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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 3066/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3066/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 23/05/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PAVAN GIULIA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 in proprio e quale erede di SO
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Filiazione naturale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'1.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare: nel caso lo ritenga necessario ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di presunto padre SO deceduto in data 07.05.1985, Voglia il Tribunale nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 c.p.c., affinché partecipi al giudizio tutelando le ragioni del padre di cui è chiesto il disconoscimento;
In via principale: in accoglimento della presente domanda:
1 - accertare e dichiarare che il riconoscimento del figlio naturale, effettuato da nato a [...] in data [...], deceduto in Imola (BO) il 07.05.1985, nei confronti dell'odierno ricorrente nato Parte_1
a Treviso (TV) il 28.04.1972, residente a [...], non è veridico, e che pertanto non è padre di SO Parte_1
- consentire al ricorrente la conservazione del cognome fino ad oggi avuto ovvero di mantenere il cognome BR;
- ordinare la trascrizione della sentenza presso i competenti registri di stato civile;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva ex art. 263 c.c. nei confronti di Parte_1 CP_1
, in proprio e quale erede di , deceduto il 7.5.1985, impugnando per
[...] SO difetto di veridicità il riconoscimento di figlio fatto nei suoi confronti dal de cuius in data 1.4.1974.
Allegava:
- di essere figlio di e di essere nato a [...] il [...]; Controparte_1
- essere la propria nascita frutto di una relazione occasionale intrattenuta dalla madre con da lei incontrato nel 1971; Persona_2
- che i propri nonni materni, scoperta la gravidanza della figlia, la ripudiavano e che la stessa veniva a quel punto accolta in una comunità per ragazze madri;
- di non essere stato inizialmente riconosciuto nemmeno dalla madre, tanto che veniva aperta tutela;
- che solo il 22.8.1972 la madre lo riconosceva;
- che in seguito, circa un anno dopo la sua nascita, la madre conosceva con cui SO instaurava stabile relazione affettiva e con cui si sposava il 22.12.1973;
- di essere stato poi riconosciuto da l'1.4.1974 come figlio naturale, nella piena Per_1 consapevolezza da parte dello stesso di non essere padre, dato che al momento del concepimento nemmeno conosceva ancora;
Controparte_1
- che moriva il 7.5.1985 e che solo dopo la morte dello stesso la madre gli rivelava SO
l'identità del suo vero padre;
- di aver a quel punto cercato insieme alla madre il proprio padre naturale e di aver iniziato a frequentarlo dall'estate del 1985;
- che riconosceva sia il rapporto con che il rapporto di filiazione iniziando a Persona_2 CP_1 trascorrere del tempo insieme a lui e alla madre;
- che interrompeva improvvisamente le visite nel 1987 disinteressandosi da quel Persona_2
2 momento di ogni aspetto della vita del figlio e omettendo qualsiasi contributo a suo favore;
- di aver vissuto in seguito una parentesi di forte difficoltà, trascorrendo anche alcuni anni in carcere,
e di aver anche in quel periodo inutilmente cercato di ristabilire un rapporto con il padre naturale;
- di essere poi riuscito a formare un proprio nucleo familiare, sposandosi e avendo a propria volta un figlio;
- di aver quindi radicato avanti al Tribunale di Padova il procedimento R.G. 610/2023 per l'accertamento ai sensi dell'art. 269 c.c. della paternità naturale di e il risarcimento Persona_2 dei danni patiti per il mancato adempimento degli obblighi genitoriali di assistenza morale e materiale;
- di aver poi instaurato il presente procedimento alla luce del dettato dell'art. 253 c.c. e della previa necessità di impugnazione del riconoscimento effettuato da , per poter poi SO ottenere lo status di figlio naturale di nel diverso procedimento già instaurato. Persona_2
Chiedeva, quindi, l'accertamento e la dichiarazione della non veridicità del riconoscimento di figlio naturale effettuato nei propri confronti da , con possibilità di conservare il proprio SO cognome e con ordine di trascrizione della sentenza presso i competenti registri di stato civile.
− Il 27.10.2023 interveniva volontariamente nel giudizio, ex art. 473 bis.20 c.p.c.,
[...]
allegando essere stato l'odierno giudizio instaurato a seguito di eccezione dallo Persona_2 stesso formulata nel giudizio R.G. 610/2023 Tribunale di Padova, ove era stato convenuto per veder accertare il suo rapporto di filiazione naturale con l'odierno attore.
Allegava di avere interesse ad agire nell'odierno procedimento per tutelarsi anche in relazione alle domande risarcitorie formulate nei suoi confronti avanti al Tribunale di Padova ed essere il proprio interesse attuale, data la possibilità ammessa dalla giurisprudenza di simultanea introduzione dei giudizi di riconoscimento e di disconoscimento.
Negava di aver conosciuto la madre dell'attore e di essere il padre dello stesso e allegava di averlo incontrato in un'unica occasione.
− All'udienza del 16.11.2023 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e con Controparte_1 ordinanza di pari data assegnava all'attore termine per documentare il luogo di sepoltura di Per_1
e la qualità di erede dello stesso in capo a , riservando all'esito la decisione sulle
[...] Controparte_1 ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari, compreso l'intervento di e la Persona_2 necessità o meno della nomina di un curatore speciale per il de cuius.
− All'udienza dell'8.2.2024 venivano sentiti i difensori della parte costituita e dell'intervenuto.
− Il Giudice, con provvedimento del 22.2.2024, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto, quanto alla nomina di un curatore speciale per , deceduto prima del giudizio, che non fosse SO necessario procedere alla stessa, risultando sufficiente la citazione di quale sua erede;
Controparte_1
3 rilevato che con atto del 27.10.2023 era intervenuto volontariamente nel giudizio
[...]
, visti i rilievi di parte attrice circa l'inammissibilità di tale intervento e visto l'art. 272 Persona_2
c.p.c. che prevede che le questioni relative all'intervento siano decise dal Collegio insieme al merito, salva la possibilità per il Giudice istruttore di disporre a norma dell'art. 187, comma 2, c.p.c. la rimessione al Collegio per decidere separatamente questioni aventi carattere preliminare;
rilevato che la decisione circa l'intervento era idonea a definire il giudizio relativamente all'interveniente e considerata la delicatezza delle questioni interessate, fissava udienza di rimessione innanzi al Collegio
e assegnava alle parti i termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali a decorrere a ritroso dalla data fissata per la rimessione in decisione, mandando al
Pubblico Ministero per le conclusioni.
− Con sentenza n. 830/2024 il Tribunale, pronunciando ex artt. 187 e 279, comma 2, n. 4) c.p.c., dichiarava inammissibile l'intervento di e disponeva l'estromissione dello Persona_2 stesso dal giudizio, disponendo poi con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
− Successivamente, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova per interpello sui capitoli ammessi e tramite C.T.U. genetica.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
− All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
Nel merito
− Preliminarmente, quanto all'integrità del contraddittorio, va richiamato quanto già affermato con la sentenza parziale n. 830/2024: il de cuius risulta validamente rappresentato nell'odierno procedimento dall'erede, , non essendo la stessa litisconsorte necessaria nel giudizio. Controparte_1
L'odierno giudizio, infatti, non ha ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità ma esclusivamente la veridicità del riconoscimento effettuato dal de cuius, pertanto, la madre dell'attore, convenuta contumace, non risulta litisconsorte necessaria potendo validamente essere citata quale erede del de cuius (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/12/2022, n. 35998).
− La qualità di erede della resistente contumace è stata documentata da parte ricorrente (docc. 13-14).
− Relativamente alla legittimazione attiva del ricorrente, la stessa discende dalla sua qualità di figlio riconosciuto (doc. 4).
L'art. 263 c.c. prevede che l'azione sia imprescrittibile per lo stesso.
− Ciò premesso, il ricorrente ha allegato che avrebbe conosciuto – e poi sposato – SO
solo dopo la sua nascita, con conseguente impossibilità per lo stesso – allo stesso nota Controparte_1
4 – di essere suo padre e che il de cuius, nonostante ciò, dopo il matrimonio con la resistente avrebbe deciso di procedere anche al suo riconoscimento come figlio, pur consapevole di non esserne il padre.
− Nel caso di specie il ricorrente ha documentato (doc. 4) di essere nato il [...] da “una donna che non consente di essere nominata”.
− Al bambino l'Ufficiale di Stato civile attribuiva il nome di collocandolo presso un Parte_2 brefotrofio.
− Nel certificato prodotto sub 4 si dà poi atto:
- “In data 12 maggio 1972 è stata aperta la tutela di come da comunicazione in data 12.6.1972, Parte_2
n. 2295 Reg. Tut. del Cancelliere presso il Giudice delle Tutele di Treviso”;
- “In data 28.9.1972 è stata chiusa la Tutela del minore contrascritto come da comunicazione in pari data nn.
2295 Reg. Tut. del Cancelliere presso il Giudice Tutelare di Treviso”.
− Nel frattempo, infatti, il 22.8.1972 veniva annotato nel certificato “ è stato riconosciuto quale Parte_2 figlio naturale da , nata a [...] il [...], casalinga, nubile, residente in [...], come da Controparte_1 dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Treviso addì 22 agosto 1972 e iscritta nei registri di nascita del Comune di Treviso, anno 1972, parte I, Serie B, n. 72”.
− Successivamente, lo stesso certificato riporta la seguente annotazione: “ è stato riconosciuto Parte_3 quale figlio naturale anche dal padre nato a [...] il [...], saldatore, cittadino italiano, SO residente in [...], e ciò anche agli effetti della legittimazione in seguito a matrimonio contratto dal padre suddetto con la madre del minore in Treviso il 22.12.1973 (atto n.5/II A, 1974) come da dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Mogliano Veneto nel giorno 1.4.1974 e iscritta nei registri di nascita dal predetto Comune”.
− Quanto sopra, conferma, quindi la narrazione di cui al ricorso e ha portato all'effettuazione di apposita
C.T.U. genetica.
− Il C.T.U. ha depositato relazione finale il 2.1.2025 dando atto di aver previamente effettuato una ricerca di campioni di tessuto del defunto presso strutture sanitarie della zona, con SO esito negativo, e di aver quindi contattato i servizi cimiteriali del Cimitero di Sambughè, frazione di
NZ, ove risultava tumulata la salma dello stesso, prelevando poi i campioni biologici necessari in data 17.10.2024, dopo il nulla osta delle Autorità e dopo aver verificato l'integrità del feretro.
− Il C.T.U. dava inoltre atto di aver proceduto nella stessa data al prelievo di campione biologico del ricorrente mediante due tamponi salivari, previa identificazione dello stesso e acquisizione di consenso informato.
− Il C.T.U. ha quindi precisato che sebbene attualmente, la determinazione del profilo genetico di un individuo si basi sull'analisi di 15/16 loci polimorfici, sufficienti per ottenere una probabilità di paternità superiore al 99,99%, l'analisi è stata effettuata dallo stesso esaminando 24 regioni STR del
DNA.
5 − Il C.T.U. ha quindi concluso, a seguito delle analisi effettuate e compiutamente descritte che: “Dalla comparazione diretta dei profili genetici di e di è emerso che non vi è compatibilità SO Parte_1 genetica, poiché su 23 regioni del DNA comparabili (polimorfismi STR), vi sono solo 11 alleli compatibili tra i profili, vale a dire che gli alleli relativi al profilo di sono presenti soltanto 11 volte nelle rispettive regioni del SO profilo di Tale risultato è pertanto esaustivo per una esclusione di paternità. […] Dal confronto diretto Parte_1 del profilo genetico di con quello di non sono emerse compatibilità genetiche significative. SO Parte_1
In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che non SO
è il padre naturale di . Parte_1
− Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, sussistono i presupposti per annullare il riconoscimento effettuato dal de cuius in relazione al ricorrente in quanto non veritiero.
***
− Il ricorrente ha chiesto di poter mantenere il cognome “Bragato” anche all'esito della dichiarazione di non veridicità del riconoscimento.
− Quanto a tale domanda, dall'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità dovrebbe conseguire in capo al ricorrente la perdita del cognome “Bragato” e la riassunzione del cognome precedente (cfr. art. 262 c.c.; Cass., 4 febbraio 1978, n. 1507).
− Tuttavia, una lettura delle norme codicistiche conforme alla Costituzione porta a ritenere meritevole di tutela l'interesse del ricorrente che ha espressamente chiesto di mantenere il cognome acquisito a seguito del riconoscimento la cui erroneità, per difetto di veridicità, è accertata con la presente sentenza.
− Si richiama in proposito la motivazione di Corte cost., 24 giugno 2002, n. 268, la quale, pur pronunciandosi in materia di adozione in casi particolari, ha avuto modo di ricordare a proposito dell'art. 2 Cost. che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della stessa quello per cui il cognome è una "parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" che, per tale ragione, gode di tutela di rilievo costituzionale in quanto "costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale"; esso è quindi riconosciuto come un "bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost." e costituisce oggetto di un "tipico diritto fondamentale della persona umana" (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e sentenza n. 120 del 2001).
− La Corte costituzionale in passato ha anche avuto modo di affrontare il tema della tutela del diritto al nome in un caso in cui l'accertata falsità dell'atto di nascita avrebbe comportato per la persona la perdita del cognome (quello del falso padre) con cui era da sempre conosciuta: con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), "nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il
6 cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale".
− Successivamente la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 262 cod. civ., nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o aggiungendolo a questo, il cognome col quale era precedentemente conosciuto, quando questo fosse diventato un segno, autonomo e distintivo, della sua identità personale (sentenza n. 297 del 1996).
− In questi casi la Corte ha quindi ritenuto illegittime, per violazione dell'art. 2 Cost., norme che, prevedendo dei criteri rigidi ed automatici per l'attribuzione alla persona di un cognome diverso da quello col quale essa era conosciuta nell'ambiente sociale nel quale aveva sino a quel momento svolto la propria personalità, finivano per far prevalere la corrispondenza del cognome allo status familiare, sacrificando nel contempo il diritto all'identità personale del soggetto;
in entrambi i casi la soluzione adottata è stata quella di lasciare la scelta se mantenere il cognome originario - solo o in aggiunta a quello adottivo - quale tratto consolidato della personalità.
− In particolare, per quanto qui di interesse, con la sentenza del 23 luglio 1996, n. 297, la Corte costituzionale, intervenendo con riferimento all'art. 262 c.c., ha osservato che la norma appronta una specifica e peculiare tutela del diritto all'identità personale, che comprende il diritto al nome come principale segno identificativo della persona, essendo possibile che nell'intervallo di tempo tra il riconoscimento della madre e quello successivo del padre il figlio naturale abbia maturato una precisa identità personale per il fatto di essere riconosciuto, nella comunità dove è vissuto, con il cognome derivatogli dalla madre: essendosi così radicata una corrispondenza tra soggetto e nome, riferibile al contenuto tipico del diritto all'identità personale, l'ordinamento appronta un'idonea garanzia contemplando la facoltà del figlio naturale di aggiungere (invece che sostituire) il cognome del padre a quello della madre.
− Una medesima ratio è sottesa all'art. 5, terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che, in caso di scioglimento del matrimonio, riconosce la facoltà della donna di conservare il cognome del marito quando sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
− Il cognome, quindi, può assumere un'autonoma e distinta funzione di identificazione della persona: accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e
7 conosciuta nell'ambiente ove vive.
− Conferma di quanto sopra è venuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 26 maggio
2006, n. 12641) che ha confermato che è dato ormai incontrovertibile che il cognome nel nostro ordinamento giuridico non svolge solo una funzione pubblicistica, tesa a offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificabili come appartenenti a un determinato nucleo familiare, ma assolve anche a una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento identificativo della persona. La protezione dell'identità personale, immancabilmente contraddistinta da peculiari connotati morali, culturali, ideologici, trova, infatti, il suo nucleo centrale nella tutela del nome, che viene considerato non tanto come mezzo necessario di individuazione del singolo nell'ambito dei soggetti di un ordinamento giuridico secondo principi normativi di interesse generale, quanto piuttosto nella sua corrente qualità di simbolo emblematico dell'identità personale di un individuo e quindi come aspetto, meritevole di protezione, della personalità umana. Come è stato rilevato in dottrina, la tutela costituzionale del diritto al mantenimento del nome attribuito alla persona al momento della nascita in accordo con le norme di legge deve ritenersi assoluta. Nel caso di filiazione naturale peraltro, non essendovi una famiglia legittima da tutelare, il cognome del figlio assolve, quanto meno in prevalenza, alla funzione privatistica, in virtù della quale il cognome è una componente dell'inviolabile diritto di ciascun uomo ad avere un propria identità personale (artt. 2 e 22 Cost.).
Dalla stretta connessione tra cognome e status familiare discende che ogni mutamento del secondo sia destinato, di regola, a riflettersi sul primo. Tuttavia, il passaggio da una concezione del cognome qual mero segno di identificazione della discendenza familiare a una visione che lo inquadra tra gli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'identità personale, intesa come un bene a sé, indipendente dallo status familiare, ha progressivamente sganciato le sorti del cognome dalla titolarità di una determinata posizione all'interno della famiglia. Questa evoluzione è sfociata in alcune significative decisioni della Corte Costituzionale, già esaminate.
− Secondo il giudice delle leggi, quindi, per i figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre immediatamente o comunque contemporaneamente alla madre, non solo è esclusa per legge l'automatica imposizione del cognome paterno (art. 262 c.c.), ma deve essere riconosciuta al cognome già acquisito dal figlio, anche se non conforme al rapporto di filiazione, una propria autonoma tutela quale segno distintivo dell'identità personale fino ad allora da lui posseduta nell'ambiente in cui vive.
− In conclusione, nel caso di specie, in cui il ricorrente espressamente chiede di mantenere il cognome ricevuto da chi non era il padre biologico, non vi è ragione per non dare adeguata tutela al diritto al nome del ricorrente, valorizzando l'autonoma funzione del cognome “Bragato”, portato per più di cinquant'anni e trasmesso dallo stesso a propria volta al figlio nato nel 2002 (doc. 1 ricorrente), quale strumento di identificazione della persona al di là dei riferimenti alla discendenza familiare.
8 − È, infine, irrilevante la circostanza secondo cui il presente giudizio è stato promosso proprio dall'interessato: resta in ogni caso a lui non imputabile la vicenda che ha portato all'attribuzione del cognome “ che ora lo stesso chiede di mantenere. Per_1
− In conclusione, non vi è contraddizione tra l'accoglimento dell'azione di contestazione di stato
(questione che attiene al rapporto di filiazione) e l'affermazione del diritto del ricorrente a mantenere il cognome ricevuto da chi non era il padre biologico (questione che attiene alla tutela dell'identità personale).
***
− Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, questo Collegio ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'oggetto del giudizio e della mancata costituzione della resistente.
− Le spese di C.T.U., come già liquidate con decreto del 3.1.2025, vengono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3066 /2023 R.G. disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza:
1. accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento di , già Parte_1 [...] nato a [...] in data [...] erroneamente operato da in Pt_2 SO data 1.4.1974 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto (TV), e iscritto nei registri del predetto Comune anno 1974, p. II, serie B, n. 6, e trascritto nel registro Atti di nascita del
Comune di Treviso (TV) al n. 1313, parte I, Serie A, volume 1, anno 1972, e conseguentemente la sua nullità ed inefficacia;
2. dichiara l'estraneità biologica e genetica tra nato a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...]; SO
3. dichiara il diritto del ricorrente di mantenere il cognome “ anche dopo la dichiarazione di Per_1 difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale fatto da;
SO
4. ordina le annotazioni di competenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso (TV) in calce e/o sull'atto di nascita di , n. 1313, parte I, Serie A, volume 1, anno 1972 e dell'atto Parte_1 di riconoscimento Comune di Mogliano Veneto (TV) anno 1974, p. II, serie B, n. 6 ed ogni altra annotazione/trascrizione utile e/o necessaria;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 3.1.2025;
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 06/05/2025
9 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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