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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7413/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 17.07.2025
da
, con l'avv. MICHELON MARTA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da con gli avv.ti MUREDDA PAOLA e VARANI PAOLA, come Controparte_1
da mandato in atti;
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato in data 07.07.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla 2
regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio: , nato a [...]_1
(PD) in data 19.09.2011:
“CONDIZIONI
1) La casa familiare sita in Selvazzano Dentro (PD), alla via Sarmeola nr. 14, ora di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà alla stessa assegnata che lì vivrà Parte_1
Per_ con il figlio;
2) Il sig. si impegna a rilasciare la casa familiare entro il mese di Controparte_1
settembre 2025. Al rilascio del bene il sig. asporterà tutti i suoi effetti personali, CP_1
compreso il tavolo da esterno (di dimensioni di circa 3,5 metri) con annesse n. 4 panche,
ben note alle Parti.
3) Le parti stabiliscono che il residuo del finanziamento contratto per l'acquisto della caldaia verrà ripartito tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno;
4) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente e residenza presso la madre, stabilendo le seguenti modalità di affido: week-
end alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì, un pomeriggio con il padre
Per_ durante la settimana in cui rimarrà dal padre il fine settimana e un giorno con
Per_ pernotto nella settimana in cui resterà il fine settimana con la madre. I periodi di vacanza saranno trascorsi metà tempo con un genitore e metà tempo con l'altro, vacanze estive 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro, vacanze natalizie sette giorni con un genitore e sette giorni con l'altro, vacanze pasquali tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro.
5) Il Sig. verserà, a titolo di mantenimento del figlio minore, sino a che questi non CP_1
raggiungerà l'autosufficienza economica, la somma di € 250,00 mensili entro il giorno cinque di ogni mese, somma che già corrisponde alla sig.ra nel conto corrente Pt_1 3
alla stessa intestato. Il padre, inoltre, verserà il 50% delle spese straordinarie documentate per il figlio per l'individuazione delle quali si farà riferimento al Protocollo
in uso presso l'intestato Tribunale. Le spese straordinarie andranno previamente concordate e successivamente documentalmente giustificate.
6) L'assegno Unico di LI sarà riscosso nella misura del 100% dalla madre Pt_1
.
[...]
7) Con il presente atto le parti reciprocamente dichiarano di aver definito ogni aspetto dei loro rapporti economico patrimoniali e di null'altro avere reciprocamente a rivendicare per diritti di qualsivoglia natura e/o a pretendere per qualsiasi pretesa creditoria sino alla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto pattuito con le presenti condizioni.”
Conclusioni del P.M. “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori, con riferimento ai punti 1-2, 4-5 e
7, riguardante la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Con riferimento, poi, ai punti 3 e 6 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi pur essendo volti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia. 4
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni, di cui ai punti 1 - 2, 4 - 5 e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 1.10.25
Il giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari