TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2581/2022R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Solopaca al Corso Umberto Parte_1
38 presso lo studio dell'avv. ACETO ERNESTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato presso Corso Controparte_1
Garibaldi, 8 82100 Benevento, rappresentato e difeso dall'avv. IACOBELLI
GI EM e dall'Avv. Antonio Della Porta giusta delega in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Farina Parte_2
elettivamente domiciliata o in Sant'Agata de' Goti (BN) al Viale Giannelli n. 36 giusta delega in atti
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 14.6.22 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della “ dal Controparte_1
14.09.2015 al 21.10.2021, in qualità di operaio con mansioni di autotrasportatore merce, oltre che con effettuazioni di operazioni di scarico delle merci, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 05:30 alle ore 20:30 e, ogni mese, una o due volte nella giornata di sabato per almeno 8 ore;
- di essere stato costretto, a causa di un infortunio di lavoro, ad assentarsi per un periodo dal 13.02.2020 fino al 21.09.2020, con la sola presenza del giorno
21.09.2020 e, successivamente, per un ulteriore periodo, sempre a causa del predetto infortunio;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione per la riammissione al lavoro e di aver comunicato, con raccomandata a.r. del 06.09.2021, alla
[...]
la disponibilità alla riammissione in servizio ma di aver Controparte_1
ricevuto, in data 21.10.2021, una “Lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”;
- di aver impugnato il licenziamento, con nota raccomandata a/r datata Contr 15.12.2021, inviata alla e alla I. Controparte_1 Parte_2
in quanto, a suo dire, discriminatorio, nullo, illegittimo, invalido, infondato
[...]
sia in fatto che in diritto e di aver contestualmente richiesto l'immediata reintegra nel posto di lavoro, offrendo la disponibilità alla propria prestazione lavorativa nonchè l'immediato pagamento delle mensilità ancora non corrisposte, della retribuzione per il lavoro supplementare, straordinario e festivo, del TFR dovuto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie maturate e non godute nonché delle differenze retributive;
2 - di aver sottoscritto, in data 09.12.2017, una conciliazione in sede sindacale;
- che, dal 09.12.2017, la aveva continuato ad Controparte_1
omettere il pagamento delle spettanze dovute al lavoratore. Contr Ha chiesto di “condannare la società e la I. Controparte_1
anche in sodo tra loro, al pagamento in favore del lavoratore Parte_2 [...]
della somma di euro 72.503,74 e/o quella somma maggiore e/o Parte_1
minore che sarà ritenuta di Giustizia quale retribuzione per il lavoro straordinario effettuato, per la tredicesima e quattordicesima mensilità, per l'indennità sostitutive ferie, per gli arretrati contrattuali, per il TFR oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, come innanzi indicato. Con vittoria di spese e competenze di causa, nonchè della fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e la sussistenza di una seconda conciliazione sindacale del 2.3.19.
Si è costituita la chiedendo di dichiarare il difetto di Parte_2 legittimazione passiva e comunque il rigetto del ricorso.
3.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della è documentale che la De LI Trasporti Parte_2
(composta da socia all' 1%, , socio al 99%, Parte_3 Controparte_2
amministratore Sig.ra LO ZY) in data 2.3.21 ha ceduto il ramo Con d'azienda alla DI. Trasporti composta da al 20%, Controparte_2 [...] al 40% e al 40%, amministratore Sig.ra Parte_3 Controparte_3 [...]
(moglie del Sig. ) e che le società hanno lo Parte_3 Controparte_2 stesso oggetto sociale;
risulta inoltre dalla prova per testi che il piazzale utilizzato
3 per il parcheggio dei mezzi dalle due società sia lo stesso (v. dichiarazioni testimoniali in atti).
Come evidenziato dalla parte ricorrente nelle note conclusive Controparte_2
nel ricevere la notifica del ricorso dichiara all'ufficiale giudiziario di essere l.r. sia della sia della (v. allegati note del Parte_4 Parte_2
10.12.22).
Pertanto, anche la risulta essere solidalmente obbligata con la Parte_2
cedente e la relativa eccezione deve essere rigettata.
Nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso tra i lavoratori ceduti all'interno del ramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall'art. 1406 c.c. (Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, n.6078).
Con riferimento poi all'eccezione di decadenza, si richima l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “la disciplina della decadenza ex art. 32, comma 4,
L. n. 183/10 si applica in caso di cessione di azienda solo quando venga impugnata la cessione ex art. 2112 c.c., oppure quando si impugni il licenziamento intimato prima della cessione, ed ovviamente quando si impugni il licenziamento intimato dal cessionario dopo la cessione. Non viene in rilievo la disciplina dei licenziamenti quando il lavoratore chieda che si accerti la continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario” (v. ordinanza n. 3235 depositata il 5 febbraio 2024).
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
4.
Con riguardo alla conciliazione sindacale del 2.3.19 (la quale comprende tutto il rapporto di lavoro a far data dall'assunzione) conclusa presso lo studio Della
4 Porta si segnalano in via generale due diversi orientamenti della Suprema Corte, la quale con l'ordinanza n. 1975 del 18.01.2024 rileva che la necessità che la conciliazione sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere.
Secondo i Giudici di legittimità, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto e la stipula del verbale di conciliazione, seppur avvenuta in sede diversa da quella sindacale, non produce alcun effetto invalidante sulla transazione.
In definitiva, la Cassazione afferma che deve ritenersi pienamente legittima la conciliazione sottoscritta al di fuori della sede protetta se, grazie all'assistenza del rappresentante sindacale, il lavoratore abbia firmato volontariamente e non in maniera coartata.
Per altro verso la Suprema Corte, con l'ordinanza del 15 aprile 2024, n. 10065 ha statuito che “nel sistema normativo, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. Le disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”.
5 L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v.
Cass. n. 4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinuncia in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796 del 2023;
n. 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n.
1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c.). Le considerazioni svolte conducono a ritenere che la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
Nel caso di specie, a prescindere dal contrasto giurisprudenziale, non avendo il ricorrente mosso alcuna contestazione o deduzione circa la sede della conciliazione e l'assistenza sindacale, la conciliazione deve ritenersi valida.
Il lavoratore, infatti, si limita ad una generica contestazione relativa al contenuto della conciliazione evidenziando solo che il verbale contiene “dati manifestatamente contraddittori e contrastanti, oltre che non attendibili”, senza nulla dedurre o allegare con riferimento al contenuto, all'effettiva rappresentanza sindacale o al luogo della sottoscrizione.
La stessa deve, pertanto, ritenersi valida in quanto, sebbene non firmata in sede protetta, il ricorrente, assistito da un proprio rappresentante sindacale, nulla ha
6 dedotto sul punto, dovendosi ritenere che fosse consapevole di ciò che andava a firmare e non potendosi ex se ritenere, in mancanza di qualsivoglia deduzione attorea, che la sottoscrizione presso uno studio privato renda invalido l'atto.
Pertanto, sono inammissibili tutte le domande proposte dal ricorrente fino al
2.3.19.
5.
Venendo al merito, l'odierna controversia attiene al pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario, indennità ferie non godute, tredicesima, quattordicesima e tfr.
Ebbene onde valutare la fondatezza della domanda occorre verificare l'esito della prova per testi.
Il teste ha dichiarato “ADR: sono la madre del ricorrente, Testimone_1
confermo che mio figlio ha lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 14.09.2015 fino al 21.10.2021, con mansioni di autista di Controparte_1
camion.
ADR: confermo che mio figlio si occupava anche dello scarico delle merci e tanto so perché quando tornava a casa la sera si lamentava dei dolori alle braccia per i carichi pesanti sollevati e mi diceva, su mia domanda, che non avevano un muletto.
ADR: lavorava dal lunedì al venerdì e un paio di volte al mese lavorava anche di sabato. Si alzava alle ore 5,30 e andava a prendere il camion alle 6,00. Noi abitiamo a 200-300 metri dal parcheggio dove si trovavano i camion. Intorno alle
6,00-6,15 arrivava al parcheggio antistante alla casa del sig. , dove CP_1
erano i camion, prendeva il camion assegnatogli e si recava a EL Terme, presso il caricava il camion e partiva per la destinazione Controparte_4 assegnata.
7 ADR: tanto so perché me lo riferiva mio figlio e alcune volte l'ho accompagnato anche io al parcheggio. Ovviamente se lo accompagnavo, andavo a prenderlo anche la sera.
ADR: la sera, se si trovava nella regione Campania, tornava a casa alle 20,00-
20,30. Se invece andava fuori regione ad esempio a Lecce o a Taranto, tornava a casa alle 23,00.
ADR: non so se mio figlio tornava a casa subito dopo aver parcheggiato il camion nel piazzale o se tra il momento di arrivo nel parcheggio e quando tornava a casa, faceva altre mansioni.
ADR: posso dire che il piazzale dove mio figlio andava a prendere i camion della
è lo stesso piazzale in cui ancora ci sono dei camion. Io Controparte_1 per curiosità sono andata a fare un sopralluogo e ho visto che è stata creata una nuova strada di accesso al parcheggio che è una strada sterrata, diversa da quella precedentemente usata. La strada sterrata è stata divisa in due parti da un palo, perché la stessa porta sia alla proprietà di che del cugino. CP_1
ADR: io so perché me lo hanno detto in paese che ha cambiato il CP_1
nome alla società, ma non so qual è il nome”.
Il testimone ha dichiarato “ADR: indifferente Testimone_2
ADR: Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato nella stessa ditta.
ADR: Ho lavorato per la resistente dal 2017/2018 fino al marzo 2021 .
ADR: Non ho fatto causa alla società.
ADR: Noi trasportavamo mangimi per la ditta . CP_4
ADR: Facevamo solo questo.
ADR: C'era un parcheggio era da ,caricavate e poi andavamo a CP_4 consegnare (di solito scaricano loro col muletto).
ADR: Caricavano loro della CP_4
ADR: I nostri orari non erano fissi ma dipendeva da dove dovevamo andare.
8 ADR: All'epoca caricavamo mai prima delle sette e uscivamo intorno alle 8 dalla e la sera si caricava fino alle 18. Adesso si carica la sera. CP_4
ADR: da contratto dovevo fare 40 ore settimanali.
ADR: Eravamo 5-6 autisti, ognuno usciva per conto suo con zone e viaggi diversi ma penso che gli orari siano quelli.
ADR: Le zone non erano fisse, un giorno poteva capitare di andare a Caserta e impiegare 4 ore un altro giorno si poteva lavorare 10 ore.
ADR: Se si faceva un viaggio più impegnativo , il giorno dopo si faceva un viaggio meno impegnativo.
ADR: Lavoravamo dal lunedì al venerdì.
ADR: non avevamo una pausa pranzo ma facevamo le pause obbligatorie.
ADR: Ho sempre fatto 10/15 giorni di ferie all'anno.
ADR: Noi autisti non caricavamo mai .
ADR: Noi non potevamo entrare con il camion prima delle sette.
ADR: Quasi sempre portavamo noi autisti il camion per farlo caricare alle
7.00/7.15.
ADR: La sede di lavoro era ad n un parcheggio della ditta datrice. Pt_5
ADR: La si trova invece a EL . CP_4
ADR: Lo scarico avveniva dai clienti che provvedono a scaricare il mangime se è attrezzato altrimenti si scarica dalla ponda/pedana del camion attivata dall'autista. Manualmente prima c'era un ragazzo ( ) che veniva con noi Per_1
dai clienti non attrezzati e scaricava manualmente).
ADR: A me è capitato di fare qualche scarico manuale.
ADR: Penso che ciò capitasse a tutti. A me capitava una volta a settimana ma non su tutto il camion (il camion ha 5 scarichi e magari capitava su un cliente).
ADR: Lavoro per la dal febbraio/marzo 2021 come autista. Parte_2
ADR: Io percepivo circa euro 1600,00 netti al mese.
ADR: oltre alle attività riferite non facevamo null'altro.
9 ADR: Almeno io non facevo null'altro.”.
Il testimone ha dichiarato “ADR: sono fratello del ricorrente . Testimone_3
ADR: Mio fratello ha lavorato per la resistente dal 2010 al 2016 se ben ricordo.
ADR. Poiché io prima ero pendolare e viaggiavo alle 4.30 del mattino per raggiungere Roma (poiché lavoro ad Ostia dal 1994) il lunedì mattina, CP_2
(datore di lavoro di mio fratello) passava a prendere davanti casa lui per accompagnarlo al camion verso le 4.30/5 del mattino solo il lunedì.
ADR: Mi sono trasferito da d Ostia il 1.9.14. Pt_5
ADR: Dopo il trasferimento all'inizio scendevo speso ad perché mia Pt_5
moglie ha avuto problemi di ambientamento e dunque ogni due settimane e mi trattenevo il fine settimana.
ADR: Accompagnava mio fratello al parcheggio dei camion ad Pt_5
ADR: La sera mio fratello tornava verso le 18 o più tardi (almeno quando lo vedevo rientrare a casa dei miei con cui viveva quando ero ad . Pt_5
ADR: Essendo a Roma andai per primo a soccorrere mio fratello(nel senso che l'ho raggiunto in ospedale perché aveva bisogno di assistenza) il giorno dell'infortunio, l'ho assistito per tutta la giornata.
ADR: Io sono stato sul luogo dell'incidente , ho accompagnato il perito che ha fatto dei rilievi.
ADR: Mi recai sul posto dell'incidente una settimana dopo circa.
ADR: L'incidente era avvenuto in pieno covid febbraio 2020 e guidava il camion in quanto unico coinvolto nell'incidente. Ho assistito a telefonate tra mio fratello e in cui parlavano dell'incidente e del da farsi. CP_2
ADR: So che mio fratello faceva anche mansioni di scarico (si lamentava) e ne ho avuto la conferma quando venne a scaricare ad Ostia dove lavoro e io lo raggiunsi per poi andare a prendere un caffè.
ADR: Conosco la per sentito dire. Parte_2
10 ADR: mio fratello mi diceva che la e la resistente avevano i camion Pt_2 parcheggiati nello stesso piazzale.
ADR: Ad Ostia faccio l'ispettore della guardia di finanza”.
Ciò posto, dall'istruttoria e dalla documentazione in atti risulta innanzitutto che il ricorrente, assunto a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, abbia svolto la mansione di autotrasportatore di cui al livello 4 del ccnl di categoria (v. contratto assunzione, buste paga in atti e dichiarazioni testimoniali in atti).
Con riguardo all'orario di lavoro , invece, non risulta provato quanto rivendicato in ricorso dal ricorrente.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, peraltro madre e fratello del ricorrente, oltre ad essere generiche, in parte de relato e contraddittorie tra loro
(la madre sembra confermare l'orario indicato in ricorso, mentre il fratello ha dichiarato che il lunedì gli capitava di vedere il datore di lavoro passare a CP_2
prendere il ricorrente verso le 4.30/5.00, mentre vedeva rientrare a casa il fratello verso le 18 , ma non ha saputo specificare gli orari), si scontrano con quelle rese dal teste di parte resistente che ha confermato la prospettazione resa dalla società.
Come noto, in materia di prova testimoniale, pur non sussistendo con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, tenuto conto che è venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974 (v. Cass. ordinanza n.
2295/2021 pubblicata il 2.2.2021) , tuttavia tali testimonianze devono essere valutate con il più assoluto rigore, non risultando idonee a supportare un fondato convincimento laddove contrastino con ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Questo giudice, dunque, non può in proposito che uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale, allorché i testi riferiscono in modo difforme ed inconciliabile in ordine alla medesima circostanza, il
11 giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti, atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti (v. Cassazione civile Ordinanza dell'undici marzo 2022| n. 7973).
Nel caso di specie manca dunque la prova dello svolgimento di un orario di lavoro ulteriore a quello indicato in contratto in mancanza di ulteriori elementi .
In ordine all'orario di lavoro va poi richiamato in primis quanto disposto dall'art. 11 bis del CCN di categoria che statuisce che: «per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei PO, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali».
Inoltre l'articolo 11 stabilisce cosa debba intendersi per orario di lavoro ovvero ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: • il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di
12 polizia e di dogana o altro;
33 • i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione»; precisando altresì: «Fatta eccezione per il trasporto a collettame,
l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello Super, 3° livello e 3° livello) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane».
Invero in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Difatti, al giudice deve essere fornita non gia' genericamente la prova dell'an e cioe' dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensi' anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si e' protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioe' del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
13 Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" e' affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si e' inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, e' ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav.,
n.16150 del 2018).
E' pacifico che, in materia di lavoro straordinario, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza, occorre una prova particolarmente rigorosa per dimostrare uno svolgimento del rapporto ulteriore che travalichi l'orario ordinario denunziato.
Né è consentito al Giudice, in mancanza di prova puntuale ed analitica in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario, supplire ad una tale carenza facendo ricorso al criterio di equità.
Come ritenuto dalla giurisprudenza pressoché costante, in caso di lavoro "discontinuo", quale deve qualificarsi quello svolto dalla ricorrente, i periodi di "attesa" non devono computarsi nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro supplementare, nei casi in cui il dipendente abbia avuto la libertà di trascorrere le pause senza vincoli di disponibilità nei confronti del datore di lavoro.
Ciò è ribadito da una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale "In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato
14 nell'arco compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso.(Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario) (Sez. L, Sentenza n. 1173 del
19/01/2009 (Rv. 606528 - 01).
Ancora più esplicita nel fissare un criterio distintivo tra "pause" computabili nell'orario di lavoro e riposo intermedio non computabile a tali fini è un'altra più recente pronuncia: "Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità. (Nella specie si è escluso che fossero periodi di riposo intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l'autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività)" (Sez. L, Sentenza n. 5023 del 02/03/2009 (Rv. 607675 - 01).
In ordine al valore probatorio dei dischi cronotachigrafi, secondo il condivisibile insegnamento anche della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha ragione per discostarsi "In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne
15 sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712
c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori" (in questo senso Cass. Sez. Lav., sentenza n. 10366 del 15 maggio
2014 che espressamente richiama Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437 e, ancor più recente Cass.
Sez. Lav. Sent. 25.3.2016 n. 6013 e sent. 2 settembre 2016, n. 17526).
Nel caso di specie, come detto, vi è stata contestazione ad opera della parte resistente.
La Corte ha affermato che, poiché l'avvenuto disconoscimento non inficia del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni ma le degrada a livello di presunzioni semplici, ne consegue che l'indagine dei giudici di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente.
In ogni caso, indipendentemente dal disconoscimento dei fogli di registrazione del cronotachigrafo, deve escludersi la possibilità di determinare la durata del lavoro sulla scorta delle sole risultanze del tachigrafo (ora di arrivo-ora di partenza).
Dalla prova per testi è emerso che l'orario di lavoro era variabile e dipendeva dal tragitto da effettuare.
Ne segue che in ogni caso, in base a tali principi di diritto ed in considerazione della mancanza di risultanze precise su modalità e tempi dell'attività del ricorrente nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa - cioè sulla durata complessiva: di ciascuna tipologia di
16 viaggio in base alle destinazioni;
delle attività effettive di trasporto;
degli eventuali tempi di attesa in fase di scarico/carico; dei periodi di disponibilità o riposo tra un viaggio e l'altro -, deve ritenersi che non vi siano elementi specifici da cui potersi evincere il superamento dell'orario di lavoro ordinario o della durata massima delle prestazioni lavorative, nei sensi sopra indicati, e che quindi non sia emersa prova sufficiente dello svolgimento, da parte del ricorrente, di lavoro straordinario.
Nella fattispecie in esame, le risultanze dell'istruttoria, attese anche le concrete modalità di svolgimento dell'attività, non permettono di affermare, con sufficiente certezza, lo svolgimento, per un periodo eccedente il normale orario di lavoro, di prestazione lavorativa svolta quasi per intero al di fuori dei luoghi e del controllo datoriale, se non nei limiti di quanto risulta dai dischi suddetti a conferma delle dichiarazioni testimoniali di variabilità dell'orario di lavoro.
Da tutto ciò consegue che la domanda relativa al lavoro straordinario deve accolta nei suddetti limiti.
6.
Quanto agli altri emolumenti richiesti, tfr e differenze paga tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione della prestazione lavorativa resa, occorre osservare che in atti sono state prodotte buste paga (cfr. doc in atti).
La questione del valore probatorio dei prospetti paga relativamente all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati è stata lungamente esaminata dalla giurisprudenza.
In argomento si sono espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav.
13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della
17 retribuzione, un prospetto contenente indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
L'adempimento di tale obbligo non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, l'onere della non corrispondenza tra erogazioni e buste paga può incombere sul lavoratore solo in caso di regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in concreto eseguiti.
Né le sottoscrizioni apposte in calce alle busta paga hanno valore di quietanza
(come la dicitura "per ricevuta"), tranne nell'ipotesi in cui vi è indicata espressamente accanto alla sottoscrizione la finalità "per quietanza".
Nel primo caso, infatti, come nell'ipotesi in cui la firma del lavoratore venga apposta in uno spazio bianco non recante alcuna scritta, l'apposizione della firma in calce alla busta paga è del tutto priva di univocità potendo semplicemente attestare la ricevuta da parte del lavoratore del prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo legale di consegnargli.
Nel caso di specie, le busta paga prodotte agli atti dalla resistente non risultano firmate e dunque hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute.
Il ricorso va pertanto accolto nei suddetti limiti con condanna di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti sulla base dell'orario risultante dalle buste paga e dai dischi cronotachigrafi detratte le somme che il ricorrente dichiara di aver ricevuto o che gli siano state bonificate.
7.
Con riferimento alla quattordicesima mensilità si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo
18 contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre” (v.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 giugno 2022, n. 18537).
Nel caso di specie non essendovi prova che la convenuta aderisce alla OO. SS. firmatarie del ccnl , nulla è dovuto a titolo di 14° mensilità.
8.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Tale contratto collettivo può trovare applicazione anche in assenza di formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti, direttamente ed integralmente, ove il datore vi abbia fidato tacita adesione che può essere dedotta dall'andamento dei livelli contrattuali, dall'inquadramento effettivamente
19 attribuito al lavoratore e dalla retribuzione corrisposta. La sentenza innanzi citata può essere applicata anche alla fattispecie in esame e ciò in quanto il datore di lavoro ha emesso durante tutta la durata del rapporto busta paga nella quale ha dato applicazione al CCNL di riferimento sia con riferimento alla qualifica che al calcolo della retribuzione (sia pure formale).
E, nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi di parte ricorrente che appaiono corretti e scevri da vizi, residua un credito della ricorrente, a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo dal
2.3.19 al licenziamento (11.11.21) di complessivi €6.823,75 già detratto quanto la parte ricorrente ha dichiarato aver percepito in costanza di rapporto come da conteggi del ctu cui questo giudice si riporta in quanto corretti e scevri da vizi e solo genericamente contestati.
Non possono per le ragioni suesposte ritenersi corretti i calcoli eseguiti da parte ricorrente nelle note di trattazione scritte, poiché tengono conto di voci non spettanti o comunque non provate.
Su tale somma vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
E tanto in mancanza di adeguata prova –che era onere del datore di lavoro fornire ai sensi dell'art.2697 co.2° c.c. – in ordine alla corresponsione di retribuzione ulteriori rispetto a quelle indicate in ricorso.
Difatti l'onere (ai sensi art. 2697 c.c.) di fornire la prova dell'avvenuto versamento delle somme di cui alle buste paga, compete al datore di lavoro stesso, il quale è tenuto a fornire, pur in presenza di regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore.
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo tenuto conto dell'accoglimento parziale e della natura della controversia.
20 La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la De LI PO (e la in via solidale per il periodo dal 2.3.21) al Parte_2 pagamento di euro 6.823,75 in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive, tredicesima e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste del credito al soddisfo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna le parti resistenti in solido al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2695,00 oltre rimb.
Forf., I.V.A. e cpa con distrazione, rimanendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
21
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2581/2022R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Solopaca al Corso Umberto Parte_1
38 presso lo studio dell'avv. ACETO ERNESTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato presso Corso Controparte_1
Garibaldi, 8 82100 Benevento, rappresentato e difeso dall'avv. IACOBELLI
GI EM e dall'Avv. Antonio Della Porta giusta delega in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Farina Parte_2
elettivamente domiciliata o in Sant'Agata de' Goti (BN) al Viale Giannelli n. 36 giusta delega in atti
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 14.6.22 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della “ dal Controparte_1
14.09.2015 al 21.10.2021, in qualità di operaio con mansioni di autotrasportatore merce, oltre che con effettuazioni di operazioni di scarico delle merci, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 05:30 alle ore 20:30 e, ogni mese, una o due volte nella giornata di sabato per almeno 8 ore;
- di essere stato costretto, a causa di un infortunio di lavoro, ad assentarsi per un periodo dal 13.02.2020 fino al 21.09.2020, con la sola presenza del giorno
21.09.2020 e, successivamente, per un ulteriore periodo, sempre a causa del predetto infortunio;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione per la riammissione al lavoro e di aver comunicato, con raccomandata a.r. del 06.09.2021, alla
[...]
la disponibilità alla riammissione in servizio ma di aver Controparte_1
ricevuto, in data 21.10.2021, una “Lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”;
- di aver impugnato il licenziamento, con nota raccomandata a/r datata Contr 15.12.2021, inviata alla e alla I. Controparte_1 Parte_2
in quanto, a suo dire, discriminatorio, nullo, illegittimo, invalido, infondato
[...]
sia in fatto che in diritto e di aver contestualmente richiesto l'immediata reintegra nel posto di lavoro, offrendo la disponibilità alla propria prestazione lavorativa nonchè l'immediato pagamento delle mensilità ancora non corrisposte, della retribuzione per il lavoro supplementare, straordinario e festivo, del TFR dovuto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie maturate e non godute nonché delle differenze retributive;
2 - di aver sottoscritto, in data 09.12.2017, una conciliazione in sede sindacale;
- che, dal 09.12.2017, la aveva continuato ad Controparte_1
omettere il pagamento delle spettanze dovute al lavoratore. Contr Ha chiesto di “condannare la società e la I. Controparte_1
anche in sodo tra loro, al pagamento in favore del lavoratore Parte_2 [...]
della somma di euro 72.503,74 e/o quella somma maggiore e/o Parte_1
minore che sarà ritenuta di Giustizia quale retribuzione per il lavoro straordinario effettuato, per la tredicesima e quattordicesima mensilità, per l'indennità sostitutive ferie, per gli arretrati contrattuali, per il TFR oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, come innanzi indicato. Con vittoria di spese e competenze di causa, nonchè della fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e la sussistenza di una seconda conciliazione sindacale del 2.3.19.
Si è costituita la chiedendo di dichiarare il difetto di Parte_2 legittimazione passiva e comunque il rigetto del ricorso.
3.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della è documentale che la De LI Trasporti Parte_2
(composta da socia all' 1%, , socio al 99%, Parte_3 Controparte_2
amministratore Sig.ra LO ZY) in data 2.3.21 ha ceduto il ramo Con d'azienda alla DI. Trasporti composta da al 20%, Controparte_2 [...] al 40% e al 40%, amministratore Sig.ra Parte_3 Controparte_3 [...]
(moglie del Sig. ) e che le società hanno lo Parte_3 Controparte_2 stesso oggetto sociale;
risulta inoltre dalla prova per testi che il piazzale utilizzato
3 per il parcheggio dei mezzi dalle due società sia lo stesso (v. dichiarazioni testimoniali in atti).
Come evidenziato dalla parte ricorrente nelle note conclusive Controparte_2
nel ricevere la notifica del ricorso dichiara all'ufficiale giudiziario di essere l.r. sia della sia della (v. allegati note del Parte_4 Parte_2
10.12.22).
Pertanto, anche la risulta essere solidalmente obbligata con la Parte_2
cedente e la relativa eccezione deve essere rigettata.
Nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso tra i lavoratori ceduti all'interno del ramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall'art. 1406 c.c. (Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, n.6078).
Con riferimento poi all'eccezione di decadenza, si richima l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “la disciplina della decadenza ex art. 32, comma 4,
L. n. 183/10 si applica in caso di cessione di azienda solo quando venga impugnata la cessione ex art. 2112 c.c., oppure quando si impugni il licenziamento intimato prima della cessione, ed ovviamente quando si impugni il licenziamento intimato dal cessionario dopo la cessione. Non viene in rilievo la disciplina dei licenziamenti quando il lavoratore chieda che si accerti la continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario” (v. ordinanza n. 3235 depositata il 5 febbraio 2024).
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
4.
Con riguardo alla conciliazione sindacale del 2.3.19 (la quale comprende tutto il rapporto di lavoro a far data dall'assunzione) conclusa presso lo studio Della
4 Porta si segnalano in via generale due diversi orientamenti della Suprema Corte, la quale con l'ordinanza n. 1975 del 18.01.2024 rileva che la necessità che la conciliazione sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere.
Secondo i Giudici di legittimità, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto e la stipula del verbale di conciliazione, seppur avvenuta in sede diversa da quella sindacale, non produce alcun effetto invalidante sulla transazione.
In definitiva, la Cassazione afferma che deve ritenersi pienamente legittima la conciliazione sottoscritta al di fuori della sede protetta se, grazie all'assistenza del rappresentante sindacale, il lavoratore abbia firmato volontariamente e non in maniera coartata.
Per altro verso la Suprema Corte, con l'ordinanza del 15 aprile 2024, n. 10065 ha statuito che “nel sistema normativo, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. Le disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”.
5 L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v.
Cass. n. 4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinuncia in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796 del 2023;
n. 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n.
1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c.). Le considerazioni svolte conducono a ritenere che la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
Nel caso di specie, a prescindere dal contrasto giurisprudenziale, non avendo il ricorrente mosso alcuna contestazione o deduzione circa la sede della conciliazione e l'assistenza sindacale, la conciliazione deve ritenersi valida.
Il lavoratore, infatti, si limita ad una generica contestazione relativa al contenuto della conciliazione evidenziando solo che il verbale contiene “dati manifestatamente contraddittori e contrastanti, oltre che non attendibili”, senza nulla dedurre o allegare con riferimento al contenuto, all'effettiva rappresentanza sindacale o al luogo della sottoscrizione.
La stessa deve, pertanto, ritenersi valida in quanto, sebbene non firmata in sede protetta, il ricorrente, assistito da un proprio rappresentante sindacale, nulla ha
6 dedotto sul punto, dovendosi ritenere che fosse consapevole di ciò che andava a firmare e non potendosi ex se ritenere, in mancanza di qualsivoglia deduzione attorea, che la sottoscrizione presso uno studio privato renda invalido l'atto.
Pertanto, sono inammissibili tutte le domande proposte dal ricorrente fino al
2.3.19.
5.
Venendo al merito, l'odierna controversia attiene al pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario, indennità ferie non godute, tredicesima, quattordicesima e tfr.
Ebbene onde valutare la fondatezza della domanda occorre verificare l'esito della prova per testi.
Il teste ha dichiarato “ADR: sono la madre del ricorrente, Testimone_1
confermo che mio figlio ha lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 14.09.2015 fino al 21.10.2021, con mansioni di autista di Controparte_1
camion.
ADR: confermo che mio figlio si occupava anche dello scarico delle merci e tanto so perché quando tornava a casa la sera si lamentava dei dolori alle braccia per i carichi pesanti sollevati e mi diceva, su mia domanda, che non avevano un muletto.
ADR: lavorava dal lunedì al venerdì e un paio di volte al mese lavorava anche di sabato. Si alzava alle ore 5,30 e andava a prendere il camion alle 6,00. Noi abitiamo a 200-300 metri dal parcheggio dove si trovavano i camion. Intorno alle
6,00-6,15 arrivava al parcheggio antistante alla casa del sig. , dove CP_1
erano i camion, prendeva il camion assegnatogli e si recava a EL Terme, presso il caricava il camion e partiva per la destinazione Controparte_4 assegnata.
7 ADR: tanto so perché me lo riferiva mio figlio e alcune volte l'ho accompagnato anche io al parcheggio. Ovviamente se lo accompagnavo, andavo a prenderlo anche la sera.
ADR: la sera, se si trovava nella regione Campania, tornava a casa alle 20,00-
20,30. Se invece andava fuori regione ad esempio a Lecce o a Taranto, tornava a casa alle 23,00.
ADR: non so se mio figlio tornava a casa subito dopo aver parcheggiato il camion nel piazzale o se tra il momento di arrivo nel parcheggio e quando tornava a casa, faceva altre mansioni.
ADR: posso dire che il piazzale dove mio figlio andava a prendere i camion della
è lo stesso piazzale in cui ancora ci sono dei camion. Io Controparte_1 per curiosità sono andata a fare un sopralluogo e ho visto che è stata creata una nuova strada di accesso al parcheggio che è una strada sterrata, diversa da quella precedentemente usata. La strada sterrata è stata divisa in due parti da un palo, perché la stessa porta sia alla proprietà di che del cugino. CP_1
ADR: io so perché me lo hanno detto in paese che ha cambiato il CP_1
nome alla società, ma non so qual è il nome”.
Il testimone ha dichiarato “ADR: indifferente Testimone_2
ADR: Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato nella stessa ditta.
ADR: Ho lavorato per la resistente dal 2017/2018 fino al marzo 2021 .
ADR: Non ho fatto causa alla società.
ADR: Noi trasportavamo mangimi per la ditta . CP_4
ADR: Facevamo solo questo.
ADR: C'era un parcheggio era da ,caricavate e poi andavamo a CP_4 consegnare (di solito scaricano loro col muletto).
ADR: Caricavano loro della CP_4
ADR: I nostri orari non erano fissi ma dipendeva da dove dovevamo andare.
8 ADR: All'epoca caricavamo mai prima delle sette e uscivamo intorno alle 8 dalla e la sera si caricava fino alle 18. Adesso si carica la sera. CP_4
ADR: da contratto dovevo fare 40 ore settimanali.
ADR: Eravamo 5-6 autisti, ognuno usciva per conto suo con zone e viaggi diversi ma penso che gli orari siano quelli.
ADR: Le zone non erano fisse, un giorno poteva capitare di andare a Caserta e impiegare 4 ore un altro giorno si poteva lavorare 10 ore.
ADR: Se si faceva un viaggio più impegnativo , il giorno dopo si faceva un viaggio meno impegnativo.
ADR: Lavoravamo dal lunedì al venerdì.
ADR: non avevamo una pausa pranzo ma facevamo le pause obbligatorie.
ADR: Ho sempre fatto 10/15 giorni di ferie all'anno.
ADR: Noi autisti non caricavamo mai .
ADR: Noi non potevamo entrare con il camion prima delle sette.
ADR: Quasi sempre portavamo noi autisti il camion per farlo caricare alle
7.00/7.15.
ADR: La sede di lavoro era ad n un parcheggio della ditta datrice. Pt_5
ADR: La si trova invece a EL . CP_4
ADR: Lo scarico avveniva dai clienti che provvedono a scaricare il mangime se è attrezzato altrimenti si scarica dalla ponda/pedana del camion attivata dall'autista. Manualmente prima c'era un ragazzo ( ) che veniva con noi Per_1
dai clienti non attrezzati e scaricava manualmente).
ADR: A me è capitato di fare qualche scarico manuale.
ADR: Penso che ciò capitasse a tutti. A me capitava una volta a settimana ma non su tutto il camion (il camion ha 5 scarichi e magari capitava su un cliente).
ADR: Lavoro per la dal febbraio/marzo 2021 come autista. Parte_2
ADR: Io percepivo circa euro 1600,00 netti al mese.
ADR: oltre alle attività riferite non facevamo null'altro.
9 ADR: Almeno io non facevo null'altro.”.
Il testimone ha dichiarato “ADR: sono fratello del ricorrente . Testimone_3
ADR: Mio fratello ha lavorato per la resistente dal 2010 al 2016 se ben ricordo.
ADR. Poiché io prima ero pendolare e viaggiavo alle 4.30 del mattino per raggiungere Roma (poiché lavoro ad Ostia dal 1994) il lunedì mattina, CP_2
(datore di lavoro di mio fratello) passava a prendere davanti casa lui per accompagnarlo al camion verso le 4.30/5 del mattino solo il lunedì.
ADR: Mi sono trasferito da d Ostia il 1.9.14. Pt_5
ADR: Dopo il trasferimento all'inizio scendevo speso ad perché mia Pt_5
moglie ha avuto problemi di ambientamento e dunque ogni due settimane e mi trattenevo il fine settimana.
ADR: Accompagnava mio fratello al parcheggio dei camion ad Pt_5
ADR: La sera mio fratello tornava verso le 18 o più tardi (almeno quando lo vedevo rientrare a casa dei miei con cui viveva quando ero ad . Pt_5
ADR: Essendo a Roma andai per primo a soccorrere mio fratello(nel senso che l'ho raggiunto in ospedale perché aveva bisogno di assistenza) il giorno dell'infortunio, l'ho assistito per tutta la giornata.
ADR: Io sono stato sul luogo dell'incidente , ho accompagnato il perito che ha fatto dei rilievi.
ADR: Mi recai sul posto dell'incidente una settimana dopo circa.
ADR: L'incidente era avvenuto in pieno covid febbraio 2020 e guidava il camion in quanto unico coinvolto nell'incidente. Ho assistito a telefonate tra mio fratello e in cui parlavano dell'incidente e del da farsi. CP_2
ADR: So che mio fratello faceva anche mansioni di scarico (si lamentava) e ne ho avuto la conferma quando venne a scaricare ad Ostia dove lavoro e io lo raggiunsi per poi andare a prendere un caffè.
ADR: Conosco la per sentito dire. Parte_2
10 ADR: mio fratello mi diceva che la e la resistente avevano i camion Pt_2 parcheggiati nello stesso piazzale.
ADR: Ad Ostia faccio l'ispettore della guardia di finanza”.
Ciò posto, dall'istruttoria e dalla documentazione in atti risulta innanzitutto che il ricorrente, assunto a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, abbia svolto la mansione di autotrasportatore di cui al livello 4 del ccnl di categoria (v. contratto assunzione, buste paga in atti e dichiarazioni testimoniali in atti).
Con riguardo all'orario di lavoro , invece, non risulta provato quanto rivendicato in ricorso dal ricorrente.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, peraltro madre e fratello del ricorrente, oltre ad essere generiche, in parte de relato e contraddittorie tra loro
(la madre sembra confermare l'orario indicato in ricorso, mentre il fratello ha dichiarato che il lunedì gli capitava di vedere il datore di lavoro passare a CP_2
prendere il ricorrente verso le 4.30/5.00, mentre vedeva rientrare a casa il fratello verso le 18 , ma non ha saputo specificare gli orari), si scontrano con quelle rese dal teste di parte resistente che ha confermato la prospettazione resa dalla società.
Come noto, in materia di prova testimoniale, pur non sussistendo con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, tenuto conto che è venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974 (v. Cass. ordinanza n.
2295/2021 pubblicata il 2.2.2021) , tuttavia tali testimonianze devono essere valutate con il più assoluto rigore, non risultando idonee a supportare un fondato convincimento laddove contrastino con ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Questo giudice, dunque, non può in proposito che uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale, allorché i testi riferiscono in modo difforme ed inconciliabile in ordine alla medesima circostanza, il
11 giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti, atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti (v. Cassazione civile Ordinanza dell'undici marzo 2022| n. 7973).
Nel caso di specie manca dunque la prova dello svolgimento di un orario di lavoro ulteriore a quello indicato in contratto in mancanza di ulteriori elementi .
In ordine all'orario di lavoro va poi richiamato in primis quanto disposto dall'art. 11 bis del CCN di categoria che statuisce che: «per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei PO, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali».
Inoltre l'articolo 11 stabilisce cosa debba intendersi per orario di lavoro ovvero ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: • il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di
12 polizia e di dogana o altro;
33 • i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione»; precisando altresì: «Fatta eccezione per il trasporto a collettame,
l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello Super, 3° livello e 3° livello) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane».
Invero in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Difatti, al giudice deve essere fornita non gia' genericamente la prova dell'an e cioe' dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensi' anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si e' protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioe' del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
13 Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" e' affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si e' inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, e' ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav.,
n.16150 del 2018).
E' pacifico che, in materia di lavoro straordinario, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza, occorre una prova particolarmente rigorosa per dimostrare uno svolgimento del rapporto ulteriore che travalichi l'orario ordinario denunziato.
Né è consentito al Giudice, in mancanza di prova puntuale ed analitica in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario, supplire ad una tale carenza facendo ricorso al criterio di equità.
Come ritenuto dalla giurisprudenza pressoché costante, in caso di lavoro "discontinuo", quale deve qualificarsi quello svolto dalla ricorrente, i periodi di "attesa" non devono computarsi nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro supplementare, nei casi in cui il dipendente abbia avuto la libertà di trascorrere le pause senza vincoli di disponibilità nei confronti del datore di lavoro.
Ciò è ribadito da una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale "In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato
14 nell'arco compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso.(Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario) (Sez. L, Sentenza n. 1173 del
19/01/2009 (Rv. 606528 - 01).
Ancora più esplicita nel fissare un criterio distintivo tra "pause" computabili nell'orario di lavoro e riposo intermedio non computabile a tali fini è un'altra più recente pronuncia: "Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità. (Nella specie si è escluso che fossero periodi di riposo intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l'autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività)" (Sez. L, Sentenza n. 5023 del 02/03/2009 (Rv. 607675 - 01).
In ordine al valore probatorio dei dischi cronotachigrafi, secondo il condivisibile insegnamento anche della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha ragione per discostarsi "In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne
15 sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712
c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori" (in questo senso Cass. Sez. Lav., sentenza n. 10366 del 15 maggio
2014 che espressamente richiama Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437 e, ancor più recente Cass.
Sez. Lav. Sent. 25.3.2016 n. 6013 e sent. 2 settembre 2016, n. 17526).
Nel caso di specie, come detto, vi è stata contestazione ad opera della parte resistente.
La Corte ha affermato che, poiché l'avvenuto disconoscimento non inficia del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni ma le degrada a livello di presunzioni semplici, ne consegue che l'indagine dei giudici di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente.
In ogni caso, indipendentemente dal disconoscimento dei fogli di registrazione del cronotachigrafo, deve escludersi la possibilità di determinare la durata del lavoro sulla scorta delle sole risultanze del tachigrafo (ora di arrivo-ora di partenza).
Dalla prova per testi è emerso che l'orario di lavoro era variabile e dipendeva dal tragitto da effettuare.
Ne segue che in ogni caso, in base a tali principi di diritto ed in considerazione della mancanza di risultanze precise su modalità e tempi dell'attività del ricorrente nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa - cioè sulla durata complessiva: di ciascuna tipologia di
16 viaggio in base alle destinazioni;
delle attività effettive di trasporto;
degli eventuali tempi di attesa in fase di scarico/carico; dei periodi di disponibilità o riposo tra un viaggio e l'altro -, deve ritenersi che non vi siano elementi specifici da cui potersi evincere il superamento dell'orario di lavoro ordinario o della durata massima delle prestazioni lavorative, nei sensi sopra indicati, e che quindi non sia emersa prova sufficiente dello svolgimento, da parte del ricorrente, di lavoro straordinario.
Nella fattispecie in esame, le risultanze dell'istruttoria, attese anche le concrete modalità di svolgimento dell'attività, non permettono di affermare, con sufficiente certezza, lo svolgimento, per un periodo eccedente il normale orario di lavoro, di prestazione lavorativa svolta quasi per intero al di fuori dei luoghi e del controllo datoriale, se non nei limiti di quanto risulta dai dischi suddetti a conferma delle dichiarazioni testimoniali di variabilità dell'orario di lavoro.
Da tutto ciò consegue che la domanda relativa al lavoro straordinario deve accolta nei suddetti limiti.
6.
Quanto agli altri emolumenti richiesti, tfr e differenze paga tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione della prestazione lavorativa resa, occorre osservare che in atti sono state prodotte buste paga (cfr. doc in atti).
La questione del valore probatorio dei prospetti paga relativamente all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati è stata lungamente esaminata dalla giurisprudenza.
In argomento si sono espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav.
13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della
17 retribuzione, un prospetto contenente indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
L'adempimento di tale obbligo non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, l'onere della non corrispondenza tra erogazioni e buste paga può incombere sul lavoratore solo in caso di regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in concreto eseguiti.
Né le sottoscrizioni apposte in calce alle busta paga hanno valore di quietanza
(come la dicitura "per ricevuta"), tranne nell'ipotesi in cui vi è indicata espressamente accanto alla sottoscrizione la finalità "per quietanza".
Nel primo caso, infatti, come nell'ipotesi in cui la firma del lavoratore venga apposta in uno spazio bianco non recante alcuna scritta, l'apposizione della firma in calce alla busta paga è del tutto priva di univocità potendo semplicemente attestare la ricevuta da parte del lavoratore del prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo legale di consegnargli.
Nel caso di specie, le busta paga prodotte agli atti dalla resistente non risultano firmate e dunque hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute.
Il ricorso va pertanto accolto nei suddetti limiti con condanna di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti sulla base dell'orario risultante dalle buste paga e dai dischi cronotachigrafi detratte le somme che il ricorrente dichiara di aver ricevuto o che gli siano state bonificate.
7.
Con riferimento alla quattordicesima mensilità si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo
18 contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre” (v.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 giugno 2022, n. 18537).
Nel caso di specie non essendovi prova che la convenuta aderisce alla OO. SS. firmatarie del ccnl , nulla è dovuto a titolo di 14° mensilità.
8.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Tale contratto collettivo può trovare applicazione anche in assenza di formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti, direttamente ed integralmente, ove il datore vi abbia fidato tacita adesione che può essere dedotta dall'andamento dei livelli contrattuali, dall'inquadramento effettivamente
19 attribuito al lavoratore e dalla retribuzione corrisposta. La sentenza innanzi citata può essere applicata anche alla fattispecie in esame e ciò in quanto il datore di lavoro ha emesso durante tutta la durata del rapporto busta paga nella quale ha dato applicazione al CCNL di riferimento sia con riferimento alla qualifica che al calcolo della retribuzione (sia pure formale).
E, nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi di parte ricorrente che appaiono corretti e scevri da vizi, residua un credito della ricorrente, a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo dal
2.3.19 al licenziamento (11.11.21) di complessivi €6.823,75 già detratto quanto la parte ricorrente ha dichiarato aver percepito in costanza di rapporto come da conteggi del ctu cui questo giudice si riporta in quanto corretti e scevri da vizi e solo genericamente contestati.
Non possono per le ragioni suesposte ritenersi corretti i calcoli eseguiti da parte ricorrente nelle note di trattazione scritte, poiché tengono conto di voci non spettanti o comunque non provate.
Su tale somma vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
E tanto in mancanza di adeguata prova –che era onere del datore di lavoro fornire ai sensi dell'art.2697 co.2° c.c. – in ordine alla corresponsione di retribuzione ulteriori rispetto a quelle indicate in ricorso.
Difatti l'onere (ai sensi art. 2697 c.c.) di fornire la prova dell'avvenuto versamento delle somme di cui alle buste paga, compete al datore di lavoro stesso, il quale è tenuto a fornire, pur in presenza di regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore.
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo tenuto conto dell'accoglimento parziale e della natura della controversia.
20 La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la De LI PO (e la in via solidale per il periodo dal 2.3.21) al Parte_2 pagamento di euro 6.823,75 in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive, tredicesima e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste del credito al soddisfo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna le parti resistenti in solido al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2695,00 oltre rimb.
Forf., I.V.A. e cpa con distrazione, rimanendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
21