Decreto presidenziale 24 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 26 marzo 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00801/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2026, proposto da
RO UI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
NN AL, TO CO, SI NI, TT D'SS, IO IN, AR RA, CO ZA, DO DO, RO OC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Presidenziale n. 124 del 03/02/2026, recante indizione dei comizi elettorali per la sola elezione del Consiglio Provinciale di Avellino per il giorno 15 marzo 2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso è stato proposto per l’annullamento, previa sospensione, del decreto presidenziale n. 124 del 03/02/2026, recante indizione dei comizi elettorali per la sola elezione del consiglio provinciale di Avellino per il giorno 15 marzo 2026;
Considerato che, con ordinanza n. 599 del 26 marzo 2026, questo TAR ha ritenuto che l’interesse dedotto in giudizio dalla parte ricorrente non consistesse nell’annullamento del decreto di indizione della elezione del consiglio provinciale di Avellino, formalmente proposto con il ricorso costruito in senso impugnatorio, quanto piuttosto nell’accertamento della illegittimità dell’inerzia della Provincia che, indicendo la sola elezione del consiglio provinciale, avrebbe omesso di indire, contestualmente, l’elezione del presidente del consiglio provinciale, pur essendo, ad avviso della ricorrente, scaduto il mandato presidenziale il 19 dicembre 2025 e pur essendo scaduto, sempre ad avviso della ricorrente, anche il termine di 90 giorni dalla conclusione del mandato, fissato dalla legge elettorale per il rinnovo della consultazione elettorale; di conseguenza il TAR ha disposto la conversione del rito, qualificando l’azione come domanda di accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere (art. 31 codice di rito) alla indizione dei comizi elettorali, con la fissazione, nel rispetto dei termini a difesa, della camera di consiglio per la decisione del ricorso; pertanto la causa è stata trattata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, con il rito speciale riservato ai ricorsi avverso il silenzio (art. 117 codice del processo amministrativo);
Considerato che, nelle more, è sopravvenuto il decreto del presidente della Provincia di Avellino n. 131 del 27 aprile 2026, di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presidente della provincia di Avellino per sabato 6 giugno 2026, pubblicato all’albo pretorio il 27 aprile 2026;
Considerato che, in seguito all’adozione del suddetto provvedimento, le parti hanno concordato sulla improcedibilità del ricorso sul silenzio inadempimento, come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto, pertanto, improcedibile il ricorso, essendo cessata l’inerzia della Provincia oggetto della domanda giudiziaria;
Ritenuto che, tenuto conto delle vicende della controversia, le spese debbano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA ZZ, Presidente
IO OL, Consigliere, Estensore
Rosa NN Capozzi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO OL | VA ZZ |
IL SEGRETARIO