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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3656/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 90787 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7439/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. srl impugnava l'avviso di pagamento 90787 relativo a omesso pagamento della TARI per l'anno 2023 in relazione all'immobile sito in Giugliano in Campania. La società ricorrente rappresenta che il regolamento TARI del comune di Giugliano in Campania all'art. 3 consente alle utenze non domestiche di esercitare l'opzione per conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, affidando tale onere a soggetti autorizzati, previa comunicazione da inviare entro il 30/06 dell'anno precedente a quello nel quale intendono non avvalersi del servizio pubblico. A fronte dell'esercizio di tale opzione, il contribuente è escluso dal pagamento della parte variabile della tariffa, dovendo corrispondere la sola parte fissa. La ricorrente evidenziava come avesse esercitato l'opzione in data 16/03/2022, comprovando l'effettività dei conferimenti dei rifiuti dal che l'illegittimità per la parte variabile della tassa. Si costituiva in giudizio Municipia S.p.a. che controdeduceva. La Corte di giustizia tributaria in primo grado con sentenza depositata il 23.10.2024 rigettava il ricorso evidenziando che:
- l'art. 238 comma 10 D. L.GS. 152/2006, come successivamente modificato nel 2020, stabilisce che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”;
- anche il Regolamento Comunale, richiamato dalla stessa ricorrente, all'art. 3 riportandosi al disposto normativo succitato, specifica: “Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”;
-nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato alcuna attestazione in ordine all'attività di recupero dei rifiuti e anche il formulario compilato dalla ditta incaricata attesta che i rifiuti prelevati non sono differenziabili, e quindi non destinati al recupero. Le spese venivano compensate.
2. Con l'appello notificato il 16 aprile 2025 la società contribuente censura la sentenza impugnata rappresentando di avere dato prova di aver avviato al recupero i rifiuti conferiti, grazie al formulario del 16 gennaio 2024 rilasciato dalla società incaricata per un quantitativo di 5000 kg, codice R13 vale a dire per la messa in riserva – punto di stoccaggio – con successivo recupero secondo le operazioni da R1 a R12. Tale documento non veniva adeguatamente valutato dalla sentenza di primo grado. Inoltre, l'art. 183 lett. T del d.lgs. 152/2006 descrive come attività di recupero qualsiasi operazione volta a permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. In tale nozione la successiva lettera T bis fa rientrare anche le operazioni di utilizzo al fine di creare energia, il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia, nonché la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento. Il comma 2 dell'art. 3 del reg. comunale esclude il pagamento della parte variabile della tariffa (dal che la necessità del pagamento di un totale di €
3.169,47 – Tari e Tefa - invece dei 29.639,00 richiesti erroneamente dal Comune) in quanto nel caso in esame la comunicazione della opzione veniva tempestivamente depositata come documentato. Infine, lamenta ingiustificato arricchimento per il Comune in assenza di diniego alla richiesta comunicazione. Chiede la vittoria quanto alle spese nel doppio grado con attribuzione al difensore antistatario.
3. Non si è costituita Municipia S.p.a. per quanto abbia ricevuto regolare notifica dell'appello.
4. All'udienza del 3.12.25, la Corte, sentite le parti, decideva come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato. A ben vedere la decisione di primo grado va confermata per la ragione assorbente che a pena di decadenza, per avvalersi della riduzione della tariffa, è richiesta una comunicazione diretta al comune effettuata come segue ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale: «9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a Email_2 a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10. 10. Entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero». Non risulta comprovata la sussistenza di tale comunicazione al Comune entro il febbraio 2024 che deve essere funzionale ai controlli che lo stesso Comune deve compiere, previsti ai sensi del comma 11 del medesimo regolamento: «11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli». È evidente che la ratio sia quella di mettere l'Ente in condizione di effettuare i controlli e pertanto la allegazione in sede di contenzioso non consente le verifiche che il Comune deve poter svolgere nell'immediatezza. Per altro l'adempimento è previsto a pena di decadenza. Comunque, la Corte di primo grado ha evidenziato come la documentazione attestante i conferimenti non è adeguata: a ben vedere il formulario si riferisce al conferimento di 5000 kg di rifiuti da parte del trasportatore Soc_1 alla Soc_2 nell'ambito di una unica giornata e nell'anno 2024, quindi nell'anno successivo a quello oggetto di imposta, il che non consente con certezza di ritenere che si tratti di prelievi di rifiuti effettuati durante l'anno 2023, non potendo a tanto bastare le certificazione dei bonifici, ai quali non si accompagnano documenti di trasporti dei rifiuti. Ne consegue l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Municipia non si è costituita e nulla è dovuto per le spese in favore della stessa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di II Grado della Campania– sez. 3, così provvede: Rigetta l'appello. Nulla per le spese e competenze del grado. Così deciso in data 3.12. 25
Il Giudice est. Il Presidente
FR NZ AL ON
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3656/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 90787 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7439/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. srl impugnava l'avviso di pagamento 90787 relativo a omesso pagamento della TARI per l'anno 2023 in relazione all'immobile sito in Giugliano in Campania. La società ricorrente rappresenta che il regolamento TARI del comune di Giugliano in Campania all'art. 3 consente alle utenze non domestiche di esercitare l'opzione per conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, affidando tale onere a soggetti autorizzati, previa comunicazione da inviare entro il 30/06 dell'anno precedente a quello nel quale intendono non avvalersi del servizio pubblico. A fronte dell'esercizio di tale opzione, il contribuente è escluso dal pagamento della parte variabile della tariffa, dovendo corrispondere la sola parte fissa. La ricorrente evidenziava come avesse esercitato l'opzione in data 16/03/2022, comprovando l'effettività dei conferimenti dei rifiuti dal che l'illegittimità per la parte variabile della tassa. Si costituiva in giudizio Municipia S.p.a. che controdeduceva. La Corte di giustizia tributaria in primo grado con sentenza depositata il 23.10.2024 rigettava il ricorso evidenziando che:
- l'art. 238 comma 10 D. L.GS. 152/2006, come successivamente modificato nel 2020, stabilisce che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”;
- anche il Regolamento Comunale, richiamato dalla stessa ricorrente, all'art. 3 riportandosi al disposto normativo succitato, specifica: “Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”;
-nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato alcuna attestazione in ordine all'attività di recupero dei rifiuti e anche il formulario compilato dalla ditta incaricata attesta che i rifiuti prelevati non sono differenziabili, e quindi non destinati al recupero. Le spese venivano compensate.
2. Con l'appello notificato il 16 aprile 2025 la società contribuente censura la sentenza impugnata rappresentando di avere dato prova di aver avviato al recupero i rifiuti conferiti, grazie al formulario del 16 gennaio 2024 rilasciato dalla società incaricata per un quantitativo di 5000 kg, codice R13 vale a dire per la messa in riserva – punto di stoccaggio – con successivo recupero secondo le operazioni da R1 a R12. Tale documento non veniva adeguatamente valutato dalla sentenza di primo grado. Inoltre, l'art. 183 lett. T del d.lgs. 152/2006 descrive come attività di recupero qualsiasi operazione volta a permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. In tale nozione la successiva lettera T bis fa rientrare anche le operazioni di utilizzo al fine di creare energia, il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia, nonché la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento. Il comma 2 dell'art. 3 del reg. comunale esclude il pagamento della parte variabile della tariffa (dal che la necessità del pagamento di un totale di €
3.169,47 – Tari e Tefa - invece dei 29.639,00 richiesti erroneamente dal Comune) in quanto nel caso in esame la comunicazione della opzione veniva tempestivamente depositata come documentato. Infine, lamenta ingiustificato arricchimento per il Comune in assenza di diniego alla richiesta comunicazione. Chiede la vittoria quanto alle spese nel doppio grado con attribuzione al difensore antistatario.
3. Non si è costituita Municipia S.p.a. per quanto abbia ricevuto regolare notifica dell'appello.
4. All'udienza del 3.12.25, la Corte, sentite le parti, decideva come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato. A ben vedere la decisione di primo grado va confermata per la ragione assorbente che a pena di decadenza, per avvalersi della riduzione della tariffa, è richiesta una comunicazione diretta al comune effettuata come segue ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale: «9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a Email_2 a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10. 10. Entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero». Non risulta comprovata la sussistenza di tale comunicazione al Comune entro il febbraio 2024 che deve essere funzionale ai controlli che lo stesso Comune deve compiere, previsti ai sensi del comma 11 del medesimo regolamento: «11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli». È evidente che la ratio sia quella di mettere l'Ente in condizione di effettuare i controlli e pertanto la allegazione in sede di contenzioso non consente le verifiche che il Comune deve poter svolgere nell'immediatezza. Per altro l'adempimento è previsto a pena di decadenza. Comunque, la Corte di primo grado ha evidenziato come la documentazione attestante i conferimenti non è adeguata: a ben vedere il formulario si riferisce al conferimento di 5000 kg di rifiuti da parte del trasportatore Soc_1 alla Soc_2 nell'ambito di una unica giornata e nell'anno 2024, quindi nell'anno successivo a quello oggetto di imposta, il che non consente con certezza di ritenere che si tratti di prelievi di rifiuti effettuati durante l'anno 2023, non potendo a tanto bastare le certificazione dei bonifici, ai quali non si accompagnano documenti di trasporti dei rifiuti. Ne consegue l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Municipia non si è costituita e nulla è dovuto per le spese in favore della stessa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di II Grado della Campania– sez. 3, così provvede: Rigetta l'appello. Nulla per le spese e competenze del grado. Così deciso in data 3.12. 25
Il Giudice est. Il Presidente
FR NZ AL ON