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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2552/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOBBO LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/09/1963; rappresentata e difesa dall'Avv. CREMASCO PATRIZIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la signora i impegna a rilasciare l'immobile, già casa coniugale, entro il 30.11.25. CP_1 3) a definizione dei rapporti patrimoniali intervenuti in costanza di matrimonio la signora CP_1
si impegna e si obbliga a cedere al signor , che accetta, la sua
[...] Parte_1 quota di ½ di proprietà degli immobili (casa coniugale e terreno) catastalmente censiti in Comune di Pozzoleone (VI), catasto fabbricati, foglio 4, particella n. 201 sub. 3, cat. A/2, classe 2, consistenza vani 8, rendita Euro 475,14 e particella n. 201 sub. 2, cat. C/6, classe 1, consistenza mq. 16, rendita
Euro 14,87 e catasto terreni, foglio 4, particella 266, seminativo, classe 1, superficie 80 mq., reddito domenicale Euro 0,68, reddito agrario Euro 0,39, a fronte del corrispettivo concordato in Euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00); il corrispettivo verrà versato dal signor Parte_1
alle seguenti scadenze: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a mezzo assegno circolare
[...] contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della signora e il saldo Controparte_1 per Euro 20.000,00 (ventimila/00) al momento della stipula del rogito notarile che le parti si impegnano a perfezionare entro il termine di 30 (trenta) giorni alla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il tutto con le esenzioni di legge, trattandosi di trasferimenti effettuati nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione personale e di divorzio. Le spese tecniche propedeutiche al trasferimento immobiliare e notarili per la cessione di quota sono a carico del signor;
Parte_1
4) le parti dichiarano di aver definito con separata scrittura ogni altro rapporto economico tra loro intercorso, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altra, a nessun titolo.
5) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano (VI) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 04/06/1988 in Cartigliano (VI); che dall'unione erano nati Controparte_1
Per_ i figli , , e , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la Per_2 Per_3 Per_4 comunione materiale e spirituale era andata, nel corso degli anni, via via deteriorandosi;
che il clima in casa era divenuto insostenibile e la convivenza intollerabile. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
che venissero dichiarati entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
che venisse dato atto della disponibilità del signor ad acquistare, Parte_1
a definizione dei rapporti patrimoniali tutti intervenuti in costanza di matrimonio, la piena proprietà per la quota di ½ della casa coniugale, unitamente al terreno destinato ad orto, intestata ad CP_1 (immobili catastalmente censiti in Comune di Pozzoleone (VI), catasto fabbricati, foglio 4,
[...] particella n. 201 sub. 3, cat. A/2, classe 2, consistenza vani 8, rendita Euro 475,14 e particella n. 201 sub. 2, cat. C/6, classe 1, consistenza mq. 16, rendita Euro 14,87 e catasto terreni, foglio 4, particella
266, seminativo, classe 1, superficie 80 mq., reddito domenicale Euro 0,68, reddito agrario Euro
0,39); che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di adeguati redditi propri.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, Controparte_1 chiedendone, tuttavia, l'addebito al marito;
chiedeva che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di versare alla resistente con bonifico bancario sul conto alla stessa intestato con frequenza mensile entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 quale contributo per il suo mantenimento, assegno rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
che il ricorrente venisse condannato causa l'addebito della separazione ad un equo risarcimento per il danno esistenziale sofferto dalla ricorrente nella misura che l'autorità riterrà di giustizia e che si suggerisce nella misura di € 30.000,00; all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e nel rispetto dei termini previsti dall'art.3 della L.898/70, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva che venisse riconosciuto alla deducente un assegno con funzione anche compensativa e perequativa, oltre a quella assistenziale nella somma di € 500,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione, le parti davano atto che era stato raggiunto un accordo sia sulla separazione che sul divorzio e, pertanto, chiedevano un differimento per poterlo formalizzare. Il
Giudice delegato differiva così la causa all'udienza del 04/11/2025 da celebrarsi con modalità cartolari.
Pertanto, con note scritte in sostituzione d'udienza, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile: deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con le note scritte in sostituzione d'udienza, secondo quanto previsto dall'art. 473.bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Cartigliano (VI) in data 04/06/1988 con atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno
1988, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2552/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOBBO LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/09/1963; rappresentata e difesa dall'Avv. CREMASCO PATRIZIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la signora i impegna a rilasciare l'immobile, già casa coniugale, entro il 30.11.25. CP_1 3) a definizione dei rapporti patrimoniali intervenuti in costanza di matrimonio la signora CP_1
si impegna e si obbliga a cedere al signor , che accetta, la sua
[...] Parte_1 quota di ½ di proprietà degli immobili (casa coniugale e terreno) catastalmente censiti in Comune di Pozzoleone (VI), catasto fabbricati, foglio 4, particella n. 201 sub. 3, cat. A/2, classe 2, consistenza vani 8, rendita Euro 475,14 e particella n. 201 sub. 2, cat. C/6, classe 1, consistenza mq. 16, rendita
Euro 14,87 e catasto terreni, foglio 4, particella 266, seminativo, classe 1, superficie 80 mq., reddito domenicale Euro 0,68, reddito agrario Euro 0,39, a fronte del corrispettivo concordato in Euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00); il corrispettivo verrà versato dal signor Parte_1
alle seguenti scadenze: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a mezzo assegno circolare
[...] contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della signora e il saldo Controparte_1 per Euro 20.000,00 (ventimila/00) al momento della stipula del rogito notarile che le parti si impegnano a perfezionare entro il termine di 30 (trenta) giorni alla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il tutto con le esenzioni di legge, trattandosi di trasferimenti effettuati nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione personale e di divorzio. Le spese tecniche propedeutiche al trasferimento immobiliare e notarili per la cessione di quota sono a carico del signor;
Parte_1
4) le parti dichiarano di aver definito con separata scrittura ogni altro rapporto economico tra loro intercorso, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altra, a nessun titolo.
5) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano (VI) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 04/06/1988 in Cartigliano (VI); che dall'unione erano nati Controparte_1
Per_ i figli , , e , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la Per_2 Per_3 Per_4 comunione materiale e spirituale era andata, nel corso degli anni, via via deteriorandosi;
che il clima in casa era divenuto insostenibile e la convivenza intollerabile. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
che venissero dichiarati entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
che venisse dato atto della disponibilità del signor ad acquistare, Parte_1
a definizione dei rapporti patrimoniali tutti intervenuti in costanza di matrimonio, la piena proprietà per la quota di ½ della casa coniugale, unitamente al terreno destinato ad orto, intestata ad CP_1 (immobili catastalmente censiti in Comune di Pozzoleone (VI), catasto fabbricati, foglio 4,
[...] particella n. 201 sub. 3, cat. A/2, classe 2, consistenza vani 8, rendita Euro 475,14 e particella n. 201 sub. 2, cat. C/6, classe 1, consistenza mq. 16, rendita Euro 14,87 e catasto terreni, foglio 4, particella
266, seminativo, classe 1, superficie 80 mq., reddito domenicale Euro 0,68, reddito agrario Euro
0,39); che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di adeguati redditi propri.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, Controparte_1 chiedendone, tuttavia, l'addebito al marito;
chiedeva che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di versare alla resistente con bonifico bancario sul conto alla stessa intestato con frequenza mensile entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 quale contributo per il suo mantenimento, assegno rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
che il ricorrente venisse condannato causa l'addebito della separazione ad un equo risarcimento per il danno esistenziale sofferto dalla ricorrente nella misura che l'autorità riterrà di giustizia e che si suggerisce nella misura di € 30.000,00; all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e nel rispetto dei termini previsti dall'art.3 della L.898/70, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva che venisse riconosciuto alla deducente un assegno con funzione anche compensativa e perequativa, oltre a quella assistenziale nella somma di € 500,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione, le parti davano atto che era stato raggiunto un accordo sia sulla separazione che sul divorzio e, pertanto, chiedevano un differimento per poterlo formalizzare. Il
Giudice delegato differiva così la causa all'udienza del 04/11/2025 da celebrarsi con modalità cartolari.
Pertanto, con note scritte in sostituzione d'udienza, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile: deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con le note scritte in sostituzione d'udienza, secondo quanto previsto dall'art. 473.bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Cartigliano (VI) in data 04/06/1988 con atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno
1988, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello