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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 508/2023
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. est. ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 508/2023 con OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne – merito (269cpc)
promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
8.7.1987,
Rappresentata e difesa dall'avv. Nico Di FL del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Viale Regina Elena n. 20, come da procura in atti;
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
25.8.1985,
Rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Alberto Paolini nel cui studio di Sulmona (AQ), alla Via Montenero n. 25 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
Resistente
con la partecipazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona;
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “accertata la paternità, che venga posto a carico di un Parte_2 assegno di mantenimento in favore del minore pari alla somma di € Persona_1 500,00 mensili o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa dal Tribunale in funzione della capacità patrimoniale dell'onerato, con decorrenza dalla nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie;
l'importo pari ad € 150,00 richiesto dal resiste risulta assolutamente insufficiente ed inadeguato;
per il rigetto dell'istanza di aggiunta del cognome paterno in quanto tardiva rispetto alla registrazione alla nascita, alla quale il sig. si è fortemente ed esplicitamente Parte_2 sottratto, e contraddittoria ed incompatibile con il contegno del medesimo sempre volto alla negazione della paternità; si insiste, altresì, per la vittoria di spese ed onorari del presente giudizio atteso il principio di soccombenza e stante l'inaccoglibilità della richiesta di compensazione delle spese di lite e CTU avanzata dal resistente, in ragione dell'atteggiamento assolutamente respingente e non collaborativo assunto sin dal principio dal sig. condotta che ha poi reso inevitabile il presente contenzioso – Parte_2 scongiurabile qualora il resistente avesse accettato responsabilmente di sottoporsi ad esame prima della presentazione del ricorso;
si consideri, inoltre, l'atteggiamento costantemente colpevolizzante della figura materna che, di fatto, ha ritardato di un anno il riconoscimento della paternità”.
Resistente: 1) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sulmona ove il bambino è nato ed a quello di residenza della madre, Tocco da' Casauria (PE) l'annotazione sul relativo atto di nascita della accertata paternità, aggiungendo inoltre sui certificati anagrafici al cognome della madre, quello del padre: ; 2) Persona_2
Affidamento condiviso ma essendo il figlio in tenera età, rimarrà in casa con la madre con la possibilità per il padre di vedere e stare con il figlio secondo il diritto di visita che il Tribunale disporrà; 3) Disporre per il diritto di visita del padre tenendo presente l'età del bimbo;
4)
Disporre a titolo di assegno quale contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro
150,00 mensile stante lo stipendio percepito dal sig. e le sue condizioni Parte_2 economiche;
5) Disporre per le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Sulmona nella misura del 50% ; 6) Disporre ogni più utile provvedimento per la tutela del minore . 7) In caso di accertamento negativo della paternità all'esito dei test eseguiti, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni, valutazione rimessa alla Parte_1 equa valutazione del Giudice, che nella fattispecie non possono che qualificarsi di carattere morale per la particolare situazione di disagio ed imbarazzo che a livello psichico ha creato al sig. oltre alle spese di lite affrontate dal sig. per la propria difesa in Parte_2 Parte_2 giudizio. 8) Sempre e comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/11 Con ricorso ritualmente notificato , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (nato il Persona_1
27.6.2023), ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_2
- Che in data 27.6.2023 ha dato alla luce il proprio figlio nato dalla Per_1 relazione intrattenuta con;
Parte_2
- Che il padre non ha mai inteso riconoscere la paternità del bambino, interrompendo ogni contatto con la ricorrente sin dalla notizia della gravidanza;
- Che anche dopo la nascita di il resistente non ha mai manifestato Per_1 interesse nei confronti del figlio;
- Di provvedere autonomamente a tutte le necessità del bambino;
- Che ha diritto di ottenere il riconoscimento della paternità naturale del Per_1 padre anche affinché quest'ultimo assuma gli obblighi e doveri scaturenti da tale condizione.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo che sia accertato e dichiarato che il resistente è il padre biologico di;
che sia ordinato all'Ufficiale di Persona_1
Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'atto di nascita e, quindi, porre a carico di un assegno di mantenimento a favore del minore pari alla Parte_2 somma di € 500,00, con decorrenza dalla nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, avanzando le conclusioni Parte_2 sopra riportate, a sostegno delle quali ha dedotto:
- Di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dalla paternità sol che detta paternità fosse stata comunicata a tempo debito e non nei giorni precedenti la nascita del bimbo;
- Che le parti hanno avuto un rapporto di circa un mese tra il settembre e l'ottobre del 2022, con uscite serali molto brevi;
- Che avendo ricevuto rassicurazioni sull'assunzione di contraccettivi da parte della ricorrente, egli non si è mai preoccupato di proteggersi;
- Che verso gli inizi di novembre 2022 la ricorrente gli comunicò di essere incinta e egli, arrabbiato, la invitò a pensarci soprattutto per il futuro del bambino;
- Che, stante il rifiuto della di assumere qualsiasi comportamento, Per_1 interruppe i rapporti fino al giugno del 2023 quando la madre della , con Per_1 dei messaggi, gli aveva comunicato di futura nascita del bambino;
pag. 3/11 - Che non contesta la paternità, ma le modalità con cui lo si diventa e soprattutto: la menzogna e le bugie che mai hanno portato nella vita di una persona aspettativa di vita felice;
- Di essere un bracciante agricolo e di lavorare con contratto a tempo determinato, rinnovato anno per anno, presso L'antica Casa Vitivinicola Pietrantoni, con stipendio mensile di circa € 850,00;
- Di vivere con i propri genitori, di non possedere né beni immobili né autovetture;
- Di essere disponibile a coadiuvare la madre del piccolo nella misura di Per_1
€ 150,00 tenuto conto delle sue disponibilità economiche, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Il resistente, non opponendosi all'accertamento peritale richiesto, ha quindi chiesto, previo affidamento congiunto del minore, di poter esercitare il diritto di visita del minore e che sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di Sulmona, Comune di nascita di e quindi a quello di residenza, che sia riportato sul certificato di Per_1 nascita ed anagrafico anche il cognome paterno: Di FL Di CE. In Per_1 caso di mancato accertamento della paternità il resistente ha chiesto il risarcimento dei danni morali per la particolare situazione di disagio e imbarazzo creato al ricorrente stesso.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso accertamento tecnico d'ufficio. Proceduto all'ascolto delle parti in sede di interrogatorio libero, la causa, all'udienza del 3.12.2024 successivamente alla discussione orale, è stata rimessa alla decisione del Collegio riunito in camera di consiglio.
***
Deve darsi atto che il convenuto non si è opposto alla dichiarazione giudiziale di paternità, confermando di aver intrattenuto una relazione sentimentale, tra il settembre e l'ottobre del 2022, con la ricorrente, e di aver avuto notizia della gravidanza dal novembre del 2022.
Tanto premesso, la domanda tesa ad ottenere la declaratoria giudiziale di paternità naturale è certamente fondata e da accogliersi.
L'art. 269 c.c. stabilisce al secondo comma che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, e all'ultimo comma che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il
pag. 4/11 preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare sul punto che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale della paternità il giudice del merito può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla base di evidenze istruttorie di carattere puramente indiziario e su elementi dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre biologico durante il periodo del concepimento (cfr., ex multis, Cass. civ., 02.07.2007. n. 14976, e Cass. civ., 09.06.2005, n. 12166).
Venendo alla valutazione degli esiti dell'istruttoria, deve darsi atto che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti è stata confermata dallo stesso resistente. A ciò si aggiunga l'esito, invero univoco, della disposta CTU per le indagini genetiche, in cui il dott. , dopo aver sottoposto i prelievi di Persona_3 materiale biologico estratti dai soggetti interessati alle prove di laboratorio, nell'elaborato depositato il 16.10.2024, non contestato, ha concluso che “Le indagini eseguite hanno mostrato una piena compatibilità genetica tra i soggetti analizzati per i loci presi in esame, permettendo quindi di concludere affermando che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA LA
PATERNITÀ di su . Parte_2 Persona_1
Può quindi dirsi ampiamente raggiunta la prova che il resistente è il padre biologico del minore , con l'ulteriore conseguenza che la Persona_1 presente sentenza dovrà essere annotata in calce all'atto di nascita del predetto.
Deve essere accolta, ex art. 262 co. 2 c.p.c., la domanda proposta da parte resistente di assunzione del cognome paterno da parte del minore, reputando il
Collegio, coerentemente con quanto richiesto, che sia opportuna la sua aggiunta a quello materno.
L'eccezione di tardività della domanda avanzata da parte ricorrente non può essere accolta non essendo stabilita, ex lege, alcuna preclusione temporale, dovendosi aggiungere che, data la tenera età di (di appena un anno e Per_1 mezzo) non vi è ancora alcuna identificazione dello stesso nella cerchia sociale di riferimento, sicché l'aggiunta del cognome paterno dopo quello materno non pare essere contraria all'interesse del minore di rendere palese l'ascendenza in linea paterna.
pag. 5/11 Quanto alle ulteriori domande, conseguenti all'accertamento dello status di figli naturali ritiene il Collegio che a tutela dell'interesse dei minori debba essere disposto il suo affidamento esclusivo alla madre.
La domanda di affido condiviso svolta da parte resistente può essere accolta.
All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.lg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.) anche su espressa richiesta congiunta delle parti.
La Corte di Cassazione afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione
e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha, ancora, affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
pag. 6/11 comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587).
Tenuto conto di tali principi deve rilevarsi che, nel caso di specie, non pare sussistente alcun pregiudizio per il minore dalla previsione dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Se è vero che il resistente, successivamente alla notizia della gravidanza e poi della nascita, non ha intrapreso iniziative volte a manifestare un suo interesse nei confronti del minore per le motivazioni rese, deve evidenziarsi che, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale da parte della
[...]
– ovvero quando il bambino aveva solo tre mesi -, non si è opposto Per_1 all'accoglimento della stessa e si è sottoposto al relativo accertamento genetico, manifestando la sua volontà di instaurare un rapporto con il figlio nel caso in cui fosse risultato il padre del minore.
Egli, inoltre, successivamente al deposito della consulenza tecnica avvenuto in ottobre 2024, ha inoltre iniziato a contribuire volontariamente al mantenimento del minore versando nei mesi di novembre e dicembre 2024 un contributo economico pari ad €. 100,00 mensili.
Non vi sono, allo stato, elementi per ritenere sussistente una inidoneità educativa del resistente o una manifesta difficoltà ad affrontare le responsabilità che l'affido congiunto ingenera in quanto il “disinteresse” cui fa riferimento parte ricorrente per opporsi all'aggiunta del cognome paterno è relativa ad una fase ove non era ancora stata accertata la paternità, dovendosi inoltre rilevare che la ricorrente non ha assunto alcuna posizione in relazione alla domanda, non opponendosi quindi all'affido condiviso.
Quanto alla collocazione del minore, deve essere mantenuto il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna, ove continuerà ad avere la residenza.
Quanto al diritto di visita, tenuto conto della volontà espressa dalla signora
[...]
a che il minore possa incontrare il padre, questo Tribunale ritiene Per_1 opportuno disporre un calendario delle visite che, progressivamente rispetto all'età del minore, possa determinare un sereno sviluppo del rapporto padre- figlio.
pag. 7/11 Questo Collegio ritiene che possa vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio:
1. Fino al compimento di due anni di età del minore, quattro pomeriggi al mese, da individuarsi in mancanza di altro accordo, nelle giornate di sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30, alla presenza della ricorrente, presso l'abitazione della stessa o in altro luogo concordato tra le parti;
2. successivamente, e fino al compimento del terzo anno di età di Per_1 possa vedere e tenere con sé il bambino due pomeriggi a settimana, che, in mancanza di diverso accordo, devono individuarsi in quello del mercoledì, dalle 17.00 alle ore 19.00, e in quello del sabato o domenica, in via alternata con l'altro genitore, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, quando poi il padre riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
il minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre con la madre e quella del 25 dicembre, dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 18.00 con il padre;
la giornata del 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre, dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 18.00, quando il resistente riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
la giornata di pasqua con la madre e quella del Lunedì santo con il padre, dalle ore
10.00 alle ore 18.00, e così in via alternata;
3. dal compimento del terzo anno di vita di il padre potrà tenere Per_1 con sé il minore tre giorni a settimana che, in mancanza di diverso accordo, devono individuarsi nel lunedì, mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
19.00 e, alternativamente con l'altro genitore, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
il minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre con la madre e quella del 25 dicembre, dalla mattina alle ore
10.00 sino alle 18.00 con il padre;
la giornata del 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre, dalla mattina alle ore 10.00 sino alle
18.00, quando il resistente riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
la giornata di pasqua con la madre e quella del Lunedì santo con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e così in via alternata;
4. dal quarto anno di vita del bambino o comunque quando i genitori stabiliranno che il minore sia pronto, potrà tenere con sé il bambino, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali appena sopra menzionati (lunedì,
pag. 8/11 mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00) anche due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 19.00, quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
per tre giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il periodo 24, 25 e 26 dicembre con uno ed il 30,31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro; per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e per sette giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo.
Quanto al mantenimento, obbligo che deriva dalla sentenza dichiarativa della filiazione – che ai sensi dell'art. 277 citato produce gli effetti del riconoscimento -, deve ricordarsi che la relativa obbligazione si collega ex lege allo status genitoriale e assume di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
In altri termini, è dalla data della nascita che decorre il connesso obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia per intero provveduto al mantenimento fino a detta pronuncia.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento di tenuto conto delle esigenze di vita di Per_1 quest'ultimo e del fatto che, come allegato, il padre è bracciante agricolo e percepisce uno stipendio che varia dai 550 euro ai 1000,00 mensili e che per il
2023 è stato pari a euro 8.072,71 lordi (Certificazione Unica 2023) e la madre ha documentato redditi annui leggermente superiori (Certificazione Unica 2023, redditi lordi pari ad euro 11.682,27) si reputa congruo, in ragione della età del bambino quantificare nella somma di euro 200,00 mensili l'importo dovuto dal padre, somma che sarà dovuta dalla data della domanda (26.9.2023).
Le spese straordinarie – per la cui individuazione e gestione potrà essere di aiuto la lettura del Protocollo d'Intesa in uso presso questo ufficio – dovranno gravare sui genitori, entrambi lavoratori, in misura del 50% ciascuno.
Parte attrice ha chiesto che il mantenimento sia versato sin dal tempo della nascita. La domanda, così come formulata, può essere intesa come domanda delle pag. 9/11 somme anticipate a titolo di mantenimento dalla nascita alla domanda
(27.6.2023 al 26.9.2023).
Nel caso di specie è pacifico che l'attrice ha adempiuto per intero dalla nascita all'obbligazione di mantenimento di avendo riferito il resistente di non Per_1 aver mai intrattenuto alcun rapporto con il minore e di non aver corrisposto il quel periodo temporale, alcuna somma. Per tali motivi, tenuto conto che dalla data della nascita a quella della domanda sono decorsi tre mesi, il dovrà Parte_2 versare alla ricorrente a titolo di rimborso, la somma complessiva di euro 600,00, somma derivante dalla moltiplicazione per i tre mesi del contributo per il mantenimento determinato in via equitativa in questa sede. (cfr. Cass. n.
16657/14).
Stante il positivo accertamento della paternità del minore, non deve essere trattata la domanda di risarcimento del danno avanzata in via subordinata dal resistente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese del giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, per come liquidate con decreto del 16.1.2025, debbono essere poste a carico delle parti, per la metà, salva la solidarietà dell'obbligazione.
P.T.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. Accerta e dichiara che nato a [...] il Persona_1
27.6.2023 è figlio di , nato a [...] il [...]; Parte_2
2. Dispone l'attribuzione al minore del cognome Persona_1 paterno, aggiungendolo a quello materno, sì da chiamarsi
[...]
; Persona_2
3. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le consequenziali annotazioni all'atto di nascita;
4. Dispone l'affidamento congiunto del minore Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
[...]
l'abitazione materna;
pag. 10/11 5. Dispone che possa esercitare il diritto di visita del Parte_2 minore secondo le modalità indicate nel calendario cui in motivazione che debbono qui intendersi trascritte;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento del figlio minore versando a , entro il 15 Parte_1 di ogni mese, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo in uso al Tribunale che deve intendersi qui integralmente richiamato, debitamente documentate;
7. Condanna al pagamento in favore della ricorrente della Parte_2 somma di euro 600,00 a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla data della sua nascita fino alla data della domanda;
8. Rigetta le altre domande;
9. Spese del giudizio interamente compensate tra le parti;
10. Pone a carico di entrambe le parti, per la metà, le spese di CTU per come liquidate con decreto del 16.1.2025, salva la solidarietà dell'obbligazione.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice relatore
Irene Giamminonni
Il Presidente
Pierfilippo Mazzagreco
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 508/2023
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. est. ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 508/2023 con OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne – merito (269cpc)
promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
8.7.1987,
Rappresentata e difesa dall'avv. Nico Di FL del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Viale Regina Elena n. 20, come da procura in atti;
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
25.8.1985,
Rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Alberto Paolini nel cui studio di Sulmona (AQ), alla Via Montenero n. 25 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
Resistente
con la partecipazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona;
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “accertata la paternità, che venga posto a carico di un Parte_2 assegno di mantenimento in favore del minore pari alla somma di € Persona_1 500,00 mensili o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa dal Tribunale in funzione della capacità patrimoniale dell'onerato, con decorrenza dalla nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie;
l'importo pari ad € 150,00 richiesto dal resiste risulta assolutamente insufficiente ed inadeguato;
per il rigetto dell'istanza di aggiunta del cognome paterno in quanto tardiva rispetto alla registrazione alla nascita, alla quale il sig. si è fortemente ed esplicitamente Parte_2 sottratto, e contraddittoria ed incompatibile con il contegno del medesimo sempre volto alla negazione della paternità; si insiste, altresì, per la vittoria di spese ed onorari del presente giudizio atteso il principio di soccombenza e stante l'inaccoglibilità della richiesta di compensazione delle spese di lite e CTU avanzata dal resistente, in ragione dell'atteggiamento assolutamente respingente e non collaborativo assunto sin dal principio dal sig. condotta che ha poi reso inevitabile il presente contenzioso – Parte_2 scongiurabile qualora il resistente avesse accettato responsabilmente di sottoporsi ad esame prima della presentazione del ricorso;
si consideri, inoltre, l'atteggiamento costantemente colpevolizzante della figura materna che, di fatto, ha ritardato di un anno il riconoscimento della paternità”.
Resistente: 1) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sulmona ove il bambino è nato ed a quello di residenza della madre, Tocco da' Casauria (PE) l'annotazione sul relativo atto di nascita della accertata paternità, aggiungendo inoltre sui certificati anagrafici al cognome della madre, quello del padre: ; 2) Persona_2
Affidamento condiviso ma essendo il figlio in tenera età, rimarrà in casa con la madre con la possibilità per il padre di vedere e stare con il figlio secondo il diritto di visita che il Tribunale disporrà; 3) Disporre per il diritto di visita del padre tenendo presente l'età del bimbo;
4)
Disporre a titolo di assegno quale contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro
150,00 mensile stante lo stipendio percepito dal sig. e le sue condizioni Parte_2 economiche;
5) Disporre per le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Sulmona nella misura del 50% ; 6) Disporre ogni più utile provvedimento per la tutela del minore . 7) In caso di accertamento negativo della paternità all'esito dei test eseguiti, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni, valutazione rimessa alla Parte_1 equa valutazione del Giudice, che nella fattispecie non possono che qualificarsi di carattere morale per la particolare situazione di disagio ed imbarazzo che a livello psichico ha creato al sig. oltre alle spese di lite affrontate dal sig. per la propria difesa in Parte_2 Parte_2 giudizio. 8) Sempre e comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/11 Con ricorso ritualmente notificato , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (nato il Persona_1
27.6.2023), ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_2
- Che in data 27.6.2023 ha dato alla luce il proprio figlio nato dalla Per_1 relazione intrattenuta con;
Parte_2
- Che il padre non ha mai inteso riconoscere la paternità del bambino, interrompendo ogni contatto con la ricorrente sin dalla notizia della gravidanza;
- Che anche dopo la nascita di il resistente non ha mai manifestato Per_1 interesse nei confronti del figlio;
- Di provvedere autonomamente a tutte le necessità del bambino;
- Che ha diritto di ottenere il riconoscimento della paternità naturale del Per_1 padre anche affinché quest'ultimo assuma gli obblighi e doveri scaturenti da tale condizione.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo che sia accertato e dichiarato che il resistente è il padre biologico di;
che sia ordinato all'Ufficiale di Persona_1
Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'atto di nascita e, quindi, porre a carico di un assegno di mantenimento a favore del minore pari alla Parte_2 somma di € 500,00, con decorrenza dalla nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, avanzando le conclusioni Parte_2 sopra riportate, a sostegno delle quali ha dedotto:
- Di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dalla paternità sol che detta paternità fosse stata comunicata a tempo debito e non nei giorni precedenti la nascita del bimbo;
- Che le parti hanno avuto un rapporto di circa un mese tra il settembre e l'ottobre del 2022, con uscite serali molto brevi;
- Che avendo ricevuto rassicurazioni sull'assunzione di contraccettivi da parte della ricorrente, egli non si è mai preoccupato di proteggersi;
- Che verso gli inizi di novembre 2022 la ricorrente gli comunicò di essere incinta e egli, arrabbiato, la invitò a pensarci soprattutto per il futuro del bambino;
- Che, stante il rifiuto della di assumere qualsiasi comportamento, Per_1 interruppe i rapporti fino al giugno del 2023 quando la madre della , con Per_1 dei messaggi, gli aveva comunicato di futura nascita del bambino;
pag. 3/11 - Che non contesta la paternità, ma le modalità con cui lo si diventa e soprattutto: la menzogna e le bugie che mai hanno portato nella vita di una persona aspettativa di vita felice;
- Di essere un bracciante agricolo e di lavorare con contratto a tempo determinato, rinnovato anno per anno, presso L'antica Casa Vitivinicola Pietrantoni, con stipendio mensile di circa € 850,00;
- Di vivere con i propri genitori, di non possedere né beni immobili né autovetture;
- Di essere disponibile a coadiuvare la madre del piccolo nella misura di Per_1
€ 150,00 tenuto conto delle sue disponibilità economiche, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Il resistente, non opponendosi all'accertamento peritale richiesto, ha quindi chiesto, previo affidamento congiunto del minore, di poter esercitare il diritto di visita del minore e che sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di Sulmona, Comune di nascita di e quindi a quello di residenza, che sia riportato sul certificato di Per_1 nascita ed anagrafico anche il cognome paterno: Di FL Di CE. In Per_1 caso di mancato accertamento della paternità il resistente ha chiesto il risarcimento dei danni morali per la particolare situazione di disagio e imbarazzo creato al ricorrente stesso.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso accertamento tecnico d'ufficio. Proceduto all'ascolto delle parti in sede di interrogatorio libero, la causa, all'udienza del 3.12.2024 successivamente alla discussione orale, è stata rimessa alla decisione del Collegio riunito in camera di consiglio.
***
Deve darsi atto che il convenuto non si è opposto alla dichiarazione giudiziale di paternità, confermando di aver intrattenuto una relazione sentimentale, tra il settembre e l'ottobre del 2022, con la ricorrente, e di aver avuto notizia della gravidanza dal novembre del 2022.
Tanto premesso, la domanda tesa ad ottenere la declaratoria giudiziale di paternità naturale è certamente fondata e da accogliersi.
L'art. 269 c.c. stabilisce al secondo comma che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, e all'ultimo comma che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il
pag. 4/11 preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare sul punto che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale della paternità il giudice del merito può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla base di evidenze istruttorie di carattere puramente indiziario e su elementi dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre biologico durante il periodo del concepimento (cfr., ex multis, Cass. civ., 02.07.2007. n. 14976, e Cass. civ., 09.06.2005, n. 12166).
Venendo alla valutazione degli esiti dell'istruttoria, deve darsi atto che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti è stata confermata dallo stesso resistente. A ciò si aggiunga l'esito, invero univoco, della disposta CTU per le indagini genetiche, in cui il dott. , dopo aver sottoposto i prelievi di Persona_3 materiale biologico estratti dai soggetti interessati alle prove di laboratorio, nell'elaborato depositato il 16.10.2024, non contestato, ha concluso che “Le indagini eseguite hanno mostrato una piena compatibilità genetica tra i soggetti analizzati per i loci presi in esame, permettendo quindi di concludere affermando che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA LA
PATERNITÀ di su . Parte_2 Persona_1
Può quindi dirsi ampiamente raggiunta la prova che il resistente è il padre biologico del minore , con l'ulteriore conseguenza che la Persona_1 presente sentenza dovrà essere annotata in calce all'atto di nascita del predetto.
Deve essere accolta, ex art. 262 co. 2 c.p.c., la domanda proposta da parte resistente di assunzione del cognome paterno da parte del minore, reputando il
Collegio, coerentemente con quanto richiesto, che sia opportuna la sua aggiunta a quello materno.
L'eccezione di tardività della domanda avanzata da parte ricorrente non può essere accolta non essendo stabilita, ex lege, alcuna preclusione temporale, dovendosi aggiungere che, data la tenera età di (di appena un anno e Per_1 mezzo) non vi è ancora alcuna identificazione dello stesso nella cerchia sociale di riferimento, sicché l'aggiunta del cognome paterno dopo quello materno non pare essere contraria all'interesse del minore di rendere palese l'ascendenza in linea paterna.
pag. 5/11 Quanto alle ulteriori domande, conseguenti all'accertamento dello status di figli naturali ritiene il Collegio che a tutela dell'interesse dei minori debba essere disposto il suo affidamento esclusivo alla madre.
La domanda di affido condiviso svolta da parte resistente può essere accolta.
All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.lg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.) anche su espressa richiesta congiunta delle parti.
La Corte di Cassazione afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione
e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha, ancora, affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
pag. 6/11 comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587).
Tenuto conto di tali principi deve rilevarsi che, nel caso di specie, non pare sussistente alcun pregiudizio per il minore dalla previsione dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Se è vero che il resistente, successivamente alla notizia della gravidanza e poi della nascita, non ha intrapreso iniziative volte a manifestare un suo interesse nei confronti del minore per le motivazioni rese, deve evidenziarsi che, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale da parte della
[...]
– ovvero quando il bambino aveva solo tre mesi -, non si è opposto Per_1 all'accoglimento della stessa e si è sottoposto al relativo accertamento genetico, manifestando la sua volontà di instaurare un rapporto con il figlio nel caso in cui fosse risultato il padre del minore.
Egli, inoltre, successivamente al deposito della consulenza tecnica avvenuto in ottobre 2024, ha inoltre iniziato a contribuire volontariamente al mantenimento del minore versando nei mesi di novembre e dicembre 2024 un contributo economico pari ad €. 100,00 mensili.
Non vi sono, allo stato, elementi per ritenere sussistente una inidoneità educativa del resistente o una manifesta difficoltà ad affrontare le responsabilità che l'affido congiunto ingenera in quanto il “disinteresse” cui fa riferimento parte ricorrente per opporsi all'aggiunta del cognome paterno è relativa ad una fase ove non era ancora stata accertata la paternità, dovendosi inoltre rilevare che la ricorrente non ha assunto alcuna posizione in relazione alla domanda, non opponendosi quindi all'affido condiviso.
Quanto alla collocazione del minore, deve essere mantenuto il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna, ove continuerà ad avere la residenza.
Quanto al diritto di visita, tenuto conto della volontà espressa dalla signora
[...]
a che il minore possa incontrare il padre, questo Tribunale ritiene Per_1 opportuno disporre un calendario delle visite che, progressivamente rispetto all'età del minore, possa determinare un sereno sviluppo del rapporto padre- figlio.
pag. 7/11 Questo Collegio ritiene che possa vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio:
1. Fino al compimento di due anni di età del minore, quattro pomeriggi al mese, da individuarsi in mancanza di altro accordo, nelle giornate di sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30, alla presenza della ricorrente, presso l'abitazione della stessa o in altro luogo concordato tra le parti;
2. successivamente, e fino al compimento del terzo anno di età di Per_1 possa vedere e tenere con sé il bambino due pomeriggi a settimana, che, in mancanza di diverso accordo, devono individuarsi in quello del mercoledì, dalle 17.00 alle ore 19.00, e in quello del sabato o domenica, in via alternata con l'altro genitore, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, quando poi il padre riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
il minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre con la madre e quella del 25 dicembre, dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 18.00 con il padre;
la giornata del 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre, dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 18.00, quando il resistente riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
la giornata di pasqua con la madre e quella del Lunedì santo con il padre, dalle ore
10.00 alle ore 18.00, e così in via alternata;
3. dal compimento del terzo anno di vita di il padre potrà tenere Per_1 con sé il minore tre giorni a settimana che, in mancanza di diverso accordo, devono individuarsi nel lunedì, mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
19.00 e, alternativamente con l'altro genitore, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
il minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre con la madre e quella del 25 dicembre, dalla mattina alle ore
10.00 sino alle 18.00 con il padre;
la giornata del 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre, dalla mattina alle ore 10.00 sino alle
18.00, quando il resistente riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
la giornata di pasqua con la madre e quella del Lunedì santo con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e così in via alternata;
4. dal quarto anno di vita del bambino o comunque quando i genitori stabiliranno che il minore sia pronto, potrà tenere con sé il bambino, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali appena sopra menzionati (lunedì,
pag. 8/11 mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00) anche due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 19.00, quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
per tre giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il periodo 24, 25 e 26 dicembre con uno ed il 30,31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro; per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e per sette giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo.
Quanto al mantenimento, obbligo che deriva dalla sentenza dichiarativa della filiazione – che ai sensi dell'art. 277 citato produce gli effetti del riconoscimento -, deve ricordarsi che la relativa obbligazione si collega ex lege allo status genitoriale e assume di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
In altri termini, è dalla data della nascita che decorre il connesso obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia per intero provveduto al mantenimento fino a detta pronuncia.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento di tenuto conto delle esigenze di vita di Per_1 quest'ultimo e del fatto che, come allegato, il padre è bracciante agricolo e percepisce uno stipendio che varia dai 550 euro ai 1000,00 mensili e che per il
2023 è stato pari a euro 8.072,71 lordi (Certificazione Unica 2023) e la madre ha documentato redditi annui leggermente superiori (Certificazione Unica 2023, redditi lordi pari ad euro 11.682,27) si reputa congruo, in ragione della età del bambino quantificare nella somma di euro 200,00 mensili l'importo dovuto dal padre, somma che sarà dovuta dalla data della domanda (26.9.2023).
Le spese straordinarie – per la cui individuazione e gestione potrà essere di aiuto la lettura del Protocollo d'Intesa in uso presso questo ufficio – dovranno gravare sui genitori, entrambi lavoratori, in misura del 50% ciascuno.
Parte attrice ha chiesto che il mantenimento sia versato sin dal tempo della nascita. La domanda, così come formulata, può essere intesa come domanda delle pag. 9/11 somme anticipate a titolo di mantenimento dalla nascita alla domanda
(27.6.2023 al 26.9.2023).
Nel caso di specie è pacifico che l'attrice ha adempiuto per intero dalla nascita all'obbligazione di mantenimento di avendo riferito il resistente di non Per_1 aver mai intrattenuto alcun rapporto con il minore e di non aver corrisposto il quel periodo temporale, alcuna somma. Per tali motivi, tenuto conto che dalla data della nascita a quella della domanda sono decorsi tre mesi, il dovrà Parte_2 versare alla ricorrente a titolo di rimborso, la somma complessiva di euro 600,00, somma derivante dalla moltiplicazione per i tre mesi del contributo per il mantenimento determinato in via equitativa in questa sede. (cfr. Cass. n.
16657/14).
Stante il positivo accertamento della paternità del minore, non deve essere trattata la domanda di risarcimento del danno avanzata in via subordinata dal resistente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese del giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, per come liquidate con decreto del 16.1.2025, debbono essere poste a carico delle parti, per la metà, salva la solidarietà dell'obbligazione.
P.T.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. Accerta e dichiara che nato a [...] il Persona_1
27.6.2023 è figlio di , nato a [...] il [...]; Parte_2
2. Dispone l'attribuzione al minore del cognome Persona_1 paterno, aggiungendolo a quello materno, sì da chiamarsi
[...]
; Persona_2
3. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le consequenziali annotazioni all'atto di nascita;
4. Dispone l'affidamento congiunto del minore Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
[...]
l'abitazione materna;
pag. 10/11 5. Dispone che possa esercitare il diritto di visita del Parte_2 minore secondo le modalità indicate nel calendario cui in motivazione che debbono qui intendersi trascritte;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento del figlio minore versando a , entro il 15 Parte_1 di ogni mese, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo in uso al Tribunale che deve intendersi qui integralmente richiamato, debitamente documentate;
7. Condanna al pagamento in favore della ricorrente della Parte_2 somma di euro 600,00 a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla data della sua nascita fino alla data della domanda;
8. Rigetta le altre domande;
9. Spese del giudizio interamente compensate tra le parti;
10. Pone a carico di entrambe le parti, per la metà, le spese di CTU per come liquidate con decreto del 16.1.2025, salva la solidarietà dell'obbligazione.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice relatore
Irene Giamminonni
Il Presidente
Pierfilippo Mazzagreco
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