Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Blanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della lettera - provvedimento 31.01.2024, prot. n. -OMISSIS- con la quale la Sovrintendenza per i BB.CC.AA. di -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente l'inammissibilità della richiesta di nulla-osta di competenza in sanatoria ex L. n. 47/1985, per l'immobile sito in -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, complesso edilizio -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione -OMISSIS- Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e della Regione -OMISSIS- Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' -OMISSIS- e di Regione -OMISSIS- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. EA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 marzo 2024 e depositato il 10 aprile 2024, il Sig. -OMISSIS-, proprietario di un fabbricato sito in -OMISSIS-, contrada -OMISSIS-, facente parte del complesso edilizio "-OMISSIS-", agisce per l’annullamento dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2024 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la sua istanza di compatibilità paesaggistica proposta in relazione a due domande di condono rispettivamente proposte ai sensi della Legge n. 47/1985 e della Legge n. 326/2003 (doc. 5 del foliario di parte ricorrente e all. 1 di parte resistente).
Più nel dettaglio, espone in fatto il ricorrente:
- di avere acquistato la proprietà dell’immobile per atto pubblico di vendita del 1987 (cfr. all. 7 di parte resistente);
- che l’edificio sarebbe stato ultimato nel 1975 in assenza di titolo edilizio e che per esso il dante causa aveva presentato nel 1986 domanda di sanatoria ex L. n. 47/1985 (cfr. all. 11 di parte resistente e doc. A16 Mod. 47 85 della produzione attorea);
- che, a seguito dell’acquisto, lo stesso deducente ha quindi realizzato nel 2003 ulteriori opere abusive di ampliamento, consistenti nell’innalzamento della quota di colmo del tetto di circa 80 cm e nella creazione di un soppalco interno, presentando per tali lavori altra istanza di condono ai sensi della L. n. 326/2003 (cfr. all. 8 di parte resistente e doc. A16 2 di parte ricorrente);
- che, attesa la perdurante pendenza delle due domande di sanatoria, in data 15 gennaio 2024 egli ha avanzato alla Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- un’unica istanza di compatibilità paesaggistica: sia per il corpo di fabbrica originario sia per i successivi interventi di ampliamento;
- che con l’atto impugnato l’Amministrazione ha dichiarato l’istanza inammissibile, motivando la decisione sulla base della considerazione del fabbricato come un “ unicum ” inscindibile, della non sanabilità degli ampliamenti realizzati post-vincolo ai sensi della L. n. 326/2003 secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 e la circolare dipartimentale n. 2/2022, e della conseguente impossibilità di un’istruttoria separata delle due pratiche.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione dell’art 10 bis della Legge 07.08.1990 n 241. Eccesso di potere per sviamento ; stante la vulnerazione delle garanzie partecipative e difensive scaturente dall’omessa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
2. Violazione, falsa ed erronea interpretazione di legge. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione ; con cui si censura l’erroneità della motivazione per cui il regime di insanabilità dell’ampliamento del 2003 si estenderebbe anche al corpo di fabbrica principale edificato in epoca antecedente e, in tesi, prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico. Trattandosi di procedimenti di condono autonomi, l’Amministrazione avrebbe, piuttosto, dovuto valutare separatamente l’istanza ex L. n. 47/1985, relativa al corpo di fabbrica originario, e dichiarare inammissibile, semmai, la sola istanza ex L. n. 326/2003. Il provvedimento, inoltre, non espliciterebbe le concrete ragioni paesaggistiche ostative all’esame delle opere originarie, limitandosi a una valutazione di ordine edilizio-urbanistico che esulerebbe dalle competenze della Soprintendenza, ponendosi altresì in contrasto con il principio di proporzionalità.
3. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento ; a mezzo del quale si lamenta una disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche relative ad altri immobili del medesimo complesso "-OMISSIS-", al cospetto delle quali la stessa Soprintendenza avrebbe assentito le opere realizzate ante-vincolo (oggetto di condono ex L. n. 47/1985), dichiarando inammissibili solo le istanze concernenti gli ampliamenti successivi.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che si è richiamata a una relazione della Soprintendenza dell’8 maggio 2024 (integrata da allegati) con cui si eccepisce l’infondatezza delle critiche ricorsuali.
Dopo il deposito di ulteriore documentazione, con atto del 20 gennaio 2026 il ricorrente ha replicato alle eccezioni di controparte, insistendo nelle domande spiegate in ricorso.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A) In via preliminare va dichiarata l’ammissibilità del ricorso.
Pur consapevole di una diversa giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 18/09/2017, n. 4369 con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004), il collegio recepisce e fa proprio l’orientamento, più volte affermato anche da questo Tribunale, in base al quale, per il suo effetto vincolante, il parere negativo della Soprintendenza è tale da imprimere un indirizzo ineluttabile sulla determinazione conclusiva e, perciò, idoneo a determinare un arresto procedimentale, conseguentemente legittimandone l’immediata impugnazione in deroga alla regola secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (cfr. C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, parere n. 633/2022 del 29/12/2022; Cons. Stato, sez. VII, 20/02/2023 n. 1739; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 30/10/2024, n. 2984; nonché T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 06/06/2025, n. 1820 e sez. III, 15/04/2025, n. 1236 secondo le quali, più esattamente: “ Alla natura di atto endoprocedimentale (seppur vincolante) del parere paesaggistico reso in sede di condono edilizio - a differenza che nel fisiologico procedimento ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 - consegue la facoltà (ma non l'onere) per il privato di impugnarlo stante la sua idoneità a costituire un arresto procedimentale altrimenti non superabile dell'iter del condono che deve, però, necessariamente concludersi con il provvedimento dell'autorità comunale, quale atto "finale", senza diversamente potersi prospettare l'ipotesi di conseguimento del titolo seppur ancora non efficace in assenza del parere dell'ente preposto alla tutela paesaggistica ”).
B) Nel merito il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti appresso specificati.
È opportuno anzitutto precisare che l’assunto attoreo per cui l’originario corpo di fabbrica sarebbe stato ultimato nel 1975 (pagg. 2 e 4 del ricorso e pagg. 1-3, 5 e 7 delle repliche) risulta smentito dai documenti acquisiti al compendio istruttorio che, per converso, collocano in modo univoco la realizzazione del manufatto nel 1976. Nella specie, l’anno 1976 è concordemente indicato come data di ultimazione dell’opera nella domanda di sanatoria presentata dal dante causa ex L. n. 47/1985 (all. 11 di parte resistente e doc. A16 Mod. 47 85 della produzione attorea, pag. 2 del pdf, riquadro “ F – Epoca di ultimazione ”), nell’atto notorio del 24 novembre 1980 (all. 13 di parte resistente, pag. 3, ultimo capoverso) e nella relazione illustrativa a corredo della stessa istanza di parere paesaggistico presentata dal ricorrente nel 2024 (all. 6 di parte resistente, pag. 2 “ Premessa ”).
Ciò nondimeno la collocazione temporale dell’opera originaria e il relativo regime paesaggistico all’epoca in vigore risultano recessivi nell’economia della motivazione reiettiva dell’istanza. Questa si focalizza, piuttosto, sulla ritenuta unitarietà sia della domanda di parere paesaggistico sia, soprattutto, della consistenza dell’immobile per cui è controversia, dalla quale l’Amministrazione ha desunto l’impossibilità di considerare in modo disgiunto gli abusi rispettivamente dedotti ad oggetto delle due domande di condono; che, pertanto, sono stati sottoposti ad un unico e complessivo vaglio di compatibilità di paesaggistica in base al regime normativo e vincolistico sopravvenuto all’epoca di quelli di più recente realizzazione (e cioè i lavori di ampliamento eseguiti dallo stesso ricorrente nel 2003 e dedotti ad oggetto della domanda di condono ex L. n. 326/2003) al quale è stata attratta anche l’opera originaria.
In particolare, nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che “ il fabbricato realizzato nei due diversi momenti costituisce un unicum nella sua composizione e che tale peculiarità non consente l’istruttoria di due diverse pratiche ” (doc. 5 del foliario di parte ricorrente e all. 1 di parte resistente). Di qui, la conseguente declaratoria d’inammissibilità della domanda alla stregua dei principi scanditi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 -che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021 laddove prevedeva che l’art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, dovesse essere interpretato nel senso che è ammissibile la sanatoria delle opere abusive «realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta»- e della circolare n. 2 del 30 dicembre 2022, che a quei principi si è conformata.
La tesi è ulteriormente sviluppata e specificata nella relazione dell’8 maggio 2024 cui si richiama la difesa erariale, laddove si afferma che “ il ricorrente ha chiesto a questa Soprintendenza il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica allegando sia la domanda di sanatoria ex L. n. 47/1985 per l'immobile originario edificato nel 1975, sia la domanda di sanatoria ex L. n. 326/2003 per le opere di ampliamento eseguite nel 2003. L'istanza, quindi, era volta ad ottenere un unico parere di compatibilità paesaggistica sia ai fini della sanatoria ex L. n. 47/1985 che ai fini della sanatoria ex L. n. 326/2003. Tale peculiarità non ha consentito l'istruttoria di due diverse pratiche e di conseguenza, ai fini del rilascio del parere richiesto, il fabbricato, pur se realizzato nei due diversi momenti, è stato considerato come un unicum nella sua composizione ”.
Proprio rispetto all’assunto dell’indistinguibilità delle opere coglie nel segno, tuttavia, la censura di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, dedotta nel secondo motivo di ricorso, nella quale il collegio ravvisa la ragione più liquida di definizione della controversia (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015).
Ed invero, i documenti di giudizio evidenziano che:
- all’istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della L. 47/1985 dal dante causa del ricorrente nel 1986, risulta allegata documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici) che individua in modo circostanziato l’originario corpo di fabbrica, oggetto della prima richiesta di sanatoria (cfr. all.ti 11 e 12 di parte resistente);
- parimenti, la successiva istanza avanzata nel 2003 dallo stesso ricorrente ai sensi della L. n. 326/2003 è esplicita nel descrivere l’illecito edilizio come “ Innalzamento della linea di gronda della copertura a falde inclinate del villino e realizzazione all’interno dello stesso di un soppalco adibito a locale sgombero ” (all. 8 di parte resistente); le caratteristiche dell’intervento sono più puntualmente dettagliate nella relazione tecnica a corredo dell’istanza che indica in circa 80 cm l’innalzamento della linea di gronda e quantifica l’addizione di superficie e volumetria (all. 10 di parte resistente, in particolare pagg. 2 e 3);
- gli elaborati grafici allegati alle due istanze illustrano gli interventi edilizi non solo su pianta, ma anche nel prospetto e, soprattutto, in sezione; dal relativo raffronto risulta, perciò, evincibile l’incidenza dei lavori di ampliamento sulla consistenza originaria dell’edificio (cfr. ancora all.ti 10 e 12 cit.).
In definitiva, in sede procedimentale il ricorrente ha fornito elementi conoscitivi idonei a consentire la leggibilità dell’originaria consistenza dell’edificio, che resta materialmente individuabile e definibile rispetto al successivo intervento ampliativo.
A fronte della distinguibilità degli interventi di cui alle due istanze di condono, la loro prospettazione da parte dell’Ente tutorio del vincolo come un “ unicum ” si rivela, pertanto, illegittima alla stregua del condivisibile indirizzo giurisprudenziale per cui “ il principio pretorio di unitarietà della sanatoria (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 6 maggio 2019, n. 75; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 18 settembre 2019, n. 1247) non è da reputarsi rigidamente operante, allorquando – come, appunto, nel caso in esame, dove l’illecito edilizio ritenuto preclusivo afferisce ad una superfetazione (sopraelevazione) dell’edificio originario, includente l’appartamento in proprietà di L. V. – l’abusività investa non già la ‘costruzione’ in senso unitario, ossia riguardata nel suo complesso, bensì singole porzioni di essa che non siano tra loro inestricabilmente connesse, ma autonome e scindibili sotto il profilo materiale e funzionale (sul punto, cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. III, 18 maggio 2016, n. 862; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 17 settembre 2019, n. 740; TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 febbraio 2020, n. 1584) ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 24 giugno 2022, n. 1799; più di recente sui temperamenti al principio in oggetto si veda anche T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 febbraio 2026 n. 171).
Tale, ad avviso del collegio, è anche la situazione di specie tenuto conto che l’innalzamento del tetto per l’addizione di ulteriore cubatura è riconducibile alla fattispecie della sopraelevazione e che, nel caso concreto, detto intervento ampliativo è stato eseguito ventisette anni dopo la realizzazione del corpo di fabbrica principale: e, dunque, su un organismo edilizio di per sé già completo e autonomo.
In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento sotto il dirimente profilo di fondatezza del secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza.
Ne consegue l’annullamento dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2024 della Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- e il conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata di rideterminarsi sulla domanda di parte ricorrente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, all’esito di una valutazione di compatibilità paesaggistica non più unitaria, bensì disgiunta degli abusi edilizi rappresentati rispettivamente nell’istanza di condono ex L. n. 47/1985 e in quella ex L. n. 326/2003 e in ragione dei pertinenti regimi paesaggistici vigenti nelle due diverse epoche di realizzazione dei lavori: il 1976, quanto al corpo di fabbrica originario; e il 2003, quanto alla superfetazione.
La natura procedimentale del vizio che inficia la legittimità del provvedimento impugnato giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, , lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IO, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
EA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA MA | PA IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.