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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 854/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
All'esito della camera di consiglio;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 novembre 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 854/2023 R.G.
T R A
elettivamente domiciliato in Catania, Via Firenze n. 144, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Enza Maria Bartoli, CF. , che lo rappresenta e difende;
CodiceFiscale_1
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 13.06.2023 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell' anno 2018 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola SEGGIO FRUIT SRLS;
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per gli anni in questione.
Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la restituzione CP_1
delle somme erogate a tale titolo.
Avversava pertanto:
I provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole lavorative per l'anno 2018 , nonché agiva
CP_ per l'annullamento dei provvedimenti aventi ad oggetto il rigetto dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità di malattia e degli assegni familiari per i predetti anni e ove necessario,
la revoca di ogni provvedimento antecedente o successivo che costituisca, comunque, presupposto alle anzidette comunicazioni.
Avversava, in particolare, l'Avviso di addebito n. 594 2023 00000368 66 000 notificato il 05.05.2023
con cui era chiesto il pagamento della somma di € 6.057,36. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
Quanto all'eccepito difetto di motivazione si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni del preteso credito avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione (motivazione che peraltro può essere sintetica e non necessariamente analitica con indicazione anche del solo numero di codice dei contributi - Cass.
6672/2012-) può ritenersi sussistere.
Inconferenti sono infine le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza.
Ciò posto, la domanda non può trovare accoglimento, essendo nel merito infondata e restando assorbita ogni altra eccezione dell' . CP_1
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ Seggio fruit srls”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa Seggio fruit, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
A tale fine la prova testimoniale articolata in ricorso, veniva ammessa dal decidente.
D'altra parte è emerso che dei tre testi indicati ed escussi, due ( e ) Testimone_1 Persona_1
erano parenti del ricorrente (rispettivament,e fratello e la sorella) ed il terzo, oltre Testimone_2
ad aver intentato analoga causa contro l' , ha dichiarato di non potere confermare le circostanza CP_1
di cui al ricorso per tutto il periodo richiesto ( 26 luglio – 31 dicembre 2018) ma solo fino al mese di ottobre ( anche gli altri due testi hanno dichiarato di non poter testimoniare per l'intero periodo oggetto di domanda).
In sostanza, si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di tre soggetti, per ovvie ragioni, di scarsissima attendibilità e che non hanno potuto confermare integralmente l'assunto basilare dato dall'individuazione del supposto periodo di lavoro.
Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola (che, come nel caso della ditta SEGGIO FRUIT, ha indicatori totalmente fuori da ogni logica economico-finanziaria, che non è stata in grado di esibire la documentazione probatoria degli acquisti, delle vendite, dei contratti di affitto di terreni, ecc. come si desume dal verbale in atti) con la sola testimonianza di soggetti inattendibili, che non hanno potuto deporre su un aspetto dirimente, non può ragionevolmente essere avallato da questo decidente. Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 26 novembre 2025
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
All'esito della camera di consiglio;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 novembre 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 854/2023 R.G.
T R A
elettivamente domiciliato in Catania, Via Firenze n. 144, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Enza Maria Bartoli, CF. , che lo rappresenta e difende;
CodiceFiscale_1
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 13.06.2023 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell' anno 2018 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola SEGGIO FRUIT SRLS;
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per gli anni in questione.
Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la restituzione CP_1
delle somme erogate a tale titolo.
Avversava pertanto:
I provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole lavorative per l'anno 2018 , nonché agiva
CP_ per l'annullamento dei provvedimenti aventi ad oggetto il rigetto dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità di malattia e degli assegni familiari per i predetti anni e ove necessario,
la revoca di ogni provvedimento antecedente o successivo che costituisca, comunque, presupposto alle anzidette comunicazioni.
Avversava, in particolare, l'Avviso di addebito n. 594 2023 00000368 66 000 notificato il 05.05.2023
con cui era chiesto il pagamento della somma di € 6.057,36. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
Quanto all'eccepito difetto di motivazione si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni del preteso credito avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione (motivazione che peraltro può essere sintetica e non necessariamente analitica con indicazione anche del solo numero di codice dei contributi - Cass.
6672/2012-) può ritenersi sussistere.
Inconferenti sono infine le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza.
Ciò posto, la domanda non può trovare accoglimento, essendo nel merito infondata e restando assorbita ogni altra eccezione dell' . CP_1
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ Seggio fruit srls”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa Seggio fruit, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
A tale fine la prova testimoniale articolata in ricorso, veniva ammessa dal decidente.
D'altra parte è emerso che dei tre testi indicati ed escussi, due ( e ) Testimone_1 Persona_1
erano parenti del ricorrente (rispettivament,e fratello e la sorella) ed il terzo, oltre Testimone_2
ad aver intentato analoga causa contro l' , ha dichiarato di non potere confermare le circostanza CP_1
di cui al ricorso per tutto il periodo richiesto ( 26 luglio – 31 dicembre 2018) ma solo fino al mese di ottobre ( anche gli altri due testi hanno dichiarato di non poter testimoniare per l'intero periodo oggetto di domanda).
In sostanza, si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di tre soggetti, per ovvie ragioni, di scarsissima attendibilità e che non hanno potuto confermare integralmente l'assunto basilare dato dall'individuazione del supposto periodo di lavoro.
Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola (che, come nel caso della ditta SEGGIO FRUIT, ha indicatori totalmente fuori da ogni logica economico-finanziaria, che non è stata in grado di esibire la documentazione probatoria degli acquisti, delle vendite, dei contratti di affitto di terreni, ecc. come si desume dal verbale in atti) con la sola testimonianza di soggetti inattendibili, che non hanno potuto deporre su un aspetto dirimente, non può ragionevolmente essere avallato da questo decidente. Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 26 novembre 2025