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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Ag.entrate - Riscossione - Difensore_4 - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_4 -
Difensore_6 - CF_Difensore_5
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920220004007389000 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920220004007389000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_2/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 508/2025 il Ricorrente_1 ha contestato ed impugnato l'intimazione n. 03920259002060602000, ricevuta in data 23.06.2025, che contesta solo limitatamente alla cartella n. 03920220004007389000, della quale lamenta l'omessa notifica, nonché dell'avviso di accertamento n. T52T52M000432 e l'intervenuta prescrizione del credito, il tutto per l'importo di €.9.869,81.
La cartella contestata, per un importo complessivo pari ad €.1.197,12 deriverebbe da un accertamento per una tassa Auto, dovuta alla Regione Veneto, presuntamente notificata, relativa alle annualità 2017 e 2018, che, secondo il Nominativo_2, risulterebbe prescritta.
Avverso l'atto impugnato, il Nominativo_2 istante ha sollevato quattro motivi di doglianza: 1) Nullità della pretesa per prescrizione del diritto. La pretesa erariale di cui all'intimazione di pagamento impugnato sarebbe nulla ed improduttiva di qualsiasi effetto, per intervenuta prescrizione dei termini, poiché notificata oltre il termine previsto dall'art.3 del D.L. del 06.01.86 n. 2, convertito dalla Legge n. 60/86.
Il predetto si sarebbe, infatti, prescritto con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, così come si prescrive il diritto al rimborso delle tasse pagate indebitamente. 2) Illegittimità dell'atto per intervenuti termini di decadenza. Con tale motivo, il Nominativo_2 ribadisce l'intervenuta decadenza del diritto a riscuotere le somme oggetto della pretesa erariale. In base all'art. 5 co.51, del D.L. 30.12.1882 n.953 (conv. in Legge n.53 del 28.02.83), infatti, il termine entro cui si prescrive il diritto dell'Agenzia al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Inoltre, la tassa per cui è causa, dal 01.01.1999 sarebbe stata attribuita alle Regioni, che non avrebbero potere alcuno di prorogarne i termini di prescrizioni, con proprie leggi. In base a tale articolo, quindi, che pone termini di decadenza certi ed inopinabili, l'intimazione di pagamento di cui sopra reca imposte non più esigibili per intervenuti termini di decadenza. 3) Con il terzo motivo, il Nominativo_2 ha lamentato la nullità della pretesa per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
La pretesa, secondo l'istante, sarebbe nulla poiché alcun avviso di accertamento sarebbe stato mai notificato all'odierno Nominativo_2, privandolo della possibilità di ricorrere al Giudice competente, in violazione del diritto di difesa ex art. 24. Per l'effetto, in assenza della regolare notifica di un atto propedeutico, i tributi si considerano prescritti, essendo decorso il termine di cinque anni richiesti dalla Legge. 4) Nullità per violazione dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 602/73. Più segnatamente, l'omessa notifica della cartella di pagamento entro il termine di cui all'art. 25, comma 1 del citato D.P.R., avrebbe determinato la nullità della cartella, essendo l'ADER concessionaria, decaduta dal diritto. Nel caso in specie, il ruolo sarebbe stato consegnato al concessionario, per la notifica, oltre i termini di legge. 5) Infine, Nullità della pretesa per omesso computo degli interessi, sanzioni ed aggi maturati in violazione dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
La pretesa sarebbe nulla perché non indicherebbe gli elementi presupposto del credito erariale attivato, in particolare non menziona le modalità di calcolo della sanzione, degli interessi e degli aggi maturati.
In conclusione, il Nominativo_2 odierno ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della pretesa impugnata poiché inefficace, nulla ed illegittima, dichiarando, altresì, decaduto, il diritto al recupero del credito, e prescritto il diritto ed emettere provvedimento di annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata, relativamente alle sole cartelle impugnate, chiedendone, infine, la cancellazione del ruolo.
Avverso il ricorso in esame, l'ADER Resistente si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni, in cui ha eccepito, in via del tutto preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione alla denunziata e lamentata omessa notifica degli atti prodromici alla cartella stessa, essendo tale attività riconducibile all'operato dell'Ente Impositore Regione Veneto.
Conseguentemente, l'ADER ha dichiarato di aver emesso un provvedimento in autotutela, di annullamento della sola cartella di pagamento n. 03920220004007389000, ragion per cui non le sarebbe possibile riscuotere gli importi, poiché non più dovuti. Infine, la Resistente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, ex art.46 del D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Anche la Regione Veneto si è costituita nel presente giudizio, con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del suo operato.
In via preliminare, la Resistente Nominativo_1 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, in violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Dalla mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento, ne sarebbe derivata la cristallizzazione del credito regionale e, dunque, la definitività dell'avviso. Al riguardo, si evidenzia che la Nominativo_1 avrebbe emesso e notificato l'avviso di accertamento, che sarebbe poi diventato definitivo, a seguito del mancato pagamento del tributo o dell'omessa tempestiva impugnazione entro i termini.
Inoltre, la Resistente Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti, essa avrebbe emesso l'avviso di accertamento, che a causa dell'omessa tempestiva impugnazione, sarebbe divenuto. Successivamente, l'ADER ha attivato le procedure volte alla riscossione coattiva del credito, mediante l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, emettendo e notificando gli atti di riscossione coattiva, ragion per cui la Nominativo_1 resistente ritiene di non aver alcuna legittimazione in ordine a tale attività e atti.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dichiari il difetto di legittimazione della Regione, essa, ad ogni modo, ha ribadito la tempestività e correttezza del proprio operato.
In conclusione, la Resistente Nominativo_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, perché inammissibile in quanto tardivo, e, in ogni caso, per difetto di legittimazione passiva, il tutto con vittoria di spese, o, in caso di accoglimento nei confronti dell'ADER, con compensazione delle stesse nei propri confronti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 è stato deciso.
L'adito Giudice, chiamato ad analizzare la fondatezza delle doglianze sollevate dall'odierno Nominativo_2, che involgono la lamentata illegittimità dell'intimazione impugnata, ricevuta in data 23.06.2025, limitatamente alla cartella n. 03920220004007389000, per asserita omessa notifica ed intervenuta prescrizione del credito, nonché dell'avviso di accertamento n. T52T52M000432, dovrà preliminarmente soffermarsi sulla lamentata nullità della pretesa impugnata, per prescrizione del diritto. Secondo la tesi del Nominativo_2, infatti, la pretesa di cui all'intimazione di pagamento impugnata, sarebbe nulla per intervenuta prescrizione dei termini, poiché notificata oltre il termine previsto dall'art.3 del D.L del 06.01.1986, n. 2, convertito dalla Legge 07.03.1986, n.
60. Infatti, poiché l'anno di riferimento delle tasse automobilistiche è il 2017 ed il 2018, e poiché, secondo il
Nominativo_2, alcun atto interruttivo gli sarebbe stato regolarmente notificato, il termine di prescrizione non si sarebbe interrotto e sarebbe, così, decorso invano, determinando la prescrizione del credito.
Ci si riferisce, ovviamente, al termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, così come si prescrive il diritto al rimborso delle tasse pagate indebitamente.
Al fine di ritenere la suesposta doglianza meritevole di accoglimento, deve questo Giudice, verificare innanzitutto se le parti Resistenti abbiano confutato la suesposta tesi, attraverso il deposito di prove attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle sottese, in capo al Nominativo_2, nei modi e tempi previsti dalla legge, ai fini della loro tempestiva impugnazione.
A tal proposito, si rileva che la Regione Veneto, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato e documentato, diversamente da quanto lamentato dal Nominativo_2, che risultano esser stati emessi e notificati regolarmente e tempestivamente dalla stessa i seguenti atti prodromici all'avviso impugnato: 1) per il motoveicolo targato
Targa_1, risulta notificato l'avviso di accertamento n. 171359422020/TA - anno 2017, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 18.12.2020, dunque entro il termine di prescrizione del 31.12.2020
(ai veda l'allegato doc. 3 alle controdeduzioni della Regione). Sempre per il medesimo motoveicolo, risulta notificato, per compiuta giacenza, in data 26.02.2021, anche l'avviso di accertamento n. 180730552020/TA - anno 2018, sempre, entro il termine di prescrizione del 31.12.2021 (si veda doc. 4).
2) Invece, per quanto concerne il veicolo targato Targa_2, la Resistente Nominativo_1 ha provato mediante allegazione in atti, di aver notificato l'avviso di accertamento n. 171140592020/TA - anno 2017, sempre per compiuta giacenza, in data 18.12.2020, dunque, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020 (doc. 5).
3) Infine, per il veicolo targato Targa_3, risulta esser stato notificato al Nominativo_2 odierno, per compiuta giacenza, in data 18.12.2020, l'avviso di accertamento n. 171172542020/TA - anno 2017, sempre, dunque, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020 (doc. 6). Per tale veicolo, inoltre, risulta notificato al Nominativo_2,
l'ulteriore avviso di accertamento n. 174748352020/TA - anno 2018, in data 26.02.2021, entro il termine di prescrizione del 31.12.2021 (doc. 7), sempre con medesima modalità.
Alla luce di tali affermazioni, tutte sorrette da prove documentali allegate al fascicolo della Regione Resistente, le doglianze del Nominativo_2 non solo non trovano alcun riscontro, ma risultano assolutamente infondate ed inconferenti.
E' noto che per compiuta giacenza, si fa riferimento alla situazione in cui il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. avviso di giacenza,
(ossia l'avviso posto nella cassetta postale in cui c'è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario), non è andato, poi, a ritirare la raccomandata o l'atto entro il termine indicato. In tal caso, la raccomandata o l'atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.
A tal uopo, la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'Ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013).
Inoltre, è necessario che l'incaricato della consegna (postino o ufficiale giudiziario), che non sia riuscito a provvedere alla stessa, invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico Ufficio postale. Quando tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona, decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del contribuente per il ritiro presso gli appositi uffici.
In caso di invio di raccomandate semplici, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario non si rechi nei trenta giorni prescritti, presso l'Ufficio postale, per il ritiro.
L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Tanto doverosamente precisato, si ritiene che la tesi del Nominativo_2, che ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti e sottesi (cartelle) all'avviso impugnato, non può esser assolutamente condivisa, poiché confutata dalla prova, fornita dalla Regione Veneto, di avvenuta tempestiva notifica al Nominativo_2 degli avvisi di accertamento recanti la pretesa di pagamento delle tasse auto, tutti entro il termine di prescrizione triennale.
Conseguentemente, alcuna ipotesi di prescrizione del credito e decadenza è ravvisabile nella fattispecie per cui
è causa, essendo intervenuti i predetti atti interruttivi del termine di prescrizione, che ne hanno impedito il decorso infruttuoso. Ed invero, tutti gli avvisi notificati al Nominativo_2 per compiuta giacenza, risultano essere stati emessi in ottemperanza all'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni con Legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Per l'effetto del rigetto del primo motivo, anche il secondo motivo di ricorso va disatteso.
In relazione al terzo motivo, relativo all'asserita nullità della pretesa, per mancata notifica dell'avviso di accertamento., poiché alcun avviso di accertamento sarebbe stato mai notificato all'odierno Nominativo_2, privandolo, di tal guisa, della possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, si richiamano le medesime argomentazioni suesposte.
Anche in questo caso, il motivo è da rigettare, avendo la Nominativo_1 documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, perfezionatasi per compiuta giacenza, ragion per cui il diritto di difesa del Nominativo_2 non può dirsi affatto leso o compromesso. L'omessa tempestiva impugnazione di tali atti o il mancato pagamento della pretesa in essi insita, si deve ricondurre esclusivamente alla negligenza del Nominativo_2, che è stato posto in condizione di conoscerne il contenuto e gli effetti.
Ne va da sé, che anche la lamentata omessa notifica della cartella di pagamento entro il termine previsto dall'art. 25, comma 1, D.P.R. 602/73, causa di nullità della stessa, per esser la concessionaria ADER decaduta dal diritto, non si ravvisa nel caso in esame.
Nel caso in specie, infatti, risulta che il ruolo è stato consegnato al concessionario, per la notifica all'istante, entro i termini di legge.
Per il resto, invece, deve questo Giudice, accogliere la richiesta, formulata dalla Resistente ADER, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, limitatamente all'asserito omesso invio degli atti prodromici alla cartella di pagamento, avendo, la Nominativo_1 Resistente, documentato di aver adempiuto correttamente e tempestivamente a tale attività prodromica.
In definitiva, in tema di intimazione di pagamento, cartelle esattoriali ed atti prodromici, nonché di interruzione della prescrizione, degna di evidenza è la recentissima ordinanza della Corte di cassazione, (Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 3721/2025, del 13 febbraio 2025), che ha sancito il principio per cui, in caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”, e del deposito dell'atto presso la Casa comunale, non essendone sufficiente la “sola spedizione”, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140
c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
a seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
Alla luce di tale orientamento, che non può non condividersi, avendo la Regione Veneto dimostrato che il
Nominativo_2 ha ricevuto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, relative al deposito degli avvisi prodromici presso l'ufficio postale, senza che egli abbia provveduto al ritiro tempestivo, determinandone, così, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, si ritiene che l'operato delle Resistenti ADER e
Regione Veneto, per quanto di loro competenza, sia stato corretto e legittimo, mentre, le doglianze lamentate nel ricorso, vanno, invece, tutte disattese. Le suesposte considerazioni si ritengono esaustive per il rigetto del ricorso proposto da Ricorrente_1
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, in persone del Giudice monocratico, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
Prof. Avv. Carmine Ruggiero
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Ag.entrate - Riscossione - Difensore_4 - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_4 -
Difensore_6 - CF_Difensore_5
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920220004007389000 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920220004007389000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_2/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 508/2025 il Ricorrente_1 ha contestato ed impugnato l'intimazione n. 03920259002060602000, ricevuta in data 23.06.2025, che contesta solo limitatamente alla cartella n. 03920220004007389000, della quale lamenta l'omessa notifica, nonché dell'avviso di accertamento n. T52T52M000432 e l'intervenuta prescrizione del credito, il tutto per l'importo di €.9.869,81.
La cartella contestata, per un importo complessivo pari ad €.1.197,12 deriverebbe da un accertamento per una tassa Auto, dovuta alla Regione Veneto, presuntamente notificata, relativa alle annualità 2017 e 2018, che, secondo il Nominativo_2, risulterebbe prescritta.
Avverso l'atto impugnato, il Nominativo_2 istante ha sollevato quattro motivi di doglianza: 1) Nullità della pretesa per prescrizione del diritto. La pretesa erariale di cui all'intimazione di pagamento impugnato sarebbe nulla ed improduttiva di qualsiasi effetto, per intervenuta prescrizione dei termini, poiché notificata oltre il termine previsto dall'art.3 del D.L. del 06.01.86 n. 2, convertito dalla Legge n. 60/86.
Il predetto si sarebbe, infatti, prescritto con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, così come si prescrive il diritto al rimborso delle tasse pagate indebitamente. 2) Illegittimità dell'atto per intervenuti termini di decadenza. Con tale motivo, il Nominativo_2 ribadisce l'intervenuta decadenza del diritto a riscuotere le somme oggetto della pretesa erariale. In base all'art. 5 co.51, del D.L. 30.12.1882 n.953 (conv. in Legge n.53 del 28.02.83), infatti, il termine entro cui si prescrive il diritto dell'Agenzia al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Inoltre, la tassa per cui è causa, dal 01.01.1999 sarebbe stata attribuita alle Regioni, che non avrebbero potere alcuno di prorogarne i termini di prescrizioni, con proprie leggi. In base a tale articolo, quindi, che pone termini di decadenza certi ed inopinabili, l'intimazione di pagamento di cui sopra reca imposte non più esigibili per intervenuti termini di decadenza. 3) Con il terzo motivo, il Nominativo_2 ha lamentato la nullità della pretesa per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
La pretesa, secondo l'istante, sarebbe nulla poiché alcun avviso di accertamento sarebbe stato mai notificato all'odierno Nominativo_2, privandolo della possibilità di ricorrere al Giudice competente, in violazione del diritto di difesa ex art. 24. Per l'effetto, in assenza della regolare notifica di un atto propedeutico, i tributi si considerano prescritti, essendo decorso il termine di cinque anni richiesti dalla Legge. 4) Nullità per violazione dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 602/73. Più segnatamente, l'omessa notifica della cartella di pagamento entro il termine di cui all'art. 25, comma 1 del citato D.P.R., avrebbe determinato la nullità della cartella, essendo l'ADER concessionaria, decaduta dal diritto. Nel caso in specie, il ruolo sarebbe stato consegnato al concessionario, per la notifica, oltre i termini di legge. 5) Infine, Nullità della pretesa per omesso computo degli interessi, sanzioni ed aggi maturati in violazione dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
La pretesa sarebbe nulla perché non indicherebbe gli elementi presupposto del credito erariale attivato, in particolare non menziona le modalità di calcolo della sanzione, degli interessi e degli aggi maturati.
In conclusione, il Nominativo_2 odierno ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della pretesa impugnata poiché inefficace, nulla ed illegittima, dichiarando, altresì, decaduto, il diritto al recupero del credito, e prescritto il diritto ed emettere provvedimento di annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata, relativamente alle sole cartelle impugnate, chiedendone, infine, la cancellazione del ruolo.
Avverso il ricorso in esame, l'ADER Resistente si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni, in cui ha eccepito, in via del tutto preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione alla denunziata e lamentata omessa notifica degli atti prodromici alla cartella stessa, essendo tale attività riconducibile all'operato dell'Ente Impositore Regione Veneto.
Conseguentemente, l'ADER ha dichiarato di aver emesso un provvedimento in autotutela, di annullamento della sola cartella di pagamento n. 03920220004007389000, ragion per cui non le sarebbe possibile riscuotere gli importi, poiché non più dovuti. Infine, la Resistente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, ex art.46 del D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Anche la Regione Veneto si è costituita nel presente giudizio, con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del suo operato.
In via preliminare, la Resistente Nominativo_1 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, in violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Dalla mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento, ne sarebbe derivata la cristallizzazione del credito regionale e, dunque, la definitività dell'avviso. Al riguardo, si evidenzia che la Nominativo_1 avrebbe emesso e notificato l'avviso di accertamento, che sarebbe poi diventato definitivo, a seguito del mancato pagamento del tributo o dell'omessa tempestiva impugnazione entro i termini.
Inoltre, la Resistente Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti, essa avrebbe emesso l'avviso di accertamento, che a causa dell'omessa tempestiva impugnazione, sarebbe divenuto. Successivamente, l'ADER ha attivato le procedure volte alla riscossione coattiva del credito, mediante l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, emettendo e notificando gli atti di riscossione coattiva, ragion per cui la Nominativo_1 resistente ritiene di non aver alcuna legittimazione in ordine a tale attività e atti.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dichiari il difetto di legittimazione della Regione, essa, ad ogni modo, ha ribadito la tempestività e correttezza del proprio operato.
In conclusione, la Resistente Nominativo_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, perché inammissibile in quanto tardivo, e, in ogni caso, per difetto di legittimazione passiva, il tutto con vittoria di spese, o, in caso di accoglimento nei confronti dell'ADER, con compensazione delle stesse nei propri confronti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 è stato deciso.
L'adito Giudice, chiamato ad analizzare la fondatezza delle doglianze sollevate dall'odierno Nominativo_2, che involgono la lamentata illegittimità dell'intimazione impugnata, ricevuta in data 23.06.2025, limitatamente alla cartella n. 03920220004007389000, per asserita omessa notifica ed intervenuta prescrizione del credito, nonché dell'avviso di accertamento n. T52T52M000432, dovrà preliminarmente soffermarsi sulla lamentata nullità della pretesa impugnata, per prescrizione del diritto. Secondo la tesi del Nominativo_2, infatti, la pretesa di cui all'intimazione di pagamento impugnata, sarebbe nulla per intervenuta prescrizione dei termini, poiché notificata oltre il termine previsto dall'art.3 del D.L del 06.01.1986, n. 2, convertito dalla Legge 07.03.1986, n.
60. Infatti, poiché l'anno di riferimento delle tasse automobilistiche è il 2017 ed il 2018, e poiché, secondo il
Nominativo_2, alcun atto interruttivo gli sarebbe stato regolarmente notificato, il termine di prescrizione non si sarebbe interrotto e sarebbe, così, decorso invano, determinando la prescrizione del credito.
Ci si riferisce, ovviamente, al termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, così come si prescrive il diritto al rimborso delle tasse pagate indebitamente.
Al fine di ritenere la suesposta doglianza meritevole di accoglimento, deve questo Giudice, verificare innanzitutto se le parti Resistenti abbiano confutato la suesposta tesi, attraverso il deposito di prove attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle sottese, in capo al Nominativo_2, nei modi e tempi previsti dalla legge, ai fini della loro tempestiva impugnazione.
A tal proposito, si rileva che la Regione Veneto, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato e documentato, diversamente da quanto lamentato dal Nominativo_2, che risultano esser stati emessi e notificati regolarmente e tempestivamente dalla stessa i seguenti atti prodromici all'avviso impugnato: 1) per il motoveicolo targato
Targa_1, risulta notificato l'avviso di accertamento n. 171359422020/TA - anno 2017, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 18.12.2020, dunque entro il termine di prescrizione del 31.12.2020
(ai veda l'allegato doc. 3 alle controdeduzioni della Regione). Sempre per il medesimo motoveicolo, risulta notificato, per compiuta giacenza, in data 26.02.2021, anche l'avviso di accertamento n. 180730552020/TA - anno 2018, sempre, entro il termine di prescrizione del 31.12.2021 (si veda doc. 4).
2) Invece, per quanto concerne il veicolo targato Targa_2, la Resistente Nominativo_1 ha provato mediante allegazione in atti, di aver notificato l'avviso di accertamento n. 171140592020/TA - anno 2017, sempre per compiuta giacenza, in data 18.12.2020, dunque, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020 (doc. 5).
3) Infine, per il veicolo targato Targa_3, risulta esser stato notificato al Nominativo_2 odierno, per compiuta giacenza, in data 18.12.2020, l'avviso di accertamento n. 171172542020/TA - anno 2017, sempre, dunque, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020 (doc. 6). Per tale veicolo, inoltre, risulta notificato al Nominativo_2,
l'ulteriore avviso di accertamento n. 174748352020/TA - anno 2018, in data 26.02.2021, entro il termine di prescrizione del 31.12.2021 (doc. 7), sempre con medesima modalità.
Alla luce di tali affermazioni, tutte sorrette da prove documentali allegate al fascicolo della Regione Resistente, le doglianze del Nominativo_2 non solo non trovano alcun riscontro, ma risultano assolutamente infondate ed inconferenti.
E' noto che per compiuta giacenza, si fa riferimento alla situazione in cui il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. avviso di giacenza,
(ossia l'avviso posto nella cassetta postale in cui c'è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario), non è andato, poi, a ritirare la raccomandata o l'atto entro il termine indicato. In tal caso, la raccomandata o l'atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.
A tal uopo, la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'Ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013).
Inoltre, è necessario che l'incaricato della consegna (postino o ufficiale giudiziario), che non sia riuscito a provvedere alla stessa, invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico Ufficio postale. Quando tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona, decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del contribuente per il ritiro presso gli appositi uffici.
In caso di invio di raccomandate semplici, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario non si rechi nei trenta giorni prescritti, presso l'Ufficio postale, per il ritiro.
L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Tanto doverosamente precisato, si ritiene che la tesi del Nominativo_2, che ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti e sottesi (cartelle) all'avviso impugnato, non può esser assolutamente condivisa, poiché confutata dalla prova, fornita dalla Regione Veneto, di avvenuta tempestiva notifica al Nominativo_2 degli avvisi di accertamento recanti la pretesa di pagamento delle tasse auto, tutti entro il termine di prescrizione triennale.
Conseguentemente, alcuna ipotesi di prescrizione del credito e decadenza è ravvisabile nella fattispecie per cui
è causa, essendo intervenuti i predetti atti interruttivi del termine di prescrizione, che ne hanno impedito il decorso infruttuoso. Ed invero, tutti gli avvisi notificati al Nominativo_2 per compiuta giacenza, risultano essere stati emessi in ottemperanza all'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni con Legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Per l'effetto del rigetto del primo motivo, anche il secondo motivo di ricorso va disatteso.
In relazione al terzo motivo, relativo all'asserita nullità della pretesa, per mancata notifica dell'avviso di accertamento., poiché alcun avviso di accertamento sarebbe stato mai notificato all'odierno Nominativo_2, privandolo, di tal guisa, della possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, si richiamano le medesime argomentazioni suesposte.
Anche in questo caso, il motivo è da rigettare, avendo la Nominativo_1 documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, perfezionatasi per compiuta giacenza, ragion per cui il diritto di difesa del Nominativo_2 non può dirsi affatto leso o compromesso. L'omessa tempestiva impugnazione di tali atti o il mancato pagamento della pretesa in essi insita, si deve ricondurre esclusivamente alla negligenza del Nominativo_2, che è stato posto in condizione di conoscerne il contenuto e gli effetti.
Ne va da sé, che anche la lamentata omessa notifica della cartella di pagamento entro il termine previsto dall'art. 25, comma 1, D.P.R. 602/73, causa di nullità della stessa, per esser la concessionaria ADER decaduta dal diritto, non si ravvisa nel caso in esame.
Nel caso in specie, infatti, risulta che il ruolo è stato consegnato al concessionario, per la notifica all'istante, entro i termini di legge.
Per il resto, invece, deve questo Giudice, accogliere la richiesta, formulata dalla Resistente ADER, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, limitatamente all'asserito omesso invio degli atti prodromici alla cartella di pagamento, avendo, la Nominativo_1 Resistente, documentato di aver adempiuto correttamente e tempestivamente a tale attività prodromica.
In definitiva, in tema di intimazione di pagamento, cartelle esattoriali ed atti prodromici, nonché di interruzione della prescrizione, degna di evidenza è la recentissima ordinanza della Corte di cassazione, (Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 3721/2025, del 13 febbraio 2025), che ha sancito il principio per cui, in caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”, e del deposito dell'atto presso la Casa comunale, non essendone sufficiente la “sola spedizione”, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140
c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
a seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
Alla luce di tale orientamento, che non può non condividersi, avendo la Regione Veneto dimostrato che il
Nominativo_2 ha ricevuto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, relative al deposito degli avvisi prodromici presso l'ufficio postale, senza che egli abbia provveduto al ritiro tempestivo, determinandone, così, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, si ritiene che l'operato delle Resistenti ADER e
Regione Veneto, per quanto di loro competenza, sia stato corretto e legittimo, mentre, le doglianze lamentate nel ricorso, vanno, invece, tutte disattese. Le suesposte considerazioni si ritengono esaustive per il rigetto del ricorso proposto da Ricorrente_1
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, in persone del Giudice monocratico, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
Prof. Avv. Carmine Ruggiero