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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott. ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1609 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
Capaccio, 52, (C. F.: ) elettivamente domiciliata in Pagani (Sa) alla Via G. C.F._1
Amendola n.51 nello studio dell'Avv. Emiddio Peluso (C. F. ) che la C.F._2 rappresenta giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C. F. Controparte_1
) C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/12/24 ha provveduto a riassumere dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il giudizio di divorzio originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Agrigento, a seguito di pronuncia di incompetenza per territorio.
La ricorrente in riassunzione ha dunque chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , celebrato in Licata in data Controparte_1 05.09.2000 e dalla cui unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] ed Per_1
, nato a [...] il [...]. Per_2
Con riguardo alle statuizioni concernenti la prole ella ha poi chiesto che fosse disposto l'affidamento del figlio , ancora minorenne, ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il Per_2 domicilio materno e con facoltà del padre di incontrarlo liberamente e, infine che fosse posto a carico di l'obbligo di mantenimento del figlio ancora minorenne un assegno mensile di Controparte_1
€ 250,00 e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente un assegno Per_1 mensile di € 250,00 entrambi rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda ha poi dedotto l'intervenuta separazione tra i coniugi giusta sentenza n.
517/2023 pubblicata il 14 aprile 2023 resa dal Tribunale di Agrigento
All'udienza del 16.10.2025 il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura, invitava il difensore della parte a rassegnare le proprie conclusioni.
*
In primo luogo va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Con riferimento alle statuizioni concernenti la prole, va disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con residenza presso la madre, come del resto già previsto in sede di separazione e Per_2 non essendo emerse circostanze tali da far ritenere tale regime preferenziale contrario al superiore interesse del ragazzo.
Quanto al diritto di visita, lo stesso sarà liberamente concordato tra il padre ed , in Per_2 considerazione sia della distanza tra le rispettive residenze sia – soprattutto – dell'età del ragazzo che raggiungerà la maggiore età il prossimo 15 novembre.
Quanto alle statuizioni economiche, l'art. 337 ter, al co 4, c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…». Con riguardo poi specificamente ai maggiorenni l'art. 337 septies c.c., prevede che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».
Nel caso di specie, entrambi i figli della coppia sono studenti;
pertanto grava sui genitori l'obbligo relativo al loro mantenimento: diretto da parte del genitore convivente ed indiretto da parte dell'altro.
Considerata dunque l'età dei giovani ed i loro presumibili bisogni, il Collegio ritiene equo porre un assegno mensile a titolo di mantenimento indiretto a carico di pari ad €250,00 Parte_2 pe ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat come per legge ed il 50% delle spese straordinarie.
Tale importo dovrà essere versato in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico o modalità equipollente. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate in considerazione della natura della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 05/09/2000, in Licata (AG), (Atto n. 142 P 2 S A anno 2000); Controparte_1
b) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con residenza presso la madre e Per_2 possibilità per il padre di vederlo liberamente previo accordo con il minore (17enne);
c) Pone a carico di un assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per Controparte_1 ciascun figlio) da versare in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico, oltre rivalutazione Istat come per legge;
d) Pone le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
e) Spese di lite compensate;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire