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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al n. R.G. 92/2025 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Mozzoni e domiciliato presso il suo studio sito a Grottammare, via Marche n. 2/B;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F. non costituita Controparte_1 C.F._2 nel presente giudizio;
-resistente contumace-
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.07.2025 il difensore di parte ricorrente -unica costituita- ha precisato le conclusioni come segue: “chiede di dichiarare la contumacia del resistente e si riporta al ricorso chiede che la causa sia rimessa in decisione”; vengono appresso riportate le conclusioni richiamate:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, valutata la sussistenza dei presupposti di legge/diritto, disattesa/rigettata ogni contraria/diversa deduzione/istanza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
14/01/2009, presso il registro dello stato civile del Comune di Fabriano (AN), Atto N. 3 parte 1 - anno
2009, tra , (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C. F. , con conseguente trascrizione dell'emananda sentenza nel
[...] C.F._2 pagina 1 di 3 registro di detto comune, alle seguenti condizioni: 1) - In ordine al mantenimento coniugi: come già convenuto in sede di separazione, alcun assegno divorzile dovrà essere versato reciprocamente dai rispettivi coniugi divorziandi, essendo i medesimi, sin d'allora, per loro stessi già economicamente autosufficienti. 2) - In ordine all'assegnazione della ex-casa coniugale: preso atto, come in separazione, che i coniugi hanno già disposto la loro autonoma e distinta residenza, conducendo gli stessi in locazione due diverse abitazioni, nulla disporre in merito. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di giustizia. Vinte le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 ha promosso il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con
[...]
a Fabriano il 14.01.2009- trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Fabriano Anno 2009, Parte 1, Serie Nr 3.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dalla data dell'istaurazione del procedimento di separazione RG. 1633/2017 – nell'ambito del quale la resistente Controparte_1
e rimasta contumace e conclusosi con sentenza n. 76/2018 pubblicata in data 01/02/2018 - i
[...] coniugi non hanno più ripreso la convivenza ed è del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
b) dall'unione coniugale non sono nati figli;
c) con missiva del 03.10.2019 invitava Parte_1 la ad addivenire ad un divorzio consensuale la cui notifica Controparte_1 aveva esito negativo stante l'irreperibilità della stessa.
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, il ricorrente ha domandato di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale disponendo:” 1) - In ordine al mantenimento coniugi: come già convenuto in sede di separazione, alcun assegno divorzile dovrà essere versato reciprocamente dai rispettivi coniugi divorziandi, essendo i medesimi, sin d'allora, per loro stessi già economicamente autosufficienti. 2) - In ordine all'assegnazione della ex-casa coniugale: preso atto, come in separazione, che i coniugi hanno già disposto la loro autonoma e distinta residenza, conducendo gli stessi in locazione due diverse abitazioni, nulla disporre in merito. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di giustizia. Vinte le spese di lite”.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione del 10.05.2025, verificata la regolarità della notifica -perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario - Controparte_1
è stata dichiarata contumace e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in
[...] decisione al Collegio per la decisione.
*** pagina 2 di 3 Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita. Si evince dagli atti, come all'esito della separazione pronunciata il 25.01.2018, i coniugi non abbiano più ripreso la convivenza e come tra i medesimi nell'attualità sia del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti di legge previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Quanto all'assegno divorzile nessuna domanda è stata proposta della resistente in quanto rimasta contumace pertanto nulla deve essere disposto sul punto peraltro essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti come risulta anche dalla sentenza di separazione.
Quanto alla casa coniugale, va dato atto che in assenza di figli minori della coppia (o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con uno dei genitori) nulla deve essere disposto atteso che l'istituto è finalizzato unicamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016).
Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
l Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a Fabriano il 14.01.2009- trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Fabriano Anno 2009, Parte 1, Serie Nr 3.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al n. R.G. 92/2025 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Mozzoni e domiciliato presso il suo studio sito a Grottammare, via Marche n. 2/B;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F. non costituita Controparte_1 C.F._2 nel presente giudizio;
-resistente contumace-
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.07.2025 il difensore di parte ricorrente -unica costituita- ha precisato le conclusioni come segue: “chiede di dichiarare la contumacia del resistente e si riporta al ricorso chiede che la causa sia rimessa in decisione”; vengono appresso riportate le conclusioni richiamate:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, valutata la sussistenza dei presupposti di legge/diritto, disattesa/rigettata ogni contraria/diversa deduzione/istanza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
14/01/2009, presso il registro dello stato civile del Comune di Fabriano (AN), Atto N. 3 parte 1 - anno
2009, tra , (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C. F. , con conseguente trascrizione dell'emananda sentenza nel
[...] C.F._2 pagina 1 di 3 registro di detto comune, alle seguenti condizioni: 1) - In ordine al mantenimento coniugi: come già convenuto in sede di separazione, alcun assegno divorzile dovrà essere versato reciprocamente dai rispettivi coniugi divorziandi, essendo i medesimi, sin d'allora, per loro stessi già economicamente autosufficienti. 2) - In ordine all'assegnazione della ex-casa coniugale: preso atto, come in separazione, che i coniugi hanno già disposto la loro autonoma e distinta residenza, conducendo gli stessi in locazione due diverse abitazioni, nulla disporre in merito. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di giustizia. Vinte le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 ha promosso il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con
[...]
a Fabriano il 14.01.2009- trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Fabriano Anno 2009, Parte 1, Serie Nr 3.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dalla data dell'istaurazione del procedimento di separazione RG. 1633/2017 – nell'ambito del quale la resistente Controparte_1
e rimasta contumace e conclusosi con sentenza n. 76/2018 pubblicata in data 01/02/2018 - i
[...] coniugi non hanno più ripreso la convivenza ed è del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
b) dall'unione coniugale non sono nati figli;
c) con missiva del 03.10.2019 invitava Parte_1 la ad addivenire ad un divorzio consensuale la cui notifica Controparte_1 aveva esito negativo stante l'irreperibilità della stessa.
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, il ricorrente ha domandato di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale disponendo:” 1) - In ordine al mantenimento coniugi: come già convenuto in sede di separazione, alcun assegno divorzile dovrà essere versato reciprocamente dai rispettivi coniugi divorziandi, essendo i medesimi, sin d'allora, per loro stessi già economicamente autosufficienti. 2) - In ordine all'assegnazione della ex-casa coniugale: preso atto, come in separazione, che i coniugi hanno già disposto la loro autonoma e distinta residenza, conducendo gli stessi in locazione due diverse abitazioni, nulla disporre in merito. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di giustizia. Vinte le spese di lite”.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione del 10.05.2025, verificata la regolarità della notifica -perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario - Controparte_1
è stata dichiarata contumace e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in
[...] decisione al Collegio per la decisione.
*** pagina 2 di 3 Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita. Si evince dagli atti, come all'esito della separazione pronunciata il 25.01.2018, i coniugi non abbiano più ripreso la convivenza e come tra i medesimi nell'attualità sia del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti di legge previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Quanto all'assegno divorzile nessuna domanda è stata proposta della resistente in quanto rimasta contumace pertanto nulla deve essere disposto sul punto peraltro essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti come risulta anche dalla sentenza di separazione.
Quanto alla casa coniugale, va dato atto che in assenza di figli minori della coppia (o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con uno dei genitori) nulla deve essere disposto atteso che l'istituto è finalizzato unicamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016).
Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
l Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a Fabriano il 14.01.2009- trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Fabriano Anno 2009, Parte 1, Serie Nr 3.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3