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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/12/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 890/2020 R.G., avente ad oggetto “progressione economica orizzontale”;
promossa da:
nato a [...] [...] ed ivi residente in C.da Cerasella, C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Cortese e dall'Avv. Simona Aquilina C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2020 - agente di Polizia Municipale alle Parte_1 dipendenze del , inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione Controparte_1 economica “D2” - ha impugnato la determina del Settore X – Contratti n. 66 del 12.02.2020 e l'ivi approvata graduatoria definitiva di merito della selezione pubblica per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale (PEO) per il personale dipendente per l'anno 2019, indetta con determinazione dirigenziale R.G. n. 3471 del 27.12.2019, graduatoria nella quale, nonostante un punteggio di 291,80, si era collocato in posizione non utile all'attribuzione del beneficio. A sostegno dell'invocata disapplicazione dell'impugnata determina, il ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e correttezza, la procedura selettiva essendo stata portata a conoscenza del personale solo il 24.12.2019, appena una settimana prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria di merito del 31.12.2019, essendo stati perciò assunti ad oggetto della valutazione comportamenti già tenuti dai lavoratori e già conosciuti dal datore di lavoro pubblico, con conseguente anticipata conoscibilità dei destinatari del beneficio economico per cui è causa;
2- omessa esplicitazione dell'impiegato criterio di riconoscimento della PEO (i.e. dell'attribuzione della fascia retributiva superiore ai dipendenti che abbiano conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria giuridica, fino all'esaurimento della percentuale dei posti arbitrariamente messi a disposizione per ciascuna di essa) né in seno al contratto collettivo decentrato del 19.12.2019, né in seno alla deliberazione del 24.12.2019, posto che soltanto con la deliberazione - Contratti n. 61 del 31.12.2019 il resistente aveva reso nota la volontà di attribuire la PEO al 50% dei CP_1 dipendenti di ciascuna categoria giuridica;
3- contrarietà del criterio di attribuzione per categoria ai principi di imparzialità e selettività di cui all'art. 16 C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, le categorie economiche avendo al loro interno un numero di dipendenti assai variegato (dai n. 21 Part della categoria A ai n. 202 della categoria C); il riconoscimento della risultava perciò fondato su criteri non già meritocratici, bensì automatici e/o probabilistici, i dipendenti appartenenti a categorie con maggior organico avendo in concreto avuto maggiori chances di ottenere la progressione economica, con grave disparità di trattamento in danno dei più meritevoli, tanto più che per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti era stato assunto quale unico parametro di riferimento la “somma dei punteggi annuali ottenuti a seguito della valutazione individuale dell'ultimo triennio” e non era stato preso in considerazione alcun altro titolo di studio o professionale atto a giustificare una distinzione tra i dipendenti delle diverse categorie. Tanto dedotto ed esposto, il ricorrente ha quindi chiesto volersi “in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o, in ogni caso, disapplicare, per violazione di legge, la determinazione – Contratti n. 66 del 12.02.2020, nonché la graduatoria definitiva di merito ivi approvata e tutti gli atti connessi e conseguenti”, e il proprio diritto “a conseguire, dal 1° gennaio 2019, la fascia retributiva superiore “D3”, condannando il “al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettantigli dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, maggiorate di rivalutazione monetarie ed interessi”; “in via subordinata, accertata e dichiarata la nullità e/ o illegittimità della CP_ Determinazione n. 66 del 12.02.2020 e la graduatoria di merito ivi approvata, condannare l' resistente al risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire la fascia retributiva superiore, da determinarsi sulla base delle differenze retributive, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, deducendo la pedissequa osservanza delle disposizioni normative e contrattuali in materia di definizione delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti relative all'anno 2019. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 31.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che a mente dell'art. 23 D.Lvo n. 150/23009 “le progressioni economiche devono essere riconosciute, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili in favore di una quota limitata di dipendenti”, l'art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2016-2018 ha stabilito che “
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. (….).
7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 21 che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”. L'art. 8 del C.C.D.I. sottoscritto in data 19.12.2019 per il triennio 2019-2021, recependo in massima parte la disposizione contrattuale nazionale, ha quindi disposto, ai commi 3 e 10, che “le progressioni economiche di cui al comma 1 sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti non superiore al 50% e determinate annualmente nel limite delle risorse effettivamente disponibili e a carico della componente stabile del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018” e che “le graduatorie di merito redatte ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono elaborate, per ciascuna categoria, unicamente sulla base della somma dei punteggi annuali ottenuti a seguito della valutazione individuale dell'ultimo triennio”. Ciò detto, posto che il richiamato art. 16.7 del C.C.N.L. subordina l'attivazione della procedura di attribuzione della PEO alla stipula del contratto integrativo (il quale, sottoscritto il 19.12.2019, ne ha individuato i destinatari in “una quota limitata di dipendenti non superiore al 50%”) e allo stanziamento delle richieste risorse finanziarie, disposto con D.D. R.G. n. 2316/2019, costitutiva del fondo risorse decentrate stabili e variabili per il personale dipendente per l'anno 2019, deve intanto ritenersi il tempestivo avviamento, da parte dell'ente, della procedura di attribuzione della PEO con determina del X Settore n° 56 del 24.12.2019; il beneficio premiale in commento, inoltre, non procede dal raggiungimento di obiettivi predeterminati da portare a conoscenza dei lavoratori in tempo utile ad orientare il proprio comportamento, bensì, giusta disposto dell'art. 16.3 C.C.N.L., dalla valutazione delle prestazioni rese nel triennio precedente all'attivazione della procedura, periodo la cui individuazione è perciò ugualmente subordinata alle sopra richiamate condizioni di cui all'art. 16.7. Ritenuta per quanto sopra l'infondatezza delle doglianze sub 1) e 2) e venendo quindi alla deplorata contrarietà dell'applicato criterio di attribuzione del beneficio per categoria, piuttosto che con graduatoria unica, ai principi di imparzialità e selettività di cui al richiamato art. 16 - CP_4 il riconoscimento della PEO risultandone conseguentemente fondato su criteri non già meritocratici, bensì automatici e/o probabilistici -, deve senz'altro riconoscersi che l'attribuzione della PEO sulla base di graduatoria unica, auspicata in ricorso, corrisponde indubbiamente al criterio selettivo maggiormente idoneo a premiare il merito individuale. Il criterio di distribuzione del beneficio all'interno di ciascuna categoria professionale, adottato in sede di contrattazione decentrata, non risulta tuttavia per ciò solo estromesso dal novero dei possibili e legittimi criteri di attribuzione in concreto adottabili dall'ente; deve infatti considerarsi che mentre il criterio della graduatoria unica pone sul medesimo piano di competizione lavoratori assegnati a mansioni eterogenee e ad obiettivi sovente non confrontabili, così rischiando di favorire alcune categorie a danno di altre, l'attribuzione per categorie appare più rispettosa dell'organizzazione del lavoro dell'ente e maggiormente idonea a favorire l'equità interna. Ritenuta perciò la legittimità di ambedue i criteri, l'opzione tra i due è in definitiva rimessa alla sintesi delle valutazioni espresse dalle parti in sede di contrattazione decentrata, alle quali il si è interamente conformato. CP_1 Attesane per quanto sopra l'infondatezza, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 890/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 06.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 890/2020 R.G., avente ad oggetto “progressione economica orizzontale”;
promossa da:
nato a [...] [...] ed ivi residente in C.da Cerasella, C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Cortese e dall'Avv. Simona Aquilina C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2020 - agente di Polizia Municipale alle Parte_1 dipendenze del , inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione Controparte_1 economica “D2” - ha impugnato la determina del Settore X – Contratti n. 66 del 12.02.2020 e l'ivi approvata graduatoria definitiva di merito della selezione pubblica per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale (PEO) per il personale dipendente per l'anno 2019, indetta con determinazione dirigenziale R.G. n. 3471 del 27.12.2019, graduatoria nella quale, nonostante un punteggio di 291,80, si era collocato in posizione non utile all'attribuzione del beneficio. A sostegno dell'invocata disapplicazione dell'impugnata determina, il ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e correttezza, la procedura selettiva essendo stata portata a conoscenza del personale solo il 24.12.2019, appena una settimana prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria di merito del 31.12.2019, essendo stati perciò assunti ad oggetto della valutazione comportamenti già tenuti dai lavoratori e già conosciuti dal datore di lavoro pubblico, con conseguente anticipata conoscibilità dei destinatari del beneficio economico per cui è causa;
2- omessa esplicitazione dell'impiegato criterio di riconoscimento della PEO (i.e. dell'attribuzione della fascia retributiva superiore ai dipendenti che abbiano conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria giuridica, fino all'esaurimento della percentuale dei posti arbitrariamente messi a disposizione per ciascuna di essa) né in seno al contratto collettivo decentrato del 19.12.2019, né in seno alla deliberazione del 24.12.2019, posto che soltanto con la deliberazione - Contratti n. 61 del 31.12.2019 il resistente aveva reso nota la volontà di attribuire la PEO al 50% dei CP_1 dipendenti di ciascuna categoria giuridica;
3- contrarietà del criterio di attribuzione per categoria ai principi di imparzialità e selettività di cui all'art. 16 C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, le categorie economiche avendo al loro interno un numero di dipendenti assai variegato (dai n. 21 Part della categoria A ai n. 202 della categoria C); il riconoscimento della risultava perciò fondato su criteri non già meritocratici, bensì automatici e/o probabilistici, i dipendenti appartenenti a categorie con maggior organico avendo in concreto avuto maggiori chances di ottenere la progressione economica, con grave disparità di trattamento in danno dei più meritevoli, tanto più che per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti era stato assunto quale unico parametro di riferimento la “somma dei punteggi annuali ottenuti a seguito della valutazione individuale dell'ultimo triennio” e non era stato preso in considerazione alcun altro titolo di studio o professionale atto a giustificare una distinzione tra i dipendenti delle diverse categorie. Tanto dedotto ed esposto, il ricorrente ha quindi chiesto volersi “in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o, in ogni caso, disapplicare, per violazione di legge, la determinazione – Contratti n. 66 del 12.02.2020, nonché la graduatoria definitiva di merito ivi approvata e tutti gli atti connessi e conseguenti”, e il proprio diritto “a conseguire, dal 1° gennaio 2019, la fascia retributiva superiore “D3”, condannando il “al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettantigli dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, maggiorate di rivalutazione monetarie ed interessi”; “in via subordinata, accertata e dichiarata la nullità e/ o illegittimità della CP_ Determinazione n. 66 del 12.02.2020 e la graduatoria di merito ivi approvata, condannare l' resistente al risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire la fascia retributiva superiore, da determinarsi sulla base delle differenze retributive, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, deducendo la pedissequa osservanza delle disposizioni normative e contrattuali in materia di definizione delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti relative all'anno 2019. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 31.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che a mente dell'art. 23 D.Lvo n. 150/23009 “le progressioni economiche devono essere riconosciute, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili in favore di una quota limitata di dipendenti”, l'art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2016-2018 ha stabilito che “
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. (….).
7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 21 che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”. L'art. 8 del C.C.D.I. sottoscritto in data 19.12.2019 per il triennio 2019-2021, recependo in massima parte la disposizione contrattuale nazionale, ha quindi disposto, ai commi 3 e 10, che “le progressioni economiche di cui al comma 1 sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti non superiore al 50% e determinate annualmente nel limite delle risorse effettivamente disponibili e a carico della componente stabile del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018” e che “le graduatorie di merito redatte ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono elaborate, per ciascuna categoria, unicamente sulla base della somma dei punteggi annuali ottenuti a seguito della valutazione individuale dell'ultimo triennio”. Ciò detto, posto che il richiamato art. 16.7 del C.C.N.L. subordina l'attivazione della procedura di attribuzione della PEO alla stipula del contratto integrativo (il quale, sottoscritto il 19.12.2019, ne ha individuato i destinatari in “una quota limitata di dipendenti non superiore al 50%”) e allo stanziamento delle richieste risorse finanziarie, disposto con D.D. R.G. n. 2316/2019, costitutiva del fondo risorse decentrate stabili e variabili per il personale dipendente per l'anno 2019, deve intanto ritenersi il tempestivo avviamento, da parte dell'ente, della procedura di attribuzione della PEO con determina del X Settore n° 56 del 24.12.2019; il beneficio premiale in commento, inoltre, non procede dal raggiungimento di obiettivi predeterminati da portare a conoscenza dei lavoratori in tempo utile ad orientare il proprio comportamento, bensì, giusta disposto dell'art. 16.3 C.C.N.L., dalla valutazione delle prestazioni rese nel triennio precedente all'attivazione della procedura, periodo la cui individuazione è perciò ugualmente subordinata alle sopra richiamate condizioni di cui all'art. 16.7. Ritenuta per quanto sopra l'infondatezza delle doglianze sub 1) e 2) e venendo quindi alla deplorata contrarietà dell'applicato criterio di attribuzione del beneficio per categoria, piuttosto che con graduatoria unica, ai principi di imparzialità e selettività di cui al richiamato art. 16 - CP_4 il riconoscimento della PEO risultandone conseguentemente fondato su criteri non già meritocratici, bensì automatici e/o probabilistici -, deve senz'altro riconoscersi che l'attribuzione della PEO sulla base di graduatoria unica, auspicata in ricorso, corrisponde indubbiamente al criterio selettivo maggiormente idoneo a premiare il merito individuale. Il criterio di distribuzione del beneficio all'interno di ciascuna categoria professionale, adottato in sede di contrattazione decentrata, non risulta tuttavia per ciò solo estromesso dal novero dei possibili e legittimi criteri di attribuzione in concreto adottabili dall'ente; deve infatti considerarsi che mentre il criterio della graduatoria unica pone sul medesimo piano di competizione lavoratori assegnati a mansioni eterogenee e ad obiettivi sovente non confrontabili, così rischiando di favorire alcune categorie a danno di altre, l'attribuzione per categorie appare più rispettosa dell'organizzazione del lavoro dell'ente e maggiormente idonea a favorire l'equità interna. Ritenuta perciò la legittimità di ambedue i criteri, l'opzione tra i due è in definitiva rimessa alla sintesi delle valutazioni espresse dalle parti in sede di contrattazione decentrata, alle quali il si è interamente conformato. CP_1 Attesane per quanto sopra l'infondatezza, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 890/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 06.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella