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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17594 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. GA
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54498 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, vertente
TRA
(p.IVA ,) in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Giarre (CT), in viale della Libertà n. 48, presso lo studio dell'avv.to Salvatore Sorbello del Foro di Catania, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f./p.IVA con sede legale a Roma, in viale Regina Controparte_1 P.IVA_2
Margherita n. 125), in persona del legale rappresentate, e per essa, in qualità di procuratore speciale, p.IVA. ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata a Roma, in piazzale di Porta Pia n. 116, presso lo studio dell'avv.to
LO LO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Signorelli precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di cui chiede l'accoglimento…”; per parte opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Mallamaci conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice , in persona del liquidatore, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9260/2022 del 25-27/5/2022 di questo Tribunale
(R.G. n. 26607/2022), notificato in data 21/6/2022, ottenuto da per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 24.487,75, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese di procedura. Al riguardo l'odierna società opponente allegava che il diritto di credito, azionato dall'ingiungente in via monitoria, trovava asseritamente origine nel preteso mancato pagamento della fattura n. 2823362357 del 5/5/2017 per la somministrazione di energia elettrica, relativa a forniture eseguite tra il 2013 e il 2015; che essa opponente aveva sempre eseguito con regolarità tutti i pagamenti e che pertanto tutte le fatture, che erano state emesse dall'opposta tra il 2013 e il 2015, erano state già pagate;
che l'ingiungente non aveva fornito alcuna valida prova del credito azionato in sede monitoria;
che in ogni caso il preteso credito era prescritto per lo spirare del relativo termine di prescrizione quinquennale. Tanto premesso, la società opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “… ivi respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, sentire dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa: a) l'improcedibilità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso essere stato già pagato;
b) l'inesistenza o inefficacia del credito posto a base dell'ingiunzione perché il credito, laddove risultasse maggiore rispetto alle fatture emesse fra il 2012 ed il 2015 risulterebbe non sussistere perché non provato nella sua reale consistenza;
c) l'inesistenza o inefficacia del credito posto a base dell'ingiunzione perché il credito, laddove risultasse maggiore rispetto alle fatture emesse fra il 2012 ed il 2015, risulterebbe già prescritto per l'omessa indicazione degli atti interruttivi della prescrizione;
d) la nullità totale del decreto ingiuntivo;
e) si chiede l'esclusione del pagamento delle accise in quanto essendo le stesse riferite a consumi intervenuti fra il 2013 ed il 2015 sono già oggetto di prescrizione;
f) si chiede l'esclusione nella determinazione dell'importo di qualsiasi voce imputabile e riferibile a qualsiasi forma di interessi legali e di mora in quanto l'istaurazione del contenzioso è dipeso esclusivamente dalla fallacità dei documenti contabili emessi da parte di ed in via subordinata determinata Controparte_1 da colpa di g) Si chiede la condanna della medesima Controparte_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio, compensi ed onorari”.
2 Con decreto del 15/9/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione, dal 23/1/2023 al 31/1/2023.
In data 26/1/2023 si costituiva in giudizio l'opposta e, per essa, il Controparte_1 procuratore speciale che contestava tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito Parte_2 dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma intestato, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare”, svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 9260/2022 (R.G. 26607/2022), emesso dal Tribunale di Roma. Nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 9260/2022 (R.G. 26607/2022) emesso dal
Tribunale di Roma;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento dell'importo pari ad € 24.487,75 e/o di ogni somma dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica presso il punto di prelievo in
98039 Taormina (ME), alla Piazza Sant'Antonio n. 11, POD (punto di prelievo):
IT001E04336033, nel periodo di competenza di - dal 2 marzo 2012 al 31 Controparte_1 luglio 2015 -, quale corrispettivo dovuto in conseguenza della somministrazione di energia elettrica in favore della controparte contrattuale, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
Con decreto presidenziale del 30/1/2023, stante l'impedimento dell'Ufficio, veniva disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 31/1/2023 al 2/3/2023.
All'udienza di prima comparizione del 2/3/2023 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti e in particolare il procuratore di parte opponente si opponeva all'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c.. L'Ufficio, sulla base di quanto emerso in udienza, invitava le parti a valutare l'esistenza di possibili margini per la definizione bonaria della controversa prima dell'adozione di provvedimenti ex art. 648 c.p.c.; pertanto, dopo ampia
3 discussione, le parti chiedevano un rinvio di 2/3 settimane per valutare possibili soluzioni conciliative, il tutto con salvezza dei diritti di prima udienza;
la causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 21/3/2023 per la formalizzazione dell'accordo o, in difetto, per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., con salvezza dei diritti di prima udienza.
All'udienza del 21/3/2023 il procuratore di parte opponente, per quanto qui di interesse, faceva presente che non era intervenuto alcun contatto fra le parti per una possibile soluzione conciliativa e il procuratore di parte opposta confermava la circostanza dei mancati accordi per problemi organizzativi;
tuttavia, dichiarava che la propria assistita era disponibile alla transazione e articolava una proposta conciliativa. Il procuratore di parte opponente chiedeva termine di almeno un mese per poter riferire al dominus e alla propria assistita la proposta emersa in udienza;
il procuratore di parte opposta si associava alla suddetta richiesta e la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 2/5/2023.
All'udienza del 2/5/2023 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti. In particolare il procuratore di parte opponente faceva presente che la trattativa non aveva portato ad alcun esito positivo, in quanto la propria assistita contestava l'esistenza stessa del credito;
il procuratore di parte opposta prendeva atto della mancata accettazione della proposta formulata all'udienza precedente. A questo punto, le parti insistevano nelle rispettive istanze e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; all'esito la causa veniva trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 6-9/6/2023, emessa a scioglimento della riserva, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione presentata dall'opposta; venivano concessi alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183/6 c.p.c. e veniva altresì assegnato termine, perentorio ex lege, fino al giorno 17/1/2024 per il deposito, in via telematica, di note cartolari in sostituzione dell'udienza al solo fine di insistere nelle proprie istanze e conclusioni e di eccepire eventuali inammissibilità relative alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della controparte.
Parte opposta provvedeva unicamente al deposito della memoria ex art. 183/6, n. 2
c.p.c. e al deposito della nota di trattazione cartolare.
Si prendeva atto che parte opponente non aveva invece depositato né le memorie ex art. 183/6 c.p.c. né la nota di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza riservata del 18-19/1/2023, emessa a seguito dello svolgimento dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17/1/2023, dato atto del deposito della memoria ex art. 183/6, n. 2 c.p.c. e della nota di trattazione cartolare da parte della sola opposta, la
4 causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 28/5/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/5/2025 erano presenti i procuratori delle parti e, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., venuti a scadere rispettivamente il 28/7/2025 (comparse conclusionali) e il 17/9/20225 (memorie di replica).
Si dà atto che parte opposta non ha provveduto al deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. e che parte opponente ha depositato in data 16/9/2025 un atto, intitolato in epigrafe 'comparsa conclusionale', mentre nello storico 'comparsa conclusionale di replica
190'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
2. Preliminarmente giova ricordare, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
2.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a
5 provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001 e successiva giurisprudenza ormai consolidata: Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010;
Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
2.3 Grava, pertanto, sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione,
l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo o in generale alla controprestazione, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2.4 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo alla superiore giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
2.4.1 In altri termini, se è previsto (per legge o per contratto) il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
2.5 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
2.6 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante,
6 preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
2.7 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
2.8 In base ai principi generali incombe sulla parte contro cui opera la presunzione fornire, in base a conferente allegazione, la prova contraria, atta a superare la presunzione stessa, non essendo sufficiente una contestazione generica in ordine all'entità dei consumi fatturati.
2.9 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
2.10 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante
7 e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
2.11 Viceversa, non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore ovvero ancora una contestazione limitata alla generica deduzione sull'assenza di prova del preteso altrui credito.
3. Tanto premesso come discorso di carattere generale, si osserva che nel ricorso monitorio l'odierna opposta aveva allegato che il credito di € 24.487,75, oltre interessi ex
D.L. 231/2002, derivava dal mancato pagamento della fattura n. 2823362357 del 5/5/2017, specificatamente indicata in ricorso e risultante dall'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” di (cfr. doc. 2 di parte opposta, a pag. 2). Controparte_1
4. Detta fattura asseritamente si riferiva ai consumi relativi al periodo dal 27/2/2013 al
31/7/2015.
5. Nell'atto di opposizione l'attrice ha contestato la Parte_1 pretesa dell'ingiungente e ha dedotto -da un lato- che non vi era prova del credito, viste anche le rettifiche eseguite e la comunicazione di regolarità dei pagamenti precedenti, e -dall'altro- che il credito era in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione.
6. Tanto premesso, osserva il Giudice, in base alla ragione più liquida, che risulta fondata l'eccezione preliminare di merito di prescrizione estintiva del credito esatto in via monitoria.
7. Preliminarmente va ribadito -come discorso di carattere generale- che non rileva, in senso ostativo all'esame della relativa eccezione di prescrizione, che l'eccipiente non indichi specificamente la durata del termine di prescrizione in relazione alla natura dei crediti azionati dal creditore ovvero che indichi una durata non corretta o condivisibile, in quanto è sufficiente che venga sollevata la relativa eccezione, fondata sull'inerzia del titolare del diritto e sulla manifestazione di volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dalla legge, essendo poi rimessa al Giudice ogni ulteriore qualificazione (cfr. Cass. 1064/2014; Cass. 15337/2016;
Cass. 30303/2021; Cass. 1980/2022).
7.1 Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che, affinché maturi la prescrizione, è necessario -ci si limita all'ipotesi rilevante in questo giudizio- che per tutto
8 l'arco temporale previsto dalla legge il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di pagamento costituente atto di messa in mora (cfr. Cass. 15140/2021; Cass. 15714/2018), atteso che, al fine di dare certezza ai rapporti fra le parti, la prescrizione estintiva sanziona appunto l'inerzia del titolare del diritto, mantenuta per tutto il tempo previsto dalla legge.
8. Fondamentale è accertare quando incomincia a decorrere il termine di prescrizione
(ordinaria: dieci anni) o breve (cinque anni, due anni, un anno), previsto dalla legge con riferimento alle varie fattispecie ossia accertare da quando il titolare del diritto può agire per ottenere l'adempimento al fine di evitare l'estinzione del diritto per prescrizione.
8.1 Nel caso di specie va applicata la prescrizione quinquennale: sul punto si tornerà.
9. Orbene in tema di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali -ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge- non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass.
10828/2015; Cass. 21026/2014).
9.1 Pertanto, ricordato che l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, è bene ribadire, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che tra le predette ipotesi, salva quella del dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra né
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità dell'accertamento del diritto stesso.
10. Dunque, come discorso di carattere generale con riferimento al contratto di somministrazione, va ribadito che il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato che con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo (mensile o bimestrale) di erogazione della fornitura o -come suol dirsi- dalla “scadenza del periodo di consumo”, preso in considerazione per la fatturazione.
10.1 In base al contratto o alla legge la periodicità, fissata ai fini dell'individuazione dei consumi e del calcolo del corrispettivo, può essere appunto mensile o bimestrale.
11. Il principio vale sia per la fatturazione corrente sia per la fatturazione a conguaglio.
9 12. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, si evidenzia, ricordata la distinzione fra soggetto fornitore e soggetto distributore dell'energia elettrica, che la mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente finale, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto su consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
il fornitore può infatti emettere fatture anche solo sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
12.1 Inoltre si tratterebbe, in ogni caso, di un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione: il decorso del tempo per ottenere dal distributore le misure effettive, per poi procedere al conguaglio, è un lasso temporale che può risultare necessario per accertare l'ammontare effettivo e reale del credito, ma ciò costituisce un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è già sorto, per cui non è ostativo al decorso e alla maturazione della prescrizione.
12.2 In tal senso è stato affermato anche da recente giurisprudenza di merito, proprio sulla base dei richiamati principi sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai contratti di somministrazione, che “… il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva in primo luogo non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi e in secondo luogo è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione …” e che “… Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce dunque un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto, onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione …” (cfr. Corte d'Appello Milano
Sez. III, Sentenza del 31/1/2023).
13. Le superiori osservazioni valgono -come detto- sia per i consumi correnti, effettivamente accertati secondo la periodicità prevista, sia per i conguagli determinati in base ai consumi poi effettivamente accertati.
10 14. Non possono pertanto assumere di per sé rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione nel singolo caso, né la data di emissione della fattura né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, in quanto, soprattutto per i crediti a conguaglio, di rettifica o di chiusura, ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo.
15. Diversamente opinando, si consentirebbe infatti al fornitore, anche se per effetto di lungaggini del distributore, di prorogare il termine prescrizionale a proprio arbitrio, semplicemente emettendo la fattura di conguaglio anche dopo molti anni dal periodo di consumo di riferimento, vanificando ogni tutela del cliente, a favore del quale invece è preordinata la normativa sulla prescrizione estintiva (cfr. citata Corte d'Appello Milano Sez.
III, Sentenza del 31/1/2023: “… Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dall'appellante deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata da (…), oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive non ha data certa né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione) in assenza di previsione specifica di legge ed oltre tutto a sfavore dell'utente …”).
16. Del resto, anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. fin da Cass. 6209/1999; da ultimo Cass. 15102/2024) si è evidenziato che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato, come regola generale, appunto con riferimento alla “scadenza del periodo di consumo”, mentre di regola non rilevano né la data di emissione della fattura né il termine concesso per il pagamento senza incorrere nella mora.
17. In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando né i successivi eventi relativi alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi originariamente comunicati né la particolare filiera attualmente esistente nel mercato della vendita di energia elettrica.
18. Con specifico riferimento alla materia della somministrazione di energia elettrica, di gas e di acqua, valgono le seguenti ulteriori osservazioni in tema di termine di prescrizione.
19. La L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridotto da cinque (art. 2948 n. 4
c.c.) a due anni il termine di prescrizione e, per effetto delle novità introdotte dall'art. 1, commi 4 – 11, la nuova disciplina è entrata in vigore con differente tempistica, a seconda del tipo di fornitura, senza alcuna efficacia retroattiva, valendo infatti solo per le fatture in
11 scadenza dopo la specifica e differente data di entrata in vigore, prevista per ogni tipo di fornitura (art. 1, comma 10, L. 205/2017: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”).
19.1 Anche in questo caso la suddetta disciplina vale sia per i crediti relativi ai consumi periodici sia per i crediti relativi ai conguagli.
19.2 Per i crediti, portati da fatture non rientranti nella suddetta previsione, resta invariata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
20. Nel caso di specie e con riferimento appunto alla somministrazione di energia elettrica, ribadisce il Giudice per il credito relativo alla fattura azionata in via monitoria (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio del doc. 2 di parte opposta nonché doc. 4 di parte opposta), va applicata la prescrizione quinquennale, in quanto la scadenza del pagamento, rilevante ex art. 1, comma 10, L. 205/2017, è anteriore all'1/3/2018.
21. Chiusa questa parentesi di generale inquadramento della fattispecie e chiarito che la fattura n. 2823362357 del 5/5/2017 con scadenza 22/5/2017 -il periodo di riferimento dei consumi è collocato fra febbraio 2013 e luglio 2015- è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., occorre verificare se, pacifica l'efficacia interruttiva della prescrizione per effetto della notificazione del decreto ingiuntivo qui opposto (21/6/2022), vi siano stati precedenti validi ed efficaci atti di interruzione della prescrizione.
21.1 Va ricordato, alla luce della richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità, che non assumono rilievo, come fatti sospensivi della prescrizione, le difficoltà del fornitore nell'acquisizione dei reali dati di consumo dal distributore locale, ben potendo comunque essere emesse fatture in acconto.
21.1.1 Le eventuali difficoltà di acquisizione dei reali dati di consumo costituiscono - come detto- meri impedimenti di fatto, non rilevanti in relazione al richiamato art. 2935 c.c..
22. L'opposta ha prodotto: 1) la diffida a mezzo PEC all'indirizzo digitale della società opponente notificata il 13 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 11); 2) la diffida del 20 gennaio 2022, indirizzata al liquidatore della società opponente e da costui ricevuta il 27 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 12); 3) la diffida del 14 gennaio 2022, indirizzata alla sede legale della società opponente, debitamente consegnata il successivo 21 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 13), con cui asseritamente aveva messo in mora l'odierna opponente e aveva intimato il pagamento della predetta fattura, relativa alla fornitura di energia elettrica, per il preteso credito di € 24.487,75.
12 22.1 Le suddette diffide riguardano la medesima fattura oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio del doc. 2 di parte opposta nonché doc. 4 di parte opposta).
23. Pur essendovi coincidenza fra la fattura azionata in sede monitoria e quella oggetto delle diffide, osserva il Giudice che le diffide in parola non modificano le conclusioni cui si perviene in ordine alla maturazione della prescrizione, poiché, addirittura già al momento in cui le diffide erano state inviate, il termine quinquennale di prescrizione per la fattura de qua era spirato.
24. Orbene, esaminata la fattura allegata dall'opposta (cfr. doc. 4 di parte opposta) e in applicazione del superiore principio espresso, in virtù del quale il dies a quo ex art. 2935 c.c. deve essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, con il giorno successivo alla scadenza del periodo di erogazione della fornitura, preso in considerazione, è evidente che il quinquennio di prescrizione del credito, portato dalla fattura n. 2823362357 del 5/5/2017 con scadenza
22/5/2017 -detta fattura contiene il riferimento a somme a conguaglio per il periodo di riferimento fra febbraio 2013 e luglio 2015 e reca l'indicazione 'tipo fattura: chiusura contratto e cessazione'-, è venuto a maturare nell'anno 2020 e precisamente, a tutto concedere, a luglio 2020.
24.1 E' chiaro che a maggior ragione, in difetto di tempestivi atti di messa in mora, la prescrizione quinquennale era già maturata per le somministrazioni, oggetto di richiesta di pagamento del corrispettivo, avvenute nei mesi e negli anni precedenti a luglio 2015.
25. Orbene, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, appare dunque evidente che le suddette diffide sono state inviate quando era già maturato il termine di prescrizione del credito, portato dalla fattura de qua.
25.1 Sul punto è pacifico il principio in base al quale l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva solo se portato a conoscenza del debitore prima del compimento del termine prescrizionale, poiché, una volta maturata la prescrizione, il diritto si estingue in via definitiva e non può più essere fatto valere, neppure attraverso successivi atti sollecitatori.
25.2 E' ben vero -si potrebbe obiettare- che la comunicazione della fattura equivale a atto di messa in mora, rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione se portata a conoscenza del destinatario, in quanto contiene pur sempre l'intimazione per iscritto di pagare la somma indicata nel documento fiscale stesso (cfr. Cass. 10270/2006), ma nel caso di specie non risulta che la fattura per cui è causa sia stata recapitata alla società opponente o comunque
13 sia pervenuta nella sfera conoscitiva della stessa (art. 1335 c.c.) in termini utili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
25.3 Al riguardo fin dall'atto di citazione la società opponente aveva allegato che “…
L'importo indicato nel ricorso introduttivo del decreto ingiuntivo si riferisce a presunti consumi di energia elettrica intervenuti fra il febbraio 2013 ed il luglio 2015 secondo quanto riportato nella fattura n. 2823362357 che parte creditrice assume essere stata emessa il
5/05/2017 ma che in realtà è stata recapitata per la prima volta nel febbraio del 2022 …” (cfr. atto di citazione).
25.4 Pertanto, in difetto di prova da parte dell'opposta della comunicazione all'opponente della fattura n. 2823362357 in data precedente al mese di gennaio 2022 -a detto mese risalgono le richiamate diffide di pagamento relative alla predetta su indicata fattura-, è conseguenziale che alcun effetto interruttivo della prescrizione possa essere tratto, in senso utile all'opposta, dalla conoscenza della predetta fattura.
26. In conclusione, va dichiarato che il credito dell'odierna convenuta, oggetto del ricorso monitorio qui opposto, è estinto per prescrizione quinquennale.
26.1 Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto nonché di rito e di merito.
27. Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta, in conseguenza della fondata eccezione di prescrizione, non vanta più alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione al titolo dedotto in giudizio.
27.1 Deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
28. Va dichiarata improponibile la domanda dell'opposta ex art. 2041 c.c. (cfr. conclusioni in comparsa di risposta), atteso il carattere sussidiario della relativa azione (cfr.
Cass. 27008/2024: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico…”; Cass. SU 33954/2023).
29. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste per intero a carico dell'opposta per la soccombenza. Controparte_1
29.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello
14 scaglione '5.201-26.000' (giudizi dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 24.487,75), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opponente, in presenza di istruzione solo documentale.
29.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda contenuta nel ricorso monitorio, in quanto, diversamente opinando, essendo stata l'opposizione accolta ed essendo stata accertata l'inesistenza del credito dell'opposta, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9260/2022 del 25-27/5/2022 di questo Tribunale (R.G. n. 26607/2022);
• dichiara che, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione estintiva del credito per cui
è causa, nulla deve l'opponente all'opposta Parte_1 CP_1 per il titolo dedotto in giudizio;
[...]
• dichiara improponibile la domanda dell'opposta ex art. 2041 c.c.;
• condanna la società opposta al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali e in € 118,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso a Roma, 13/12/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
15
N. GA
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54498 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, vertente
TRA
(p.IVA ,) in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Giarre (CT), in viale della Libertà n. 48, presso lo studio dell'avv.to Salvatore Sorbello del Foro di Catania, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f./p.IVA con sede legale a Roma, in viale Regina Controparte_1 P.IVA_2
Margherita n. 125), in persona del legale rappresentate, e per essa, in qualità di procuratore speciale, p.IVA. ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata a Roma, in piazzale di Porta Pia n. 116, presso lo studio dell'avv.to
LO LO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Signorelli precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di cui chiede l'accoglimento…”; per parte opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Mallamaci conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice , in persona del liquidatore, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9260/2022 del 25-27/5/2022 di questo Tribunale
(R.G. n. 26607/2022), notificato in data 21/6/2022, ottenuto da per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 24.487,75, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese di procedura. Al riguardo l'odierna società opponente allegava che il diritto di credito, azionato dall'ingiungente in via monitoria, trovava asseritamente origine nel preteso mancato pagamento della fattura n. 2823362357 del 5/5/2017 per la somministrazione di energia elettrica, relativa a forniture eseguite tra il 2013 e il 2015; che essa opponente aveva sempre eseguito con regolarità tutti i pagamenti e che pertanto tutte le fatture, che erano state emesse dall'opposta tra il 2013 e il 2015, erano state già pagate;
che l'ingiungente non aveva fornito alcuna valida prova del credito azionato in sede monitoria;
che in ogni caso il preteso credito era prescritto per lo spirare del relativo termine di prescrizione quinquennale. Tanto premesso, la società opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “… ivi respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, sentire dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa: a) l'improcedibilità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso essere stato già pagato;
b) l'inesistenza o inefficacia del credito posto a base dell'ingiunzione perché il credito, laddove risultasse maggiore rispetto alle fatture emesse fra il 2012 ed il 2015 risulterebbe non sussistere perché non provato nella sua reale consistenza;
c) l'inesistenza o inefficacia del credito posto a base dell'ingiunzione perché il credito, laddove risultasse maggiore rispetto alle fatture emesse fra il 2012 ed il 2015, risulterebbe già prescritto per l'omessa indicazione degli atti interruttivi della prescrizione;
d) la nullità totale del decreto ingiuntivo;
e) si chiede l'esclusione del pagamento delle accise in quanto essendo le stesse riferite a consumi intervenuti fra il 2013 ed il 2015 sono già oggetto di prescrizione;
f) si chiede l'esclusione nella determinazione dell'importo di qualsiasi voce imputabile e riferibile a qualsiasi forma di interessi legali e di mora in quanto l'istaurazione del contenzioso è dipeso esclusivamente dalla fallacità dei documenti contabili emessi da parte di ed in via subordinata determinata Controparte_1 da colpa di g) Si chiede la condanna della medesima Controparte_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio, compensi ed onorari”.
2 Con decreto del 15/9/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione, dal 23/1/2023 al 31/1/2023.
In data 26/1/2023 si costituiva in giudizio l'opposta e, per essa, il Controparte_1 procuratore speciale che contestava tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito Parte_2 dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma intestato, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare”, svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 9260/2022 (R.G. 26607/2022), emesso dal Tribunale di Roma. Nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 9260/2022 (R.G. 26607/2022) emesso dal
Tribunale di Roma;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento dell'importo pari ad € 24.487,75 e/o di ogni somma dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica presso il punto di prelievo in
98039 Taormina (ME), alla Piazza Sant'Antonio n. 11, POD (punto di prelievo):
IT001E04336033, nel periodo di competenza di - dal 2 marzo 2012 al 31 Controparte_1 luglio 2015 -, quale corrispettivo dovuto in conseguenza della somministrazione di energia elettrica in favore della controparte contrattuale, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
Con decreto presidenziale del 30/1/2023, stante l'impedimento dell'Ufficio, veniva disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 31/1/2023 al 2/3/2023.
All'udienza di prima comparizione del 2/3/2023 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti e in particolare il procuratore di parte opponente si opponeva all'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c.. L'Ufficio, sulla base di quanto emerso in udienza, invitava le parti a valutare l'esistenza di possibili margini per la definizione bonaria della controversa prima dell'adozione di provvedimenti ex art. 648 c.p.c.; pertanto, dopo ampia
3 discussione, le parti chiedevano un rinvio di 2/3 settimane per valutare possibili soluzioni conciliative, il tutto con salvezza dei diritti di prima udienza;
la causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 21/3/2023 per la formalizzazione dell'accordo o, in difetto, per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., con salvezza dei diritti di prima udienza.
All'udienza del 21/3/2023 il procuratore di parte opponente, per quanto qui di interesse, faceva presente che non era intervenuto alcun contatto fra le parti per una possibile soluzione conciliativa e il procuratore di parte opposta confermava la circostanza dei mancati accordi per problemi organizzativi;
tuttavia, dichiarava che la propria assistita era disponibile alla transazione e articolava una proposta conciliativa. Il procuratore di parte opponente chiedeva termine di almeno un mese per poter riferire al dominus e alla propria assistita la proposta emersa in udienza;
il procuratore di parte opposta si associava alla suddetta richiesta e la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 2/5/2023.
All'udienza del 2/5/2023 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti. In particolare il procuratore di parte opponente faceva presente che la trattativa non aveva portato ad alcun esito positivo, in quanto la propria assistita contestava l'esistenza stessa del credito;
il procuratore di parte opposta prendeva atto della mancata accettazione della proposta formulata all'udienza precedente. A questo punto, le parti insistevano nelle rispettive istanze e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; all'esito la causa veniva trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 6-9/6/2023, emessa a scioglimento della riserva, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione presentata dall'opposta; venivano concessi alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183/6 c.p.c. e veniva altresì assegnato termine, perentorio ex lege, fino al giorno 17/1/2024 per il deposito, in via telematica, di note cartolari in sostituzione dell'udienza al solo fine di insistere nelle proprie istanze e conclusioni e di eccepire eventuali inammissibilità relative alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della controparte.
Parte opposta provvedeva unicamente al deposito della memoria ex art. 183/6, n. 2
c.p.c. e al deposito della nota di trattazione cartolare.
Si prendeva atto che parte opponente non aveva invece depositato né le memorie ex art. 183/6 c.p.c. né la nota di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza riservata del 18-19/1/2023, emessa a seguito dello svolgimento dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17/1/2023, dato atto del deposito della memoria ex art. 183/6, n. 2 c.p.c. e della nota di trattazione cartolare da parte della sola opposta, la
4 causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 28/5/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/5/2025 erano presenti i procuratori delle parti e, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., venuti a scadere rispettivamente il 28/7/2025 (comparse conclusionali) e il 17/9/20225 (memorie di replica).
Si dà atto che parte opposta non ha provveduto al deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. e che parte opponente ha depositato in data 16/9/2025 un atto, intitolato in epigrafe 'comparsa conclusionale', mentre nello storico 'comparsa conclusionale di replica
190'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
2. Preliminarmente giova ricordare, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
2.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a
5 provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001 e successiva giurisprudenza ormai consolidata: Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010;
Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
2.3 Grava, pertanto, sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione,
l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo o in generale alla controprestazione, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2.4 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo alla superiore giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
2.4.1 In altri termini, se è previsto (per legge o per contratto) il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
2.5 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
2.6 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante,
6 preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
2.7 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
2.8 In base ai principi generali incombe sulla parte contro cui opera la presunzione fornire, in base a conferente allegazione, la prova contraria, atta a superare la presunzione stessa, non essendo sufficiente una contestazione generica in ordine all'entità dei consumi fatturati.
2.9 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
2.10 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante
7 e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
2.11 Viceversa, non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore ovvero ancora una contestazione limitata alla generica deduzione sull'assenza di prova del preteso altrui credito.
3. Tanto premesso come discorso di carattere generale, si osserva che nel ricorso monitorio l'odierna opposta aveva allegato che il credito di € 24.487,75, oltre interessi ex
D.L. 231/2002, derivava dal mancato pagamento della fattura n. 2823362357 del 5/5/2017, specificatamente indicata in ricorso e risultante dall'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” di (cfr. doc. 2 di parte opposta, a pag. 2). Controparte_1
4. Detta fattura asseritamente si riferiva ai consumi relativi al periodo dal 27/2/2013 al
31/7/2015.
5. Nell'atto di opposizione l'attrice ha contestato la Parte_1 pretesa dell'ingiungente e ha dedotto -da un lato- che non vi era prova del credito, viste anche le rettifiche eseguite e la comunicazione di regolarità dei pagamenti precedenti, e -dall'altro- che il credito era in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione.
6. Tanto premesso, osserva il Giudice, in base alla ragione più liquida, che risulta fondata l'eccezione preliminare di merito di prescrizione estintiva del credito esatto in via monitoria.
7. Preliminarmente va ribadito -come discorso di carattere generale- che non rileva, in senso ostativo all'esame della relativa eccezione di prescrizione, che l'eccipiente non indichi specificamente la durata del termine di prescrizione in relazione alla natura dei crediti azionati dal creditore ovvero che indichi una durata non corretta o condivisibile, in quanto è sufficiente che venga sollevata la relativa eccezione, fondata sull'inerzia del titolare del diritto e sulla manifestazione di volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dalla legge, essendo poi rimessa al Giudice ogni ulteriore qualificazione (cfr. Cass. 1064/2014; Cass. 15337/2016;
Cass. 30303/2021; Cass. 1980/2022).
7.1 Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che, affinché maturi la prescrizione, è necessario -ci si limita all'ipotesi rilevante in questo giudizio- che per tutto
8 l'arco temporale previsto dalla legge il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di pagamento costituente atto di messa in mora (cfr. Cass. 15140/2021; Cass. 15714/2018), atteso che, al fine di dare certezza ai rapporti fra le parti, la prescrizione estintiva sanziona appunto l'inerzia del titolare del diritto, mantenuta per tutto il tempo previsto dalla legge.
8. Fondamentale è accertare quando incomincia a decorrere il termine di prescrizione
(ordinaria: dieci anni) o breve (cinque anni, due anni, un anno), previsto dalla legge con riferimento alle varie fattispecie ossia accertare da quando il titolare del diritto può agire per ottenere l'adempimento al fine di evitare l'estinzione del diritto per prescrizione.
8.1 Nel caso di specie va applicata la prescrizione quinquennale: sul punto si tornerà.
9. Orbene in tema di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali -ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge- non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass.
10828/2015; Cass. 21026/2014).
9.1 Pertanto, ricordato che l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, è bene ribadire, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che tra le predette ipotesi, salva quella del dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra né
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità dell'accertamento del diritto stesso.
10. Dunque, come discorso di carattere generale con riferimento al contratto di somministrazione, va ribadito che il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato che con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo (mensile o bimestrale) di erogazione della fornitura o -come suol dirsi- dalla “scadenza del periodo di consumo”, preso in considerazione per la fatturazione.
10.1 In base al contratto o alla legge la periodicità, fissata ai fini dell'individuazione dei consumi e del calcolo del corrispettivo, può essere appunto mensile o bimestrale.
11. Il principio vale sia per la fatturazione corrente sia per la fatturazione a conguaglio.
9 12. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, si evidenzia, ricordata la distinzione fra soggetto fornitore e soggetto distributore dell'energia elettrica, che la mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente finale, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto su consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
il fornitore può infatti emettere fatture anche solo sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
12.1 Inoltre si tratterebbe, in ogni caso, di un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione: il decorso del tempo per ottenere dal distributore le misure effettive, per poi procedere al conguaglio, è un lasso temporale che può risultare necessario per accertare l'ammontare effettivo e reale del credito, ma ciò costituisce un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è già sorto, per cui non è ostativo al decorso e alla maturazione della prescrizione.
12.2 In tal senso è stato affermato anche da recente giurisprudenza di merito, proprio sulla base dei richiamati principi sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai contratti di somministrazione, che “… il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva in primo luogo non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi e in secondo luogo è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione …” e che “… Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce dunque un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto, onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione …” (cfr. Corte d'Appello Milano
Sez. III, Sentenza del 31/1/2023).
13. Le superiori osservazioni valgono -come detto- sia per i consumi correnti, effettivamente accertati secondo la periodicità prevista, sia per i conguagli determinati in base ai consumi poi effettivamente accertati.
10 14. Non possono pertanto assumere di per sé rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione nel singolo caso, né la data di emissione della fattura né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, in quanto, soprattutto per i crediti a conguaglio, di rettifica o di chiusura, ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo.
15. Diversamente opinando, si consentirebbe infatti al fornitore, anche se per effetto di lungaggini del distributore, di prorogare il termine prescrizionale a proprio arbitrio, semplicemente emettendo la fattura di conguaglio anche dopo molti anni dal periodo di consumo di riferimento, vanificando ogni tutela del cliente, a favore del quale invece è preordinata la normativa sulla prescrizione estintiva (cfr. citata Corte d'Appello Milano Sez.
III, Sentenza del 31/1/2023: “… Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dall'appellante deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata da (…), oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive non ha data certa né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione) in assenza di previsione specifica di legge ed oltre tutto a sfavore dell'utente …”).
16. Del resto, anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. fin da Cass. 6209/1999; da ultimo Cass. 15102/2024) si è evidenziato che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato, come regola generale, appunto con riferimento alla “scadenza del periodo di consumo”, mentre di regola non rilevano né la data di emissione della fattura né il termine concesso per il pagamento senza incorrere nella mora.
17. In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando né i successivi eventi relativi alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi originariamente comunicati né la particolare filiera attualmente esistente nel mercato della vendita di energia elettrica.
18. Con specifico riferimento alla materia della somministrazione di energia elettrica, di gas e di acqua, valgono le seguenti ulteriori osservazioni in tema di termine di prescrizione.
19. La L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridotto da cinque (art. 2948 n. 4
c.c.) a due anni il termine di prescrizione e, per effetto delle novità introdotte dall'art. 1, commi 4 – 11, la nuova disciplina è entrata in vigore con differente tempistica, a seconda del tipo di fornitura, senza alcuna efficacia retroattiva, valendo infatti solo per le fatture in
11 scadenza dopo la specifica e differente data di entrata in vigore, prevista per ogni tipo di fornitura (art. 1, comma 10, L. 205/2017: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”).
19.1 Anche in questo caso la suddetta disciplina vale sia per i crediti relativi ai consumi periodici sia per i crediti relativi ai conguagli.
19.2 Per i crediti, portati da fatture non rientranti nella suddetta previsione, resta invariata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
20. Nel caso di specie e con riferimento appunto alla somministrazione di energia elettrica, ribadisce il Giudice per il credito relativo alla fattura azionata in via monitoria (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio del doc. 2 di parte opposta nonché doc. 4 di parte opposta), va applicata la prescrizione quinquennale, in quanto la scadenza del pagamento, rilevante ex art. 1, comma 10, L. 205/2017, è anteriore all'1/3/2018.
21. Chiusa questa parentesi di generale inquadramento della fattispecie e chiarito che la fattura n. 2823362357 del 5/5/2017 con scadenza 22/5/2017 -il periodo di riferimento dei consumi è collocato fra febbraio 2013 e luglio 2015- è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., occorre verificare se, pacifica l'efficacia interruttiva della prescrizione per effetto della notificazione del decreto ingiuntivo qui opposto (21/6/2022), vi siano stati precedenti validi ed efficaci atti di interruzione della prescrizione.
21.1 Va ricordato, alla luce della richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità, che non assumono rilievo, come fatti sospensivi della prescrizione, le difficoltà del fornitore nell'acquisizione dei reali dati di consumo dal distributore locale, ben potendo comunque essere emesse fatture in acconto.
21.1.1 Le eventuali difficoltà di acquisizione dei reali dati di consumo costituiscono - come detto- meri impedimenti di fatto, non rilevanti in relazione al richiamato art. 2935 c.c..
22. L'opposta ha prodotto: 1) la diffida a mezzo PEC all'indirizzo digitale della società opponente notificata il 13 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 11); 2) la diffida del 20 gennaio 2022, indirizzata al liquidatore della società opponente e da costui ricevuta il 27 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 12); 3) la diffida del 14 gennaio 2022, indirizzata alla sede legale della società opponente, debitamente consegnata il successivo 21 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 13), con cui asseritamente aveva messo in mora l'odierna opponente e aveva intimato il pagamento della predetta fattura, relativa alla fornitura di energia elettrica, per il preteso credito di € 24.487,75.
12 22.1 Le suddette diffide riguardano la medesima fattura oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio del doc. 2 di parte opposta nonché doc. 4 di parte opposta).
23. Pur essendovi coincidenza fra la fattura azionata in sede monitoria e quella oggetto delle diffide, osserva il Giudice che le diffide in parola non modificano le conclusioni cui si perviene in ordine alla maturazione della prescrizione, poiché, addirittura già al momento in cui le diffide erano state inviate, il termine quinquennale di prescrizione per la fattura de qua era spirato.
24. Orbene, esaminata la fattura allegata dall'opposta (cfr. doc. 4 di parte opposta) e in applicazione del superiore principio espresso, in virtù del quale il dies a quo ex art. 2935 c.c. deve essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, con il giorno successivo alla scadenza del periodo di erogazione della fornitura, preso in considerazione, è evidente che il quinquennio di prescrizione del credito, portato dalla fattura n. 2823362357 del 5/5/2017 con scadenza
22/5/2017 -detta fattura contiene il riferimento a somme a conguaglio per il periodo di riferimento fra febbraio 2013 e luglio 2015 e reca l'indicazione 'tipo fattura: chiusura contratto e cessazione'-, è venuto a maturare nell'anno 2020 e precisamente, a tutto concedere, a luglio 2020.
24.1 E' chiaro che a maggior ragione, in difetto di tempestivi atti di messa in mora, la prescrizione quinquennale era già maturata per le somministrazioni, oggetto di richiesta di pagamento del corrispettivo, avvenute nei mesi e negli anni precedenti a luglio 2015.
25. Orbene, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, appare dunque evidente che le suddette diffide sono state inviate quando era già maturato il termine di prescrizione del credito, portato dalla fattura de qua.
25.1 Sul punto è pacifico il principio in base al quale l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva solo se portato a conoscenza del debitore prima del compimento del termine prescrizionale, poiché, una volta maturata la prescrizione, il diritto si estingue in via definitiva e non può più essere fatto valere, neppure attraverso successivi atti sollecitatori.
25.2 E' ben vero -si potrebbe obiettare- che la comunicazione della fattura equivale a atto di messa in mora, rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione se portata a conoscenza del destinatario, in quanto contiene pur sempre l'intimazione per iscritto di pagare la somma indicata nel documento fiscale stesso (cfr. Cass. 10270/2006), ma nel caso di specie non risulta che la fattura per cui è causa sia stata recapitata alla società opponente o comunque
13 sia pervenuta nella sfera conoscitiva della stessa (art. 1335 c.c.) in termini utili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
25.3 Al riguardo fin dall'atto di citazione la società opponente aveva allegato che “…
L'importo indicato nel ricorso introduttivo del decreto ingiuntivo si riferisce a presunti consumi di energia elettrica intervenuti fra il febbraio 2013 ed il luglio 2015 secondo quanto riportato nella fattura n. 2823362357 che parte creditrice assume essere stata emessa il
5/05/2017 ma che in realtà è stata recapitata per la prima volta nel febbraio del 2022 …” (cfr. atto di citazione).
25.4 Pertanto, in difetto di prova da parte dell'opposta della comunicazione all'opponente della fattura n. 2823362357 in data precedente al mese di gennaio 2022 -a detto mese risalgono le richiamate diffide di pagamento relative alla predetta su indicata fattura-, è conseguenziale che alcun effetto interruttivo della prescrizione possa essere tratto, in senso utile all'opposta, dalla conoscenza della predetta fattura.
26. In conclusione, va dichiarato che il credito dell'odierna convenuta, oggetto del ricorso monitorio qui opposto, è estinto per prescrizione quinquennale.
26.1 Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto nonché di rito e di merito.
27. Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta, in conseguenza della fondata eccezione di prescrizione, non vanta più alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione al titolo dedotto in giudizio.
27.1 Deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
28. Va dichiarata improponibile la domanda dell'opposta ex art. 2041 c.c. (cfr. conclusioni in comparsa di risposta), atteso il carattere sussidiario della relativa azione (cfr.
Cass. 27008/2024: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico…”; Cass. SU 33954/2023).
29. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste per intero a carico dell'opposta per la soccombenza. Controparte_1
29.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello
14 scaglione '5.201-26.000' (giudizi dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 24.487,75), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opponente, in presenza di istruzione solo documentale.
29.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda contenuta nel ricorso monitorio, in quanto, diversamente opinando, essendo stata l'opposizione accolta ed essendo stata accertata l'inesistenza del credito dell'opposta, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9260/2022 del 25-27/5/2022 di questo Tribunale (R.G. n. 26607/2022);
• dichiara che, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione estintiva del credito per cui
è causa, nulla deve l'opponente all'opposta Parte_1 CP_1 per il titolo dedotto in giudizio;
[...]
• dichiara improponibile la domanda dell'opposta ex art. 2041 c.c.;
• condanna la società opposta al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali e in € 118,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso a Roma, 13/12/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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