Art. 3.
Alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sara' provveduto con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sara' provveduto con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.