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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 76 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Lanciano;
ATTORE
E
(C.F ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Domenico Sirianni;
CONVENUTO
Oggetto: prelazione agraria.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che dal 03.03.2014 conduce l'omonima azienda agricola Parte_1 individuale, provvedendo personalmente alla coltivazione dei fondi e alla raccolta;
che in conseguenza di tale attività, gli è stata riconosciuta, dalla Regione Calabria Dipartimento agricoltura, la qualifica di “imprenditorie agricolo professionale” inteso con l'acronimo
“IAP”; che, pertanto, esso attore riveste la qualifica di imprenditore agricolo, cui è esteso il diritto di prelazione agraria in vigore dal 25 agosto 2016 (art. 1, terzo comma, della legge
28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817); che è proprietario del terreno sito in Agro di Rocca di Neto,
Località “Pizzuta” distinto al catasto terreni foglio di mappa n. 19 p.lla 30, confinante con il terreno distinto al medesimo foglio di mappa, p.lla 29, a destinazione colturale seminativo;
che i proprietari di tale ultimo terreno lo hanno alienato mediante atto pubblico del 21.1.2021 (notaio Rep. n. 28.377 racc. n. 15.211) a , al prezzo Per_1 Controparte_1
1 di € 15.000,00; che la vendita è avvenuta in violazione del proprio diritto di prelazione agraria, quale imprenditore agricolo confinante;
che, in particolare, la vendita non è stata preceduta da alcuna comunicazione indirizzata all'odierno attore, nonostante fosse titolare del diritto di prelazione – ha convenuto in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la inefficacia, nei confronti del Sig. , della vendita del fondo agricolo sito in agro di Parte_1
Rocca di Neto Località “Pizzuta” distinto al catasto terreni Fg. di mappa n.19 p.lla 29, a destinazione colturale seminativo (Ha. 01.37.80), per la violazione del diritto di prelazione in capo a quest'ultimo. b) Ordinare la sostituzione ex tunc del Sig. Parte_1 nella stessa posizione sostanziale dell'acquirente di cui all'atto di Controparte_1 compravendita a rogito del notaio dott. del 21.1.2021 Rep. n. 28.377 racc. n.15.211. Per_1
c) Dichiarare il trasferimento del fondo oggetto di causa in favore del Sig. Parte_1 per il prezzo di € 15.000,00 (quindicimila) per come è indicato nel rogito del
[...]
21.1.21; d) Ordinare la trascrizione della sentenza con esonero del conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo;
e) In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente eccepito il difetto Controparte_1 di integrità del contraddittorio, per non essere stati evocati in giudizio i propri danti causa e di cui ha chiesto in subordine ordinarsi la Controparte_2 Parte_2 chiamata in giudizio quali terzi, “con onere a carico dell'attore”. Nel merito ha dedotto vizi dell'atto di citazione “in quanto, carente dei presupposti per l'azione di revocatoria”; ha esposto che i venditori hanno garantito al compratore, assumendosene ogni responsabilità, che nessuno dei confinanti avesse intenzione od interesse all'acquisto del terreno in oggetto;
che nessunarichiesta per l'esercizio di prelazione è pervenuta. Ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Esperito senza esito il tentativo di mediazione, la causa è stata successivamente trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, si rileva preliminarmente che non si è provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei danti causa dell'odierno convenuto, atteso che parti necessarie nel presente giudizio sono solo il retraente ed il terzo acquirente, mentre non occorre che al giudizio partecipi il venditore del fondo, il quale non riveste la qualità di litisconsorte necessario (cfr. Cass. n. 12893/2012).
Nemmeno è stata disposta la chiamata degli indicati soggetti, quali terzi, atteso che l'istanza formulata in tal senso dal convenuto non è conforme al dettato dell'art. 269,
2 secondo comma, c.p.c. ed inoltre il convenuto si è costituito tardivamente, incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c..
Al riguardo, come già rilevato con ordinanza del 30.06.2022, si precisa che non sussiste alcun difetto di notifica né alcuna violazione del termine a difesa per il convenuto, posto che l'atto di citazione risulta notificato in data 07.01.2022, con prima udienza indicata in citazione al 02.05.2022, nel pieno rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art
163-bis c.p.c..
Nel merito, si osserva quanto segue.
Il diritto di prelazione agraria e il conseguente diritto di riscatto, di cui all'art. 8 della L. n.
590/1965 e successive modificazione e all'art. 7 della L. n. 817/1971, ha il proprio fondamento nell'intento del legislatore di favorire la riunione, nella medesima persona, della condizione di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso, nonché di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, mediante un accorpamento dei fondi che ne migliori la redditività, evitando, al contempo, che l'esercizio della prelazione avvenga per finalità meramente speculative.
L'art. 7 della L. n. 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione ai soggetti ivi indicati, alle medesime condizioni in presenza delle quali esso è concesso, dalla precedente L.
590/1965, agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti (cfr.
Cass. n. 2482/1987).
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della prelazione e del riscatto agrario in favore dell'imprenditore agricolo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, è necessaria la sussistenza non solo dei requisiti di cui all'art. 7 cit., ma anche dei presupposti richiesti dall'art. 8 della L. 590/1965, ossia la coltivazione almeno biennale del fondo confinante di proprietà di colui che esercita il riscatto, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto (v. Cass. n. 3732/1998; n. 3561/1996; n. 177/1984).
Trattandosi di condizioni dell'azione, spetta a colui che esercita il diritto di riscatto fornire la prova della qualità di coltivatore diretto e di tutti gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione (Cass. n. 25130/2006).
L'accertamento di tali requisiti deve essere condotto con particolare rigore, per scongiurare intenti speculativi e salvaguardare le finalità sociali dell'istituto. Invero, trattasi di prescrizioni congruenti con la trasparente ratio legis, che è di incoraggiare lo sviluppo della piccola proprietà contadina, favorendone la formazione. E, tuttavia, proprio per il fatto che la scelta politica del legislatore comporta non trascurabili limitazioni
3 dell'autonomia privata, la verifica delle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento del diritto deve essere condotta con particolare rigore (Cass. n.
15899/2011).
Nella specie, l'attore ha dimostrato di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo e di condurre l'omonima azienda agricola individuale dal 3.3.2014, nonché di esercitare la coltivazione del proprio fondo da ben oltre due anni (v. visura camerale in atti).
Quanto, invece, all'ulteriore requisito richiesto dal primo comma dell'art. 8 della L. n.
590/1965 – ossia che “il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia” – l'attore non ha puntualmente allegato la sussistenza del presupposto, non ha fornito prova documentale al riguardo né ha articolato prove testimoniali idonee a dimostrare la circostanza.
Non è dunque possibile evincere le modalità di conduzione dei terreni di cui è proprietario.
Neppure emerge dagli atti da quali componenti sia composta la sua famiglia e che i familiari siano in possesso di adeguate competenze professionali nella coltivazione dei terreni.
Non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova del requisito richiesto dalla norma, in relazione alla complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, che, come detto, non deve essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo.
Al riguardo, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, "Il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione agraria di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965, avuto particolare riguardo alla capacità lavorativa del retraente e della sua famiglia, deve essere provato dimostrando la precisa entità della superficie su cui si è esercitata l'attività diretto-coltivatrice e della capacità di apporto lavorativo dei membri della famiglia da apprezzarsi in concreto" (Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3978).
In assenza di detta prova, non può ritenersi sussistente uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione.
Né, a tal fine, può valorizzarsi la mancata contestazione specifica di tale requisito da parte del convenuto.
Difatti, l'onere di contestazione specifica, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extra processuale, atteso che il principio di
4 non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, che è tipico delle vicende processuali (cfr. Cass. n. 2174/2021).
Da tutto quanto sopra esposto, deriva il rigetto della domanda.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi stabiliti dal DM 147/2022, ridotti della metà in ragione della concreta attività difensiva svolta dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Sirianni che ne ha fatto richiesta, in €
2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva, come per legge.
Crotone, 16.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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