Articolo 1 della Legge 27 novembre 1951, n. 1558
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1952
Art. 1.
E' concesso un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per provvedere alla esecuzione di lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di strade statali dell'Italia meridionale ed insulare.
La spesa predetta sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi all'anno a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1959-60.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1952