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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 01/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Sulmona
In composizione monocratica, nella persona del Giudice On. dott. ssa Daniela D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 194 del Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2024, assegnata a sentenza, sulle conclusioni precisate come da verbale ed atti, fra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianni Luigi Vacca e Fabio Tritapepe del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vacca in Pescara alla Via Breviglieri n. 8, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo(PEC: . Email_1
Parte opponente
CONTRO
(C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti del Controparte_2
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Piazza Velasca n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione(PEC:
. Email_2
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 15/2024 (R.G. 61/2024) del Tribunale di Sulmona del 15.02.2024, notificato in data 23.03.2024, la società Controparte_2
, quale mandataria di , nonché cessionaria di crediti
[...] Controparte_1 originariamente vantati da diversi istituti bancari, ha ingiunto al Sig. Parte_1
di pagare la somma di € 44.996,25, a titolo di saldi debitori di vari
[...] contratti di finanziamento e contratti di apertura di conto corrente, oltre spese ed interessi come da domanda.
2. Con atto di citazione notificato in data 19.04.2024, il Sig. ha Parte_1 proposto formale opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e deducendo:
a) la nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle norme sulla notifica telematica (art.
3-bis L. 53/1994), essendo l'opponente titolare di indirizzo PEC censito sul registro INI-PEC;
b) il difetto di legittimazione sostanziale della convenuta per mancata prova della titolarità del credito e dell'inclusione EI rapporti posti a base del monitorio nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB;
c) la mancanza di prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c., stante l'inidoneità probatoria degli estratti conto prodotti in fase monitoria e la genericità della documentazione versata in atti a provare il credito rivendicato;
d) l'intervenuta prescrizione estintiva del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto, non rinvenendosi atti interruttivi della prescrizione.
3. Ha concluso l'opponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile della notificazione di ricorso e decreto ingiuntivo e, per l'effetto, annullare e/o revocare ed in ogni caso privare di giuridico effetto con qualsiasi statuizione ed ogni miglior formula il decreto ingiuntivo impugnato con la presente opposizione. Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale di e Controparte_1 per essa, quale mandataria, di come conseguenza Controparte_2 della mancanza di idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione sottese alla richiesta monitoria e, per l'effetto, annullare e/o revocare ed in ogni caso privare di giuridico effetto con qualsiasi statuizione ed ogni miglior formula il decreto ingiuntivo impugnato con la presente opposizione. Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del diritto di credito o, quanto meno di parte dello stesso, per intervenuta prescrizione estintiva e, per l'effetto, annullare e/o revocare ed in ogni caso privare di giuridico effetto con qualsiasi statuizione ed ogni miglior formula il decreto ingiuntivo impugnato con la presente opposizione. Nel merito, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto attesa la fondatezza EI motivi di opposizione sopra riportati e considerato che il giudizio non è di facile e pronta soluzione, e che il credito rivendicato non è fondato su adeguata prova scritta stanti le specifiche contestazioni sul punto. Sempre nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 [...] per insussistenza del credito e carenza EI presupposti Controparte_1 allo stesso sottesi, per le ragioni di cui sopra e, per l'effetto, annullare e/o revocare ed in ogni caso privare di giuridico effetto con qualsiasi statuizione ed ogni miglior formula il decreto ingiuntivo impugnato con la presente opposizione. Sempre nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra indicate ed all'esito dell'istruttoria, determinare rapporti di dare/avere tra le parti e, all'esito, accertare e dichiarare l'effettivo se dovuto, revocando al contempo il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
4. Con comparsa del 09.10.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
per il tramite della mandataria contestando
[...] Controparte_2 integralmente le avverse pretese, eccependo: A. la sanatoria di ogni vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; B. la propria legittimazione attiva, sulla base delle pubblicazioni in G.U., EI contratti di cessione prodotti e delle comunicazioni con le quali la stessa cessionaria ha informato il debitore ceduto delle intervenute cessioni;
anche perché provata dal deposito, in sede monitoria, della documentazione giustificativa del credito consegnata dalle cedenti;
C. la piena sussistenza ed esigibilità del credito vantato, attestata dalla copiosa documentazione contrattuale prodotta già nella fase monitoria, nonché dalla documentazione contabile, che, per ogni contratto, riporta il dettaglio delle somme scadute ed impagate, EI versamenti effettuati e del saldo passivo finale a titolo di capitale ed interessi;
D. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che per i contratti di finanziamento si applica il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, mentre con riferimento al contratto di conto corrente n. 11551 il dies a quo, per la decorrenza del termine di prescrizione,deve individuarsi nella data di passaggio a sofferenza che nel caso di specie è datata 6.12.2019.
5. La convenuta ha concluso per la conferma del decreto opposto, chiedendo:
“in via preliminare – nel merito 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal sig. non è fondata su prova scritta e/o né di pronta Pt_1 soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 emesso dal Tribunale di Sulmona. In via principale 3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 emesso dal Tribunale di Sulmona. In via subordinata Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del sig. ed in favore di Pt_1
, della somma complessiva di € 44.996,25 oltre agli Controparte_1 interessi moratori al tasso legale dal dovuto al saldo o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 6) condannare il sig. al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 44.996,25 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
6. L'opponente, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta (avvenuta oltre il termine di 70 giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c.) e ha chiesto dichiararne la contumacia o, in subordine, la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalle istanze istruttorie.
7. Con ordinanza del 02.01.2025 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando la genericità delle contestazioni dell'opponente e la mancanza di prova scritta, assegnando alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione e rinviando per la verifica, all'udienza del 7.07.2025.
8. Con decreto del 4.07.2025 la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza cartolare del 29.09.2025, assegnando alle parti termine sino a 20 giorni prima per il deposito di eventuali note difensive. All'esito, con ordinanza del 28.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
9. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
10. Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della costituzione in giudizio di
[...]
avvenuta in data 09.10.2024 rispetto all'udienza di Controparte_1 prima comparizione fissata per il 25.11.2024. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 171-bis c.p.c. (come modificati dalla Riforma Cartabia), il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza. Nel caso di specie, il termine scadeva il 16.09.2024. Tuttavia, contrariamente alle tesi sostenute dall'opponente, la costituzione tardiva, come avvenuto nel caso in esame, non comporta la "contumacia" della parte (che si ha solo in caso di mancata costituzione), ma comporta come conseguenza la decadenza dalle facoltà processuali previste dall'art. 167 c.p.c. (eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, chiamata di terzo). Ne consegue che la convenuta opposta è regolarmente costituita nel presente giudizio, seppur tardivamente, e dunque le sue difese devono considerarsi ammissibili nei limiti delle mere difese e delle eccezioni rilevabili d'ufficio (tra cui rientra la contestazione EI fatti costitutivi della pretesa attorea e la difesa sulla prescrizione, in quanto eccezione sollevata dall'attore opponente a cui la convenuta ha correttamente replicato).
11. Quanto all'ulteriore eccezione di nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo per mancato utilizzo della PEC anche in tal caso se ne deve rilevare l'infondatezza. È infatti principio consolidato che la costituzione in giudizio dell'opponente, anche al solo fine di eccepire la nullità della notifica, sana il vizio con efficacia ex tunc per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Nel caso che ci occupa, l'avvenuta proposizione dell'opposizione dimostra inequivocabilmente che l'atto è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, permettendogli di esercitare ampiamente il diritto di difesa.
12. Quanto poi al tema della mediazione deve rilevarsi che, a seguito di ordinanza del 02.01.2025 con cui si disponeva la mediazione delegata, la relativa procedura è stata tempestivamente attivata dalla parte opposta, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 19596/2020) in data 07.01.2025. Nel caso che ci occupa la parte opponente non ha aderito al procedimento, contestando l'incompetenza territoriale dell'Organismo adito e rilevando che quest'ultimo non aveva nemmeno una sede secondaria nel tenimento indicato. Successivamente l'opposta provvedeva ad incardinare il procedimento di mediazione dinanzi la Camera di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona (procedimento n. 9/25), ma all'incontro tenutosi in data 11.03.2025 parte opponente non partecipava, come attestato nel verbale negativo.
13. Deve fin da subito chiarirsi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione non ha natura perentoria, a meno che non sia espressamente qualificato come tale dal Giudice;
e che l'effetto sanante della condizione di procedibilità si verifica con il deposito della domanda. Sebbene l'art. 4 del D.lgs. 28/2010 preveda la competenza dell'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente, l'eventuale errore nell'individuazione dell'organismo (nel caso di specie, il deposito della istanza di mediazione è avvenuto presso InMedio che operava su L'Aquila anziché specificamente su Sulmona) non comporta l'automatica ed irrimediabile improcedibilità della domanda giudiziale, specialmente laddove la parte si sia attivata tempestivamente. L'errata individuazione della sede, frutto peraltro di un disallineamento tecnico segnalato dallo stesso organismo, costituisce una mera irregolarità.
14. Pertanto questo Tribunale ritiene di poter superare l'empasse e decidere la causa nel merito, valutando la mancata partecipazione dell'opponente come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. e ai fini anche della regolamentazione delle spese di lite.
15. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva questa è destituita di fondamento. Può dirsi raggiunta la prova quanto alla titolarità del credito in capo alla cessionaria mediante la produzione degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, che individuano i crediti ceduti per categorie omogenee, come accaduto nel caso di specie (docc. 4, 6,9, fascicolo di parte convenuta);
16. Si aggiunga che le contestazioni dell'opponente sono da ritenersi generiche mentre la cessionaria ha fornito una prova rigorosa e documentata della propria legittimazione attiva, ricostruendo la catena delle cessioni per ciascuno EI rapporti contestati, come di seguito dettagliato:
I. per i crediti originati da BNL S.p.A., ossia il contratto di finanziamento per prestito personale n. 754986 e il contratto di conto corrente n. 11551 ( docc. 7 e 8 fascicolo parte convenuta), ceduti a Controparte_1
(oggi nell'ambito dell'operazione denominata Controparte_1
"Project Neptune", la convenuta ha prodotto: -Il Contratto di Cessione stipulato in data 05.12.2019 tra BNL S.p.A. e che Controparte_1 identifica l'oggetto della cessione in un portafoglio di crediti in "sofferenza" individuabili in blocco alla data del 30.09.2019 -doc. 9 fascicolo parte convenuta-); - la lettera di comunicazione della cessione inviata a mezzo racc. A/R al Sig. in data 06.12.2019 (doc. 10 Pt_1 fascicolo convenuta), nella quale si specifica espressamente che il credito di € 35.308,64 (derivante dai rapporti BNL) è stato ceduto a
[...]
citandosi gli estremi della pubblicazione in G.U. Parte II n. CP_1
148 del 17.12.2019. Tale comunicazione, recante i riferimenti specifici del contratto del debitore (n. 36366018001), costituisce prova liquida dell'inclusione del credito nella cessione in blocco.
II. Per quanto attiene il credito originato da / MO EI AS Parte_2 di NA (afferente il contratto di finanziamento n. 2973039, originariamente stipulato con (doc. 2 fascicolo di parte Parte_2 opposta), la catena traslativa è stata documentalmente provata attraverso: -l'avviso in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 75 del 02.07.2015, attestante la cessione EI crediti in blocco da CA MO EI AS di NA (quale avente causa di a AR SPV S.r.l. (doc. 4 Parte_2 fascicolo parte convenuta); -la comunicazione ex art. 1264 c.c. inviata da RV (per conto di AR SPV) al Sig. in data 05.05.2020, Pt_1 che identifica puntualmente il rapporto n. 2973039(doc. 5 fascicolo di parte opposta); - il successivo Transfer Agreement del 28.10.2021 (doc. 6 fascicolo parte convenuta), con cui AR SPV S.r.l. ha ceduto il portafoglio crediti (incluso quello per cui è causa) a CP_1
completando così la catena della titolarità attiva in capo
[...] all'odierna opposta.
III. In relazione al credito originato da ID LI (società del Gruppo EO Spa, successivamente EO NA / Intesa Sanpaolo, afferente il contratto di finanziamento n. 2435974, la convenuta ha prodotto: -il contratto di cessione EI crediti pro soluto del 07.06.2016 con cui Intesa Sanpaolo Spa ha ceduto a il credito derivante dal Parte_3 citato finanziamento (doc. 13 fascicolo di parte opposta); -la lettera di comunicazione inviata da (cessionaria di Intesa Parte_3
Sanpaolo) al Sig. (doc. 14 fascicolo di parte convenuta), Pt_1 attestante l'inclusione del credito n. 890002435974 nella cessione in blocco avvenuta il 07.06.2016; -le ulteriori operazioni di cessione con le quali tale credito è pervenuto a , in particolare Controparte_1
–la fusione per incorporazione di a e Parte_3 Controparte_3 il contratto di cessione EI crediti in blocco del 13.12.2022 con cui ha ceduto il credito a Controparte_4 Controparte_1
(doc. 16 fascicolo parte convenuta); nonché -la successiva lettera con la quale si comunicava all'opponente l'avvenuta cessione in favore di (doc. 17 fascicolo di parte convenuta), come confermato dall'estratto della lista crediti ceduti (doc. 24 fascicolo di parte convenuta) che riporta espressamente il nominativo di ed il numero di Parte_1 rapporto.
17. Ad ulteriore conferma della titolarità attiva dell'opposta soccorre poi il principio generale di cui all'art. 1262 c.c., secondo cui il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito.
18. Nel caso di specie, in quanto ne era in possesso, ha Controparte_1 prodotto in giudizio i contratti originali sottoscritti da parte Pt_1 opponente con le banche originarie (Consum.it, BNL, EO NA), nonché la documentazione contabile analitica afferente la situazione debitoria dello stesso. Il possesso di tale documentazione riservata costituisce, secondo consolidata giurisprudenza, elemento presuntivo grave, preciso e concordante dell'avvenuta cessione e della legittimazione del possessore a riscuotere il credito.
19. Fugato ogni dubbio al riguardo, alla luce delle produzioni documentali prodotte in atti, l'eccezione sollevata dall'opponente, relativa al difetto di legittimazione attiva sull'assunto che non abbia Controparte_1 fornito la prova dell'inclusione EI crediti oggetto di causa nelle operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco, è infondata e deve essere rigettata.
20. In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce il presupposto pubblicitario per l'efficacia della cessione nei confronti EI debitori ceduti, esonerando la cessionaria dalla notifica individuale. Tuttavia, ai fini della prova della titolarità in giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente produrre l'avviso di pubblicazione recante i criteri categoriali, unitamente al contratto di cessione, qualora questi elementi consentano di individuare senza incertezze il rapporto ceduto(Cass. Civ., Sez. III, 20.07.2023 n. 21821).
21. Sempre secondo tale giurisprudenza la pubblicazione in G.U. è elemento sufficiente a provare la titolarità se i crediti rientrano nelle categorie indicate. Nel caso in esame i contratti di finanziamento oggetto di causa (n. 2973039, n. 754986, n. 2435974) rientrano appieno nei perimetri temporali e oggettivi descritti negli avvisi di cessione prodotti. Come è noto, in materia di cessione EI crediti, l'art. 58 TUB, secondo comma, prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La CA d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, mentre lo stesso articolo, al comma 4 così recita:“Nei confronti EI debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. La norma in sostanza, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici e quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti EI debitori ceduti, dispone prevedendo la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando in tal modo la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione nei confronti delle singole controparti.
22. Sempre in questo ambito deve riportarsi la giurisprudenza più recente che ha chiarito che l'avviso di cessione in blocco EI crediti pubblicato in Gazzetta
Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 cc, al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cfr. Cass. Civ., ord. n. 5717/2020, 22151/2019), ma se da un lato è un adempimento necessario ai fini dell'efficacia della cessione, dall'altro non costituisce di per sé prova dell'esistenza della cessione in blocco e del suo contenuto (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 17944 del 22.06.2023; Cass. Civ., ordinanza n. 22151 del 05.09.2019) né esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione (Cass. Ord. n. 7866/2024).
23. Tuttavia, ai fini della titolarità del credito, la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi nell'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe risultare idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. 5617/2020; Cass. 13 giugno 2019, 15884); in altri termini “in tema di cessione in blocco EI crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. N. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficia recante l'indicazione per categorie EI rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass. 4334/2020).
24. Occorre poi, sempre in questo ambito, operare una distinzione fra l'ipotesi in cui il debitore ceduto vada a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata è l'esistenza stessa della cessione in blocco.
25. Ne consegue che, ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche EI crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ., n. 17944/2023; Cass. Civ., n. 9412/2023; Cass. Civ., 4277/2023; Cass. Civ. n. 21821/2023: “in caso di cessione in blocco EI crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie EI rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interesse, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
26. Pertanto, a fronte della produzione documentale che attesta sia i criteri generali delle operazioni di cartolarizzazione, sia l'inclusione specifica EI singoli rapporti (lettere di notifica al debitore con indicazione del NDG e numero pratica); e nel contempo anche a fronte della assenza di prove contrarie fornite dall'opponente, la legittimazione attiva di Controparte_1 non può che ritenersi pienamente provata.
[...]
27. Anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata. I crediti nel caso in esame derivano da contratti di finanziamento a rimborso rateale e per tali rapporti la prescrizione decennale non decorre dalle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento o dal momento della decadenza dal beneficio del termine in aderenza alla interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 17798/2011).
28. Dall'esame degli atti risulta quanto segue: quanto al finanziamento n. 2973039 (con scadenza ultima rata al 04.11.2013), la prescrizione decennale è stata interrotta con diffida inviata al sig. in data 05.05.2020, dalla Pt_1 cedente AR Spv per il tramite di RV e regolarmente notificata per compiuta giacenza in data 16.07.2020 (doc. 5 fascicolo parte opposta), e, in ogni caso, dall'avvenuta notifica dell'opposto decreto ingiuntivo in data 14.03.2024 (doc 22 fascicolo parte opposta); - per il finanziamento n. 754986
(con scadenza naturale al 20.03.2015) la prescrizione risulta interrotta dalla data di passaggio a sofferenza, dalla diffida inviata al sig. in data Pt_1
06.12.2019 dalla e regolarmente notificata per compiuta giacenza in CP_1 data 16.06.2020 (doc. 10), e, in ogni caso, la stessa risulta interrotta dall'avvenuta notifica dell'opposto decreto ingiuntivo;
per il finanziamento n. 2435974 (con data di naturale scadenza al 18.02.2015) la prescrizione decennale risulta interrotta dalla diffida inviata al sig. in data Pt_1 30.06.2016, dalla cedente (cfr. doc. 14). Per quanto concerne Parte_3 il conto corrente n. 115551, il termine di prescrizione decorre dalla data di passaggio a sofferenza del credito, ossia in data 06.12.2019 e pertanto maturerebbe in data 6.12.2029 (doc. 20 fascicolo di parte opposta).
29. La notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta nel 2024) e le lettere di diffida e messa in mora prodotte hanno pertanto validamente interrotto il termine prescrizionale. Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale per gli interessi, trattandosi di obbligazione unitaria di restituzione e non di prestazione periodica autonoma.
30. Quanto alle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine al quantum e alla prova del credito queste devono ritenersi generiche. Il creditore opposto infatti ha prodotto i contratti di finanziamento sottoscritti e gli estratti conto (o certificazioni ex art. 50 TUB) che, sebbene nel giudizio di opposizione perdano l'efficacia probatoria privilegiata propria della fase monitoria, assumono comunque valore di prova se non specificamente contestati come nel caso di specie;
l'opponente si è limitato infatti a "non riconoscere" il credito, senza indicare quali specifiche voci fossero errate o quali pagamenti non fossero stati contabilizzati. La documentazione prodotta fin dalla fase monitoria (contratti, piani di ammortamento, estratti conto) è idonea e sufficiente a supportare la pretesa creditoria, provando la fonte negoziale e l'ammontare del debito residuo. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente.
31. In conclusione con il rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 (RG 61/2024) del Tribunale Sulmona deve essere confermato.
32. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica nella causa tra Parte_1
contro , e per essa quale mandataria
[...] Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentate p.t., definitivamente Controparte_2 pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto n. 15/2024 del 15.02.2024 (RG 61/2024) del Tribunale Sulmona;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
e per essa quale mandataria in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t. da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 nell'importo di euro 3.809,00 per compensi, oltre IVA e Cassa, come per legge.
Sulmona, 28.11.2025
Il G. On.
f.to digit.Daniela D'Ambrosio