Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2024, proposto da
-OMISSIS- - in persona del legale rappresentante pro tempore - e il Sig. -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce dell’8 maggio 2024, comunicato in pari data, di revoca, ex art. 42 comma 2 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 (convertito in Legge n. 122/2022), del nulla osta codice pratica -OMISSIS-, rilasciato il 12 settembre 2023, in favore del lavoratore cittadino indiano ricorrente all’ingresso e al lavoro subordinato, su istanza della Società -OMISSIS- ricorrente datore di lavoro, presentata il 27 marzo 2023, e di ogni atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non conosciuto, lesivo degli interessi dei ricorrenti;
e per la declaratoria
del riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa CH UR e udito l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per il Ministero TE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato l’8 luglio 2024 e depositato in giudizio il 10 luglio 2024, i ricorrenti hanno impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. I ricorrenti espongono, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Il 27 marzo 2023 la Sig.ra -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante della Società -OMISSIS- “-OMISSIS-”, ha presentato domanda di nulla osta all’ingresso e a lavoro subordinato per il settore autotrasporto, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale, n. -OMISSIS-, in favore del lavoratore indiano odierno ricorrente, poi concesso con provvedimento n. -OMISSIS- del 12 settembre 2023, pertanto, è stato stipulato regolare rapporto di lavoro tra le parti.
Espongono, inoltre, i ricorrenti che, il 26 aprile 2024 è stato notificato alla Società ricorrente l’avvio di procedimento di revoca del predetto nulla-osta a seguito di accertamenti con esito negativo effettuati presso il Centro per l’impiego di Campi Salentina relativi all’attestazione di indisponibilità di lavoratori presenti con la qualifica richiesta, dunque il 2 maggio 2024 la Sig.ra -OMISSIS- ha trasmesso le controdeduzioni chiedendo, contestualmente, il riesame della domanda di nullaosta ma, con provvedimento dell’ 8 maggio 2024 è stato comunicato alla Società -OMISSIS- ricorrente l’impugnato provvedimento di revoca del nulla osta (codice pratica -OMISSIS-), con riferimento al quale, il 21 maggio 2024 la Sig.ra -OMISSIS-, ha trasmesso istanza di riesame in autotutela, senza ottenere riscontro.
Espongono i ricorrenti che la vicenda tra origine da un errore materiale da parte dell’operatore di patronato, in sede di trasmissione della domanda di nulla osta lavoro, il quale ha utilizzato il modello B2020 (Lavoro subordinato non stagionale per i settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero. D.P.C.M. 21 dicembre 2021 – D.L. 73/2022), anziché il modulo C-STAG (Lavoro stagionale), trattandosi di Società -OMISSIS- e, pertanto, non rientrante nelle ipotesi di cui al predetto modulo B-2020.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, per illogicità manifesta e per violazione del principio di ragionevolezza;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione, in materia di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa;
III) Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione del diniego impugnato, basato su formula stereotipata, priva di motivazione pregnante. Violazione degli artt. 3 e10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.
4. In data 24 luglio 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale per il Ministero dell’Interno e per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Sportello Unico per l’Immigrazione.
5. Con memoria depositata il 9 settembre 2025, l’Avvocatura erariale, per conto del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - Sportello, ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. In via preliminare, osserva il Tribunale che è inammissibile la domanda, proposta dagli odierni ricorrenti, di riconoscimento del (preteso) diritto al rilascio del nulla osta per l’ingresso ed il lavoro subordinato stagionale, in considerazione dell’assenza di alcuna posizione di diritto soggettivo in capo alle parti ricorrenti.
8. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
8.1. Sono privi di giuridico fondamento i tre pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa dei ricorrenti.
Rileva il Tribunale che non risulta essere stata prodotta, nella specie, la documentazione che avrebbe dovuto essere allegata all’istanza di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato di che trattasi, ossia l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente (A.N.P.A.L.) dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale da avviare aventi le caratteristiche e i profili professionali richiesti per l’attività lavorativa de qua presso la Società odierna ricorrente e risulta correttamente applicato dalla P.A. TE l’art. 42 comma 2 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 (convertito in Legge n. 122/2022), essendo stata accertata dalla P.A., dopo il rilascio del nulla osta di che trattasi (per il mero decorso del termine previsto dalla legge), in sede di controllo della documentazione prescritta rispetto a quanto autodichiarato, la presenza dell’elemento ostativo predetto, ossia la mancata allegazione all’istanza di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato presentata dal datore di lavoro il 27 marzo 2023 della sopraindicata documentazione inderogabilmente prescritta dall’art. 22 comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione n. 286/1998 (ossia l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale da avviare aventi le caratteristiche e i profili professionali richiesti per l’attività lavorativa de qua ), in conformità - peraltro - a quanto previsto dall’art. 22 comma 5-quater del predetto T.U. n. 286/1998, sicchè non ha pregio il riferimento contenuto nel ricorso all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm., né quello all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 (non trattandosi, peraltro, nella specie di un permesso di soggiorno).
Rileva, inoltre, il Collegio che la medesima Società -OMISSIS- ricorrente ammette di avere utilizzato - per errore - (ad essa sicuramente imputabile, perché materialmente commesso dall’operatore del Patronato dalla medesima incaricato e delegato alla presentazione della domanda di nulla osta de qua ) l’apposito Modello di domanda B-2020 previsto per i lavoratori subordinati non stagionali, in luogo del Modello C- STAG che avrebbe dovuto necessariamente utilizzare in caso di lavoratori stagionali, e pertanto non può fondatamente dolersi del conseguente coerente operato della P.A. TE (che ha correttamente accertato l’insussistenza dei requisiti e della documentazione prescritti dalla legge per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale), corrispondente alla domanda di nulla osta come in concreto esplicitamente presentata dalla stessa, (come detto) non riferita al nulla osta per lavoro stagionale.
Inoltre, il provvedimento impugnato ha carattere vincolato e le osservazioni presentate in sede procedimentale dagli interessati (ex art. 10 Legge n. 241/1990 e ss.mm.) sono state valutate e disattese dalla Prefettura di Lecce, non occorrendo notoriamente l’esplicita analitica confutazione delle argomentazioni in esse contenute.
9. In conclusione il ricorso, oltre che inammissibile quanto alla domanda di accertamento del relativo diritto al rilascio del nulla osta, deve essere integralmente respinto.
10. Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui le particolari condizioni personali e sociali dell’extracomunitario ricorrente) per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile (quanto alla domanda di accertamento del diritto al rilascio del nulla osta di che trattasi) e lo respinge nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI Moro, Presidente FF
CH UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH UR | ZI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.