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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1199/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1199/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DR HI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DR HI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 03.10.2025 agisce nei Parte_1
confronti di per ottenere l'accertamento e la declaratoria Controparte_1
dell'intercorso rapporto di agenzia tra le parti e della sua risoluzione per fatto e circostanza imputabile alla società mandante, con conseguente condanna della stessa al pagamento in favore dell'agente della somma complessiva di €
28.993,92 di cui € 14.204,43 per provvigioni maturate nel corso dell'anno 2024;
€ 2.106,65 per FIRR dovuto e non versato all' ; € 7.762,00 per indennità CP_2 di preavviso;
€ 4.920,84 per indennità di clientela, nonché di € 13.199,36 per il mancato versamento dei contributi all' . CP_2
A sostegno della propria domanda espone che dalla fine del 2017 ha svolto attività di agente di commercio a favore della Controparte_3
sulla base di un contratto di agenzia stipulato dalle parti;
che nonostante l'espresso riconoscimento del credito in capo all'agente da parte della società preponente, stante la natura confessoria delle comunicazioni da questa inviate con indicazione e quantificazione delle provvigioni maturate nell'anno 2024, nella somma complessiva di euro 15.524,00 al lordo delle trattenute CP_2
8,50%, non veniva effettuato il pagamento di detto importo;
che a seguito di una verifica presso l' , veniva a conoscenza del versamento solo parziale dei CP_2
contributi e della sua interruzione sin dal quarto trimestre 2021; che contestualmente all'intimazione dell'immediato pagamento delle provvigioni maturate e del versamento dei contributi, recedeva dal contratto di agenzia per giusta causa a far data dal 18.02.2025; che il suddetto sollecito all'adempimento, così come la successiva diffida a mezzo del proprio difensore, rimanevano privi di riscontro;
che nel frattempo emetteva regolari fatture relative alle provvigioni maturate nell'anno 2024 come comunicate dalla società resistente;
che in data
17.06.2025 riceveva dall' il pagamento del FIRR per un minore importo CP_2
rispetto a quello che la società mandante avrebbe dovuto accantonare a tale titolo, avendo quest'ultima interrotto anche il versamento dell'indennità di fine rapporto sin dal quarto trimestre 2021.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – verificata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come si evince per tabulas dalla produzione documentale di parte ricorrente, il ivendica: Pt_1
2 1. la somma di € 14.204,43 per le provvigioni maturate nel corso dell'anno 2024;
2. la somma di € 2.106,65 per omesso versamento del FIRR all' ; CP_2
3. la somma di € 7.762,00 per indennità di preavviso;
4. la somma di € 4.920,84 per indennità di clientela;
5. la somma di € 13.199,36 per omesso versamento dei contributi previdenziali all' . CP_2
Orbene, in difetto di produzione del contratto di agenzia in forma scritta, ai fini del riconoscimento della sussistenza del relativo rapporto di lavoro, deve accordarsi equipollente efficacia probatoria alla documentazione versata in atti: da un lato, le fatture emesse dall'agente e le distinte rilasciate dall' ; CP_2 dall'altro, la corrispondenza intercorsa tra le parti tramite posta elettronica dove si indicano e quantificano le provvigioni spettanti al ricorrente relative all'anno
2024, cui si deve attribuire natura confessoria in ordine alla loro debenza da parte della società preponente.
Invero, “In tema di contratto di agenzia, la necessità prevista dall'art.
1742 c.c. della prova scritta del contratto di agenzia va letta congiuntamente all'assenza di forme particolari o ad substantiam per la stipula del relativo contratto. Ed, infatti, per il contratto di agenzia, la forma scritta è espressamente prevista ex art. 1742, comma 2, c.c. solo ad probationem tantum; in tal caso, dunque, l'unica conseguenza dell'inosservanza della forma stabilita è il divieto della prova testimoniale (art. 2725, comma 1 c.c.) e di quella presuntiva (art.
2729, comma 2, c.c.). La mancanza di un contratto scritto, non preclude dunque l'indagine sull'esistenza e sulla natura del rapporto intercorso quale agenzia, ma comporta che tale accertamento debba svolgersi sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti in causa.” (cfr.Corte App. Milano,
n. 532/2023)
Deve altresì ritenersi sorretto da giusta causa il recesso esercitato dal ricorrente in data 19.2.2025 per omesso pagamento delle provvigioni relative all'anno 2024, nonché per omesso versamento dei contributi previdenziali, da
3 parte della società mandante, tali da integrare l'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti su quest'ultima in violazione dei principi di lealtà e buona fede.
Difatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “L'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. per il contratto di lavoro subordinato trova applicazione anche al contratto di agenzia con la peculiarità che in quest'ultimo il rapporto fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso dell'agente, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto nel rapporto di lavoro subordinato. In particolare, integra giusta causa di recesso dell'agente il mancato pagamento delle provvigioni da parte del preponente, nonostante i solleciti rimasti privi di riscontro, unitamente all'omesso versamento dei contributi previdenziali
, sia per le annualità oggetto di contestazione che per quelle CP_2
precedenti, trattandosi di inadempimenti che ledono il rapporto fiduciario posto alla base del contratto di agenzia.”(cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 16773/2024)
Occorre rilevare come nell'ipotesi di contestazione e/o richiesta del lavoratore, è a carico del datore di lavoro la dimostrazione concreta dell'avvenuto e regolare versamento degli oneri contributivi nel corso del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la resistente, non essendosi costituita, non ha adempiuto a suddetto onere probatorio.
Consegue da quanto detto il riconoscimento del diritto dell'agente all'indennità di preavviso ed a quella di clientela nella somma complessiva indicata dal ricorrente, stanti gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Per gli stessi motivi deve ritenersi parimenti fondata la richiesta della somma a titolo di indennità di fine rapporto che la società committente ha mancato di versare ed accantonare presso la fondazione dal quarto CP_2
trimestre del 2021.
Risulta altresì meritevole di accoglimento la domanda di corresponsione della somma trattenuta sulle provvigioni a titolo di contributi previdenziali e poi
4 non versata all' , condotta quest'ultima configurante inadempimento CP_2
contrattuale nonché appropriazione indebita sanzionabile in via amministrativa.
La società resistente, non costituendosi, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti emergenti dalle allegazioni documentali del
Pt_1
Relativamente alla quantificazione degli importi indicati dal ricorrente come dovuti, stante la mancanza di contestazione specifica di parte resistente, se ne deve riconoscere l'attendibilità e la precisione, risultando così superflua l'ammissione di una CTU contabile.
Pertanto, alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'intervenuto perfezionamento del contratto di agenzia tra le parti nel 2017;
2. ACCERTA e DICHIARA la risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per causa imputabile alla società mandante;
3. ACCERTA e DICHIARA il diritto di nei confronti di Parte_1
al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
28.993,92 di cui € 14.204,43 per provvigioni maturate nel corso dell'anno 2024; € 2.106,65 per FIRR dovuto e non versato all' ; € 7.762,00 per indennità di preavviso;
€ 4.920,84 per CP_2 indennità di clientela, con conseguente CONDANNA di parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5 4. CONDANNA la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 13.199,36 per omesso versamento contributivo all' ; CP_2
5. CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compensi
[...] oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/11/2025
Il giudice
Giorgio SP
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1199/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DR HI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DR HI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 03.10.2025 agisce nei Parte_1
confronti di per ottenere l'accertamento e la declaratoria Controparte_1
dell'intercorso rapporto di agenzia tra le parti e della sua risoluzione per fatto e circostanza imputabile alla società mandante, con conseguente condanna della stessa al pagamento in favore dell'agente della somma complessiva di €
28.993,92 di cui € 14.204,43 per provvigioni maturate nel corso dell'anno 2024;
€ 2.106,65 per FIRR dovuto e non versato all' ; € 7.762,00 per indennità CP_2 di preavviso;
€ 4.920,84 per indennità di clientela, nonché di € 13.199,36 per il mancato versamento dei contributi all' . CP_2
A sostegno della propria domanda espone che dalla fine del 2017 ha svolto attività di agente di commercio a favore della Controparte_3
sulla base di un contratto di agenzia stipulato dalle parti;
che nonostante l'espresso riconoscimento del credito in capo all'agente da parte della società preponente, stante la natura confessoria delle comunicazioni da questa inviate con indicazione e quantificazione delle provvigioni maturate nell'anno 2024, nella somma complessiva di euro 15.524,00 al lordo delle trattenute CP_2
8,50%, non veniva effettuato il pagamento di detto importo;
che a seguito di una verifica presso l' , veniva a conoscenza del versamento solo parziale dei CP_2
contributi e della sua interruzione sin dal quarto trimestre 2021; che contestualmente all'intimazione dell'immediato pagamento delle provvigioni maturate e del versamento dei contributi, recedeva dal contratto di agenzia per giusta causa a far data dal 18.02.2025; che il suddetto sollecito all'adempimento, così come la successiva diffida a mezzo del proprio difensore, rimanevano privi di riscontro;
che nel frattempo emetteva regolari fatture relative alle provvigioni maturate nell'anno 2024 come comunicate dalla società resistente;
che in data
17.06.2025 riceveva dall' il pagamento del FIRR per un minore importo CP_2
rispetto a quello che la società mandante avrebbe dovuto accantonare a tale titolo, avendo quest'ultima interrotto anche il versamento dell'indennità di fine rapporto sin dal quarto trimestre 2021.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – verificata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come si evince per tabulas dalla produzione documentale di parte ricorrente, il ivendica: Pt_1
2 1. la somma di € 14.204,43 per le provvigioni maturate nel corso dell'anno 2024;
2. la somma di € 2.106,65 per omesso versamento del FIRR all' ; CP_2
3. la somma di € 7.762,00 per indennità di preavviso;
4. la somma di € 4.920,84 per indennità di clientela;
5. la somma di € 13.199,36 per omesso versamento dei contributi previdenziali all' . CP_2
Orbene, in difetto di produzione del contratto di agenzia in forma scritta, ai fini del riconoscimento della sussistenza del relativo rapporto di lavoro, deve accordarsi equipollente efficacia probatoria alla documentazione versata in atti: da un lato, le fatture emesse dall'agente e le distinte rilasciate dall' ; CP_2 dall'altro, la corrispondenza intercorsa tra le parti tramite posta elettronica dove si indicano e quantificano le provvigioni spettanti al ricorrente relative all'anno
2024, cui si deve attribuire natura confessoria in ordine alla loro debenza da parte della società preponente.
Invero, “In tema di contratto di agenzia, la necessità prevista dall'art.
1742 c.c. della prova scritta del contratto di agenzia va letta congiuntamente all'assenza di forme particolari o ad substantiam per la stipula del relativo contratto. Ed, infatti, per il contratto di agenzia, la forma scritta è espressamente prevista ex art. 1742, comma 2, c.c. solo ad probationem tantum; in tal caso, dunque, l'unica conseguenza dell'inosservanza della forma stabilita è il divieto della prova testimoniale (art. 2725, comma 1 c.c.) e di quella presuntiva (art.
2729, comma 2, c.c.). La mancanza di un contratto scritto, non preclude dunque l'indagine sull'esistenza e sulla natura del rapporto intercorso quale agenzia, ma comporta che tale accertamento debba svolgersi sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti in causa.” (cfr.Corte App. Milano,
n. 532/2023)
Deve altresì ritenersi sorretto da giusta causa il recesso esercitato dal ricorrente in data 19.2.2025 per omesso pagamento delle provvigioni relative all'anno 2024, nonché per omesso versamento dei contributi previdenziali, da
3 parte della società mandante, tali da integrare l'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti su quest'ultima in violazione dei principi di lealtà e buona fede.
Difatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “L'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. per il contratto di lavoro subordinato trova applicazione anche al contratto di agenzia con la peculiarità che in quest'ultimo il rapporto fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso dell'agente, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto nel rapporto di lavoro subordinato. In particolare, integra giusta causa di recesso dell'agente il mancato pagamento delle provvigioni da parte del preponente, nonostante i solleciti rimasti privi di riscontro, unitamente all'omesso versamento dei contributi previdenziali
, sia per le annualità oggetto di contestazione che per quelle CP_2
precedenti, trattandosi di inadempimenti che ledono il rapporto fiduciario posto alla base del contratto di agenzia.”(cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 16773/2024)
Occorre rilevare come nell'ipotesi di contestazione e/o richiesta del lavoratore, è a carico del datore di lavoro la dimostrazione concreta dell'avvenuto e regolare versamento degli oneri contributivi nel corso del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la resistente, non essendosi costituita, non ha adempiuto a suddetto onere probatorio.
Consegue da quanto detto il riconoscimento del diritto dell'agente all'indennità di preavviso ed a quella di clientela nella somma complessiva indicata dal ricorrente, stanti gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Per gli stessi motivi deve ritenersi parimenti fondata la richiesta della somma a titolo di indennità di fine rapporto che la società committente ha mancato di versare ed accantonare presso la fondazione dal quarto CP_2
trimestre del 2021.
Risulta altresì meritevole di accoglimento la domanda di corresponsione della somma trattenuta sulle provvigioni a titolo di contributi previdenziali e poi
4 non versata all' , condotta quest'ultima configurante inadempimento CP_2
contrattuale nonché appropriazione indebita sanzionabile in via amministrativa.
La società resistente, non costituendosi, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti emergenti dalle allegazioni documentali del
Pt_1
Relativamente alla quantificazione degli importi indicati dal ricorrente come dovuti, stante la mancanza di contestazione specifica di parte resistente, se ne deve riconoscere l'attendibilità e la precisione, risultando così superflua l'ammissione di una CTU contabile.
Pertanto, alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'intervenuto perfezionamento del contratto di agenzia tra le parti nel 2017;
2. ACCERTA e DICHIARA la risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per causa imputabile alla società mandante;
3. ACCERTA e DICHIARA il diritto di nei confronti di Parte_1
al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
28.993,92 di cui € 14.204,43 per provvigioni maturate nel corso dell'anno 2024; € 2.106,65 per FIRR dovuto e non versato all' ; € 7.762,00 per indennità di preavviso;
€ 4.920,84 per CP_2 indennità di clientela, con conseguente CONDANNA di parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5 4. CONDANNA la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 13.199,36 per omesso versamento contributivo all' ; CP_2
5. CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compensi
[...] oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/11/2025
Il giudice
Giorgio SP
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