Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2025, proposto da Emora Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Nunno, Pasquale Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1940/2025 (Repert. N. 2006/2025 del 06.06.2025) resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, il 05.06.2025, pubblicata il 06.06.2025, a definizione del giudizio R.G. n. 262/2019, nella parte in cui il Comune di Scafati è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma € 185.328,86, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa SI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, la cooperativa ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore indicata in epigrafe, recante parziale accoglimento dell’opposizione recante RG 262/2019 avverso decreto ingiuntivo n. 2126 del 2018 e conseguente condanna del Comune di Scafati al pagamento in favore della predetta cooperativa di € 185.328,86, oltre interessi ex Dlgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
1.1. La parte ricorrente ha esposto che:
- in virtù di decreto ingiuntivo n. 2126/2018, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.11.2018, notificato in data 04.12.2018, veniva ingiunto al Comune di Scafati, nella qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale S01 di pagare, in favore della ricorrente la somma di € 195.404,82, oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/02, come da domanda, a fronte del mancato pagamento di una serie di fatture per prestazioni rese dalla Cooperativa in vari Comuni, riferite a plurime annualità, per un totale complessivo di euro €195.404,82 (centonovantacinquemilaquattrocentoquattro/82), comprensivo di imposte;
- che, notificato al Comune di Scafati il predetto decreto ingiuntivo in data 04.12.2018, l’ingiunto Comune proponeva opposizione iscritta al Ruolo Generale con il numero 262/2019, chiedendone l’accoglimento, con conseguente revoca del decreto n. 2126/2018;
- che, essendo intervenuto nelle more il pagamento parziale da parte del Comune debitore della somma ingiunta (Fatture nn: 181/’16, importo 1.727,71, ADA-PAC SARNO del mese di Agosto 2016; 180/’16, importo 2.591,57, ADA-PAC Nocera Superiore del mese di Agosto 2016; 182/’16, importo 863,86, ADA-PAC Scafati del mese di Agosto 2016 per l’importo di Euro 5.183,14) il Tribunale di Nocera Inferiore, preso atto della predetta soppravvenienza, nonché dell’esito della disposta CTU, con l’azionata sentenza n. 1940/2025 (Repert. N. 2006/2025 del 06.06.2025) resa il 05.06.2025 e pubblicata il 06.06.2025, ha così deciso: “ 1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l’opposizione e, per l’effetto: 2. revoca il decreto ingiuntivo n. 2126/2018 del 20/11/2018; 3. in parziale accoglimento della domanda proposta dall’opposta condanna il COMUNE DI SCAFATI al pagamento, in favore di EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, della somma di € 185.328,86, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo ”;
- che la predetta sentenza n. 1949/2025 è passata in giudicato e dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta, a mezzo pec il 9.6.2025, sono decorsi i 120 giorni previsti dalla legge;
- che, nonostante plurimi inviti ad adempiere indirizzati al Comune, quest’ultimo non ha dato esecuzione alle statuizioni di cui al titolo azionato.
1.2. Pertanto, a fronte del perdurante inadempimento dell’Ente, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento, in favore della Cooperativa creditrice, della somma indicata nel titolo azionato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
La parte ricorrente ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al titolo in epigrafe.
2. Non si è costituito l’intimato Comune di Scafati.
3. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l’azionata sentenza con cui è stata parzialmente accolta l’opposizione e condannata la civica amministrazione al pagamento di una somma di denaro per l’importo di euro 185.328,86, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, è stata notificata in data a mezzo pec in data 09.06.2025;
- la predetta sentenza è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione (cfr. attestazione in atti del 16.07.2025);
- eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30;
- le statuizioni contenute nel titolo in epigrafe risultano, allo stato, non aver ricevuto integrale esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio.
5. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Comune di Scafati di corrispondere in favore di parte ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) le somme ad essa spettanti per effetto del titolo in epigrafe, al netto di quanto eventualmente già corrisposto e trattenuto dalla Cooperativa creditrice.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla complessità della lite e ai parametri di cui al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori, Avv. Pasquale Villani e Andrea Di Nunno, per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
SI AR, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SI AR | IG RU |
IL SEGRETARIO