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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
PILIEGO AN, LA
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1472/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - Partita_iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024003SC0000052450003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 dicembre 2024, il Tribunale di Bari, pronunciandosi sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2016 da Nominativo_1 e Nominativo_2 – quali fideiussori della società Società_1 s.r.l.- nei confronti della Ricorrente_1 s.p.a., con la quale i primi lamentavano una serie di illegittimità nel rapporto di conto corrente ordinario n. 1382.40 e nei conti collegati nn. 1452.35,
1502.73, 1503.66, nonché nei finanziamenti del 22 novembre 2006 di euro 150.000,00 e del 17 luglio 2009 di euro 500.000,00, rigettava le domande attrici e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla
Banca.
Ed infatti, con sentenza del 27.12.2024, i convenuti in solido venivano condannati al pagamento, in favore della Banca, “della somma di euro 203.465,99, oltre interessi dalla domanda al soddisfo” nonchè delle spese di giudizio.
In sede di registrazione della sentenza di primo grado, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Bari ha applicato un'imposta principale di registro in misura fissa di euro 200,00 per atto relativo ad operazioni soggette ad IVA, un'imposta fissa di euro 200,00 per il contratto di conto corrente enunciato nell'atto, un'imposta di registro liquidata nella misura del 3% determinata sugli interessi moratori calcolati dal 5 gennaio
2016 (data di proposizione della domanda giudiziale) al 27 dicembre 2024 (data di emissione della sentenza) sulla quota di condanna indicata innanzi, nonché un'ulteriore imposta di registro con aliquota proporzionale dello 0,50% sulla parte del contratto di fideiussione (limitatamente al saldo debito conto corrente di euro
129. 059, 42) più interessi moratori (cfr. avviso di liquidazione impugnato n. 2024/003/SC/000005245/0/003).
Avverso il richiamato avviso di liquidazione, notificato in data 4 aprile 2025, ha proposto ricorso Ricorrente_1 contestando:
- natura non moratoria degli interessi attesa la omessa e specifica indicazione in tal senso e conseguente esenzione degli stessi dall'imposta di registro;
- errata valutazione dell'Ufficio circa l'inclusione del contratto di conto corrente ordinario e della fideiussione tra gli atti enunciati ai sensi dell'articolo 6 TUR.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Il titolo esecutivo, nel capo relativo all'applicazione degli interessi, prevede una condanna dei convenuti in solido alla corresponsione della suindicata somma di denaro non già oltre interessi legali, ma oltre
“interessi dalla domanda al soddisfo”.
La suindicata locuzione qualifica univocamente gli interessi moratori.
Ed infatti, ricollegando la decorrenza degli interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, sotto il profilo funzionale, gli accessori devono intendersi come moratori in quanto volti non già a retribuire il creditore per l'indisponibilità del denaro prestato al debitore ma a sanzionare lo stesso per il ritardo nell'adempimento della propria obbligazione. Anche la seconda censura non può essere condivisa.
Parte ricorrente lamenta l'illegittima applicazione dell'aliquota proporzionale in luogo di quella fissa in violazione dell'art. 10 DPR n. 633/72.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza di Tribunale, dal momento che la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico ( art. 1939 cod. civ. ) non può essere riprodotta nel diverso ambito tributario;
men che meno in quello dell'imposta di registro, come detto improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione (Cass. nn. 17899-05; 2230-15; 17237-13;
Sentenza del 14/03/2024 n. 6884 - Corte di Cassazione).
Orbene, nel caso di specie, l'irrilevanza, in materia tributaria, della natura "accessoria" della fideiussione consentendi confermare la correttezza dell'imposta di registro applicata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e soo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in euro
1.400,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari, 26.01.2026
Il Presidentedr. Vincenzo Miccolis
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
PILIEGO AN, LA
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1472/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - Partita_iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024003SC0000052450003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 dicembre 2024, il Tribunale di Bari, pronunciandosi sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2016 da Nominativo_1 e Nominativo_2 – quali fideiussori della società Società_1 s.r.l.- nei confronti della Ricorrente_1 s.p.a., con la quale i primi lamentavano una serie di illegittimità nel rapporto di conto corrente ordinario n. 1382.40 e nei conti collegati nn. 1452.35,
1502.73, 1503.66, nonché nei finanziamenti del 22 novembre 2006 di euro 150.000,00 e del 17 luglio 2009 di euro 500.000,00, rigettava le domande attrici e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla
Banca.
Ed infatti, con sentenza del 27.12.2024, i convenuti in solido venivano condannati al pagamento, in favore della Banca, “della somma di euro 203.465,99, oltre interessi dalla domanda al soddisfo” nonchè delle spese di giudizio.
In sede di registrazione della sentenza di primo grado, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Bari ha applicato un'imposta principale di registro in misura fissa di euro 200,00 per atto relativo ad operazioni soggette ad IVA, un'imposta fissa di euro 200,00 per il contratto di conto corrente enunciato nell'atto, un'imposta di registro liquidata nella misura del 3% determinata sugli interessi moratori calcolati dal 5 gennaio
2016 (data di proposizione della domanda giudiziale) al 27 dicembre 2024 (data di emissione della sentenza) sulla quota di condanna indicata innanzi, nonché un'ulteriore imposta di registro con aliquota proporzionale dello 0,50% sulla parte del contratto di fideiussione (limitatamente al saldo debito conto corrente di euro
129. 059, 42) più interessi moratori (cfr. avviso di liquidazione impugnato n. 2024/003/SC/000005245/0/003).
Avverso il richiamato avviso di liquidazione, notificato in data 4 aprile 2025, ha proposto ricorso Ricorrente_1 contestando:
- natura non moratoria degli interessi attesa la omessa e specifica indicazione in tal senso e conseguente esenzione degli stessi dall'imposta di registro;
- errata valutazione dell'Ufficio circa l'inclusione del contratto di conto corrente ordinario e della fideiussione tra gli atti enunciati ai sensi dell'articolo 6 TUR.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Il titolo esecutivo, nel capo relativo all'applicazione degli interessi, prevede una condanna dei convenuti in solido alla corresponsione della suindicata somma di denaro non già oltre interessi legali, ma oltre
“interessi dalla domanda al soddisfo”.
La suindicata locuzione qualifica univocamente gli interessi moratori.
Ed infatti, ricollegando la decorrenza degli interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, sotto il profilo funzionale, gli accessori devono intendersi come moratori in quanto volti non già a retribuire il creditore per l'indisponibilità del denaro prestato al debitore ma a sanzionare lo stesso per il ritardo nell'adempimento della propria obbligazione. Anche la seconda censura non può essere condivisa.
Parte ricorrente lamenta l'illegittima applicazione dell'aliquota proporzionale in luogo di quella fissa in violazione dell'art. 10 DPR n. 633/72.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza di Tribunale, dal momento che la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico ( art. 1939 cod. civ. ) non può essere riprodotta nel diverso ambito tributario;
men che meno in quello dell'imposta di registro, come detto improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione (Cass. nn. 17899-05; 2230-15; 17237-13;
Sentenza del 14/03/2024 n. 6884 - Corte di Cassazione).
Orbene, nel caso di specie, l'irrilevanza, in materia tributaria, della natura "accessoria" della fideiussione consentendi confermare la correttezza dell'imposta di registro applicata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e soo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in euro
1.400,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari, 26.01.2026
Il Presidentedr. Vincenzo Miccolis
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego