Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2021, proposto da
Almafuerte S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Maria Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via AL n. 29;
contro
Comune di Alghero, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Masala, Valeria Paola Cubeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Porto Torres, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Sahmar S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Pais, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
RC IA AL, IL ZI AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Natale Diaz, Maria Carla Sunch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi – Provvedimento unico nº 2942 del 09-04-2021 – del Dirigente del SUAPE di Alghero a favore della ditta SAHMAR s.r.l.s. ed atti connessi e presupposti, in particolare l’autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Torres 11-05-2020 nº 01/2020 – n. 1933 Rep. Atti, portante un titolo edili-zio per la realizzazione di opere precarie e temporanee, consistenti in una pedana con sovra-stante chiosco, servizi igienici e ombreggi. Atti, tutti, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data successiva a quella del provvedimento principalmente impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alghero e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Sahmar S.r.l.s e di Capitaneria di Porto di Porto Torres;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. LA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Almafuerte S.r.l.s., titolare di una concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo su una porzione di spiaggia in Alghero, ha impugnato il provvedimento unico n. 2942 del 9 aprile 2021, adottato dal SUAPE del Comune di Alghero, con il quale è stato rilasciato alla società Sahmar S.r.l.s. un titolo edilizio per la realizzazione di opere precarie e temporanee consistenti in una pedana con sovrastante chiosco, servizi igienici e ombreggi.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 32, 55 e 1161 del Codice della Navigazione, nonché per eccesso di potere sotto i profili della perplessità dell’azione amministrativa e del difetto di istruttoria.
In particolare, la ricorrente ha contestato la legittimità del contratto di locazione stipulato tra la società Sahmar S.r.l.s. e i Sigg.ri AL, ritenendo che l’area oggetto del provvedimento impugnato sia di natura demaniale e non di proprietà privata.
Il Comune di Alghero, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Capitaneria di Porto di Porto Torres, nonché la società Sahmar S.r.l.s., si sono costituiti in giudizio contestando integralmente le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiscono, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in quanto il ricorso è stato proposto a tutela di un interesse di natura commerciale e non urbanistico-edilizio. La difesa erariale eccepisce anche l’improcedibilità del ricorso, essendo orami scaduta l’autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Torres 11.5.2020 n. 01/2020 – n.1933 con la quale è stato prestato l’assenso alla realizzazione delle opere precarie e temporanee oggetto di contestazione.
Sono infine intervenuti ad opponendum AL MA IA e AL IL ZI. Questi, con memoria deposita il 21 gennaio 2026, hanno manifestato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo in conseguenza dell’avvenuta definizione del parallelo contenzioso civile.
DIRITTO
I. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo un principio consolidato, l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al tempo della decisione; ne consegue che il giudizio diviene improcedibile quando, per effetto di circostanze sopravvenute, l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non sia più idoneo ad arrecare alla parte ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
Nel caso di specie, tale utilità è venuta meno per una pluralità di concorrenti ragioni. Il provvedimento gravato riguarda, infatti, la realizzazione di opere espressamente qualificate come precarie e temporanee, consistenti in una pedana con sovrastante chiosco, servizi igienici e ombreggi, mentre l’autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Torres, pure impugnata, consentiva la realizzazione della struttura in via temporanea fino al 31 ottobre 2020. Si tratta, dunque, di un assetto provvedimentale ontologicamente destinato ad esaurire i propri effetti in un arco temporale limitato, ormai ampiamente decorso alla data della decisione.
Né vale, in senso contrario, quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria depositata in vista della discussione, là dove afferma che i manufatti sarebbero tuttora esistenti e che, per ciò solo, permarrebbe l’interesse a coltivare il gravame. Anche a voler prescindere dal difetto di puntuale dimostrazione di tale circostanza, la presenza in fatto delle opere non è idonea a radicare un interesse attuale all’annullamento di un titolo ormai esaurito, poiché essa attiene, semmai, al distinto piano della vigilanza edilizia e demaniale, e all’esercizio dei relativi poteri repressivi da parte delle amministrazioni competenti, non già alla persistente utilità caducatoria del presente giudizio.
Assume, inoltre, rilievo la sopravvenienza rappresentata dagli intervenienti AL con memoria del 21 gennaio 2026, con la quale è stato segnalato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo in conseguenza della definizione del parallelo contenzioso civile. Tale circostanza, pur non determinando di per sé sola l’esito del presente giudizio, conferma che il nucleo sostanziale della controversia — incentrato sulla disponibilità dell’area, sulla dedotta natura demaniale del suolo e sulla legittimazione dei danti causa della controinteressata — ha ormai trovato il proprio sviluppo in altra sede, con conseguente ulteriore attenuazione, fino al venir meno, dell’utilità concreta ritraibile da una pronuncia di annullamento in questa sede.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha poi coltivato alcuna autonoma domanda risarcitoria, essendosi limitata, nel ricorso introduttivo, a formularne una mera riserva. Difetta, pertanto, anche un interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini del successivo risarcimento del danno.
Deve, in definitiva, ritenersi che l’eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe più suscettibile di produrre alcun effetto utile nella sfera giuridica della società ricorrente, né sotto il profilo conformativo, essendo ormai consumati gli effetti del titolo contestato, né sotto il profilo ripristinatorio o risarcitorio, per le ragioni sopra esposte. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
II. Nondimeno, il ricorso risulterebbe altresì infondato nel merito.
a) Con riferimento al primo motivo d’impugnazione, relativo alla presunta violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, la ricorrente sostiene che il contratto di locazione stipulato tra la società Sahmar S.r.l.s. e gli intervenuti AL sia invalido, in quanto stipulato a non domino , essendo l’area oggetto del provvedimento impugnato di natura demaniale. Tuttavia, come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, la sentenza n. 295/2021 del Tribunale Civile di Sassari, che ha accertato la natura demaniale dell’area, non risultava ancora passata in giudicato al momento di adozione dell’impugnata determinazione amministrativa. Ai sensi dell’art. 282 c.p.c., l’efficacia sostanziale delle sentenze di accertamento è subordinata al loro passaggio in giudicato, circostanza che non si era pertanto verificata. Pertanto, il contratto di locazione stipulato tra i Sigg.ri AL e la società Sahmar S.r.l.s. doveva ritenersi valido ed efficace, impregiudicate le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione conseguenti al definitivo accertamento della demanialità dell’area.
b) In merito al secondo motivo di ricorso, riguardante la presunta violazione degli artt. 32, 55 e 1161 del Codice della Navigazione, la ricorrente sostiene che la società Sahmar S.r.l.s. e i Sigg.ri AL abbiano occupato abusivamente una porzione di demanio marittimo, incorrendo nel reato di occupazione abusiva di beni demaniali. Sennonché, il provvedimento impugnato fa espressamente salva la facoltà dell’Autorità Marittima competente di avviare un procedimento di delimitazione ex art. 32 del Codice della Navigazione, finalizzato alla verifica della natura demaniale dell’area. Pertanto, non sussiste alcuna violazione delle disposizioni del Codice della Navigazione.
c) Quanto, poi, ai restanti rilievi, afferenti all’istruttoria e alla motivazione del provvedimento, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di una conferenza di servizi asincrona, nel corso della quale sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso prescritti nella fattispecie, inclusi quelli di competenza dell’Autorità Marittima e delle Autorità preposte alla tutela del paesaggio. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento impugnato, è stata adottata nel rispetto delle disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale e statale applicabile.
III. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese vanno compensate, in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LA DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA DI | TI AR |
IL SEGRETARIO