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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2095 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
domiciliato e residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang, (Cod. Fisc. , C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) in Via S. Antonio n. 4 presso e nello studio del suo procuratore;
si indicano di seguito il numero di telefax e l'indirizzo di posta pec presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: fax: 0861/976110, PEC:
Email_1
RICORRENTE
Contro
con sede legale in Giulianova (TE), Corso Giuseppe Garibaldi Controparte_1
n. 109, C.F. e P.IVA in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro- P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti e rilasciata in esecuzione della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dell'8 marzo 2024, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sandro Pasquali (C.F. ) e dall'avv. Fabio C.F._3
Pasquali (C.F. ) del Foro di L'Aquila, ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino
n. 71, fax 0862/65002, indirizzi pec: Email_2
1 con elezione di domicilio digitale presso Email_3
l'avvocato Fabio Pasquali, Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Parte_1
a percepire i compensi professionali relativi alle sentenze favorevoli con
[...] compensazione integrale delle spese legali.
2) Per l'effetto, condannare il a versare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 90.394,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo o, in subordine, gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
3) Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. a Parte_1 percepire i compensi professionali relativi alle sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte.
4) Per l'effetto, condannare il a versare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 30.257,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo o, in alternativa, gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
5) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al Parte_1 risarcimento del danno per la mancata percezione dei compensi professionali a causa dell'omesso aggiornamento del Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica dovuto all'inadempimento colpevole del . Controparte_1
6) Per l'effetto, condannare il a versare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 120.651,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, ovvero in alternativa gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
7) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie.”
Parte resistente: “1) rigettare in toto il ricorso proposto in quanto carente dell'elemento fondamentale di prova dell'obbligazione del ovvero l'attestazione della definitività CP_1 del provvedimento giurisdizionale tramite la certificazione del passaggio in giudicato delle decisioni per cui si chiedono i compensi;
2a) in via subordinata, quanto alla fattispecie inerente i compensi per le cause vinte con spese effettivamente recuperate, riconoscere, stante specifica contestazione, la somma di € 20.480.04, dalla quale detrarre ulteriormente le “spese generali” nella misura del 2,5 % differenza tra quelle di legge, pari al 15%, e quelle indicate al 12,5%, con compensazione delle stesse rispetto al quantum;
2b) in via subordinata, quanto alla fattispecie inerente i compensi per le cause vinte con spese compensate, riconoscere la somma nella misura massima di € 5.000,00, pari a quella apprestata a bilancio nell'anno 2013, ai sensi del D.L. 90/2014;
3) in via ulteriormente subordinata rispetto al precedente punto 2b), quanto ai compensi per cause vinte con spese compensate, riconoscere soltanto la minor somma di € 52.566,00, stante la puntuale contestazione di quanto richiesto, comunque erogabile nei limiti della previsione di bilancio 2013;
4) in ogni caso, e in denegata ipotesi, tenere conto che la prima richiesta promanante dal ricorrente e rispettosa del Regolamento 291/2010 è quella prot.n. 21211 del 17.05.22, e che allo stato, nessun compenso accessorio successivo al 2020 è stato erogato ai propri dipendenti dal Comune di;
CP_1
5) In via istruttoria, dichiarare inammissibile la “prova per testi” richiesta per le ragioni
2 tutte esposte e, in caso di denegato accoglimento della stessa, ammettere la controprova ed il controesame dei testi in ipotesi ammessi: ; Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e sui capitoli di prova dedotti da parte
[...] Tes_4 Testimone_5 ricorrente. Con vittoria di spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 6.12.2023 ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il pagamento dei Controparte_1
compensi professionali, da determinare nei valori minimi, nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese legali, ai sensi degli articoli 27 CCNL 14/09/2020, 9 comma 6 D.L. 24/06/2014 n. 90, 8 e 9 Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, pari all'importo di € 90.394,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo o, in subordine, gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4
c.c,, nonché nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico della controparte ai sensi degli articoli 27 CCNL 14/09/2020, 9 comma 3 D.L. 24/06/2014 n. 90, 8
e 9 Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, per l'importo di €
30.257,05 oltre accessori. In subordine chiedeva il risarcimento del danno per la mancata percezione dei compensi professionali a causa dell'omesso aggiornamento del Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica a seguito del D.L. n. 90 del 2014 per l'importo complessivo di € 120.651,30.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva quanto segue:
[...
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2010 il CP_1
approvava il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in CP_1 particolare, all'art. 11 prevedeva l'istituzione dell'Avvocatura civica configurandola come
“unità organizzativa autonoma”;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30/12/2010 il CP_1 approvava il Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica
[...] ribadendone il carattere di “struttura organizzativa autonoma denominata Ufficio Legale e posta alle dirette dipendenze del Sindaco”;
- che il Regolamento, agli artt. 8 e 9, prevedeva il riconoscimento agli avvocati dell'Ufficio Legale di compensi professionali aggiuntivi per l'attività prestata nei procedimenti conclusi con sentenze favorevoli all'Ente e disciplinava le modalità di liquidazione dei suddetti emolumenti;
- che contestualmente all'approvazione dei citati Regolamenti, il Comune di e l'Avv. siglavano un contratto di lavoro a tempo pieno e CP_1 Parte_1
3 indeterminato con inizio del rapporto il 30/12/2010, inquadramento professionale nel livello
D3 e qualifica di Esperto Legale:
- che l'Avv. assumeva così la funzione di Responsabile Parte_1 dell'Avvocatura civica, ruolo che ha rivestito ininterrottamente, e che ricopra tuttora, essendo l'unico dipendente del assegnato all'Ufficio Legale;
Controparte_1
- che nel frattempo, otteneva l'iscrizione all'Elenco Speciale ex art. 3 dell'Albo degli
Avvocati del Foro di Teramo;
- che il stabiliva di riconoscere all'Avvocato dell'Ufficio Controparte_1
Legale un compenso professionale aggiuntivo in caso di sentenza favorevole all'Ente, avente natura retributiva, e includeva in tale categoria sia le sentenze favorevoli all'Ente con condanna della controparte al rimborso delle spese legali sia le sentenze sostanzialmente favorevoli al con compensazione delle spese di lite. Rispetto a quest'ultima ipotesi, CP_1 la disciplina regolamentare sanciva l'erogazione in favore dell'avvocato civico di compensi professionali “calcolati al minimo delle tariffe vigenti”;
- che il provvedeva a liquidare il compenso professionale Controparte_1 maturato dall'Avv. rispetto a tutti i procedimenti definiti con sentenza Parte_1 depositata in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 90/2014, e quindi prima del
25/06/2014 (doc. cartella 5: determine dirigenziali di liquidazione n. 72/14, n. 142/14, n.
250/14, n. 111/15, n. 205/16 e n. 207/17);
- che l'Ente comunale ometteva invece di provvedere sulle richieste di liquidazione avanzate dall'Avv. per procedimenti conclusi in data successiva al Giugno 2014; Parte_1
- che l'Ente comunale, successivamente all'anno 2014, ometteva anche di pronunciarsi, rimanendo nel più totale silenzio, sulle richieste di nulla osta alla mobilità e/o al comando in favore del dipendente Avv. inoltrate, per ben due volte negli anni Parte_1
2019 e 2022, dall'Agenzia delle Entrate e dalla Regione Abruzzo;
- che con riferimento ai giudizi definiti con esito favorevole per il depositava CP_1
le richieste di liquidazione (doc. cartella 6: richieste prot.n. 2534/15, prot.n. 15039/17, prot.n.
25310/18, prot.n. 20403/19, 45039/19, prot.n. 11181/21, prot.n. 21211/22, prot.n. 28669/22, prot.n. 29490/22) e ne sollecitava a più riprese il pagamento (doc. cartella 6: sollecito prot.n.
45844/19, sollecito e diffida PEC del 14.07.22 dell'Avv. Santori;
cartella 8: diffida prot.n.
47533/22), senza ricevere alcun riscontro dall'Ente e, in particolare, dal Dirigente
Responsabile delle Risorse Umane preposto alla liquidazione delle spettanze;
- che l'avvocato, inoltre, invitava l'Amministrazione Comunale ad approvare la modifica del Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica e, da ultimo,
4 provvedeva lui stesso a redigere una bozza del Regolamento e della deliberazione giuntale che sottoponeva al vaglio dei vertici comunali, senza ottenere esito definitivo.
In punto di diritto, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento ed aver differenziale le due fattispecie di liquidazione dei compensi professionali, si doleva del fatto che il ometteva sia di provvedere sulle istanze di liquidazione dei Controparte_1 compensi professionali depositate dall'Avv. nel periodo 2015 – 2023, Parte_1 sia di aggiornare il Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, aggiungendo che per effetto della suddetta condotta omissiva, ed in particolare dell'atteggiamento passivo del Responsabile delle Risorse Umane, l'Ente locale, da un lato, aveva leso il diritto soggettivo del ricorrente a ricevere i compensi a lui spettanti per l'attività vittoriosa svolta in favore del e, dall'altro lato, aveva violato l'obbligo imposto dalla CP_1 disciplina legislativa di aggiornare il Regolamento sull'Avvocatura civica adeguandolo alle innovazioni introdotte dal D.L. 90/2014 in tema di erogazione dei compensi professionali.
A fronte di tali considerazioni chiedeva, dunque, l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente la Controparte_1
violazione del limite di sinteticità degli atti giudiziari di cui al Decreto del Ministero della
Giustizia del 7 agosto 2023, art. 4, nonché l'abuso del diritto in ragione della disarticolazione degli elementi di prova offerti a sostegno della domanda.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sul presupposto della omessa dimostrazione del passaggio in giudicato delle decisioni allegate, rispetto alle quali il ricorrente chiedeva la liquidazione del compenso professionale, incidentalmente rilevando che le stesse erano pressoché tutte di primo grado.
Confutava l'assunto di controparte circa la possibilità di fare riferimento, anche ai fini risarcitori, alla pregressa regolamentazione interna di cui alle deliberazioni Giuntali nn. 290 e
291 del 2010 del anche dopo il D.L. 90 del 2014, stante la diversità Controparte_1
della disciplina introdotta con il D.L. n. 90/2014, per la corresponsione dei compensi, che devono necessariamente conformarsi nella loro “misura” alle “tariffe professionali vigenti” dei professionisti legali, e alle regole giuscontabili che prescrivono l'assoggettamento a ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, oltre che all'IRAP.
Assumeva che le spese generali di giustizia, che spettavano all'amministrazione, erano fissate nella misura del 15% ai sensi del D.M. 55/2014, e non del 12,5% come erroneamente contenuto nei “calcoli” del ricorrente, con conseguente formulazione di eccezione di compensazione per la differenza di 2,5% a titolo di spese generali da riconoscere all'ente
5 locale.
Riteneva che alcun interesse potesse maturare sui compensi in epoca antecedente al
17.5.2022, data nella quale il ricorrente per la prima volta trasmetteva una relazione in merito ai benefici conseguiti dal Comune di in conseguenza dell'attività legale espletata, CP_1
assumendo che tale relazione costituiva presupposto costitutivo della pretesa, per come richiesta dal regolamento scaduto del 2010.
Aggiungeva, inoltre, richiamando il comma 3 dell'articolo 9 del regolamento G.M.
291/2010, che i compensi andavano corrisposti al momento dell'erogazione del compenso incentivante annuale e/o retribuzione di risultato, sottolineando che la erogazione del compenso incentivante annuale e/o della retribuzione di risultato era stata disposta solo fino all'anno 2020.
Quanto alla mancata adozione del Regolamento post D.L. 90/2014, deduceva che la bozza trasmessa dal ricorrente conteneva una clausola sulla disciplina transitoria, tale da costituire a proprio favore una diretta ed immediata posizione di vantaggio economico, e che per tale ragione non era stato possibile ratificare.
Dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento, procedeva a contestare specificatamente il conteggio elaborato da controparte, assumendo, da un lato, che dovevano essere detratti gli oneri previdenziali, assistenziali e di natura fiscale, e che dall'altro lato, in caso di somme riconosciute a titolo risarcitorio, un loro riconoscimento avrebbe determinato una indebita locupletazione.
In ordine alla fattispecie delle sentenze con compensazione delle spese di lite, eccepiva la infondatezza della domanda, in ragione della eccedenza della somma richiesta rispetto allo stanziamento di bilancio, pari ad € 5.000, stante la chiara previsione di cui al D.L. 90/2014 sul punto. In ogni caso, assumeva che se al legale-dipendente del dovessero essere CP_1
riconosciuti, a piè di lista, i compensi relativi a questi giudizi, i cui oneri ricadrebbero integralmente sul veniva meno la convenienza per il di aver istituito una CP_1 CP_1
propria Avvocatura, con consistenti oneri a carico del bilancio comunale invece che di rivolgersi con convenzione a legali del libero foro, restando assoggettato ai soli compensi professionali, e null'altro.
In via meramente subordinata, con riferimento al quantum, per le somme relative alle cause favorevoli all'ente con spese compensate, l'ammontare in ipotesi liquidabile in favore del ricorrente, e da egli stimato in euro 90.394,25, non poteva in ogni caso essere superiore ad euro 52.566,00, come da contestazione puntuale relativa, in particolare, alla non particolare complessità della causa, tale da giustificare il riferimento alle cause di complessità bassa o
6 alla elisione della fase istruttori, quando non espletata.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, autorizzata la documentazione richiesta da parte ricorrente in ordine alla prova del passaggio in giudicato delle pronunce di cui si chiedeva il compenso, veniva formulata una proposta conciliativa per l'importo di € 50.000, rispetto al quale non si raggiungeva una intesa tra le parti, con la conseguenza che la causa, ritenuta prettamente documentale, è stata rinviata all'udienza del 19.2.2025 per la discussione con termine per note, poi differita al 9.4.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alla parte ricorrente, quest'ultima ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. eccezioni preliminari
2. Vanno, in primo luogo, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1
resistente, sia in ordine alla violazione dei limiti di redazione degli atti giudiziari, sia in relazione all'abuso del processo.
Quanto al primo aspetto, è documentale che il ricorso sia stato elaborato superando il limite degli atti giudiziari civili di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto
2023, art. 4; tuttavia, tale superamento, oltre ad essere giustificato, in prevalenza, dalla particolare lunghezza dell'indice dei documenti (sviluppatosi da pagina 38 in poi del ricorso), si ritiene che non abbia in alcun modo leso il diritto di difesa della controparte, proprio perché la parte argomentativa e posta a fondamento della domanda era del tutto giustificata e consona rispetto alla necessità di articolazione della difesa.
Le medesime considerazioni devono evidenziarsi rispetto all'eccezione di abuso del processo, non rinvenendosi alcun elemento di disarticolazione tra l'esposizione della domanda e la documentazione allegata che, al contrario, per quanto corposa, è stata analiticamente indicata nell'indice accluso nella parte finale del ricorso spesso.
Oggetto della domanda
3. Passando al merito della domanda, la pretesa vantata nel presente giudizio attiene al riconoscimento del compenso professionale, rivendicato dall'Avv. , Parte_1 avvocato interno dell'ente comunale (unico avvocato dell'ente), rispetto ai giudizi definiti con esito favorevole per il (sia con condanna al pagamento delle spese legali, sia con CP_1 compensazione delle spese di lite) in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 90/2014,
7 e quindi successivi al 25/06/2014, a dispetto dei giudizi definiti antecedentemente a tale data, per i quali il ricorrente ha dichiarato di aver sempre ottenuto il riconoscimento del compenso dovuto, per come disciplinato dal Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30/12/2010.
E' bene sottolineare che, come dedotto nel ricorso, il Controparte_1
nonostante le richieste formali del ricorrente, non ha mai esternato le ragioni del diniego di tale liquidazione, costringendo il dipendente ad articolare la propria difesa in questo giudizio, ipotizzando che la condotta dell'amministrazione comunale fosse giustificata dal fatto che l'ente comunale, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014, non aveva provveduto ad adeguare i regolamenti dell'avvocatura civica alla nuova disciplina legislativa (D.L. 90/2014), entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore.
Dall'altro lato, il resistente ha concentrato la propria difesa sostenendo, da un CP_1
lato, che il ricorrente non avesse dato prova del passaggio in giudicato delle pronunce per le quali richiede la compensazione del compenso, e dall'altro lato, per la fattispecie delle sentenze con compensazione delle spese di lite, assumendo la infondatezza della domanda, in ragione della eccedenza della somma richiesta rispetto allo stanziamento di bilancio 2013, pari ad € 5.000. Ha, inoltre, articolato una compiuta ed analitica contestazione delle somme pretese, sia in relazione agli importi delle spese generali e degli oneri di legge da detrarre, sia rispetto ai criteri di quantificazione previsti per tariffa.
Così ricostruiti brevemente i confini della domanda, occorre effettuare una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa
4. L'art. 27 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali 14.9.2000 dispone che gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al r.d.l. n. 1578/1933 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. prevista per i titolari di posizioni organizzative.
L'art. 27 del citato CCNL prevede, dunque, in linea generale, e senza condizioni o limitazioni, la corresponsione dei compensi professionali. Tali compensi, come si evince dal rimando alla correlazione con la retribuzione di risultato prevista per i titolari di posizioni organizzative, nonché dal fatto che l'art. 27 costituisce regolamentazione di voce di
8 trattamento accessorio in base al rimando di cui all'art. 24 c. 2 lett. c) del CCNL di comparto
1.4.1999, costituiscono quota della retribuzione dell'avvocato dipendente delle pp.AA. del comparto ed addetto all'Avvocatura dell'ente.
In base a tale disposizione sussiste, quindi, pieno diritto degli avvocati addetti all'Avvocatura che abbiano patrocinato la p.a. di appartenenza a percepire tali compensi, quantificati in base alle previsioni della legge di ordinamento della professione di avvocato, qualora il relativo giudizio si sia concluso con sentenza favorevole alla datrice di lavoro, quale voce di trattamento retributivo accessorio prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, secondo le modalità previste da apposito regolamento da emanarsi da parte della p.a. stessa.
Non essendovi alcun riferimento, nella disposizione contrattualcollettiva in esame, all'effettivo recupero delle spese nei confronti della controparte soccombente, né alcuna distinzione in base alla tipologia dei provvedimenti giudiziali, per sentenza favorevole deve intendersi ogni provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio di rito o di merito in base al cui dispositivo la p.A. non sia soccombente e relativamente al quale siano dovuti compensi, cioè che porti condanna, totale o parziale, alle spese della controparte soccombente, indipendentemente dall'avvenuto recupero di tali spese
Il riconoscimento del diritto al trattamento economico integrativo in favore delle avvocature pubbliche trova fondamento nel duplice ruolo che gli avvocati interni agli enti pubblici rivestono, sia di dipendenti, che di professionisti iscritti all'albo speciale (riordinato dall'art. 23 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione di avvocato) e si declina attraverso la contrattazione collettiva ed appositi regolamenti interni, quali strumenti destinati a consentire il riconoscimento dell'incentivo attraverso criteri predeterminati, oggettivi e misurabili.
Gli avvocati e procuratori degli uffici istituiti presso enti pubblici sono, dunque, titolari di uno "status" particolare, caratterizzato dal fatto che essi sintetizzano la qualità di pubblici impiegati e quella di professionisti iscritti nel relativo albo professionale, - particolarità giustificata dalla peculiarità delle funzioni svolte -, sicchè la disciplina del loro trattamento retributivo prevede che essi fruiscano, in aggiunta allo stipendio tabellare, di una quota di retribuzione, a titolo di onorari per prestazioni professionali, quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi, da corrispondersi secondo le modalità previste
Con dalla contrattazione collettiva (Corte Cost., sent. n. 33/2009; sez. I, 25 Controparte_2
febbraio 2019, n. 332; T.. Si., Pa., sez. I, 14 giugno 2001, n. 879; T.A.R. Umbria, Perugia, 31 gennaio 1998, n. 137).
9 La disciplina in materia di onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici è stata poi riformata dall'articolo 9 del D.L. n. 90 del
24.6.2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 114/2014, e poi modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (tali modifiche non hanno rilevanza nel caso di specie, avendo interessato solo l'avvocatura generale dello stato) che ha previsto quanto segue:
“
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (tale abrogazione non rileva nel caso di specie, essendo la richiesta di liquidazione dei compensi afferente solo sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 2014);
“3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5 (3) . [ Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ] (4) .
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e
10 nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica”.
Alla luce di tale disposizione normativa, per quanto interessa in questa sede, è possibile affermare che il diritto degli avvocati civici alla corresponsione dei compensi professionali sussiste alle seguenti condizioni:
- in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello
Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, con riferimento alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. Tale applicazione decorre dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, con l'ulteriore precisazione che in mancanza di adeguamento, a
11 decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
Sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina di carattere generale, è possibile ricavare tre limiti o tetti massimi nella sola quantificazione dei suddetti compensi professionali: - il limite del trattamento retributivo individuale generale (parametrato sul trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 23-ter
D.L. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011); il limite del trattamento retributivo individuale specifico (art. 9, co. 7 D.L. 90/2014) e, con specifico riferimento alle fattispecie di sentenze favorevoli con compensazione delle spese o con transazione (art. 9, co. 6 D.L. 90/2014), il limite "dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013".
Ciò premesso, la normativa primaria di cui all'art. 9 d.l. n. 90 del 2014 ha la specifica finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione all'ammontare dei compensi professionali (cd. "variabili") corrisposti dalle pubbliche amministrazioni agli avvocati loro dipendenti in correlazione alle attività professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento (cfr. Corte cost., 10 novembre 2017, n. 236; di recente, Cons.
Stato, V, 2 febbraio 2024, n. 1079).
Come noto, infatti, il trattamento economico degli avvocati pubblici si compone di due diverse voci, l'una retributiva fissa, costituita dallo stipendio tabellare, l'altra - incisa appunto dal citato art.
9 - attinente ai compensi maturati in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio, di natura variabile perché dipendente dalla sorte del contenzioso (cfr. Corte cost., n.
236 del 2017, cit.; 26 maggio 2022, n. 128, entrambe in relazione alla posizione degli avvocati e procuratori dello Stato;
cfr. anche Cons. Stato, V, 7 luglio 2023, n. 6646).
In tale contesto, il citato art. 9, comma 6, subordina espressamente la corresponsione dei compensi professionali in caso compensazione delle spese, nell'ambito di sentenze favorevoli all'amministrazione, "alle norme regolamentari o contrattuali vigenti", e ai "limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013".
In tale prospettiva, sul diritto al compenso incidono, da un lato (anzitutto sul profilo della relativa misura), le norme regolamentari e contrattuali (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.; cfr. anche Cons. Stato, III, 3 agosto 2018, n. 4814), dall'altro, la previsione generale per cui
12 "la relativa spesa non potrà superare quanto già stanziato per il medesimo titolo per l'anno
2013 dalle singole amministrazioni" (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.).
Quest'ultima previsione vale a porre una regola di ordine non esclusivamente temporale, e cioè inerente al quando del pagamento, bensì alla stessa "corresponsione", quale possibilità di ricevere l'erogazione delle somme.
Oltre ad emergere dal tenore letterale della previsione (che subordina la corresponsione appunto, così come "alle norme regolamentari o contrattuali vigenti", altresì ai "limiti dello stanziamento previsto") tale lettura è coerente anche con la ratio della disposizione, volta proprio al contenimento della spesa pubblica, non già al suo solo differimento;
non ragionevole né coerente, al contrario, sarebbe un'interpretazione che volesse solo rinviare nel tempo la corresponsione, con l'effetto peraltro di determinare una crescita progressiva e potenzialmente esponenziale dell'esposizione debitoria dell'ente, di suo non allineata alla ratio del controllo e limitazione della spesa perseguita dalla legge.
Diverso, però, è il caso di omesso stanziamento di risorse nel bilancio, rispetto al quale
è stato affermato che non è da escludersi la possibilità che il credito maturato in carenza di fondo, divenga debito fuori bilancio a seguito di riconoscimento successivo, ad esempio, in sede giudiziale, atteso che ciò che viene in rilevo nella specie è il rapporto di lavoro e le spettanze retributive di cui tali compensi fanno parte (cfr. Corte Conti Ab. parere 166-2021, nella quale la Corte dei Conti ritiene, altresì, che le sentenze per le quali si chiede il pagamento del compenso professionale debbano essere passate in giudicato).
Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi al caso di specie, come già sottolineato, i compensi professionali richiesti dal ricorrente riguardano esclusivamente sentenze favorevoli (con compensazione delle spese di lite e con condanna di controparte) depositate a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 2014.
Appare utile, anche, sottolineare che il ricorrente era ed è l'unico dipendente addetto all'avvocatura civica ed è, quindi, l'unico destinatario dei compensi professionali, con la conseguenza che rispetto alla sua posizione, non si pongono problemi, ad esempio, circa la ripartizione dei compensi professionali con altri avvocati dell'ufficio.
In base alle disposizioni normative sopra richiamate, il diritto alla corresponsione dei compensi professionali nelle pronunce che vedono vittorioso l'ente datore di lavoro, pur nell'ipotesi di compensazione delle spese di lite, deriva direttamente dalle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, e va esercitata nelle modalità previste dai regolamenti e della contrattazione decentrata.
13 Nella fattispecie concreta, l'ente comunale resistente ha omesso di adeguare il proprio regolamento alla disciplina contenuta nel D.L. n. 90 del 2014, così da rendere inesigibile il diritto di credito del ricorrente, in relazione ai compensi professionali afferenti le sentenze favorevoli con condanna della controparte al pagamento delle spese. Diverso è il caso delle pronunce favorevoli con compensazione delle spese di lite, in cui la normativa primaria consente di applicare direttamente i regolamenti vigenti.
A questo punto, appare necessario esaminare separatamente le due fattispecie costituite della pretesa, dopo aver, però, affrontato la questione circa la necessità o meno del passaggio in giudicato delle pronunce sottese alla richiesta di compensi professionali.
5.1. La difesa del resistente si concentra, infatti, sulla insussistenza del diritto CP_1
di credito del ricorrente, in ragione della mancanza di prova del passaggio in giudicato delle pronunce per le quali si chiede il pagamento del compenso professionale.
Ancorchè l'eccezione può ritenersi sostanzialmente superata (a parte due casi) dal deposito successivo autorizzato al ricorrente, il cui fondamento deriva proprio dalle difese di controparte, si ritiene di dover condividere l'assunto del resistente. CP_1
Ed infatti, ancorchè nelle disposizioni normative in materia non si faccia espresso riferimento al fatto che le decisioni favorevoli (sia con condanna di controparte alle spese di lite, sia di compensazione delle spese di lite) debbano essere passate in giudicato, si ritiene che tale requisito costituisca un elemento essenziale per il riconoscimento del compenso in parola, in quanto è solo sulla base di un accertamento definitivo che è possibile comprendere se l'apporto professionale dell'avvocato civico abbia avuto un esito favorevole all'ente comunale, e quindi procedere alla relativa liquidazione del compenso professionale.
Ne deriva che le somme richieste dal ricorrente per i giudizi di cui ai punti n. 9 e 10 del ricorso, non possono essere riconosciute, non essendovi la prova della definitività delle controversie. L'importo richiesto in relazione a tali due giudizi è pari alla somma di € 8.437 da detrarre dai conteggi formulati da parte ricorrente.
6. Sul credito vantato dal ricorrente per le spese di lite compensate in sentenze favorevoli al CP_1
Ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014 sopra richiamato, in caso di compensazione delle spese di lite, il compenso professionale spetta al procuratore, alla luce delle previsioni regolamentari e contrattuali vigenti, e nei limiti dello stanziamento previsto
14 per l'anno 2013.
L'omesso adeguamento del regolamento da parte del resistente non preclude, CP_1
dunque, il riconoscimento del diritto al compenso professionale invocato dal ricorrente e neppure la sua esigibilità, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi (nel caso di specie è in contestazione solo il superamento dello stanziamento previsto per il 2013, mentre non sono in contestazione i limiti quantitativi individuali).
Il resistente si difende affermando che tali compensi non sia dovuti in quanto CP_1
la somma complessivamente riconoscibile non può in ogni caso superare il corrispondente stanziamento previsto per l'anno 2013, che per il come da attestazione Controparte_1
in atti (doc. 8 allegato alla memoria di costituzione), risulterebbe pari ad euro 5.000,00.
Il ricorrente ha contestato il documento 8 ritenendolo non sufficiente a dimostrare l'ammontare dello stanziamento disposto nell'anno 2013.
Ebbene, si ritiene che la doglianza di parte ricorrente in ordine alla inidoneità probatoria della documentazione prodotta, sia fondata.
Ed infatti, il si è limitato a depositare un'attestazione del Controparte_1 responsabile finanziario secondo cui, appunto, lo stanziamento di bilancio relativo all'anno
2013, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del 2014, sarebbe stato pari ad €
5.000,00, quando, in realtà, si ritiene che avrebbe dovuto produrre apposita determina con cui si dava atto dello stanziamento di bilancio riferito all'anno 2013 (come avvenuto nei giudizi dinanzi al Tribunale di Pescara e Corte di Appello di L'Aquila prodotti dalla stessa parte resistente).
Peraltro, tale dato numerico risulta non immediatamente corrispondente con quanto emergente dalla determine di liquidazione dei compensi riconosciuti al ricorrente dal
[...]
, per il periodo pregresso a quello preteso, in cui si fa riferimento alla gestione CP_1
r.p. 2013 per somme superiori ad € 5.000.
Quanto, invece, alla difesa del secondo cui a seguito del 2020 non risulta CP_1 corrisposto alcun compenso accessorio a favore dei dipendenti dell'ente locale, si ritiene che tale considerazione non abbia alcuna valenza ostativa al diritto del ricorrente ai compensi in oggetto, atteso che non è dato conoscere le ragioni di tale omessa corresponsione.
Né il diritto di credito risulta sospensivamente condizionato alla presentazione da parte del ricorrente di adeguata relazione, non rilevando tale aspetto, né ai fini della maturazione del diritto, né ai fini della sua esigibilità.
Il resistente fa, infatti, riferimento alle previsioni contenute nel regolamento CP_1
n. 291/2010, regolamento che, però, come dallo stesso ammesso, era già scaduto, dovendo
15 essere adeguato e modificato nel termine di tre mesi ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del
24.6.2014 (adeguamento che non risulta ancora effettuato).
Ad ogni modo, risulta agli atti che il ricorrente abbia inoltrato diverse e plurime richieste al resistente in epoca antecedente al 2022, anche se non formalizzate come CP_1
“relazione”, senza mai ottenere risposta e, dunque, senza neppure conoscere le ragioni di tale diniego.
A fronte di tali considerazioni va, pertanto, certamente riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere i compensi professionali maturati in relazione all'attività professionale prestata, per le controversie specificatamente indicate in ricorso e decise con compensazione delle spese di lite, con la sola eccezione della liquidazione del compenso per le controversie di cui ai punti 9 e 10 del ricorso.
6.1. In ordine al quantum debeatur si ritiene corretto il criterio utilizzato dal ricorrente che, nella quantificazione dei compensi professionali, ha fatto riferimento, per le cause indeterminate, al valore di complessità medio, ma applicando i valori minimi.
Sul punto l'ente locale ha contestato il grado di complessità assegnato dal ricorrente ad alcune cause, ritenendole di bassa complessità e quindi proponendo un criterio di liquidazione diverso, parametrato alle cause di bassa complessità, con applicazione dei valori minimi.
Orbene, le eccezioni e considerazioni dell'ente comunale sulla difficoltà media o minima di alcune controversie involgano la valutazione della complessità del singolo giudizio, secondo parametri estremamente discrezionali, mentre si ritiene che il criterio di calcolo adottato dal ricorrente, in mancanza di diversa regolamentazione specifica da parte del
(che avrebbe dovuto attuare ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014) sia CP_1
congruo e corretto, e cioè quello di considerare, nelle cause indeterminabili indicate, un valore di complessità medio, con applicazione dei valori minimi.
Tanto è vero che opinando diversamente, ovvero riqualificando le cause di valore indeterminabile come di bassa complessità ed applicando i valori medi, si otterrebbe un importo maggiore a favore del ricorrente, non essendovi, effettivamente, particolari ragioni di estrema facilità delle cause indicate che possa giustificare l'applicazione del criterio proposto dal resistente, ovvero quello del declassamento della causa come difficoltà bassa ed CP_1
applicazione dei valori minimi della tariffa.
Valga, ancora, aggiungere che il criterio di liquidazione prospettato nel ricorso, per
16 come emergente dalle delibere di liquidazione in atti, è stato sempre utilizzato dal ricorrente al fine di ottenere il compenso professionale per l'attività espletata in relazione alle decisioni favorevoli ante giugno 2014, senza che mai il abbia sollevato obiezioni rispetto alla CP_1
qualificazione di complessità delle cause indicate.
Ebbene, facendo riferimento al conteggio relativo alle cause con compensazione delle spese di lite, l'importo quantificato dal ricorrente è pari ad € 90.394,25 lordi, a cui vanno detratti € 8.437 afferenti i giudizi di cui ai punti 9 e 10 (pagine 20-21 del ricorso), per una differenza di € 81.957,25 lorda.
Si ritiene, però, di dover ridurre il conteggio proposto, escludendo la liquidazione della fase istruttoria/trattazione per quelle controversie in cui tale fase non risulta effettivamente espletata, come specificatamente contestato dal resistente e non confutato dal CP_1
ricorrente. Oltre alle riduzione come di seguito esplicate.
Si tratta delle seguenti controversie, per la cui numerazione si segue quella di parte resistente, anche al fine di individuarle con maggiore facilità:
2. VE EZ ed TT, sentenza TAR AQ n. 311/2021.
Il ricorrente richiede euro 6.528,00 oltre ad oneri, come per legge. Non risulta, dalla documentazione depositata, che sia stata effettuata attività istruttoria/di trattazione;
pertanto,
l'ammontare liquidabile non è pari ad euro 6.528,00, bensì ad euro 5.229,00.
3. , sentenza TAR AQ n. 439/2021. CP_4
Il ricorrente richiede euro 5.415,00 oltre ad oneri, come per legge.
Anche in questo caso non risulta essersi svolta attività istruttoria/di trattazione;
pertanto, l'ammontare liquidabile è pari ad euro 4.116,00.
4. OL e GI, sentenza Trib. Te n. 218/2020. Parte_2
Il ricorrente richiede euro 2.738,00 oltre ad oneri, come per legge.
Anche in questo caso non risulta essersi svolta attività istruttoria/di trattazione;
pertanto, l'ammontare liquidabile è pari ad euro 1.618,00.
7. CO NO, sentenza Trib. TE, Sezione Lavoro, n. 358/2020.
Il ricorrente richiede euro 2.738,00 oltre ad oneri, come per legge.
Anche in questo caso non risulta essersi svolta attività istruttoria/di trattazione (si tratta di controversia prettamente documentale); pertanto, l'ammontare liquidabile è pari ad euro
1.618,00.
12. CO EN, sentenza Trib. TE, Sez. Lavoro, n. 1178/2018.
17 Il ricorrente richiede euro 3.393,00 oltre ad oneri, come per legge.
Tale somma scaturisce dal fatto che il ricorrente applica le tariffe per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, ma trattandosi di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., devono essere applicate le relative tariffe, con la conseguenza che l'ammontare in ipotesi liquidabile è pari ad euro 1.823,00 (scaglione 26.000/52.00, valori minimi).
Conteggio B)
1. Di RA DR, sentenza Trib. TE, Sez. Lavoro, n. 267/2015.
Il ricorrente richiede euro 6.880,25 oltre ad oneri, come per legge.
Trattandosi di controversia di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, co- patrocinata da altro difensore, come ammesso dallo stesso ricorrente, l'ammontare liquidabile
è pari ad euro 3.972,00.
Per completezza di disamina, valga rilevare, rispetto alla contestazione inerente il contenzioso di cui al punto 8, che appare corretto lo scaglione di riferimento utilizzato dal ricorrente in sede di proposta di liquidazione, in quanto la somma di € 23.921,01 era oggetto di domanda subordinata, mentre la condanna ad € 24.610,52 è meramente il frutto del pagamento intervenuto nelle more della somma di cui al decreto ingiuntivo, dell'importo di €
26.591,2.
In definitiva sintesi l'importo dovuto al ricorrente risulta pari ad € 72.641,00.
Ai sensi dell'articolo 1 comma 208 della Legge n. 266 del 2005, le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti all'avvocatura interna dell'amministrazione pubblica, sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
Ne consegue che la somma di € 72.641,00 lorda risulta comprensiva degli oneri previdenziali ed assicurativi, e dell'IRAP a carico del datore di lavoro, di cui è necessario tenere conto in fase di pagamento.
Ciò non toglie, però, che l'accertamento e la condanna debba avvenire al lordo delle stesse, atteso che costituisce giurisprudenza unanime quella secondo cui: “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del
18 relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.”
7. Con riferimento ai giudizi conclusi con condanna di controparte alle spese di lite.
Un discorso diverso vale per le spese legali liquidate in sede giurisdizionale e poste a carico della controparte soccombente.
Rispetto a tale fattispecie, come sopra esposto, l'art. 9 comma 3 prevede la ripartizione tra gli avvocati dipendenti dell'amministrazione pubblica delle sole spese recuperate, mentre l'art. 9 comma 8, secondo periodo, dispone l'applicazione di tale normativa “a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti […] da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”, con l'ulteriore aggiunta che “in assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche […] non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse”.
Nel caso di specie è indubbio che il resistente non abbia mai provveduto ad CP_1
adeguare il proprio regolamento alla normativa introdotta dal D.L. n. 24/06/2014 n. 90, così impedendo al ricorrente di ottenere i dovuti compensi professionali che risultano, dunque, inesigibili.
Ciò però non esime l'ente resistente dal rispondere, a titolo risarcitorio, del danno provocato dalla sua condotta inadempiente, non potendo, certo ammettersi che una condotta omissiva di inadempimento di un obbligo possa comportare un vantaggio a favore del soggetto obbligato/inadempiente.
Al riguardo, è difatti pacifico in giurisprudenza che nei casi in cui la fattispecie costitutiva di un diritto di natura retributiva in capo al pubblico dipendente presuppone l'adozione di disposizioni regolamentari o attuative da parte dell'ente di appartenenza, da un lato l'emanazione del regolamento non può configurarsi come condizione di esistenza di detto diritto (poiché altrimenti tale emanazione si qualificherebbe come condizione meramente potestativa e perciò invalida), e dall'altro è irrilevante l'assenza di un termine per detta emanazione, in quanto l'inerenza dell'obbligo ad un rapporto contrattuale comporta per la p.A.
19 il rispetto dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, il dovere di procedere all'emanazione in tempi ragionevoli. Ne segue che, nel periodo precedente all'adozione di tali disposizioni si verte in tema di inadempimento di obbligo contrattuale, sicché è dovuto al lavoratore il risarcimento del danno subito per il mancato illegittimo godimento del diritto
(cfr. tra le più recenti Cass. Sez. 6 – L. n. 3779 del 09/03/2012 rv. 621952 – 01, nonché C.
App. L'Aquila sez. L. n. 310/2018).
Qualora, poi, si verifichino eventi imprevedibili che incidano su questa fase procedimentale, impedendone l'instaurazione e lo svolgimento, perché ostacolano la negoziazione sindacale o perché, quanto al fondo de quo, lo privano di risorse o lo rendono inattivo, sempre la stessa P.A. sarà gravata ex art. 1218 c.c. dall'onere di allegare e provare detti eventi;
il medesimo onere di allegazione e prova graverà sull'amministrazione in ordine a qualunque eccezione.
Il creditore lavoratore deve, invece, dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione.
A tali conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi).
7.1. Nella fattispecie concreta, il resistente non ha provato e nemmeno CP_1
dedotto che la omessa adozione del regolamento, rispetto ai termini da ultimo previsti dal
D.L. n. 90/2014, sia dovuta a causa non imputabile ex art. 1218 c.c., con la conseguente che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per la mancata percezione dei compensi professionali, cui avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni sopra citate, per tutti i giudizi conclusi con le tipologie di provvedimento decisorio previste dalle disposizioni sopra indicate qualora il regolamento fosse stato tempestivamente adottato.
A fronte della mancanza di regolamento post 2014 da parte dell'ente comunale, si ritiene di poter fare riferimento al regolamento precedente (cioè a quello del 2010) nella parte in cui non risulta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 90 del 2014.
Più in particolare, l'art. 9 comma 3 ha introdotto una disposizione più restrittiva nella parte in cui prevede, in caso di sentenza favorevole con condanna alle spese della controparte, la ripartizione delle sole spese recuperate: “nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti”.
Nel caso di specie, per le decisioni favorevoli con condanna alle spese di lite del soccombente, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente in via principale, non è possibile
20 riconoscere il diritto al compenso professionale in quanto tale, ma solo in termini risarcitori, quale danno conseguente all'inadempimento del datore di lavoro.
Ai fini della determinazione del quantum del risarcimento del danno, in mancanza di diversa regolamentazione da parte dell'ente comunale circa misura e modalità di liquidazione del compenso professionale, è possibile fare riferimento al precedente regolamento del 2010, limitatamente, però, alle decisioni favorevoli per le quali vi sia stato recupero delle spese di lite.
Non risulta, peraltro, che per i giudizi richiesti vi sia stata l'opera di altro avvocato, né che ricorra il superamento dei limiti retributivi di cui all'art. 23-ter d.l. n. 201/2011 o il superamento dello stanziamento previsto.
Pertanto, non avendo il resistente specificamente contestato che il ricorrente CP_1
abbia puntualmente svolto gli adempimenti processuali necessari, e non risultando ulteriori elementi specifici in base a cui quantificare l'entità dell'apporto professionale dell'avvocato civico, né che l'attribuzione dei compensi possa determinare (per il periodo successivo al d.l.
90/2014) il superamento dei limiti retributivi di cui all'art. 23-ter d.l. n. 201/2011, deve ritenersi che il ricorrente, se l'ente resistente avesse ottemperato all'obbligo di adeguamento del regolamento, avrebbe percepito il compenso professionale giudizialmente liquidato, come stabilito dal regolamento del 2010, nei limiti, però delle spese effettivamente recuperate presso la controparte, e detraendo le spese generali che restano all'ente (in base a quanto previsto dal regolamento).
Ai fini della determinazione del quantum debeatur, il ricorrente sostiene che tale importo sia pari ad € 30.257,05, determinato detraendo le spese generali che restano all'Ente dagli importi liquidati nelle sentenze e recuperati dalle controparti.
Non è chiaro, né nei documenti prodotti, né nel ricorso introduttivo, se la quantificazione delle spese generali sia stata determinata nella misura del 12,5% o nel 15%
(come previsto a seguito del D.M. 2014 n. 55).
Il resistente sostiene, infatti, che il ricorrente abbia quantificato le spese CP_1
generali nella misura del 12,5% anziché nella misura del 15% sollevando la relativa eccezione di compensazione pari alla differenza tra le due percentuali.
A fronte di tale contestazione il ricorrente non ha formulato alcuna specifica contro deduzione, sicchè deve ritenersi che, nonostante il riferimento generico al 15% nel corpo del ricorso, va certamente accolta l'eccezione di compensazione formulata dal resistente CP_1
Per l'effetto, poiché al legale dipendente non possono essere riconosciute le “spese generali” di giustizia, al 15 % ai sensi del D.M. 55/2014, stante la imputazione e pertinenza
21 delle stesse all'Ente, la differenza tra il 12,5% ed il 15% di cui ai calcoli nel ricorso va riconosciuta a favore dell'Amministrazione, con compensazione tra le due poste di debito- credito.
Si ritiene, altresì, che alla somma lorda richiesta di € 30.257,05 debbono essere detratti il 23,80% a titolo di oneri previdenziali e assicurativi, e l'IRAP dell'8,50%, atteso che l'importo riconosciuto è dovuto e liquidato non a titolo retributivo, ma a titolo di risarcimento del danno, con conseguente diversa imputazione, sia sotto il profilo previdenziale/assistenziale, sia sotto il profilo fiscale.
Ne consegue che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per omessa adozione del regolamento di adeguamento è pari ad € 19.968,04 nette, oltre accessori di legge.
8. In definitiva sintesi, il va condannato a corrispondere al Controparte_1 ricorrente la complessiva somma lorda di € 72.641,00 a titolo di compenso professionale ex articolo 9 comma 6 del D.L. n. 90 del 2014, oltre al pagamento della somma netta di €
19.968,04 a titolo di risarcimento del danno per condotta omissiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724
(articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost.
n.459/00). Quanto, invece, agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., si ritiene che non ne ricorrano i presupposti, anche in considerazione della disciplina speciale di sui sopra.
9. Il parziale accoglimento del ricorso ed anche la particolare controvertibilità delle questioni poste, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte resistente soccombente, come da dispositivo, e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022 (esclusa la fase istruttoria, non essendo stata svolta) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2095/2023 così provvede:
• in accoglimento parziale del ricorso, condanna il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., a corrispondere al ricorrente: la somma lorda di €
72.641,00 a titolo di compenso professionale ex articolo 9 comma 6 del D.L. n. 90 del 2014, nonché la somma netta di € 19.968,04 a titolo di risarcimento del danno per condotta omissiva, in entrambi i casi, oltre interessi legali e rivalutazione
22 monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00);
• previa compensazione di un terzo, condanna il a rifondere a Controparte_1 le spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 271,00 per esborsi ed € 7.144,66 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
domiciliato e residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang, (Cod. Fisc. , C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) in Via S. Antonio n. 4 presso e nello studio del suo procuratore;
si indicano di seguito il numero di telefax e l'indirizzo di posta pec presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: fax: 0861/976110, PEC:
Email_1
RICORRENTE
Contro
con sede legale in Giulianova (TE), Corso Giuseppe Garibaldi Controparte_1
n. 109, C.F. e P.IVA in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro- P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti e rilasciata in esecuzione della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dell'8 marzo 2024, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sandro Pasquali (C.F. ) e dall'avv. Fabio C.F._3
Pasquali (C.F. ) del Foro di L'Aquila, ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino
n. 71, fax 0862/65002, indirizzi pec: Email_2
1 con elezione di domicilio digitale presso Email_3
l'avvocato Fabio Pasquali, Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Parte_1
a percepire i compensi professionali relativi alle sentenze favorevoli con
[...] compensazione integrale delle spese legali.
2) Per l'effetto, condannare il a versare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 90.394,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo o, in subordine, gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
3) Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. a Parte_1 percepire i compensi professionali relativi alle sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte.
4) Per l'effetto, condannare il a versare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 30.257,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo o, in alternativa, gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
5) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al Parte_1 risarcimento del danno per la mancata percezione dei compensi professionali a causa dell'omesso aggiornamento del Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica dovuto all'inadempimento colpevole del . Controparte_1
6) Per l'effetto, condannare il a versare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 120.651,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, ovvero in alternativa gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
7) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie.”
Parte resistente: “1) rigettare in toto il ricorso proposto in quanto carente dell'elemento fondamentale di prova dell'obbligazione del ovvero l'attestazione della definitività CP_1 del provvedimento giurisdizionale tramite la certificazione del passaggio in giudicato delle decisioni per cui si chiedono i compensi;
2a) in via subordinata, quanto alla fattispecie inerente i compensi per le cause vinte con spese effettivamente recuperate, riconoscere, stante specifica contestazione, la somma di € 20.480.04, dalla quale detrarre ulteriormente le “spese generali” nella misura del 2,5 % differenza tra quelle di legge, pari al 15%, e quelle indicate al 12,5%, con compensazione delle stesse rispetto al quantum;
2b) in via subordinata, quanto alla fattispecie inerente i compensi per le cause vinte con spese compensate, riconoscere la somma nella misura massima di € 5.000,00, pari a quella apprestata a bilancio nell'anno 2013, ai sensi del D.L. 90/2014;
3) in via ulteriormente subordinata rispetto al precedente punto 2b), quanto ai compensi per cause vinte con spese compensate, riconoscere soltanto la minor somma di € 52.566,00, stante la puntuale contestazione di quanto richiesto, comunque erogabile nei limiti della previsione di bilancio 2013;
4) in ogni caso, e in denegata ipotesi, tenere conto che la prima richiesta promanante dal ricorrente e rispettosa del Regolamento 291/2010 è quella prot.n. 21211 del 17.05.22, e che allo stato, nessun compenso accessorio successivo al 2020 è stato erogato ai propri dipendenti dal Comune di;
CP_1
5) In via istruttoria, dichiarare inammissibile la “prova per testi” richiesta per le ragioni
2 tutte esposte e, in caso di denegato accoglimento della stessa, ammettere la controprova ed il controesame dei testi in ipotesi ammessi: ; Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e sui capitoli di prova dedotti da parte
[...] Tes_4 Testimone_5 ricorrente. Con vittoria di spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 6.12.2023 ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il pagamento dei Controparte_1
compensi professionali, da determinare nei valori minimi, nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese legali, ai sensi degli articoli 27 CCNL 14/09/2020, 9 comma 6 D.L. 24/06/2014 n. 90, 8 e 9 Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, pari all'importo di € 90.394,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo o, in subordine, gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4
c.c,, nonché nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico della controparte ai sensi degli articoli 27 CCNL 14/09/2020, 9 comma 3 D.L. 24/06/2014 n. 90, 8
e 9 Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, per l'importo di €
30.257,05 oltre accessori. In subordine chiedeva il risarcimento del danno per la mancata percezione dei compensi professionali a causa dell'omesso aggiornamento del Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica a seguito del D.L. n. 90 del 2014 per l'importo complessivo di € 120.651,30.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva quanto segue:
[...
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2010 il CP_1
approvava il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in CP_1 particolare, all'art. 11 prevedeva l'istituzione dell'Avvocatura civica configurandola come
“unità organizzativa autonoma”;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30/12/2010 il CP_1 approvava il Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica
[...] ribadendone il carattere di “struttura organizzativa autonoma denominata Ufficio Legale e posta alle dirette dipendenze del Sindaco”;
- che il Regolamento, agli artt. 8 e 9, prevedeva il riconoscimento agli avvocati dell'Ufficio Legale di compensi professionali aggiuntivi per l'attività prestata nei procedimenti conclusi con sentenze favorevoli all'Ente e disciplinava le modalità di liquidazione dei suddetti emolumenti;
- che contestualmente all'approvazione dei citati Regolamenti, il Comune di e l'Avv. siglavano un contratto di lavoro a tempo pieno e CP_1 Parte_1
3 indeterminato con inizio del rapporto il 30/12/2010, inquadramento professionale nel livello
D3 e qualifica di Esperto Legale:
- che l'Avv. assumeva così la funzione di Responsabile Parte_1 dell'Avvocatura civica, ruolo che ha rivestito ininterrottamente, e che ricopra tuttora, essendo l'unico dipendente del assegnato all'Ufficio Legale;
Controparte_1
- che nel frattempo, otteneva l'iscrizione all'Elenco Speciale ex art. 3 dell'Albo degli
Avvocati del Foro di Teramo;
- che il stabiliva di riconoscere all'Avvocato dell'Ufficio Controparte_1
Legale un compenso professionale aggiuntivo in caso di sentenza favorevole all'Ente, avente natura retributiva, e includeva in tale categoria sia le sentenze favorevoli all'Ente con condanna della controparte al rimborso delle spese legali sia le sentenze sostanzialmente favorevoli al con compensazione delle spese di lite. Rispetto a quest'ultima ipotesi, CP_1 la disciplina regolamentare sanciva l'erogazione in favore dell'avvocato civico di compensi professionali “calcolati al minimo delle tariffe vigenti”;
- che il provvedeva a liquidare il compenso professionale Controparte_1 maturato dall'Avv. rispetto a tutti i procedimenti definiti con sentenza Parte_1 depositata in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 90/2014, e quindi prima del
25/06/2014 (doc. cartella 5: determine dirigenziali di liquidazione n. 72/14, n. 142/14, n.
250/14, n. 111/15, n. 205/16 e n. 207/17);
- che l'Ente comunale ometteva invece di provvedere sulle richieste di liquidazione avanzate dall'Avv. per procedimenti conclusi in data successiva al Giugno 2014; Parte_1
- che l'Ente comunale, successivamente all'anno 2014, ometteva anche di pronunciarsi, rimanendo nel più totale silenzio, sulle richieste di nulla osta alla mobilità e/o al comando in favore del dipendente Avv. inoltrate, per ben due volte negli anni Parte_1
2019 e 2022, dall'Agenzia delle Entrate e dalla Regione Abruzzo;
- che con riferimento ai giudizi definiti con esito favorevole per il depositava CP_1
le richieste di liquidazione (doc. cartella 6: richieste prot.n. 2534/15, prot.n. 15039/17, prot.n.
25310/18, prot.n. 20403/19, 45039/19, prot.n. 11181/21, prot.n. 21211/22, prot.n. 28669/22, prot.n. 29490/22) e ne sollecitava a più riprese il pagamento (doc. cartella 6: sollecito prot.n.
45844/19, sollecito e diffida PEC del 14.07.22 dell'Avv. Santori;
cartella 8: diffida prot.n.
47533/22), senza ricevere alcun riscontro dall'Ente e, in particolare, dal Dirigente
Responsabile delle Risorse Umane preposto alla liquidazione delle spettanze;
- che l'avvocato, inoltre, invitava l'Amministrazione Comunale ad approvare la modifica del Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica e, da ultimo,
4 provvedeva lui stesso a redigere una bozza del Regolamento e della deliberazione giuntale che sottoponeva al vaglio dei vertici comunali, senza ottenere esito definitivo.
In punto di diritto, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento ed aver differenziale le due fattispecie di liquidazione dei compensi professionali, si doleva del fatto che il ometteva sia di provvedere sulle istanze di liquidazione dei Controparte_1 compensi professionali depositate dall'Avv. nel periodo 2015 – 2023, Parte_1 sia di aggiornare il Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, aggiungendo che per effetto della suddetta condotta omissiva, ed in particolare dell'atteggiamento passivo del Responsabile delle Risorse Umane, l'Ente locale, da un lato, aveva leso il diritto soggettivo del ricorrente a ricevere i compensi a lui spettanti per l'attività vittoriosa svolta in favore del e, dall'altro lato, aveva violato l'obbligo imposto dalla CP_1 disciplina legislativa di aggiornare il Regolamento sull'Avvocatura civica adeguandolo alle innovazioni introdotte dal D.L. 90/2014 in tema di erogazione dei compensi professionali.
A fronte di tali considerazioni chiedeva, dunque, l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente la Controparte_1
violazione del limite di sinteticità degli atti giudiziari di cui al Decreto del Ministero della
Giustizia del 7 agosto 2023, art. 4, nonché l'abuso del diritto in ragione della disarticolazione degli elementi di prova offerti a sostegno della domanda.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sul presupposto della omessa dimostrazione del passaggio in giudicato delle decisioni allegate, rispetto alle quali il ricorrente chiedeva la liquidazione del compenso professionale, incidentalmente rilevando che le stesse erano pressoché tutte di primo grado.
Confutava l'assunto di controparte circa la possibilità di fare riferimento, anche ai fini risarcitori, alla pregressa regolamentazione interna di cui alle deliberazioni Giuntali nn. 290 e
291 del 2010 del anche dopo il D.L. 90 del 2014, stante la diversità Controparte_1
della disciplina introdotta con il D.L. n. 90/2014, per la corresponsione dei compensi, che devono necessariamente conformarsi nella loro “misura” alle “tariffe professionali vigenti” dei professionisti legali, e alle regole giuscontabili che prescrivono l'assoggettamento a ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, oltre che all'IRAP.
Assumeva che le spese generali di giustizia, che spettavano all'amministrazione, erano fissate nella misura del 15% ai sensi del D.M. 55/2014, e non del 12,5% come erroneamente contenuto nei “calcoli” del ricorrente, con conseguente formulazione di eccezione di compensazione per la differenza di 2,5% a titolo di spese generali da riconoscere all'ente
5 locale.
Riteneva che alcun interesse potesse maturare sui compensi in epoca antecedente al
17.5.2022, data nella quale il ricorrente per la prima volta trasmetteva una relazione in merito ai benefici conseguiti dal Comune di in conseguenza dell'attività legale espletata, CP_1
assumendo che tale relazione costituiva presupposto costitutivo della pretesa, per come richiesta dal regolamento scaduto del 2010.
Aggiungeva, inoltre, richiamando il comma 3 dell'articolo 9 del regolamento G.M.
291/2010, che i compensi andavano corrisposti al momento dell'erogazione del compenso incentivante annuale e/o retribuzione di risultato, sottolineando che la erogazione del compenso incentivante annuale e/o della retribuzione di risultato era stata disposta solo fino all'anno 2020.
Quanto alla mancata adozione del Regolamento post D.L. 90/2014, deduceva che la bozza trasmessa dal ricorrente conteneva una clausola sulla disciplina transitoria, tale da costituire a proprio favore una diretta ed immediata posizione di vantaggio economico, e che per tale ragione non era stato possibile ratificare.
Dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento, procedeva a contestare specificatamente il conteggio elaborato da controparte, assumendo, da un lato, che dovevano essere detratti gli oneri previdenziali, assistenziali e di natura fiscale, e che dall'altro lato, in caso di somme riconosciute a titolo risarcitorio, un loro riconoscimento avrebbe determinato una indebita locupletazione.
In ordine alla fattispecie delle sentenze con compensazione delle spese di lite, eccepiva la infondatezza della domanda, in ragione della eccedenza della somma richiesta rispetto allo stanziamento di bilancio, pari ad € 5.000, stante la chiara previsione di cui al D.L. 90/2014 sul punto. In ogni caso, assumeva che se al legale-dipendente del dovessero essere CP_1
riconosciuti, a piè di lista, i compensi relativi a questi giudizi, i cui oneri ricadrebbero integralmente sul veniva meno la convenienza per il di aver istituito una CP_1 CP_1
propria Avvocatura, con consistenti oneri a carico del bilancio comunale invece che di rivolgersi con convenzione a legali del libero foro, restando assoggettato ai soli compensi professionali, e null'altro.
In via meramente subordinata, con riferimento al quantum, per le somme relative alle cause favorevoli all'ente con spese compensate, l'ammontare in ipotesi liquidabile in favore del ricorrente, e da egli stimato in euro 90.394,25, non poteva in ogni caso essere superiore ad euro 52.566,00, come da contestazione puntuale relativa, in particolare, alla non particolare complessità della causa, tale da giustificare il riferimento alle cause di complessità bassa o
6 alla elisione della fase istruttori, quando non espletata.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, autorizzata la documentazione richiesta da parte ricorrente in ordine alla prova del passaggio in giudicato delle pronunce di cui si chiedeva il compenso, veniva formulata una proposta conciliativa per l'importo di € 50.000, rispetto al quale non si raggiungeva una intesa tra le parti, con la conseguenza che la causa, ritenuta prettamente documentale, è stata rinviata all'udienza del 19.2.2025 per la discussione con termine per note, poi differita al 9.4.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alla parte ricorrente, quest'ultima ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. eccezioni preliminari
2. Vanno, in primo luogo, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1
resistente, sia in ordine alla violazione dei limiti di redazione degli atti giudiziari, sia in relazione all'abuso del processo.
Quanto al primo aspetto, è documentale che il ricorso sia stato elaborato superando il limite degli atti giudiziari civili di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto
2023, art. 4; tuttavia, tale superamento, oltre ad essere giustificato, in prevalenza, dalla particolare lunghezza dell'indice dei documenti (sviluppatosi da pagina 38 in poi del ricorso), si ritiene che non abbia in alcun modo leso il diritto di difesa della controparte, proprio perché la parte argomentativa e posta a fondamento della domanda era del tutto giustificata e consona rispetto alla necessità di articolazione della difesa.
Le medesime considerazioni devono evidenziarsi rispetto all'eccezione di abuso del processo, non rinvenendosi alcun elemento di disarticolazione tra l'esposizione della domanda e la documentazione allegata che, al contrario, per quanto corposa, è stata analiticamente indicata nell'indice accluso nella parte finale del ricorso spesso.
Oggetto della domanda
3. Passando al merito della domanda, la pretesa vantata nel presente giudizio attiene al riconoscimento del compenso professionale, rivendicato dall'Avv. , Parte_1 avvocato interno dell'ente comunale (unico avvocato dell'ente), rispetto ai giudizi definiti con esito favorevole per il (sia con condanna al pagamento delle spese legali, sia con CP_1 compensazione delle spese di lite) in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 90/2014,
7 e quindi successivi al 25/06/2014, a dispetto dei giudizi definiti antecedentemente a tale data, per i quali il ricorrente ha dichiarato di aver sempre ottenuto il riconoscimento del compenso dovuto, per come disciplinato dal Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura civica, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30/12/2010.
E' bene sottolineare che, come dedotto nel ricorso, il Controparte_1
nonostante le richieste formali del ricorrente, non ha mai esternato le ragioni del diniego di tale liquidazione, costringendo il dipendente ad articolare la propria difesa in questo giudizio, ipotizzando che la condotta dell'amministrazione comunale fosse giustificata dal fatto che l'ente comunale, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014, non aveva provveduto ad adeguare i regolamenti dell'avvocatura civica alla nuova disciplina legislativa (D.L. 90/2014), entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore.
Dall'altro lato, il resistente ha concentrato la propria difesa sostenendo, da un CP_1
lato, che il ricorrente non avesse dato prova del passaggio in giudicato delle pronunce per le quali richiede la compensazione del compenso, e dall'altro lato, per la fattispecie delle sentenze con compensazione delle spese di lite, assumendo la infondatezza della domanda, in ragione della eccedenza della somma richiesta rispetto allo stanziamento di bilancio 2013, pari ad € 5.000. Ha, inoltre, articolato una compiuta ed analitica contestazione delle somme pretese, sia in relazione agli importi delle spese generali e degli oneri di legge da detrarre, sia rispetto ai criteri di quantificazione previsti per tariffa.
Così ricostruiti brevemente i confini della domanda, occorre effettuare una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa
4. L'art. 27 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali 14.9.2000 dispone che gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al r.d.l. n. 1578/1933 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. prevista per i titolari di posizioni organizzative.
L'art. 27 del citato CCNL prevede, dunque, in linea generale, e senza condizioni o limitazioni, la corresponsione dei compensi professionali. Tali compensi, come si evince dal rimando alla correlazione con la retribuzione di risultato prevista per i titolari di posizioni organizzative, nonché dal fatto che l'art. 27 costituisce regolamentazione di voce di
8 trattamento accessorio in base al rimando di cui all'art. 24 c. 2 lett. c) del CCNL di comparto
1.4.1999, costituiscono quota della retribuzione dell'avvocato dipendente delle pp.AA. del comparto ed addetto all'Avvocatura dell'ente.
In base a tale disposizione sussiste, quindi, pieno diritto degli avvocati addetti all'Avvocatura che abbiano patrocinato la p.a. di appartenenza a percepire tali compensi, quantificati in base alle previsioni della legge di ordinamento della professione di avvocato, qualora il relativo giudizio si sia concluso con sentenza favorevole alla datrice di lavoro, quale voce di trattamento retributivo accessorio prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, secondo le modalità previste da apposito regolamento da emanarsi da parte della p.a. stessa.
Non essendovi alcun riferimento, nella disposizione contrattualcollettiva in esame, all'effettivo recupero delle spese nei confronti della controparte soccombente, né alcuna distinzione in base alla tipologia dei provvedimenti giudiziali, per sentenza favorevole deve intendersi ogni provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio di rito o di merito in base al cui dispositivo la p.A. non sia soccombente e relativamente al quale siano dovuti compensi, cioè che porti condanna, totale o parziale, alle spese della controparte soccombente, indipendentemente dall'avvenuto recupero di tali spese
Il riconoscimento del diritto al trattamento economico integrativo in favore delle avvocature pubbliche trova fondamento nel duplice ruolo che gli avvocati interni agli enti pubblici rivestono, sia di dipendenti, che di professionisti iscritti all'albo speciale (riordinato dall'art. 23 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione di avvocato) e si declina attraverso la contrattazione collettiva ed appositi regolamenti interni, quali strumenti destinati a consentire il riconoscimento dell'incentivo attraverso criteri predeterminati, oggettivi e misurabili.
Gli avvocati e procuratori degli uffici istituiti presso enti pubblici sono, dunque, titolari di uno "status" particolare, caratterizzato dal fatto che essi sintetizzano la qualità di pubblici impiegati e quella di professionisti iscritti nel relativo albo professionale, - particolarità giustificata dalla peculiarità delle funzioni svolte -, sicchè la disciplina del loro trattamento retributivo prevede che essi fruiscano, in aggiunta allo stipendio tabellare, di una quota di retribuzione, a titolo di onorari per prestazioni professionali, quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi, da corrispondersi secondo le modalità previste
Con dalla contrattazione collettiva (Corte Cost., sent. n. 33/2009; sez. I, 25 Controparte_2
febbraio 2019, n. 332; T.. Si., Pa., sez. I, 14 giugno 2001, n. 879; T.A.R. Umbria, Perugia, 31 gennaio 1998, n. 137).
9 La disciplina in materia di onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici è stata poi riformata dall'articolo 9 del D.L. n. 90 del
24.6.2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 114/2014, e poi modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (tali modifiche non hanno rilevanza nel caso di specie, avendo interessato solo l'avvocatura generale dello stato) che ha previsto quanto segue:
“
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (tale abrogazione non rileva nel caso di specie, essendo la richiesta di liquidazione dei compensi afferente solo sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 2014);
“3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5 (3) . [ Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ] (4) .
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e
10 nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica”.
Alla luce di tale disposizione normativa, per quanto interessa in questa sede, è possibile affermare che il diritto degli avvocati civici alla corresponsione dei compensi professionali sussiste alle seguenti condizioni:
- in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello
Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, con riferimento alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. Tale applicazione decorre dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, con l'ulteriore precisazione che in mancanza di adeguamento, a
11 decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
Sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina di carattere generale, è possibile ricavare tre limiti o tetti massimi nella sola quantificazione dei suddetti compensi professionali: - il limite del trattamento retributivo individuale generale (parametrato sul trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 23-ter
D.L. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011); il limite del trattamento retributivo individuale specifico (art. 9, co. 7 D.L. 90/2014) e, con specifico riferimento alle fattispecie di sentenze favorevoli con compensazione delle spese o con transazione (art. 9, co. 6 D.L. 90/2014), il limite "dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013".
Ciò premesso, la normativa primaria di cui all'art. 9 d.l. n. 90 del 2014 ha la specifica finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione all'ammontare dei compensi professionali (cd. "variabili") corrisposti dalle pubbliche amministrazioni agli avvocati loro dipendenti in correlazione alle attività professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento (cfr. Corte cost., 10 novembre 2017, n. 236; di recente, Cons.
Stato, V, 2 febbraio 2024, n. 1079).
Come noto, infatti, il trattamento economico degli avvocati pubblici si compone di due diverse voci, l'una retributiva fissa, costituita dallo stipendio tabellare, l'altra - incisa appunto dal citato art.
9 - attinente ai compensi maturati in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio, di natura variabile perché dipendente dalla sorte del contenzioso (cfr. Corte cost., n.
236 del 2017, cit.; 26 maggio 2022, n. 128, entrambe in relazione alla posizione degli avvocati e procuratori dello Stato;
cfr. anche Cons. Stato, V, 7 luglio 2023, n. 6646).
In tale contesto, il citato art. 9, comma 6, subordina espressamente la corresponsione dei compensi professionali in caso compensazione delle spese, nell'ambito di sentenze favorevoli all'amministrazione, "alle norme regolamentari o contrattuali vigenti", e ai "limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013".
In tale prospettiva, sul diritto al compenso incidono, da un lato (anzitutto sul profilo della relativa misura), le norme regolamentari e contrattuali (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.; cfr. anche Cons. Stato, III, 3 agosto 2018, n. 4814), dall'altro, la previsione generale per cui
12 "la relativa spesa non potrà superare quanto già stanziato per il medesimo titolo per l'anno
2013 dalle singole amministrazioni" (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.).
Quest'ultima previsione vale a porre una regola di ordine non esclusivamente temporale, e cioè inerente al quando del pagamento, bensì alla stessa "corresponsione", quale possibilità di ricevere l'erogazione delle somme.
Oltre ad emergere dal tenore letterale della previsione (che subordina la corresponsione appunto, così come "alle norme regolamentari o contrattuali vigenti", altresì ai "limiti dello stanziamento previsto") tale lettura è coerente anche con la ratio della disposizione, volta proprio al contenimento della spesa pubblica, non già al suo solo differimento;
non ragionevole né coerente, al contrario, sarebbe un'interpretazione che volesse solo rinviare nel tempo la corresponsione, con l'effetto peraltro di determinare una crescita progressiva e potenzialmente esponenziale dell'esposizione debitoria dell'ente, di suo non allineata alla ratio del controllo e limitazione della spesa perseguita dalla legge.
Diverso, però, è il caso di omesso stanziamento di risorse nel bilancio, rispetto al quale
è stato affermato che non è da escludersi la possibilità che il credito maturato in carenza di fondo, divenga debito fuori bilancio a seguito di riconoscimento successivo, ad esempio, in sede giudiziale, atteso che ciò che viene in rilevo nella specie è il rapporto di lavoro e le spettanze retributive di cui tali compensi fanno parte (cfr. Corte Conti Ab. parere 166-2021, nella quale la Corte dei Conti ritiene, altresì, che le sentenze per le quali si chiede il pagamento del compenso professionale debbano essere passate in giudicato).
Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi al caso di specie, come già sottolineato, i compensi professionali richiesti dal ricorrente riguardano esclusivamente sentenze favorevoli (con compensazione delle spese di lite e con condanna di controparte) depositate a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 2014.
Appare utile, anche, sottolineare che il ricorrente era ed è l'unico dipendente addetto all'avvocatura civica ed è, quindi, l'unico destinatario dei compensi professionali, con la conseguenza che rispetto alla sua posizione, non si pongono problemi, ad esempio, circa la ripartizione dei compensi professionali con altri avvocati dell'ufficio.
In base alle disposizioni normative sopra richiamate, il diritto alla corresponsione dei compensi professionali nelle pronunce che vedono vittorioso l'ente datore di lavoro, pur nell'ipotesi di compensazione delle spese di lite, deriva direttamente dalle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, e va esercitata nelle modalità previste dai regolamenti e della contrattazione decentrata.
13 Nella fattispecie concreta, l'ente comunale resistente ha omesso di adeguare il proprio regolamento alla disciplina contenuta nel D.L. n. 90 del 2014, così da rendere inesigibile il diritto di credito del ricorrente, in relazione ai compensi professionali afferenti le sentenze favorevoli con condanna della controparte al pagamento delle spese. Diverso è il caso delle pronunce favorevoli con compensazione delle spese di lite, in cui la normativa primaria consente di applicare direttamente i regolamenti vigenti.
A questo punto, appare necessario esaminare separatamente le due fattispecie costituite della pretesa, dopo aver, però, affrontato la questione circa la necessità o meno del passaggio in giudicato delle pronunce sottese alla richiesta di compensi professionali.
5.1. La difesa del resistente si concentra, infatti, sulla insussistenza del diritto CP_1
di credito del ricorrente, in ragione della mancanza di prova del passaggio in giudicato delle pronunce per le quali si chiede il pagamento del compenso professionale.
Ancorchè l'eccezione può ritenersi sostanzialmente superata (a parte due casi) dal deposito successivo autorizzato al ricorrente, il cui fondamento deriva proprio dalle difese di controparte, si ritiene di dover condividere l'assunto del resistente. CP_1
Ed infatti, ancorchè nelle disposizioni normative in materia non si faccia espresso riferimento al fatto che le decisioni favorevoli (sia con condanna di controparte alle spese di lite, sia di compensazione delle spese di lite) debbano essere passate in giudicato, si ritiene che tale requisito costituisca un elemento essenziale per il riconoscimento del compenso in parola, in quanto è solo sulla base di un accertamento definitivo che è possibile comprendere se l'apporto professionale dell'avvocato civico abbia avuto un esito favorevole all'ente comunale, e quindi procedere alla relativa liquidazione del compenso professionale.
Ne deriva che le somme richieste dal ricorrente per i giudizi di cui ai punti n. 9 e 10 del ricorso, non possono essere riconosciute, non essendovi la prova della definitività delle controversie. L'importo richiesto in relazione a tali due giudizi è pari alla somma di € 8.437 da detrarre dai conteggi formulati da parte ricorrente.
6. Sul credito vantato dal ricorrente per le spese di lite compensate in sentenze favorevoli al CP_1
Ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014 sopra richiamato, in caso di compensazione delle spese di lite, il compenso professionale spetta al procuratore, alla luce delle previsioni regolamentari e contrattuali vigenti, e nei limiti dello stanziamento previsto
14 per l'anno 2013.
L'omesso adeguamento del regolamento da parte del resistente non preclude, CP_1
dunque, il riconoscimento del diritto al compenso professionale invocato dal ricorrente e neppure la sua esigibilità, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi (nel caso di specie è in contestazione solo il superamento dello stanziamento previsto per il 2013, mentre non sono in contestazione i limiti quantitativi individuali).
Il resistente si difende affermando che tali compensi non sia dovuti in quanto CP_1
la somma complessivamente riconoscibile non può in ogni caso superare il corrispondente stanziamento previsto per l'anno 2013, che per il come da attestazione Controparte_1
in atti (doc. 8 allegato alla memoria di costituzione), risulterebbe pari ad euro 5.000,00.
Il ricorrente ha contestato il documento 8 ritenendolo non sufficiente a dimostrare l'ammontare dello stanziamento disposto nell'anno 2013.
Ebbene, si ritiene che la doglianza di parte ricorrente in ordine alla inidoneità probatoria della documentazione prodotta, sia fondata.
Ed infatti, il si è limitato a depositare un'attestazione del Controparte_1 responsabile finanziario secondo cui, appunto, lo stanziamento di bilancio relativo all'anno
2013, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del 2014, sarebbe stato pari ad €
5.000,00, quando, in realtà, si ritiene che avrebbe dovuto produrre apposita determina con cui si dava atto dello stanziamento di bilancio riferito all'anno 2013 (come avvenuto nei giudizi dinanzi al Tribunale di Pescara e Corte di Appello di L'Aquila prodotti dalla stessa parte resistente).
Peraltro, tale dato numerico risulta non immediatamente corrispondente con quanto emergente dalla determine di liquidazione dei compensi riconosciuti al ricorrente dal
[...]
, per il periodo pregresso a quello preteso, in cui si fa riferimento alla gestione CP_1
r.p. 2013 per somme superiori ad € 5.000.
Quanto, invece, alla difesa del secondo cui a seguito del 2020 non risulta CP_1 corrisposto alcun compenso accessorio a favore dei dipendenti dell'ente locale, si ritiene che tale considerazione non abbia alcuna valenza ostativa al diritto del ricorrente ai compensi in oggetto, atteso che non è dato conoscere le ragioni di tale omessa corresponsione.
Né il diritto di credito risulta sospensivamente condizionato alla presentazione da parte del ricorrente di adeguata relazione, non rilevando tale aspetto, né ai fini della maturazione del diritto, né ai fini della sua esigibilità.
Il resistente fa, infatti, riferimento alle previsioni contenute nel regolamento CP_1
n. 291/2010, regolamento che, però, come dallo stesso ammesso, era già scaduto, dovendo
15 essere adeguato e modificato nel termine di tre mesi ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del
24.6.2014 (adeguamento che non risulta ancora effettuato).
Ad ogni modo, risulta agli atti che il ricorrente abbia inoltrato diverse e plurime richieste al resistente in epoca antecedente al 2022, anche se non formalizzate come CP_1
“relazione”, senza mai ottenere risposta e, dunque, senza neppure conoscere le ragioni di tale diniego.
A fronte di tali considerazioni va, pertanto, certamente riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere i compensi professionali maturati in relazione all'attività professionale prestata, per le controversie specificatamente indicate in ricorso e decise con compensazione delle spese di lite, con la sola eccezione della liquidazione del compenso per le controversie di cui ai punti 9 e 10 del ricorso.
6.1. In ordine al quantum debeatur si ritiene corretto il criterio utilizzato dal ricorrente che, nella quantificazione dei compensi professionali, ha fatto riferimento, per le cause indeterminate, al valore di complessità medio, ma applicando i valori minimi.
Sul punto l'ente locale ha contestato il grado di complessità assegnato dal ricorrente ad alcune cause, ritenendole di bassa complessità e quindi proponendo un criterio di liquidazione diverso, parametrato alle cause di bassa complessità, con applicazione dei valori minimi.
Orbene, le eccezioni e considerazioni dell'ente comunale sulla difficoltà media o minima di alcune controversie involgano la valutazione della complessità del singolo giudizio, secondo parametri estremamente discrezionali, mentre si ritiene che il criterio di calcolo adottato dal ricorrente, in mancanza di diversa regolamentazione specifica da parte del
(che avrebbe dovuto attuare ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014) sia CP_1
congruo e corretto, e cioè quello di considerare, nelle cause indeterminabili indicate, un valore di complessità medio, con applicazione dei valori minimi.
Tanto è vero che opinando diversamente, ovvero riqualificando le cause di valore indeterminabile come di bassa complessità ed applicando i valori medi, si otterrebbe un importo maggiore a favore del ricorrente, non essendovi, effettivamente, particolari ragioni di estrema facilità delle cause indicate che possa giustificare l'applicazione del criterio proposto dal resistente, ovvero quello del declassamento della causa come difficoltà bassa ed CP_1
applicazione dei valori minimi della tariffa.
Valga, ancora, aggiungere che il criterio di liquidazione prospettato nel ricorso, per
16 come emergente dalle delibere di liquidazione in atti, è stato sempre utilizzato dal ricorrente al fine di ottenere il compenso professionale per l'attività espletata in relazione alle decisioni favorevoli ante giugno 2014, senza che mai il abbia sollevato obiezioni rispetto alla CP_1
qualificazione di complessità delle cause indicate.
Ebbene, facendo riferimento al conteggio relativo alle cause con compensazione delle spese di lite, l'importo quantificato dal ricorrente è pari ad € 90.394,25 lordi, a cui vanno detratti € 8.437 afferenti i giudizi di cui ai punti 9 e 10 (pagine 20-21 del ricorso), per una differenza di € 81.957,25 lorda.
Si ritiene, però, di dover ridurre il conteggio proposto, escludendo la liquidazione della fase istruttoria/trattazione per quelle controversie in cui tale fase non risulta effettivamente espletata, come specificatamente contestato dal resistente e non confutato dal CP_1
ricorrente. Oltre alle riduzione come di seguito esplicate.
Si tratta delle seguenti controversie, per la cui numerazione si segue quella di parte resistente, anche al fine di individuarle con maggiore facilità:
2. VE EZ ed TT, sentenza TAR AQ n. 311/2021.
Il ricorrente richiede euro 6.528,00 oltre ad oneri, come per legge. Non risulta, dalla documentazione depositata, che sia stata effettuata attività istruttoria/di trattazione;
pertanto,
l'ammontare liquidabile non è pari ad euro 6.528,00, bensì ad euro 5.229,00.
3. , sentenza TAR AQ n. 439/2021. CP_4
Il ricorrente richiede euro 5.415,00 oltre ad oneri, come per legge.
Anche in questo caso non risulta essersi svolta attività istruttoria/di trattazione;
pertanto, l'ammontare liquidabile è pari ad euro 4.116,00.
4. OL e GI, sentenza Trib. Te n. 218/2020. Parte_2
Il ricorrente richiede euro 2.738,00 oltre ad oneri, come per legge.
Anche in questo caso non risulta essersi svolta attività istruttoria/di trattazione;
pertanto, l'ammontare liquidabile è pari ad euro 1.618,00.
7. CO NO, sentenza Trib. TE, Sezione Lavoro, n. 358/2020.
Il ricorrente richiede euro 2.738,00 oltre ad oneri, come per legge.
Anche in questo caso non risulta essersi svolta attività istruttoria/di trattazione (si tratta di controversia prettamente documentale); pertanto, l'ammontare liquidabile è pari ad euro
1.618,00.
12. CO EN, sentenza Trib. TE, Sez. Lavoro, n. 1178/2018.
17 Il ricorrente richiede euro 3.393,00 oltre ad oneri, come per legge.
Tale somma scaturisce dal fatto che il ricorrente applica le tariffe per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, ma trattandosi di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., devono essere applicate le relative tariffe, con la conseguenza che l'ammontare in ipotesi liquidabile è pari ad euro 1.823,00 (scaglione 26.000/52.00, valori minimi).
Conteggio B)
1. Di RA DR, sentenza Trib. TE, Sez. Lavoro, n. 267/2015.
Il ricorrente richiede euro 6.880,25 oltre ad oneri, come per legge.
Trattandosi di controversia di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, co- patrocinata da altro difensore, come ammesso dallo stesso ricorrente, l'ammontare liquidabile
è pari ad euro 3.972,00.
Per completezza di disamina, valga rilevare, rispetto alla contestazione inerente il contenzioso di cui al punto 8, che appare corretto lo scaglione di riferimento utilizzato dal ricorrente in sede di proposta di liquidazione, in quanto la somma di € 23.921,01 era oggetto di domanda subordinata, mentre la condanna ad € 24.610,52 è meramente il frutto del pagamento intervenuto nelle more della somma di cui al decreto ingiuntivo, dell'importo di €
26.591,2.
In definitiva sintesi l'importo dovuto al ricorrente risulta pari ad € 72.641,00.
Ai sensi dell'articolo 1 comma 208 della Legge n. 266 del 2005, le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti all'avvocatura interna dell'amministrazione pubblica, sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
Ne consegue che la somma di € 72.641,00 lorda risulta comprensiva degli oneri previdenziali ed assicurativi, e dell'IRAP a carico del datore di lavoro, di cui è necessario tenere conto in fase di pagamento.
Ciò non toglie, però, che l'accertamento e la condanna debba avvenire al lordo delle stesse, atteso che costituisce giurisprudenza unanime quella secondo cui: “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del
18 relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.”
7. Con riferimento ai giudizi conclusi con condanna di controparte alle spese di lite.
Un discorso diverso vale per le spese legali liquidate in sede giurisdizionale e poste a carico della controparte soccombente.
Rispetto a tale fattispecie, come sopra esposto, l'art. 9 comma 3 prevede la ripartizione tra gli avvocati dipendenti dell'amministrazione pubblica delle sole spese recuperate, mentre l'art. 9 comma 8, secondo periodo, dispone l'applicazione di tale normativa “a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti […] da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”, con l'ulteriore aggiunta che “in assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche […] non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse”.
Nel caso di specie è indubbio che il resistente non abbia mai provveduto ad CP_1
adeguare il proprio regolamento alla normativa introdotta dal D.L. n. 24/06/2014 n. 90, così impedendo al ricorrente di ottenere i dovuti compensi professionali che risultano, dunque, inesigibili.
Ciò però non esime l'ente resistente dal rispondere, a titolo risarcitorio, del danno provocato dalla sua condotta inadempiente, non potendo, certo ammettersi che una condotta omissiva di inadempimento di un obbligo possa comportare un vantaggio a favore del soggetto obbligato/inadempiente.
Al riguardo, è difatti pacifico in giurisprudenza che nei casi in cui la fattispecie costitutiva di un diritto di natura retributiva in capo al pubblico dipendente presuppone l'adozione di disposizioni regolamentari o attuative da parte dell'ente di appartenenza, da un lato l'emanazione del regolamento non può configurarsi come condizione di esistenza di detto diritto (poiché altrimenti tale emanazione si qualificherebbe come condizione meramente potestativa e perciò invalida), e dall'altro è irrilevante l'assenza di un termine per detta emanazione, in quanto l'inerenza dell'obbligo ad un rapporto contrattuale comporta per la p.A.
19 il rispetto dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, il dovere di procedere all'emanazione in tempi ragionevoli. Ne segue che, nel periodo precedente all'adozione di tali disposizioni si verte in tema di inadempimento di obbligo contrattuale, sicché è dovuto al lavoratore il risarcimento del danno subito per il mancato illegittimo godimento del diritto
(cfr. tra le più recenti Cass. Sez. 6 – L. n. 3779 del 09/03/2012 rv. 621952 – 01, nonché C.
App. L'Aquila sez. L. n. 310/2018).
Qualora, poi, si verifichino eventi imprevedibili che incidano su questa fase procedimentale, impedendone l'instaurazione e lo svolgimento, perché ostacolano la negoziazione sindacale o perché, quanto al fondo de quo, lo privano di risorse o lo rendono inattivo, sempre la stessa P.A. sarà gravata ex art. 1218 c.c. dall'onere di allegare e provare detti eventi;
il medesimo onere di allegazione e prova graverà sull'amministrazione in ordine a qualunque eccezione.
Il creditore lavoratore deve, invece, dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione.
A tali conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi).
7.1. Nella fattispecie concreta, il resistente non ha provato e nemmeno CP_1
dedotto che la omessa adozione del regolamento, rispetto ai termini da ultimo previsti dal
D.L. n. 90/2014, sia dovuta a causa non imputabile ex art. 1218 c.c., con la conseguente che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per la mancata percezione dei compensi professionali, cui avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni sopra citate, per tutti i giudizi conclusi con le tipologie di provvedimento decisorio previste dalle disposizioni sopra indicate qualora il regolamento fosse stato tempestivamente adottato.
A fronte della mancanza di regolamento post 2014 da parte dell'ente comunale, si ritiene di poter fare riferimento al regolamento precedente (cioè a quello del 2010) nella parte in cui non risulta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 90 del 2014.
Più in particolare, l'art. 9 comma 3 ha introdotto una disposizione più restrittiva nella parte in cui prevede, in caso di sentenza favorevole con condanna alle spese della controparte, la ripartizione delle sole spese recuperate: “nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti”.
Nel caso di specie, per le decisioni favorevoli con condanna alle spese di lite del soccombente, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente in via principale, non è possibile
20 riconoscere il diritto al compenso professionale in quanto tale, ma solo in termini risarcitori, quale danno conseguente all'inadempimento del datore di lavoro.
Ai fini della determinazione del quantum del risarcimento del danno, in mancanza di diversa regolamentazione da parte dell'ente comunale circa misura e modalità di liquidazione del compenso professionale, è possibile fare riferimento al precedente regolamento del 2010, limitatamente, però, alle decisioni favorevoli per le quali vi sia stato recupero delle spese di lite.
Non risulta, peraltro, che per i giudizi richiesti vi sia stata l'opera di altro avvocato, né che ricorra il superamento dei limiti retributivi di cui all'art. 23-ter d.l. n. 201/2011 o il superamento dello stanziamento previsto.
Pertanto, non avendo il resistente specificamente contestato che il ricorrente CP_1
abbia puntualmente svolto gli adempimenti processuali necessari, e non risultando ulteriori elementi specifici in base a cui quantificare l'entità dell'apporto professionale dell'avvocato civico, né che l'attribuzione dei compensi possa determinare (per il periodo successivo al d.l.
90/2014) il superamento dei limiti retributivi di cui all'art. 23-ter d.l. n. 201/2011, deve ritenersi che il ricorrente, se l'ente resistente avesse ottemperato all'obbligo di adeguamento del regolamento, avrebbe percepito il compenso professionale giudizialmente liquidato, come stabilito dal regolamento del 2010, nei limiti, però delle spese effettivamente recuperate presso la controparte, e detraendo le spese generali che restano all'ente (in base a quanto previsto dal regolamento).
Ai fini della determinazione del quantum debeatur, il ricorrente sostiene che tale importo sia pari ad € 30.257,05, determinato detraendo le spese generali che restano all'Ente dagli importi liquidati nelle sentenze e recuperati dalle controparti.
Non è chiaro, né nei documenti prodotti, né nel ricorso introduttivo, se la quantificazione delle spese generali sia stata determinata nella misura del 12,5% o nel 15%
(come previsto a seguito del D.M. 2014 n. 55).
Il resistente sostiene, infatti, che il ricorrente abbia quantificato le spese CP_1
generali nella misura del 12,5% anziché nella misura del 15% sollevando la relativa eccezione di compensazione pari alla differenza tra le due percentuali.
A fronte di tale contestazione il ricorrente non ha formulato alcuna specifica contro deduzione, sicchè deve ritenersi che, nonostante il riferimento generico al 15% nel corpo del ricorso, va certamente accolta l'eccezione di compensazione formulata dal resistente CP_1
Per l'effetto, poiché al legale dipendente non possono essere riconosciute le “spese generali” di giustizia, al 15 % ai sensi del D.M. 55/2014, stante la imputazione e pertinenza
21 delle stesse all'Ente, la differenza tra il 12,5% ed il 15% di cui ai calcoli nel ricorso va riconosciuta a favore dell'Amministrazione, con compensazione tra le due poste di debito- credito.
Si ritiene, altresì, che alla somma lorda richiesta di € 30.257,05 debbono essere detratti il 23,80% a titolo di oneri previdenziali e assicurativi, e l'IRAP dell'8,50%, atteso che l'importo riconosciuto è dovuto e liquidato non a titolo retributivo, ma a titolo di risarcimento del danno, con conseguente diversa imputazione, sia sotto il profilo previdenziale/assistenziale, sia sotto il profilo fiscale.
Ne consegue che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per omessa adozione del regolamento di adeguamento è pari ad € 19.968,04 nette, oltre accessori di legge.
8. In definitiva sintesi, il va condannato a corrispondere al Controparte_1 ricorrente la complessiva somma lorda di € 72.641,00 a titolo di compenso professionale ex articolo 9 comma 6 del D.L. n. 90 del 2014, oltre al pagamento della somma netta di €
19.968,04 a titolo di risarcimento del danno per condotta omissiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724
(articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost.
n.459/00). Quanto, invece, agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., si ritiene che non ne ricorrano i presupposti, anche in considerazione della disciplina speciale di sui sopra.
9. Il parziale accoglimento del ricorso ed anche la particolare controvertibilità delle questioni poste, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte resistente soccombente, come da dispositivo, e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022 (esclusa la fase istruttoria, non essendo stata svolta) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2095/2023 così provvede:
• in accoglimento parziale del ricorso, condanna il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., a corrispondere al ricorrente: la somma lorda di €
72.641,00 a titolo di compenso professionale ex articolo 9 comma 6 del D.L. n. 90 del 2014, nonché la somma netta di € 19.968,04 a titolo di risarcimento del danno per condotta omissiva, in entrambi i casi, oltre interessi legali e rivalutazione
22 monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00);
• previa compensazione di un terzo, condanna il a rifondere a Controparte_1 le spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 271,00 per esborsi ed € 7.144,66 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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