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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore dott. Giuseppe Cardona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 262/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, in relazione alla quale sono state precisate le conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2025, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e pertanto la causa è stata rimessa subito in decisione ai sensi dell'articolo 281 – quinquies c. I c.p.c., vertente tra (c.f. ), con l'avv. Giuseppa Parte_1 CodiceFiscale_1
GL, attrice in prosecuzione - opponente contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ), tramite la mandataria P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), con l'avv. Alessandra Villecco, P.IVA_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, convenute in prosecuzione – opposte nonché nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. Ferdinando CP_4 CodiceFiscale_2
Bagalà terzo litisconsorte necessario
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi, formulata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 53/2021 R.G.Es..
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 18 dicembre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – ha proposto un ricorso per opposizione, Parte_1 denominato “ricorso ex art. 619 e segg. cpc in opposizione ad esecuzione immobiliare con istanza di sospensione”, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avente il numero 53/2021 R.G.. L'opponente ha sostenuto che
- la documentazione depositata dal creditore procedente, con riguardo al primo atto di acquisto ultraventennale, non è sufficiente, perché manca un atto attestante una trascrizione favorevole ai danti causa di CP_4 in data antecedente al ventennio dalla trascrizione del pignoramento;
- manca altresì la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità in favore dei predetti danti causa;
- il creditore procedente avrebbe potuto far trascrivere tale accettazione di eredità fino all'udienza di autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 569 c.p.c.;
- la procedura esecutiva deve essere dichiarata improcedibile. La signora ha dunque chiesto la sospensione e la chiusura Pt_1 anticipata della procedura, nonché la declaratoria di inefficacia e di nullità di tutti gli atti esecutivi intrapresi, compresa qualsivoglia aggiudicazione avvenuta medio tempore, con emissione dell'ordine di cancellare la trascrizione del pignoramento immobiliare. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospendere l'esecuzione, sostenendo che a) sembra che l'opposizione sia tardiva;
b) in ogni caso l'omissione del creditore non riguarda l'adempimento previsto dall'articolo 567 c. III c.p.c.; c) poiché il g.e. non ha ancora chiesto un'integrazione documentale, non si può imputare alcunché al creditore procedente.
ha avviato la fase a cognizione piena Parte_1 dell'opposizione. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto Controparte_1 che l'opposizione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata. Poiché la signora è proprietaria del bene oggetto dell'esecuzione Pt_1 forzata ma il debitore è , è stato necessario integrare il CP_4 contraddittorio nei confronti di costui (v. art. 604 c.p.c.; cfr. Cass. Civ. n. 29748/2011). si è costituito in giudizio, dichiarando di CP_4 avere interesse all'esito della procedura, di “riconoscersi nelle argomentazioni e nelle eccezioni sollevate dall'opponente” e di rimettersi al giudice per la decisione della causa. 2. – L'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor CP_4 doveva essere effettuata entro il termine (perentorio) del 14 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 102 c. II c.p.c. (si veda l'ordinanza del 20 giugno 2025). Dall'esame dell'atto di parte, depositato nel fascicolo informatico il 6-7 novembre 2025, risulta soltanto che la notificazione si è perfezionata
2 il 31 luglio 2025, ma non emerge la data in cui l'atto da notificare è stato consegnato all'ufficiale giudiziario. L'atto in questione, invero, è datato 25 luglio 2025; ciò però non significa automaticamente che la consegna all'u.g. sia avvenuta in tale data (chi ha redatto lo scritto potrebbe infatti avere inserito una data sbagliata). Il signor si è costituito in giudizio;
tuttavia il decorso di un termine CP_4 perentorio senza che una determinata attività sia posta in essere dovrebbe comportare la chiusura anticipata del processo civile con una pronuncia in rito, a prescindere dal “raggiungimento dello scopo” dell'atto (non si tratterebbe infatti di una nullità, sanabile ai sensi dell'articolo 156 c. III c.p.c., ma della scadenza di un termine perentorio in mancanza dei presupposti per la rimessione nei termini). Ciò posto, siccome l'accertamento della causa di chiusura in rito del presente procedimento comporta comunque un'istruttoria e quindi la necessità della rimessione sul ruolo, in ossequio al criterio cd. della ragione più liquida si ometterà tale passaggio procedurale e si emetterà un'immediata pronuncia nel merito. 2.1. – Infatti l'opposizione è comunque infondata per le ragioni che si illustrano di seguito. 2.2. – E' appena il caso di evidenziare che le questioni poste dalla signora riguardano la regolarità del processo esecutivo, quindi rispetto ad Pt_1 esse si pone semmai un problema di tempestività ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. e non ex art. 615 c. II c.p.c.. Non è il caso di approfondire neppure tale questione, perché a parere dello scrivente emerge fin da ora (senza che vi sia la necessità di ulteriori lungaggini procedurali) un motivo che porta al rigetto dell'opposizione. E' opportuno soltanto precisare che le doglianze sollevate dalla signora , per le ragioni che si esporranno Pt_1 di seguito, non sono riconducibili all'articolo 567 c.p.c. (sul punto comunque l'opponente è d'accordo, come si ricava da ultimo dalla terza pagina della memoria di replica datata 4 giugno 2025). 3. – Come si legge nel ricorso introduttivo datato 14 ottobre 2023, il 1° maggio 2023 è stata emessa l'ordinanza di vendita, con delega delle attività ai sensi dell'articolo 591 – bis c.p.c.. La contestazione (come peraltro ha precisato l'opponente) non può riguardare la completezza della documentazione richiesta, a pena di inefficacia del pignoramento, dall'articolo 567 c. II c.p.c., cioè (oltre all'estratto del catasto) i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure un certificato notarile che attesti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. L'articolo 567 c. II c.p.c. richiede cioè soltanto che il creditore procedente documenti la “storia” del catasto e dei registri immobiliari per venti anni.
3 3.1. – Se nel processo esecutivo tale documentazione viene prodotta entro i termini stabiliti dall'articolo 567 c. II c.p.c., l'ulteriore integrazione fino alla data del primo acquisto effettuato oltre il ventennio, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente (Cass. Civ. n. 15597/2019), è però necessaria per poter vendere l'immobile pignorato. Anche un acquisto effettuato mortis causa deve essere trascritto nei registri immobiliari affinché questo sia opponibile ai terzi, i quali nelle more potrebbero ad esempio iscrivere un'ipoteca anche contro il defunto (art. 2829 c.c.) e, in base al meccanismo disciplinato dall'articolo 2650 c. II c.c., verrebbero preferiti anche se successivamente si ripristinasse la
“catena” delle trascrizioni. Più in generale, come ha precisato la Corte di Cassazione nell'arresto n. 15597/2019, l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione circa la proprietà in capo al debitore esecutato del bene immobile sottoposto all'esecuzione forzata è formale e non è sostanziale (“il legislatore del processo espropriativo non ha richiesto che in sede esecutiva si desse luogo a un compiuto accertamento della proprietà (ovvero titolarità) dell'esecutato”), ma lo scopo della normativa è comunque quello di garantire “con un ragionevole grado di probabilità” che l'esecuzione riguardi dei beni dell'esecutato e dunque che la vendita sia “stabile”. Tanto premesso, la Suprema Corte non ha “esteso” la portata applicativa dell'articolo 567 c. II c.p.c. (che infatti è chiaro nel prescrivere che la documentazione riguardi soltanto il ventennio prima del pignoramento immobiliare), ma ha affermato che
- “in estrinsecazione dei consueti poteri ordinatori del giudice dell'esecuzione”, “in merito alle verifiche preliminari all'accoglimento dell'istanza di vendita, ma non di quelli tipizzati dall'art. 567 cod. proc. civ.”, è necessario acquisire l'ulteriore documentazione che consenta di risalire al primo atto di acquisto anteriore al ventennio;
- “il regime del relativo termine fissato per l'acquisizione documentale” è “quello ordinatorio di cui agli artt. 152 e 154, cod. proc. civ.”. Di conseguenza, nel principio di diritto si accenna a un' “ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale” che il giudice dell'esecuzione deve emettere, in modo tale che egli assegni un termine per il deposito dell'integrazione documentale, in mancanza della quale il processo esecutivo deve essere chiuso in via anticipata (con un'estinzione cd. atipica). 3.2. – L'opponente ha affermato che il processo esecutivo n. 53/2021 R.G.Es. deve chiudersi in via anticipata soltanto a seguito del riscontro della mancata produzione della predetta documentazione (entro la pronuncia dell'ordinanza di vendita), perché la relazione notarile sostitutiva non ne ha fatto menzione e successivamente il creditore procedente non l'ha prodotta.
4 Invece, proprio nell'arresto del 2019 sopra richiamato è stato precisato (e giova ribadire adesso) che a) l'articolo 567 c. II c.p.c. impone la produzione di documentazione
“ventennale”; b) ulteriori documenti sono necessari ai fini del perseguimento di uno degli scopi della vendita forzata (evitare per quanto possibile l'evizione), ma il loro deposito non è prescritto dall'articolo 567 c. II c.p.c. e pertanto non si può applicare l'articolo 567 c. III c.p.c. (non si tratta cioè delle verifiche “tipizzate” dall'articolo 567 c. II c.p.c.); c) se il creditore (il quale non ne ha l'obbligo ai sensi dell'articolo 567 c. II c.p.c.) non produce “spontaneamente” l'ulteriore documentazione indicata dalla Corte di Cassazione, il giudice dell'esecuzione deve assegnare un termine per tale produzione, nell'esercizio della propria potestà ordinatoria, disciplinata dagli articoli 152 e 154 c.p.c.; d) soltanto qualora tale termine sia assegnato e non sia rispettato, il processo esecutivo deve essere dichiarato improcedibile.
3.3. – Nel ricorso introduttivo non è stato evidenziato che il giudice dell'esecuzione avesse assegnato il predetto termine e che il creditore procedente non lo avesse rispettato. Pertanto il motivo di opposizione è infondato.
4. – Alla stessa conclusione si giunge per la trascrizione di un atto di accettazione tacita dell'eredità: anche in tal caso infatti l'articolo 567 c. II c.p.c. non prescrive il predetto adempimento1, che però è necessario affinché si riducano le possibilità dell'evizione a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento. Tuttavia il processo esecutivo, in mancanza di una norma di legge che imponga automaticamente un determinato adempimento al creditore procedente, non può arrestarsi in via anticipata;
tale esito si può avere soltanto se il giudice dell'esecuzione assegni un termine per l'integrazione documentale e se il termine non venga rispettato. La Corte di Cassazione, in un passo della sentenza n. 11638/2014, ha affermato che la continuità delle trascrizioni deve essere ripristinata prima dell'autorizzazione alla vendita;
l'opponente ha quindi sostenuto che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità è possibile anche in corso di procedura, “però entro e non oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 c.p.c.” (si veda l'inizio dell'undicesima pagina del ricorso) e che, in sostanza, il vizio rilevato impedisce anche l'emissione del decreto di trasferimento nonostante l'aggiudicazione.
5 4.1. – E' opportuno riportare per esteso uno stralcio della pronuncia n. 11638/2014 della Corte di Cassazione, che lo scrivente condivide interamente: “Dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare è quella di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente), la trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sarà in sè invalida ne' inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale”. La Suprema Corte non ha dunque affermato che la vendita forzata eseguita senza la trascrizione di un'accettazione tacita di eredità sia nulla, ma che il decreto di trasferimento comunque emesso è “a rischio di evizione”2, fermo restando che l'articolo 2650 c. II c.c. non pone dei limiti temporali e dunque consente di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo anche dopo la conclusione del processo esecutivo. La circostanza rilevata dall'opponente non ha reso dunque illegittimo tout court il prosieguo dell'esecuzione forzata. 4.2. – Ciò non significa che la procedura esecutiva, al momento della presentazione del ricorso, fosse priva di “potenziali criticità”. Tuttavia
- una nullità, una decadenza o comunque un vizio che comporti la chiusura in via anticipata della procedura devono essere ricavate da una specifica norma di legge;
- l'articolo 567 c. II e III c.p.c. non può essere esteso oltre ai casi in esso previsti;
- peraltro non sembra che un provvedimento giudiziale possa di per sé determinare l'improcedibilità del processo esecutivo in cui tale
6 provvedimento sia stato emesso (la tesi dell'opponente è che “il superamento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.” (cioè, in sostanza, l'emissione dell'ordinanza di vendita da parte del giudice dell'esecuzione, con cui si conclude una delle fasi del processo esecutivo) “senza sanatoria alcuna entro la stessa della eccepita omissione” renda
“irrimediabilmente inefficace ed improcedibile il pignoramento”, mentre l'opposizione non avrebbe potuto essere proposta prima della predetta udienza ex art. 569 c.p.c. (si vedano la tredicesima pagina della memoria di replica datata 19 febbraio 2025 e la quattordicesima pagina della comparsa conclusionale datata 20 maggio 2025);
- il giudice dell'esecuzione ha sempre la possibilità di assegnare un termine “ordinatorio” per le integrazioni documentali sopra cennate (e più in generale per garantire che il processo esecutivo possa proseguire in maniera ordinata e spedita;
cfr. ad esempio, per un caso particolare del processo esecutivo, Cass. Civ. n. 8113/2022), scaduto il quale, qualora tali integrazioni non siano prodotte e si tratti di documenti necessari per la prosecuzione della procedura, questa dovrà essere dichiarata improcedibile (ciò si ricava dall'articolo 154 c.p.c., quindi da una norma di legge);
- insomma, in mancanza di un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione fissi al creditore procedente un termine per ovviare alle criticità rilevate dalla parte opponente, il processo esecutivo non può essere dichiarato improcedibile. Non è ultroneo evidenziare che, anche nell'arresto del 2014 sopra cennato, la Corte di Cassazione ha precisato che vi è la possibilità che il giudice dell'esecuzione assegni un termine per l'effettuazione dell'adempimento necessario affinché la vendita forzata sia “stabile” (si veda il punto 4.3 della motivazione, in cui la congiunzione “ovvero” introduce la precisazione sulla tempistica dell'adempimento in caso (invece) di esecuzione esattoriale), senza però imporre uno specifico termine di decadenza (se non ricollegato alla fissazione di tale termine ordinatorio da parte del giudice dell'esecuzione) qualora l'esecuzione sia “ordinaria”).
4.2.1. – E' il caso di evidenziare che, siccome chi scrive può pronunciarsi entro i limiti del ricorso e con riguardo alla situazione esistente al momento del suo deposito, non è possibile accertare se successivamente si sia verificata una causa di chiusura “atipica” del processo esecutivo. Ciò che invece conta in questa sede precisare è che, alla data del deposito della domanda introduttiva, non si era verificata tale causa.
5. – In definitiva, l'opposizione è infondata.
6. – Le spese di lite della fase a cognizione ordinaria seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente – attrice in prosecuzione e in favore della creditrice che si è costituita in giudizio, ai sensi della tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, valori minimi in
7 considerazione dell'istruttoria soltanto documentale e della non particolare complessità delle questioni affrontate. E' il caso di precisare che, anche se l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione è comunque superata dalla sentenza che definisce il primo grado di giudizio, la statuizione sulle spese ivi contenuta (e limitata alla fase a cognizione sommaria) deve essere confermata. In mancanza di specificazioni nel corso della fase a cognizione ordinaria, si ritiene di mantenere la valutazione del g.e. secondo cui il valore della causa è compreso nello scaglione tra € 52.000,01 e € 260.000,00 (nell'atto di pignoramento si accenna a un credito posto all'interno di tale scaglione). 6.1. – Non si deve provvedere sulle spese nei rapporti con la banca che non si è costituita e quindi non ne ha sostenute. 6.2. – Benché abbia dichiarato di concordare con le tesi CP_4 della signora , egli si è comunque rimesso alle valutazioni del Pt_1 giudice, non formulando dunque una vera e propria contestazione (sia pure in adesione alle tesi dell'opponente). Si ritiene pertanto che le spese di lite nei rapporti con il terzo evocato in giudizio quale litisconsorte necessario debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Cardona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione endo-esecutiva introdotto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, nonché nei confronti di , ogni CP_4 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma la statuizione sulle spese della fase a cognizione sommaria contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione e condanna
[...]
a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite della fase a cognizione ordinaria sostenute da quest'ultima, liquidate in € 7.051,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti di CP_4
.
[...]
Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 23 dicembre 2025.
Il giudice
dott. Giuseppe Cardona
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il creditore procedente deve “fotografare” la situazione esistente presso il catasto e i registri immobiliari;
di conseguenza, se l'accettazione tacita dell'eredità non è stata ancora trascritta, l'articolo 567 c. II c.p.c. non impone di inserirla in tali registri. 2 Si richiama un altro passo della sentenza: “Per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni”. In altri termini, se anche una vendita coattiva è valida ed efficace perché comunque il soggetto esecutato ha accettato l'eredità, l'articolo 2650 c. II c.c. impone al g.e. di verificare che tale accettazione sia trascritta nei registri immobiliari, non però ai fini della legittimità in sé dell'esecuzione e della vendita (infatti la Suprema Corte, poco prima, aveva chiarito che “in astratto”, se vi è stata l'accettazione dell'eredità, “si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione”), bensì allo scopo di assicurare in concreto che il decreto di trasferimento non sia “instabile” perché vi è il rischio dell'evizione.
Il Tribunale di Locri Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore dott. Giuseppe Cardona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 262/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, in relazione alla quale sono state precisate le conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2025, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e pertanto la causa è stata rimessa subito in decisione ai sensi dell'articolo 281 – quinquies c. I c.p.c., vertente tra (c.f. ), con l'avv. Giuseppa Parte_1 CodiceFiscale_1
GL, attrice in prosecuzione - opponente contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ), tramite la mandataria P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), con l'avv. Alessandra Villecco, P.IVA_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, convenute in prosecuzione – opposte nonché nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. Ferdinando CP_4 CodiceFiscale_2
Bagalà terzo litisconsorte necessario
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi, formulata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 53/2021 R.G.Es..
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 18 dicembre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – ha proposto un ricorso per opposizione, Parte_1 denominato “ricorso ex art. 619 e segg. cpc in opposizione ad esecuzione immobiliare con istanza di sospensione”, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avente il numero 53/2021 R.G.. L'opponente ha sostenuto che
- la documentazione depositata dal creditore procedente, con riguardo al primo atto di acquisto ultraventennale, non è sufficiente, perché manca un atto attestante una trascrizione favorevole ai danti causa di CP_4 in data antecedente al ventennio dalla trascrizione del pignoramento;
- manca altresì la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità in favore dei predetti danti causa;
- il creditore procedente avrebbe potuto far trascrivere tale accettazione di eredità fino all'udienza di autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 569 c.p.c.;
- la procedura esecutiva deve essere dichiarata improcedibile. La signora ha dunque chiesto la sospensione e la chiusura Pt_1 anticipata della procedura, nonché la declaratoria di inefficacia e di nullità di tutti gli atti esecutivi intrapresi, compresa qualsivoglia aggiudicazione avvenuta medio tempore, con emissione dell'ordine di cancellare la trascrizione del pignoramento immobiliare. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospendere l'esecuzione, sostenendo che a) sembra che l'opposizione sia tardiva;
b) in ogni caso l'omissione del creditore non riguarda l'adempimento previsto dall'articolo 567 c. III c.p.c.; c) poiché il g.e. non ha ancora chiesto un'integrazione documentale, non si può imputare alcunché al creditore procedente.
ha avviato la fase a cognizione piena Parte_1 dell'opposizione. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto Controparte_1 che l'opposizione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata. Poiché la signora è proprietaria del bene oggetto dell'esecuzione Pt_1 forzata ma il debitore è , è stato necessario integrare il CP_4 contraddittorio nei confronti di costui (v. art. 604 c.p.c.; cfr. Cass. Civ. n. 29748/2011). si è costituito in giudizio, dichiarando di CP_4 avere interesse all'esito della procedura, di “riconoscersi nelle argomentazioni e nelle eccezioni sollevate dall'opponente” e di rimettersi al giudice per la decisione della causa. 2. – L'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor CP_4 doveva essere effettuata entro il termine (perentorio) del 14 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 102 c. II c.p.c. (si veda l'ordinanza del 20 giugno 2025). Dall'esame dell'atto di parte, depositato nel fascicolo informatico il 6-7 novembre 2025, risulta soltanto che la notificazione si è perfezionata
2 il 31 luglio 2025, ma non emerge la data in cui l'atto da notificare è stato consegnato all'ufficiale giudiziario. L'atto in questione, invero, è datato 25 luglio 2025; ciò però non significa automaticamente che la consegna all'u.g. sia avvenuta in tale data (chi ha redatto lo scritto potrebbe infatti avere inserito una data sbagliata). Il signor si è costituito in giudizio;
tuttavia il decorso di un termine CP_4 perentorio senza che una determinata attività sia posta in essere dovrebbe comportare la chiusura anticipata del processo civile con una pronuncia in rito, a prescindere dal “raggiungimento dello scopo” dell'atto (non si tratterebbe infatti di una nullità, sanabile ai sensi dell'articolo 156 c. III c.p.c., ma della scadenza di un termine perentorio in mancanza dei presupposti per la rimessione nei termini). Ciò posto, siccome l'accertamento della causa di chiusura in rito del presente procedimento comporta comunque un'istruttoria e quindi la necessità della rimessione sul ruolo, in ossequio al criterio cd. della ragione più liquida si ometterà tale passaggio procedurale e si emetterà un'immediata pronuncia nel merito. 2.1. – Infatti l'opposizione è comunque infondata per le ragioni che si illustrano di seguito. 2.2. – E' appena il caso di evidenziare che le questioni poste dalla signora riguardano la regolarità del processo esecutivo, quindi rispetto ad Pt_1 esse si pone semmai un problema di tempestività ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. e non ex art. 615 c. II c.p.c.. Non è il caso di approfondire neppure tale questione, perché a parere dello scrivente emerge fin da ora (senza che vi sia la necessità di ulteriori lungaggini procedurali) un motivo che porta al rigetto dell'opposizione. E' opportuno soltanto precisare che le doglianze sollevate dalla signora , per le ragioni che si esporranno Pt_1 di seguito, non sono riconducibili all'articolo 567 c.p.c. (sul punto comunque l'opponente è d'accordo, come si ricava da ultimo dalla terza pagina della memoria di replica datata 4 giugno 2025). 3. – Come si legge nel ricorso introduttivo datato 14 ottobre 2023, il 1° maggio 2023 è stata emessa l'ordinanza di vendita, con delega delle attività ai sensi dell'articolo 591 – bis c.p.c.. La contestazione (come peraltro ha precisato l'opponente) non può riguardare la completezza della documentazione richiesta, a pena di inefficacia del pignoramento, dall'articolo 567 c. II c.p.c., cioè (oltre all'estratto del catasto) i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure un certificato notarile che attesti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. L'articolo 567 c. II c.p.c. richiede cioè soltanto che il creditore procedente documenti la “storia” del catasto e dei registri immobiliari per venti anni.
3 3.1. – Se nel processo esecutivo tale documentazione viene prodotta entro i termini stabiliti dall'articolo 567 c. II c.p.c., l'ulteriore integrazione fino alla data del primo acquisto effettuato oltre il ventennio, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente (Cass. Civ. n. 15597/2019), è però necessaria per poter vendere l'immobile pignorato. Anche un acquisto effettuato mortis causa deve essere trascritto nei registri immobiliari affinché questo sia opponibile ai terzi, i quali nelle more potrebbero ad esempio iscrivere un'ipoteca anche contro il defunto (art. 2829 c.c.) e, in base al meccanismo disciplinato dall'articolo 2650 c. II c.c., verrebbero preferiti anche se successivamente si ripristinasse la
“catena” delle trascrizioni. Più in generale, come ha precisato la Corte di Cassazione nell'arresto n. 15597/2019, l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione circa la proprietà in capo al debitore esecutato del bene immobile sottoposto all'esecuzione forzata è formale e non è sostanziale (“il legislatore del processo espropriativo non ha richiesto che in sede esecutiva si desse luogo a un compiuto accertamento della proprietà (ovvero titolarità) dell'esecutato”), ma lo scopo della normativa è comunque quello di garantire “con un ragionevole grado di probabilità” che l'esecuzione riguardi dei beni dell'esecutato e dunque che la vendita sia “stabile”. Tanto premesso, la Suprema Corte non ha “esteso” la portata applicativa dell'articolo 567 c. II c.p.c. (che infatti è chiaro nel prescrivere che la documentazione riguardi soltanto il ventennio prima del pignoramento immobiliare), ma ha affermato che
- “in estrinsecazione dei consueti poteri ordinatori del giudice dell'esecuzione”, “in merito alle verifiche preliminari all'accoglimento dell'istanza di vendita, ma non di quelli tipizzati dall'art. 567 cod. proc. civ.”, è necessario acquisire l'ulteriore documentazione che consenta di risalire al primo atto di acquisto anteriore al ventennio;
- “il regime del relativo termine fissato per l'acquisizione documentale” è “quello ordinatorio di cui agli artt. 152 e 154, cod. proc. civ.”. Di conseguenza, nel principio di diritto si accenna a un' “ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale” che il giudice dell'esecuzione deve emettere, in modo tale che egli assegni un termine per il deposito dell'integrazione documentale, in mancanza della quale il processo esecutivo deve essere chiuso in via anticipata (con un'estinzione cd. atipica). 3.2. – L'opponente ha affermato che il processo esecutivo n. 53/2021 R.G.Es. deve chiudersi in via anticipata soltanto a seguito del riscontro della mancata produzione della predetta documentazione (entro la pronuncia dell'ordinanza di vendita), perché la relazione notarile sostitutiva non ne ha fatto menzione e successivamente il creditore procedente non l'ha prodotta.
4 Invece, proprio nell'arresto del 2019 sopra richiamato è stato precisato (e giova ribadire adesso) che a) l'articolo 567 c. II c.p.c. impone la produzione di documentazione
“ventennale”; b) ulteriori documenti sono necessari ai fini del perseguimento di uno degli scopi della vendita forzata (evitare per quanto possibile l'evizione), ma il loro deposito non è prescritto dall'articolo 567 c. II c.p.c. e pertanto non si può applicare l'articolo 567 c. III c.p.c. (non si tratta cioè delle verifiche “tipizzate” dall'articolo 567 c. II c.p.c.); c) se il creditore (il quale non ne ha l'obbligo ai sensi dell'articolo 567 c. II c.p.c.) non produce “spontaneamente” l'ulteriore documentazione indicata dalla Corte di Cassazione, il giudice dell'esecuzione deve assegnare un termine per tale produzione, nell'esercizio della propria potestà ordinatoria, disciplinata dagli articoli 152 e 154 c.p.c.; d) soltanto qualora tale termine sia assegnato e non sia rispettato, il processo esecutivo deve essere dichiarato improcedibile.
3.3. – Nel ricorso introduttivo non è stato evidenziato che il giudice dell'esecuzione avesse assegnato il predetto termine e che il creditore procedente non lo avesse rispettato. Pertanto il motivo di opposizione è infondato.
4. – Alla stessa conclusione si giunge per la trascrizione di un atto di accettazione tacita dell'eredità: anche in tal caso infatti l'articolo 567 c. II c.p.c. non prescrive il predetto adempimento1, che però è necessario affinché si riducano le possibilità dell'evizione a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento. Tuttavia il processo esecutivo, in mancanza di una norma di legge che imponga automaticamente un determinato adempimento al creditore procedente, non può arrestarsi in via anticipata;
tale esito si può avere soltanto se il giudice dell'esecuzione assegni un termine per l'integrazione documentale e se il termine non venga rispettato. La Corte di Cassazione, in un passo della sentenza n. 11638/2014, ha affermato che la continuità delle trascrizioni deve essere ripristinata prima dell'autorizzazione alla vendita;
l'opponente ha quindi sostenuto che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità è possibile anche in corso di procedura, “però entro e non oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 c.p.c.” (si veda l'inizio dell'undicesima pagina del ricorso) e che, in sostanza, il vizio rilevato impedisce anche l'emissione del decreto di trasferimento nonostante l'aggiudicazione.
5 4.1. – E' opportuno riportare per esteso uno stralcio della pronuncia n. 11638/2014 della Corte di Cassazione, che lo scrivente condivide interamente: “Dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare è quella di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente), la trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sarà in sè invalida ne' inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale”. La Suprema Corte non ha dunque affermato che la vendita forzata eseguita senza la trascrizione di un'accettazione tacita di eredità sia nulla, ma che il decreto di trasferimento comunque emesso è “a rischio di evizione”2, fermo restando che l'articolo 2650 c. II c.c. non pone dei limiti temporali e dunque consente di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo anche dopo la conclusione del processo esecutivo. La circostanza rilevata dall'opponente non ha reso dunque illegittimo tout court il prosieguo dell'esecuzione forzata. 4.2. – Ciò non significa che la procedura esecutiva, al momento della presentazione del ricorso, fosse priva di “potenziali criticità”. Tuttavia
- una nullità, una decadenza o comunque un vizio che comporti la chiusura in via anticipata della procedura devono essere ricavate da una specifica norma di legge;
- l'articolo 567 c. II e III c.p.c. non può essere esteso oltre ai casi in esso previsti;
- peraltro non sembra che un provvedimento giudiziale possa di per sé determinare l'improcedibilità del processo esecutivo in cui tale
6 provvedimento sia stato emesso (la tesi dell'opponente è che “il superamento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.” (cioè, in sostanza, l'emissione dell'ordinanza di vendita da parte del giudice dell'esecuzione, con cui si conclude una delle fasi del processo esecutivo) “senza sanatoria alcuna entro la stessa della eccepita omissione” renda
“irrimediabilmente inefficace ed improcedibile il pignoramento”, mentre l'opposizione non avrebbe potuto essere proposta prima della predetta udienza ex art. 569 c.p.c. (si vedano la tredicesima pagina della memoria di replica datata 19 febbraio 2025 e la quattordicesima pagina della comparsa conclusionale datata 20 maggio 2025);
- il giudice dell'esecuzione ha sempre la possibilità di assegnare un termine “ordinatorio” per le integrazioni documentali sopra cennate (e più in generale per garantire che il processo esecutivo possa proseguire in maniera ordinata e spedita;
cfr. ad esempio, per un caso particolare del processo esecutivo, Cass. Civ. n. 8113/2022), scaduto il quale, qualora tali integrazioni non siano prodotte e si tratti di documenti necessari per la prosecuzione della procedura, questa dovrà essere dichiarata improcedibile (ciò si ricava dall'articolo 154 c.p.c., quindi da una norma di legge);
- insomma, in mancanza di un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione fissi al creditore procedente un termine per ovviare alle criticità rilevate dalla parte opponente, il processo esecutivo non può essere dichiarato improcedibile. Non è ultroneo evidenziare che, anche nell'arresto del 2014 sopra cennato, la Corte di Cassazione ha precisato che vi è la possibilità che il giudice dell'esecuzione assegni un termine per l'effettuazione dell'adempimento necessario affinché la vendita forzata sia “stabile” (si veda il punto 4.3 della motivazione, in cui la congiunzione “ovvero” introduce la precisazione sulla tempistica dell'adempimento in caso (invece) di esecuzione esattoriale), senza però imporre uno specifico termine di decadenza (se non ricollegato alla fissazione di tale termine ordinatorio da parte del giudice dell'esecuzione) qualora l'esecuzione sia “ordinaria”).
4.2.1. – E' il caso di evidenziare che, siccome chi scrive può pronunciarsi entro i limiti del ricorso e con riguardo alla situazione esistente al momento del suo deposito, non è possibile accertare se successivamente si sia verificata una causa di chiusura “atipica” del processo esecutivo. Ciò che invece conta in questa sede precisare è che, alla data del deposito della domanda introduttiva, non si era verificata tale causa.
5. – In definitiva, l'opposizione è infondata.
6. – Le spese di lite della fase a cognizione ordinaria seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente – attrice in prosecuzione e in favore della creditrice che si è costituita in giudizio, ai sensi della tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, valori minimi in
7 considerazione dell'istruttoria soltanto documentale e della non particolare complessità delle questioni affrontate. E' il caso di precisare che, anche se l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione è comunque superata dalla sentenza che definisce il primo grado di giudizio, la statuizione sulle spese ivi contenuta (e limitata alla fase a cognizione sommaria) deve essere confermata. In mancanza di specificazioni nel corso della fase a cognizione ordinaria, si ritiene di mantenere la valutazione del g.e. secondo cui il valore della causa è compreso nello scaglione tra € 52.000,01 e € 260.000,00 (nell'atto di pignoramento si accenna a un credito posto all'interno di tale scaglione). 6.1. – Non si deve provvedere sulle spese nei rapporti con la banca che non si è costituita e quindi non ne ha sostenute. 6.2. – Benché abbia dichiarato di concordare con le tesi CP_4 della signora , egli si è comunque rimesso alle valutazioni del Pt_1 giudice, non formulando dunque una vera e propria contestazione (sia pure in adesione alle tesi dell'opponente). Si ritiene pertanto che le spese di lite nei rapporti con il terzo evocato in giudizio quale litisconsorte necessario debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Cardona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione endo-esecutiva introdotto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, nonché nei confronti di , ogni CP_4 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma la statuizione sulle spese della fase a cognizione sommaria contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione e condanna
[...]
a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite della fase a cognizione ordinaria sostenute da quest'ultima, liquidate in € 7.051,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti di CP_4
.
[...]
Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 23 dicembre 2025.
Il giudice
dott. Giuseppe Cardona
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il creditore procedente deve “fotografare” la situazione esistente presso il catasto e i registri immobiliari;
di conseguenza, se l'accettazione tacita dell'eredità non è stata ancora trascritta, l'articolo 567 c. II c.p.c. non impone di inserirla in tali registri. 2 Si richiama un altro passo della sentenza: “Per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni”. In altri termini, se anche una vendita coattiva è valida ed efficace perché comunque il soggetto esecutato ha accettato l'eredità, l'articolo 2650 c. II c.c. impone al g.e. di verificare che tale accettazione sia trascritta nei registri immobiliari, non però ai fini della legittimità in sé dell'esecuzione e della vendita (infatti la Suprema Corte, poco prima, aveva chiarito che “in astratto”, se vi è stata l'accettazione dell'eredità, “si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione”), bensì allo scopo di assicurare in concreto che il decreto di trasferimento non sia “instabile” perché vi è il rischio dell'evizione.