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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/08/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 211 di RACL dell'anno 2020, proposta da
1. (C.F. ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
2. (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Dirigente generale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23
( P.E.C. ; FAX n. 070 40476290) P.IVA_3 Email_1 sono pure ex lege domiciliati;.
APPELLANTE
CONTRO
1. , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Italia, 20, Cod. Fisc. C.F._1
2. nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2
3. , nato Cagliari il 20.09.1972, residente in [...], Corso Parte_3
1 Garibaldi, 19 Cod. Fisc. ; C.F._3
4. nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Emanuele III, 12, Cod. Fisc. ; C.F._4
5. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Manzoni, 14, Cod. Fisc. ; C.F._5
6. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_6
Scolapius, Cod. Fisc. C.F._6
7. , nata a [...] il [...], residente in [...]
18, Cod. Fisc. ; C.F._7
8. , nata a [...] il [...], resiente in HI (OR), Via San Parte_8
Giovanni Battista, 7, Cod. Fisc. ; C.F._8
9. nata a [...] il [...], residente in [...]
Umberto I, 62, Cod. Fisc. ; C.F._9
10. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Cod. Parte_10
Fisc. ; C.F._10
11. nata a [...] il [...], residente in [...]
Vergine Assunta, 20, Cod. Fisc. ; C.F._11
12. nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_12
Via Gramsci, 37, Cod. Fisc. ; C.F._12
13. nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Cod. Parte_13
Fisc. ; nata a [...] il [...], ivi C.F._13 Parte_14 residente in [...], Cod. Fisc. C.F._14
14. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_15
Cod. Fisc. ; C.F._15
15. nato a [...] il [...], residente in [...]
Umberto I, 62, Cod. Fisc. ; C.F._16
16. nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Cod. Parte_17
Fisc. , C.F._17 ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Oristano, Via A. Diaz, 64, presso e nello studio dell'avv.to Robert Sanna, (Cod. Fisc. – C.F._18
Pec: dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di Email_2 procura alle liti rilasciate su fogli separati del quale è stata estratta copia informatica per
2 immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo il giudizio di primo grado.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Oristano gli epigrafati ricorrenti convenivano in giudizio il e l' , Controparte_1 Controparte_3 esponendo di essere docenti di ruolo, e di avere richiesto il riconoscimento del servizio prestato prima della immissione in ruolo, in forza di contratti a termine, ai fini della ricostruzione della carriera;
richiesta che l'amministrazione aveva accolto soltanto in via limitata, secondo quanto prescritto dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n.
297 del 1994. I ricorrenti assumevano che tale disposizione fosse in contrasto con il diritto comunitario, e segnatamente con la clausola 4 dell'accordo quadro attuativo della direttiva 1999/70/CE, la quale vietava ogni discriminazione a carico di lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato, invocando diverse sentenza della Corte di giustizia, nonché numerose pronunce di giudici di merito nazionali e della Corte di Cassazione, che avevano disapplicato tale disposizione in quanto contrastante con la menzionata direttiva comunitaria.
Invocavano, in particolare, le sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n.
22558 e 23868 del 2016, nelle quali si era statuito che, in applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratto a termine doveva essere riconosciuta per intero. Concludevano come riportato in epigrafe.
Con memoria difensiva il Controparte_4
si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto della domanda avversa. Invocavano un orientamento della Corte di
Giustizia comunitaria secondo la quale la menzionata clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato doveva essere interpretata nel senso che non ostava, in linea di principio, alla normativa nazionale prevedere riconoscimento soltanto parziale del
3 servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato. Eccepivano inoltre la prescrizione decennale o quinquennale delle differenze retributive rivendicate. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
Il Tribunale, con sentenza n. 73 del 4-3-2020, ha accolta la domanda emanando il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 CPC:
Accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere per intero, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità Controparte_1 di servizio maturata dai ricorrenti in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati, per periodi di durata pari o superiore a quella minima prevista dalla vigente normativa ai fini della validità come anno scolastico, con la medesima progressione di carriera riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato dai CCNL del comparto scuola applicabili ratione temporis, ricostruendo le carriere nei termini anzidetti, e riconoscendo ai ricorrenti il livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola per il personale a tempo indeterminato.
Condanna il resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1 spettanti ai ricorrenti per effetto della menzionata ricostruzione di carriera, con riconoscimento degli scatti di anzianità conseguenti, nei limiti della prescrizione quinquennale antecedente la presentazione delle domande di ricostruzione, oltre interessi legali sino al saldo.
Condanna il resistente parte al pagamento delle spese processuali, che CP_1 liquida, nei termini precisati in motivazione, in euro 21.620 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario dei ricorrenti.”
Propone appello il , cui resistono gli appellati. La controversia è stata CP_1 istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata:
4 - dichiarare per quanto di ragione inammissibili per difetto di interesse ovvero, comunque, respingere le domande dei ricorrenti in quanto infondate;
- dichiarare, per i ricorrenti specificamente indicati nel relativo motivo di appello, la prescrizione del preteso diritto alle differenze retributive asseritamente maturate anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio (ferma restando, per gli altri ricorrenti, la prescrizione come pronunciata dal Tribunale di Oristano);
- In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
- In estremo subordine: disporre comunque la compensazione, quanto meno parziale, delle spese di giudizio di primo grado. si ribadisce la manifestata adesione alla declaratoria della cessazione della materia del contendere relativamente alle posizioni dei docenti indicati al punto 1) delle note di trattazione scritta di parte appellata, sul presupposto della rinuncia da parte degli stessi all'azione ed alla domanda, a spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Si conferma per le posizioni ancora in contestazione il contenuto dell'atto d'appello.
Per gli appellati:
“si ribadisce l'intervenuta cessazione della materia del contendere, condivisa anche da controparte, rispetto alle posizioni dei docenti , , Parte_1 Parte_2
, , , , e Parte_3 Parte_5 Parte_10 Parte_15 Parte_16 [...]
stante il sopravvenuto mutamento del quadro giurisprudenziale, pertanto si Pt_17 chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, con riferimento alla posizione dei predetti docenti, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione, limitatamente a tali posizioni, delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si confermano, invece, per le posizioni dei ricorrenti Parte_4 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_13 Parte_11
e le conclusioni già spiegate nella comparsa di Parte_12 Parte_14 costituzione in appello, con riconoscimento per intero ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio maturata in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati per i periodi che lo stesso nel ricorso d'Appello ammette non essere stati CP_5 riconosciuti, con tutti i conseguenti effetti di legge in termini di progressione di carriera e di pagamento delle differenze retributive, atteso che, contrariamente a quanto
5 sostenuto ex adverso nel ricorso d'appello, i periodi non riconosciuti sono comunque tali da costituire un'apprezzabile disparità di trattamento;
con vittoria, relativamente a tali ultime posizioni, delle spese e delle competenze di lite per il doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, in sostanza, si concentrano nell'affermare che il Tribunale, pur avendo esattamente richiamato i principi in materia enucleati dalla Corte di
Giustizia della Comunità Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione, non ne abbia fatto corretta applicazione, arrivando a ritenere discriminati tutti i ricorrenti e riconoscere indiscriminatamente (si perdoni il gioco di parole) il loro diritto alla intera considerazione dei periodi di servizio pre-ruolo, nei limiti in cui la loro durata li rendeva rilevanti, ai fini dell'anzianità di servizio. Afferma inoltre che il Tribunale aveva disapplicato il solo art. 485 D.Lgs. 297-1994 e non anche l'art. 489, sistematicamente collegato, dando luogo ad una disparità di trattamento in senso migliorativo rispetto ai docenti di ruolo.
L'affermazione dell'appello è fondata: la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza appellata, ovvero sia la pronuncia della Cassazione n. 31149-
2019, oltre alle varie pronunce di merito, genericamente richiamate, non giustificano il contenuto della decisione appellata.
La suddetta pronuncia, che questa Corte richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., infatti, è il punto d'arrivo dell'evoluzione giurisprudenziale riguardo al riconoscimento dell'anzianità di servizio per i periodi pre-ruolo del personale docente e attua, da ultimo, il coordinamento tra la normativa nazionale e la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il contenuto delle disposizioni interessare è stato già esaustivamente trascritto negli atti di causa, oltre che nelle pronunce richiamate, e non verrà ulteriormente riportato, se non per qualche parte essenziale per la consequenzialità del discorso. La clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere
6 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
Riguardo al contenuto della fonte comunitaria, più volte chiamata all'esame delle corti europee, quel che appare essere il punto d'arrivo delle loro pronunce è che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Per_2
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Come punto conclusivo, fermo restando il richiamo ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c., la Suprema Corte riconosce che: “la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis.”, per poi seguire affermando che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.”
La conclusione del ragionamento è che “In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.
7 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.”
Da quanto esposto deriva che il giudizio sull'esistenza di un'eventuale discriminazione per il lavoratore a tempo determinato deve essere il risultato di una valutazione da compiere in concreto, soggetto per soggetto, che deve accertare se l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 485 D.Lgs. 297-1994 relative al calcolo dell'anzianità pre-ruolo da riconoscere, siano o no peggiorative rispetto all'anzianità effettiva di servizio maturata come sopra evidenziato.
Tale valutazione in concreto è stata totalmente omessa dalla sentenza appellata, che, pur richiamando la pronuncia della Cassazione più volte citata, in pratica afferma il principio che l'art. 485 determina una disparità di trattamento in astratto ed a prescindere da qualsiasi indagine in concreto. Ciò non è conforme alla generalità della giurisprudenza in materia, comunitaria e non, fin qui ricordata, per cui l'appello sotto questo profilo è fondato e la sentenza dovrà essere riformata, nel senso risultante dall'esame del merito e delle risultanze individuali, da effettuarsi in questa sede.
Nel merito, i dati dell'anzianità virtuale e reale di tutti i ricorrenti sono pacifici in causa, poiché le parti sugli stessi concordano. A seguito dell'assestarsi dell'orientamento giurisprudenziale in materia, avvenuto con la pronuncia sopra ricordata, per alcuni degli originari ricorrenti si è riscontrato che per effetto della ricostruzione di carriera compiuta in base alla previsione dell'art. 485 T.U., gli stessi non avevano ricevuto alcun pregiudizio, poiché l'anzianità loro riconosciuta con
8 l'applicazione del suddetto sistema era superiore a quella effettiva totale sommando i periodi interessati. Già dalla memoria di costituzione in questo grado, perciò, la difesa degli appellati ha chiesto che, nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , e Pt_3 Parte_5 Parte_10 Parte_15 Parte_16 Parte_17 venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Su tale posizione la difesa erariale ha convenuto, per cui, in definitiva, a parziale modifica della sentenza appellata, nei loro confronti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Per le restanti posizioni in esame, ovvero sia , Parte_4 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_13 Parte_11 [...]
e la stessa Avvocatura dello Stato mette in Parte_12 Parte_14 evidenza che esiste una loro posizione di svantaggio, poiché l'anzianità effettiva, calcolata seguendo i criteri precisati da Cass. sez. L. n. 31149-2019, è superiore a quella virtuale ricostruita con l'applicazione dell'art. 485 T.U.. La difesa del afferma CP_1 che si tratta di differenze di anzianità limitate, ma ciò non elimina il fatto che le stesse esistano e siano pregiudizievoli per i ricorrenti anche solo per gli effetti dell'anzianità complessiva, anche a prescindere dalle eventuali conseguenze economiche, di cui si parla in causa in termini generici ed il cui contenuto non è stato in alcun modo esplorato. Le stesse differenze, pertanto, non possono essere ritenute giustificate.
In relazione ai suddetti ricorrenti, pertanto, deve essere disapplicato il sistema di calcolo dell'anzianità di servizio individuato dagli artt. 485 e ss. D.Lgs. 297-1994 e dichiarato il loro diritto al diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati, nei limiti di rilevanza già esplicati dalla giurisprudenza di riferimento.
Con un ulteriore motivo di appello l'Avvocatura censura la sentenza riguardo al termine di prescrizione, in quanto avrebbe dichiarato il diritto con conseguenze a decorrere dal quinquennio antecedente la domanda di ricostruzione di carriera, anziché dalla data di notifica del ricorso introduttivo, limitatamente ai ricorrenti: Pt_1
(domanda del 2010); AR (domanda del 2008), (domanda del 2010); Pt_5 Pt_6
Pt_1 (domanda del 2011); (domanda del 2010); (domanda del 2007); Pt_7 Pt_8
Part (domanda nel 2008); (domanda del 2008); (domanda del 2009); Pt_11 Pt_14
(domanda del 2010); (domanda del 2008); (domanda del 2007). Pt_15 Pt_16
9 Il motivo è fondato nei limiti che seguono, ma richiede una precisazione: sin dal ricorso introduttivo in primo grado i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto, quanto alle conseguenze economiche, nei limiti del quinquennio antecedente proprio la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Dall'esame, inoltre, dei soggetti interessati all'eccezione, specificamente indicati, emerge che l'unica posizione in contestazione è quella di , poiché gli altri soggetti oggetto dell'eccezione Parte_7 hanno concluso per il riconoscimento del loro diritto nei limiti del quinquennio antecedente, appunto, la notifica del ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda , si deve rilevare, come messo in evidenza Parte_7 dalla sua difesa, che per la stessa non è mai intercorso un quinquennio dalla data della domanda di ricostruzione del periodo pre-ruolo in assenza di validi atti interruttivi;
come risulta dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, ella, passata in ruolo il 01.08.2008 (superamento prova 31.08.2009), ha presentato domanda di ricostruzione il 02.06.2010, il decreto di ricostruzione ha data 04.12.2012, mentre il ricorso n. 641/2017 RLPA Trib. Oristano è stato depositato il 21.08.2017 (4 anni e 8 mesi dopo il decreto di ricostruzione).
A parte , per cui la prescrizione deve essere riconosciuta fino al Parte_7 quinquennio antecedente la domanda di ricostruzione, le altre appellate e Parte_4 non fanno parte dei soggetti interessati all'eccezione, per cui anche per Parte_9 esse deve essere confermata la decorrenza dal quinquennio antecedente la domanda di ricostruzione. Per gli altri soggetti interessati dal motivo, come detto, le posizioni tra appello e loro conclusioni coincidono, per cui, in definitiva, la sentenza può essere confermata solo limitatamente a , e mentre Parte_7 Parte_4 Parte_9 nei confronti degli altri appellati il diritto deve essere riconosciuto nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, conformemente del resto alle loro conclusioni.
L'appello deve perciò essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Le spese di causa vanno interamente compensate nei confronti dei soggetti per cui viene dichiarata cessata la materia del contendere, come da conclusioni conformi delle parti, e possono essere compensate per metà per gli altri, a ragione del progressivo assestarsi del quadro interpretativo giurisprudenziale. Per il resto seguono la soccombenza, come da dispositivo, calcolate sui valori medi di tariffa.
10 Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo, nel punto della liquidazione delle spese, è stata omessa la dicitura: “disponendone la distrazione in favore del difensore dei ricorrenti”, che erano state richieste già nella memoria di costituzione. Si procede pertanto alla correzione d'ufficio del suddetto errore, nel senso sopra indicato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
In parziale riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5
, , , e
[...] Parte_10 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Dichiara che , Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
, , e Parte_8 Parte_9 Parte_13 Parte_11 Parte_12 [...] hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in tutti i Parte_14 servizi non di ruolo effettivamente prestati.
Compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio per le parti per cui è cessata la materia del contendere e per metà quelle relative alle altre parti.
Condanna il alla rifusione della parte residua delle spese, che liquida CP_1 in complessivi €. 5.522,50 per il primo grado ed €. 4.874,00 per il presente grado del giudizio per onorari, oltre al rimborso del 15%, IVA e CPA.
Cagliari, 23-11-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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