Articolo 2 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 settembre 1934
Art. 2.

I soci di cooperative, che prestano la loro attivita' per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.


Entrata in vigore il 13 settembre 1934
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