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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 644/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23052035955 BOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5262/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 17 giugno 2024, ha rigettato il ricorso del notaio Ric_1 avverso l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni di cui in epigrafe;
la Corte, in particolare: a) ha rigettato l'eccezione di errore in fatto della richiesta del tributo, in quanto già assolta: il pagamento prodotto in giudizio, infatti, si riferisce ad altro atto;
b) ha ritenuto correttamente motivato l'atto impugnato, sicchè il destinatario è stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa erariale;
c) ha rigettato la richiesta di rimborso di euro 2800,00, che avrebbe dovuto essere proposta con apposita istanza, e non impugnando un avviso di liquidazione.
Il notaio ha proposto appello, per i seguenti motivi : a) nullità della sentenza per errore di fatto del giudicante, connesso ai punti della motivazione attinente l'evasione del tributo ma anche il pagamento (a dire dell'appellante in eccesso) di euro 2800,00); b) vizio della motivazione;
c) erronea condanna alle spese.
l'Agenzia delle entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato (dovendo peraltro rimarcarsi che l'appellante svolge considerazioni inopportune sul Giudice di prime cure).
Palesemente infondato il motivo (che si scrutina in via preliminare, per evidenti ragioni logico- giuridiche) relativo al vizio di motivazione della sentenza di prime cure: in realtà quest'ultima, sinteticamente, si contraddistingue per una chiara ratio decidendi, argomentando puntualmente e analiticamente sulle ragioni del rigetto dei motivi di impugnazione.
Quanto al motivo attinente all'errore di fatto, in cui i primi giudici sarebbero incorsi, se ne deve rimarcare la sostanziale opacità, in quanto sono sovrapposte argomentazioni diverse ed eterogenee, in fatto e in diritto, che fanno leva, al più, su eventuali imprecisioni (sul numero di registrazione dell'atto impugnato, ma anche sulla indicazione del cognome dell'odierno appellante) ma che non colgono gli snodi essenziali di quella motivazione (e, ovviamente, l'esatta individuazione degli atti per cui è causa).
In primo luogo, l'appellante non ha affatto correttamente documentato e provato- a fronte di specifica contestazione dell'Ufficio (e come già puntualmente rimarcato dai primi giudici) che il pagamento posto a fondamento della relativa eccezione, già proposta in primo grado, si riferisce ad atto diverso dall'avviso di liquidazione per cui causa.
Ne segue che il motivo in parola va rigettato;
non solo i giudici di primo grado, ma anche l'Ufficio, non sono incorsi in alcun errore: il pagamento in parola non trova riscontro documentale.
Parimenti infondato il motivo nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento della istanza di rimborso di euro 2800,00, a dire dell'appellante corrispondente all'importo pagato in eccesso: l'appellante si dilunga sui caratteri del processo tributario, ma resta incontrovertibile che l'atto impugnato (il cui contenuto delinea l'oggetto del giudizio) concerne l'imposta di bollo dovuta per tardiva registrazione, e non il profilo ora discusso,
e che avrebbe dovuto essere proposto con istanza autonoma, come correttamente rilevato dal primo giudice. Del tutto correttamente poi, a fronte della soccombenza, l'appellante è stato condannato alle spese del giudizio di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 290,00 oltre accessori con distrazione
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 644/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23052035955 BOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5262/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 17 giugno 2024, ha rigettato il ricorso del notaio Ric_1 avverso l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni di cui in epigrafe;
la Corte, in particolare: a) ha rigettato l'eccezione di errore in fatto della richiesta del tributo, in quanto già assolta: il pagamento prodotto in giudizio, infatti, si riferisce ad altro atto;
b) ha ritenuto correttamente motivato l'atto impugnato, sicchè il destinatario è stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa erariale;
c) ha rigettato la richiesta di rimborso di euro 2800,00, che avrebbe dovuto essere proposta con apposita istanza, e non impugnando un avviso di liquidazione.
Il notaio ha proposto appello, per i seguenti motivi : a) nullità della sentenza per errore di fatto del giudicante, connesso ai punti della motivazione attinente l'evasione del tributo ma anche il pagamento (a dire dell'appellante in eccesso) di euro 2800,00); b) vizio della motivazione;
c) erronea condanna alle spese.
l'Agenzia delle entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato (dovendo peraltro rimarcarsi che l'appellante svolge considerazioni inopportune sul Giudice di prime cure).
Palesemente infondato il motivo (che si scrutina in via preliminare, per evidenti ragioni logico- giuridiche) relativo al vizio di motivazione della sentenza di prime cure: in realtà quest'ultima, sinteticamente, si contraddistingue per una chiara ratio decidendi, argomentando puntualmente e analiticamente sulle ragioni del rigetto dei motivi di impugnazione.
Quanto al motivo attinente all'errore di fatto, in cui i primi giudici sarebbero incorsi, se ne deve rimarcare la sostanziale opacità, in quanto sono sovrapposte argomentazioni diverse ed eterogenee, in fatto e in diritto, che fanno leva, al più, su eventuali imprecisioni (sul numero di registrazione dell'atto impugnato, ma anche sulla indicazione del cognome dell'odierno appellante) ma che non colgono gli snodi essenziali di quella motivazione (e, ovviamente, l'esatta individuazione degli atti per cui è causa).
In primo luogo, l'appellante non ha affatto correttamente documentato e provato- a fronte di specifica contestazione dell'Ufficio (e come già puntualmente rimarcato dai primi giudici) che il pagamento posto a fondamento della relativa eccezione, già proposta in primo grado, si riferisce ad atto diverso dall'avviso di liquidazione per cui causa.
Ne segue che il motivo in parola va rigettato;
non solo i giudici di primo grado, ma anche l'Ufficio, non sono incorsi in alcun errore: il pagamento in parola non trova riscontro documentale.
Parimenti infondato il motivo nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento della istanza di rimborso di euro 2800,00, a dire dell'appellante corrispondente all'importo pagato in eccesso: l'appellante si dilunga sui caratteri del processo tributario, ma resta incontrovertibile che l'atto impugnato (il cui contenuto delinea l'oggetto del giudizio) concerne l'imposta di bollo dovuta per tardiva registrazione, e non il profilo ora discusso,
e che avrebbe dovuto essere proposto con istanza autonoma, come correttamente rilevato dal primo giudice. Del tutto correttamente poi, a fronte della soccombenza, l'appellante è stato condannato alle spese del giudizio di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 290,00 oltre accessori con distrazione