TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/10/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa CL VA
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2428/2024 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (c.f.
MUNAFO' ME IR, per procura in atti,
ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 14/11/2024 Parte 1 ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002774177, dell'importo di euro 15.631,43, notificata in data 15.10.2024, relativa ad atto di accertamento nr. CP 1.4800.28/02/2024.0112489
anno di riferimento 2019.
L'ordinanza-ingiunzione è stata emessa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del
Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. CP 2- L costituendosi, ha dedotto di aver annullato in autotutela la ordinanza-
ingiunzione opposta con la Disposizione n° 480000-25-1018 del 10/10/2025 -Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data
15/10/2024, in materia di "Contributi AZIENDE" Ordinanza
- - ingiunzione n.
002774177 annualità 2019- ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
3- In ragione dell'avvenuto annullamento in autotutela della ordinanza-ingiunzione opposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A tal fine si precisa che, al di là della posizione assunta dal ricorrente nelle note del
13.10.2025, appare pacifico che, essendo già stata annullata dall'Ente in autotutela la ordinanza-ingiunzione opposta, la ricorrente appare carente di interesse alla definizione del giudizio con una pronuncia di annullamento giudiziale.
Si osserva, infatti, "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr Cass. n. 30251/2023).
4- Per quanto concerne le spese, va evidenziato che la Suprema Corte (cfr Cass. n. 35144 pubb. il 31.12.2024), in accoglimento del regolamento di competenza proposto in un caso analogo dal Tribunale di Caltagirone a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, ha ritenuto che "in quanto la controversia riguarda un'opposizione a ordinanza-ingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, per i quali
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, "del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", ai sensi dell'art. 444, 3° comma c.p.c., richiamato, tramite il riferimento agli art. 442 e ss. c.p.c., dall'art. 35 della legge n. 89/81 (disciplina delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie).
Trattasi di competenza speciale inderogabile.
2. La sede giudiziaria competente è quindi il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio CP_1 che ha proceduto alla contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento;
invece, la sede CP_1 di Caltagirone è solo una sede operativa, non investita del potere di gestione esterna, quindi, non è legittimata a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l'eccedenza.
3. L'affermazione del predetto principio, dal quale deriva la individuazione della competenza territoriale del tribunale di Catania a conoscere e decidere sulla controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è in linea con altri precedenti della Corte
(ord. n.6178/19 in tema di avviso di addebito, ord. n.5850/2018 per una cartella di pagamento INAIL, ord. n.10702/15 per l'individuazione dell'ufficio investito del potere di gestione esterna legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, ed altre pronunce ivi richiamate)".
In senso conforme, la S.C. (cfr Cass. n. 31429/2024 pubbl. il 06.12.2024) ha ritenuto che "Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania. Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell'art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie CP_1 essendo l'obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell'ente creditore. Sul punto, questa
Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento ed a restituirne l'eventuale eccedenza (ex multis, Cass. n.10055/2020, 30472/2019; n. 6178/2019; n. 10702/2015,
n. 23893/2004).
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell'CP_1 di Catania a procedere alla contestazione e ad emettere le ordinanze ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell'ufficio CP_1 di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania". Nel caso in esame, è la sede CP_1 di Messina ad aver proceduto alla contestazione della violazione con gli atti di accertamento richiamati nella ordinanza-ingiunzione.
Pertanto, sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della Suprema Corte, la sede giudiziaria competente era il Tribunale di Messina, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio CP 1 che ha proceduto alla contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento.
Tuttavia, la statuizione di cessazione della materia del contendere è pregiudiziale rispetto al vaglio della questione della competenza che può rilevare solo ai fini delle spese.
Si osserva, in proposito, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di competenza e finanche di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (cfr Cassazione n. 4951/2023; Cass. S.U. n.
18956/2003).
Le spese del giudizio devono, dunque, essere per intero compensate tra le parti, in ragione, per un verso, della fondatezza della domanda - che emerge dall'annullamento
CP operato dall' e, per altro verso, dell'incompetenza di questo Tribunale e della
-
circostanza che l'annullamento è intervenuto in data comunque antecedente alla prima udienza del 13.10.2025.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2428/2024 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16/10/2025
Il Giudice
CL VA GN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa CL VA
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2428/2024 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (c.f.
MUNAFO' ME IR, per procura in atti,
ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 14/11/2024 Parte 1 ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002774177, dell'importo di euro 15.631,43, notificata in data 15.10.2024, relativa ad atto di accertamento nr. CP 1.4800.28/02/2024.0112489
anno di riferimento 2019.
L'ordinanza-ingiunzione è stata emessa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del
Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. CP 2- L costituendosi, ha dedotto di aver annullato in autotutela la ordinanza-
ingiunzione opposta con la Disposizione n° 480000-25-1018 del 10/10/2025 -Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data
15/10/2024, in materia di "Contributi AZIENDE" Ordinanza
- - ingiunzione n.
002774177 annualità 2019- ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
3- In ragione dell'avvenuto annullamento in autotutela della ordinanza-ingiunzione opposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A tal fine si precisa che, al di là della posizione assunta dal ricorrente nelle note del
13.10.2025, appare pacifico che, essendo già stata annullata dall'Ente in autotutela la ordinanza-ingiunzione opposta, la ricorrente appare carente di interesse alla definizione del giudizio con una pronuncia di annullamento giudiziale.
Si osserva, infatti, "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr Cass. n. 30251/2023).
4- Per quanto concerne le spese, va evidenziato che la Suprema Corte (cfr Cass. n. 35144 pubb. il 31.12.2024), in accoglimento del regolamento di competenza proposto in un caso analogo dal Tribunale di Caltagirone a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, ha ritenuto che "in quanto la controversia riguarda un'opposizione a ordinanza-ingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, per i quali
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, "del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", ai sensi dell'art. 444, 3° comma c.p.c., richiamato, tramite il riferimento agli art. 442 e ss. c.p.c., dall'art. 35 della legge n. 89/81 (disciplina delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie).
Trattasi di competenza speciale inderogabile.
2. La sede giudiziaria competente è quindi il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio CP_1 che ha proceduto alla contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento;
invece, la sede CP_1 di Caltagirone è solo una sede operativa, non investita del potere di gestione esterna, quindi, non è legittimata a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l'eccedenza.
3. L'affermazione del predetto principio, dal quale deriva la individuazione della competenza territoriale del tribunale di Catania a conoscere e decidere sulla controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è in linea con altri precedenti della Corte
(ord. n.6178/19 in tema di avviso di addebito, ord. n.5850/2018 per una cartella di pagamento INAIL, ord. n.10702/15 per l'individuazione dell'ufficio investito del potere di gestione esterna legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, ed altre pronunce ivi richiamate)".
In senso conforme, la S.C. (cfr Cass. n. 31429/2024 pubbl. il 06.12.2024) ha ritenuto che "Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania. Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell'art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie CP_1 essendo l'obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell'ente creditore. Sul punto, questa
Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento ed a restituirne l'eventuale eccedenza (ex multis, Cass. n.10055/2020, 30472/2019; n. 6178/2019; n. 10702/2015,
n. 23893/2004).
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell'CP_1 di Catania a procedere alla contestazione e ad emettere le ordinanze ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell'ufficio CP_1 di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania". Nel caso in esame, è la sede CP_1 di Messina ad aver proceduto alla contestazione della violazione con gli atti di accertamento richiamati nella ordinanza-ingiunzione.
Pertanto, sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della Suprema Corte, la sede giudiziaria competente era il Tribunale di Messina, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio CP 1 che ha proceduto alla contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento.
Tuttavia, la statuizione di cessazione della materia del contendere è pregiudiziale rispetto al vaglio della questione della competenza che può rilevare solo ai fini delle spese.
Si osserva, in proposito, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di competenza e finanche di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (cfr Cassazione n. 4951/2023; Cass. S.U. n.
18956/2003).
Le spese del giudizio devono, dunque, essere per intero compensate tra le parti, in ragione, per un verso, della fondatezza della domanda - che emerge dall'annullamento
CP operato dall' e, per altro verso, dell'incompetenza di questo Tribunale e della
-
circostanza che l'annullamento è intervenuto in data comunque antecedente alla prima udienza del 13.10.2025.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2428/2024 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16/10/2025
Il Giudice
CL VA GN