili) e comunque si appalesa quale contributo minimo indispensabile per soddisfare le basilari esigenze di vita del figlio in base all'età ed ai relativi bisogni.
Le spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'GN UN NP continuerà ad essere percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che il minore convive con la madre e con lei trascorre la totalità del suo tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, uniche svolte, da intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non Per_1 collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.);
2) le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF;
3) l'GN UN NP continuerà ad essere percepito dalla madre nella misura del 100%;
pagina 5 di 6 4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano CP_1 in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA
pagina 6 di 6