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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 729/2023
Verbale di udienza del 14/10/2025
E' presente l'avv. TT personalmente quale difensore di se stessa e l'avv.
NA TR per parte ricorrente che si riportano al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate.
E' presente l'avv. Garofalo per l' che si riporta alle difese in atti. CP_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 729/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. PETRONE VINCENZINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzi pe.c. indicati:
Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avvv.ti , NICOLA DI RONZA e Controparte_2
IA TE, con i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla via
Roma 17 presso la sede provinciale dell'Ente (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_3
, giusta procura speciale per notar di Roma rep. Controparte_4 Persona_1
n. 180134 racc. n. 12348 del 22 giugno 2023, rilasciata dal Presidente e Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Avellino (AV), Parco Abate
n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Ucci, che la rappresenta e difende in virtù di
2 procura in atti (indirizzo pec indicato: ; Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/3/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
012202390000922 53/000, notificata a mezzo PEC in data 14.02.2023, in relazione agli avvisi di addebito n. 31220160002657258000 e n. 311220170002011190000, emessi dall' sede di Avellino, chiedendo: “A) accertare e dichiarare la nullità CP_1
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum de beatur, con
pronuncia di annullamento del l'intimazione di pagamento n. CP_5
012202390000922 53/000 (notificata a mezzo pec il 14.02.2023), con la quale l' CP_1 per il tramite dell' ha ingiunto il pagamento dei Controparte_3 contributi Gestione Separata relativi all'anno 2009 e 2010, ovvero allo storno delle somme non dovute, perché dichiarati prescritti i primi e non dovute le sanzioni irrogate per i secondi dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4225/2022 B)
Accerti la responsabilità dell' , in persona del suo legale per non aver CP_1 provveduto, sulla scorta delle statuizioni della sentenza della Corte di Appello di
Napoli, nel cui giudizio l'Ente era regolarmente costit uito, a stornare le somme non dovute dalla ricorrente C) Condanni, l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio perché ha costretto l'avv.
TT ad instaurare un ulteriore giudizio che dichiarasse non dovute somme già ritenute tali in altro giudizio, sopportando altri costi C ) si chiede, altresì che sulle somme dovute all' dalla ricorrente, proprio a c ausa del comportamento CP_1 omissivo dell'ente che, avvisato dell'errore, non ha provveduto all' annullamento della intimazione di pagamento palesemente illegittima o allo storno, che non siano calcolati ulteriori interessi e sanzioni, visto che il mancato pagamento non è dipeso dalla ricorrente”.
A sostegno de ricorso l'istante deduceva che: con l'intimazione di pagamento in esame l' chiedeva alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro CP_6
6.728,51 per il mancato versamento dei contributi Gestione Separata a cui la CP_1
TT era stata iscritta d'ufficio, relativi agli anni 2009 (avviso di addebito
31220160002657258000 notificato il 18.01.2017), 2010 (avviso di addebito
3 311220170002011190000, notificato il 04.01.2018) e per i contributi CP_7 relativi all'anno 2013 (cartella n. 01220200000052080000 notificata il 23.01.2020); la ricorrente aveva già impugnato, nei termini di legge, i citati avvisi di addebito ottenendo la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, che in accoglimento parziale dell'appello della TT, con sentenza n. 4225/2022 pubblicata il 14.11.2022, statuiva che nulla era dovuto all' a titolo di Gestione separata con riferimento al CP_1 reddito prodotto e dichiarato per l'anno 2009 per intervenuta prescrizione e che i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2010 fossero maggiorati della sanzione prevista per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) della
Legge 388/2000 dal giorno della maturazione fino al soddisfo;
l' nonostante CP_1
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza richiedeva i contributi 2009, sebbene dichiarati prescritti e applicava ai contributi 2010 le sanzioni per l'evasione contributiva e non quelli per l'omissione contributiva.
Soggiungeva che vane erano state le interlocuzioni con gli Uffici preposti e privo di riscontro era rimasto il ricorso presentato all' in autotutela. CP_1
Lamentava la illegittimità della intimazione di pagamento per erroneità delle somme richieste e per la insussistenza di un valido titolo esecutivo, precisando che l'importo intimato di euro 6.728,51 era comprensivo delle somme dichiarate prescritte
(contributi 2009) e delle sanzioni previste in caso di evasione totale e che essa ricorrente era debitrice del solo credito per l'anno 2010, che ammontava ad euro CP_1
2.747,82 così suddivisi: euro 1.732,00 per contributi ed euro 1.015,82 per sanzioni ex art. 116, comma 8, lettera a) della Legge 388/2000, come previste nella richiamata sentenza. Rassegnava sulla scorta di tali doglianze le conclusioni come in atti.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che -nel rappresentare che CP_1 la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione separata dichiarando al contempo la CP_1 prescrizione della obbligazione contributiva per l'anno 2009 e dovuti i contributi anno
2010 con la maggiorazione delle sanzioni civili previste per l'omissione contributiva- rassegnava le seguenti conclusioni:
4 Con istanza depositata il 20/4/2023 la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda nella parte in cui chiedeva dichiararsi la non debenza delle sanzioni calcolate dall' sui contributi previdenziali 2010 in dispregio a quanto statuito dalla Corte di CP_1
Appello di Napoli, e ciò al fine di aderire alla procedura di Definizione Agevolata 2023
(Rottamazione Quater) per i contributi 2010.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
(ordinanza del 12/1/2024) si costituiva l'agente della riscossione, la quale
[...] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché improponibili, inammissibili e/o improcedibili per i motivi indicati in premessa e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a
5 procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass.
18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse
(Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
4. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art 617 c.p.c. sia un'opposizione ex art. 615
c.p.c..
6 In primo luogo, contestando la debenza, nel merito, delle somme ingiunte, per intervenuta caducazione del titolo esecutivo (avviso di addebito n.
31220160002657258000, notificato il 18/01/2017) ha proposto un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Inoltre, l'istante ha sollevato questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità derivata dell'intimazione per insussistenza del titolo esecutivo stante la pronuncia della Corte di Appello di Napoli di cui alla sentenza 4225/2022,), proponendo, dunque, un'opposizione agli atti esecutivi.
5. Quanto alla contestazione della legittimità della intimazione di pagamento, sussiste il litisconsorzio necessario dell' , essendo il soggetto Controparte_3 da cui promana l'atto impugnato, poichè la legittimazione esclusiva dell' si ha solo CP_1 nelle cause di opposizione al ruolo, nel mentre, nel caso di specie, l' è il soggetto CP_6 da cui promana l'atto di cui la ricorrente assume la illegittimità derivata, facendo valere il giudicato formatosi sulla pretesa contributiva dell'Ente impositore.
6. Ciò chiarito, deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi proposti ex art 617 c.p.c..
Il presente ricorso risulta proposto in data 16/3/2023, oltre il termine di venti giorni
(6/3/2023), previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 14/2/2023.
7. Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione, il ricorso -delimitato il thema decidendum ai contributi relativi all'anno 2009, di cui all'avviso di addebito
31220160002657258000, notificato il 18/01/2017, stante la definizione agevolata, cui pacificamente ha aderito la ricorrente, in relazione ai contributi anno 2010 e la conseguente rinuncia alla domanda in parte qua- l'opposizione è fondata.
E' pacifico, oltre che documentale che: a) con l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, notificata il 14/2/2023, l' ha intimato, tra l'altro, il pagamento CP_6 della somma complessiva di euro 6.728,51, in relazione all'avviso di addebito n.
31220160002657258000 notificato il 18.01.2017, dell'importo di euro 2.998,04 per omesso versamento dei contributi alla gestione separata anno 2009 e all'avviso di addebito n. 311220170002011190000, notificato il 04.01.2018, dell'importo di euro
3.411,35, per omesso versamento dei contributi alla gestione separata per l'anno 2010;
b) la ricorrente aveva proposto opposizione avverso i predetti avvisi di addebito e con sentenza n. 610 del 16.12.2020 il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del
Lavoro, aveva rigettato i ricorsi, poi riuniti in corso di causa per connessione, proposti dall' Avv. diretti ad ottenere la declaratoria di nullità e/o Parte_1
7 illegittimità dell' iscrizione d' ufficio presso la gestione separata nei propri CP_1 confronti e della conseguente pretesa del versamento dei contributi e relative sanzioni omessi per gli anni 2009 e 2010, e per l' effetto, aveva confermato le somme pretese a tale titolo con compensazione le spese di lite tra le parti;
c) di poi, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4228 del 18/11/2022, pacificamente passata in giudicato, in accoglimento parziale dell'appello proposto da ha così statuito: Parte_1
“- accoglie l'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza che, nel resto conferma, dichiara che nulla è dovuto all' a titolo di CP_1
Gestione Separata con riferimento al reddito prodotto e dichiarato dall' avv.
TT per l'anno 2009 per intervenuta prescrizione del credito;
- dichiara che
i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2010 siano maggiorati della sanzione prevista per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della
L. 388/2000, dal giorno della maturazione e fino al soddisfo”.
Quanto precede è stato riconosciuto nella memoria difensiva anche dall' che CP_1 tuttavia non ha disposto lo sgravio in relazione al credito de quo, dando la stura alla presente controversia.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'intervento iussu iudicis dell' , la fondatezza della opposizione limitatamente ai Controparte_3 motivi di opposizione all'esecuzione e la definizione agevolata intervenuta nelle more del giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co.2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione nel rapporto processuale tra la ricorrente e e la compensazione parziale nel rapporto Controparte_3 processuale tra la ricorrente e l' CP_1
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che CP_1 in persona del Presidente p.t. e , in Controparte_3 persona del l.r.p.t. non hanno diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di in relazione al credito dell' portato nell'avviso di addebito Parte_1 CP_1
n. 31220160002657258000 notificato il 18.01.2017, dell'importo di euro 2.998,04 sotteso alla intimazione di pagamento n. 01220239000092253/000, notificata a mezzo PEC in data 14.02.2023;
8 2) dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e
[...]
; Controparte_3
4) previa compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, condanna l' CP_1 alla rifusione della residua metà in favore della parte ricorrente, spese queste che vengono liquidate in euro 656,00 (euroseicentocinquantasei/00), già al netto della compensazione, per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, 14/10/2025
Avellino, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
9
Settore lavoro e previdenza
R.G. 729/2023
Verbale di udienza del 14/10/2025
E' presente l'avv. TT personalmente quale difensore di se stessa e l'avv.
NA TR per parte ricorrente che si riportano al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate.
E' presente l'avv. Garofalo per l' che si riporta alle difese in atti. CP_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 729/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. PETRONE VINCENZINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzi pe.c. indicati:
Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avvv.ti , NICOLA DI RONZA e Controparte_2
IA TE, con i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla via
Roma 17 presso la sede provinciale dell'Ente (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_3
, giusta procura speciale per notar di Roma rep. Controparte_4 Persona_1
n. 180134 racc. n. 12348 del 22 giugno 2023, rilasciata dal Presidente e Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Avellino (AV), Parco Abate
n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Ucci, che la rappresenta e difende in virtù di
2 procura in atti (indirizzo pec indicato: ; Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/3/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
012202390000922 53/000, notificata a mezzo PEC in data 14.02.2023, in relazione agli avvisi di addebito n. 31220160002657258000 e n. 311220170002011190000, emessi dall' sede di Avellino, chiedendo: “A) accertare e dichiarare la nullità CP_1
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum de beatur, con
pronuncia di annullamento del l'intimazione di pagamento n. CP_5
012202390000922 53/000 (notificata a mezzo pec il 14.02.2023), con la quale l' CP_1 per il tramite dell' ha ingiunto il pagamento dei Controparte_3 contributi Gestione Separata relativi all'anno 2009 e 2010, ovvero allo storno delle somme non dovute, perché dichiarati prescritti i primi e non dovute le sanzioni irrogate per i secondi dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4225/2022 B)
Accerti la responsabilità dell' , in persona del suo legale per non aver CP_1 provveduto, sulla scorta delle statuizioni della sentenza della Corte di Appello di
Napoli, nel cui giudizio l'Ente era regolarmente costit uito, a stornare le somme non dovute dalla ricorrente C) Condanni, l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio perché ha costretto l'avv.
TT ad instaurare un ulteriore giudizio che dichiarasse non dovute somme già ritenute tali in altro giudizio, sopportando altri costi C ) si chiede, altresì che sulle somme dovute all' dalla ricorrente, proprio a c ausa del comportamento CP_1 omissivo dell'ente che, avvisato dell'errore, non ha provveduto all' annullamento della intimazione di pagamento palesemente illegittima o allo storno, che non siano calcolati ulteriori interessi e sanzioni, visto che il mancato pagamento non è dipeso dalla ricorrente”.
A sostegno de ricorso l'istante deduceva che: con l'intimazione di pagamento in esame l' chiedeva alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro CP_6
6.728,51 per il mancato versamento dei contributi Gestione Separata a cui la CP_1
TT era stata iscritta d'ufficio, relativi agli anni 2009 (avviso di addebito
31220160002657258000 notificato il 18.01.2017), 2010 (avviso di addebito
3 311220170002011190000, notificato il 04.01.2018) e per i contributi CP_7 relativi all'anno 2013 (cartella n. 01220200000052080000 notificata il 23.01.2020); la ricorrente aveva già impugnato, nei termini di legge, i citati avvisi di addebito ottenendo la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, che in accoglimento parziale dell'appello della TT, con sentenza n. 4225/2022 pubblicata il 14.11.2022, statuiva che nulla era dovuto all' a titolo di Gestione separata con riferimento al CP_1 reddito prodotto e dichiarato per l'anno 2009 per intervenuta prescrizione e che i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2010 fossero maggiorati della sanzione prevista per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) della
Legge 388/2000 dal giorno della maturazione fino al soddisfo;
l' nonostante CP_1
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza richiedeva i contributi 2009, sebbene dichiarati prescritti e applicava ai contributi 2010 le sanzioni per l'evasione contributiva e non quelli per l'omissione contributiva.
Soggiungeva che vane erano state le interlocuzioni con gli Uffici preposti e privo di riscontro era rimasto il ricorso presentato all' in autotutela. CP_1
Lamentava la illegittimità della intimazione di pagamento per erroneità delle somme richieste e per la insussistenza di un valido titolo esecutivo, precisando che l'importo intimato di euro 6.728,51 era comprensivo delle somme dichiarate prescritte
(contributi 2009) e delle sanzioni previste in caso di evasione totale e che essa ricorrente era debitrice del solo credito per l'anno 2010, che ammontava ad euro CP_1
2.747,82 così suddivisi: euro 1.732,00 per contributi ed euro 1.015,82 per sanzioni ex art. 116, comma 8, lettera a) della Legge 388/2000, come previste nella richiamata sentenza. Rassegnava sulla scorta di tali doglianze le conclusioni come in atti.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che -nel rappresentare che CP_1 la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione separata dichiarando al contempo la CP_1 prescrizione della obbligazione contributiva per l'anno 2009 e dovuti i contributi anno
2010 con la maggiorazione delle sanzioni civili previste per l'omissione contributiva- rassegnava le seguenti conclusioni:
4 Con istanza depositata il 20/4/2023 la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda nella parte in cui chiedeva dichiararsi la non debenza delle sanzioni calcolate dall' sui contributi previdenziali 2010 in dispregio a quanto statuito dalla Corte di CP_1
Appello di Napoli, e ciò al fine di aderire alla procedura di Definizione Agevolata 2023
(Rottamazione Quater) per i contributi 2010.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
(ordinanza del 12/1/2024) si costituiva l'agente della riscossione, la quale
[...] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché improponibili, inammissibili e/o improcedibili per i motivi indicati in premessa e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a
5 procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass.
18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse
(Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
4. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art 617 c.p.c. sia un'opposizione ex art. 615
c.p.c..
6 In primo luogo, contestando la debenza, nel merito, delle somme ingiunte, per intervenuta caducazione del titolo esecutivo (avviso di addebito n.
31220160002657258000, notificato il 18/01/2017) ha proposto un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Inoltre, l'istante ha sollevato questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità derivata dell'intimazione per insussistenza del titolo esecutivo stante la pronuncia della Corte di Appello di Napoli di cui alla sentenza 4225/2022,), proponendo, dunque, un'opposizione agli atti esecutivi.
5. Quanto alla contestazione della legittimità della intimazione di pagamento, sussiste il litisconsorzio necessario dell' , essendo il soggetto Controparte_3 da cui promana l'atto impugnato, poichè la legittimazione esclusiva dell' si ha solo CP_1 nelle cause di opposizione al ruolo, nel mentre, nel caso di specie, l' è il soggetto CP_6 da cui promana l'atto di cui la ricorrente assume la illegittimità derivata, facendo valere il giudicato formatosi sulla pretesa contributiva dell'Ente impositore.
6. Ciò chiarito, deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi proposti ex art 617 c.p.c..
Il presente ricorso risulta proposto in data 16/3/2023, oltre il termine di venti giorni
(6/3/2023), previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 14/2/2023.
7. Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione, il ricorso -delimitato il thema decidendum ai contributi relativi all'anno 2009, di cui all'avviso di addebito
31220160002657258000, notificato il 18/01/2017, stante la definizione agevolata, cui pacificamente ha aderito la ricorrente, in relazione ai contributi anno 2010 e la conseguente rinuncia alla domanda in parte qua- l'opposizione è fondata.
E' pacifico, oltre che documentale che: a) con l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, notificata il 14/2/2023, l' ha intimato, tra l'altro, il pagamento CP_6 della somma complessiva di euro 6.728,51, in relazione all'avviso di addebito n.
31220160002657258000 notificato il 18.01.2017, dell'importo di euro 2.998,04 per omesso versamento dei contributi alla gestione separata anno 2009 e all'avviso di addebito n. 311220170002011190000, notificato il 04.01.2018, dell'importo di euro
3.411,35, per omesso versamento dei contributi alla gestione separata per l'anno 2010;
b) la ricorrente aveva proposto opposizione avverso i predetti avvisi di addebito e con sentenza n. 610 del 16.12.2020 il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del
Lavoro, aveva rigettato i ricorsi, poi riuniti in corso di causa per connessione, proposti dall' Avv. diretti ad ottenere la declaratoria di nullità e/o Parte_1
7 illegittimità dell' iscrizione d' ufficio presso la gestione separata nei propri CP_1 confronti e della conseguente pretesa del versamento dei contributi e relative sanzioni omessi per gli anni 2009 e 2010, e per l' effetto, aveva confermato le somme pretese a tale titolo con compensazione le spese di lite tra le parti;
c) di poi, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4228 del 18/11/2022, pacificamente passata in giudicato, in accoglimento parziale dell'appello proposto da ha così statuito: Parte_1
“- accoglie l'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza che, nel resto conferma, dichiara che nulla è dovuto all' a titolo di CP_1
Gestione Separata con riferimento al reddito prodotto e dichiarato dall' avv.
TT per l'anno 2009 per intervenuta prescrizione del credito;
- dichiara che
i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2010 siano maggiorati della sanzione prevista per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della
L. 388/2000, dal giorno della maturazione e fino al soddisfo”.
Quanto precede è stato riconosciuto nella memoria difensiva anche dall' che CP_1 tuttavia non ha disposto lo sgravio in relazione al credito de quo, dando la stura alla presente controversia.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'intervento iussu iudicis dell' , la fondatezza della opposizione limitatamente ai Controparte_3 motivi di opposizione all'esecuzione e la definizione agevolata intervenuta nelle more del giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co.2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione nel rapporto processuale tra la ricorrente e e la compensazione parziale nel rapporto Controparte_3 processuale tra la ricorrente e l' CP_1
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che CP_1 in persona del Presidente p.t. e , in Controparte_3 persona del l.r.p.t. non hanno diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di in relazione al credito dell' portato nell'avviso di addebito Parte_1 CP_1
n. 31220160002657258000 notificato il 18.01.2017, dell'importo di euro 2.998,04 sotteso alla intimazione di pagamento n. 01220239000092253/000, notificata a mezzo PEC in data 14.02.2023;
8 2) dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e
[...]
; Controparte_3
4) previa compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, condanna l' CP_1 alla rifusione della residua metà in favore della parte ricorrente, spese queste che vengono liquidate in euro 656,00 (euroseicentocinquantasei/00), già al netto della compensazione, per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, 14/10/2025
Avellino, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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