Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 104
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errore di fatto sulla richiesta del tributo

    Il pagamento prodotto in giudizio si riferisce ad altro atto, non a quello oggetto dell'avviso di liquidazione.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione dell'atto

    L'atto impugnato è stato ritenuto correttamente motivato, consentendo al destinatario di conoscere le ragioni della pretesa erariale.

  • Rigettato
    Mancato accoglimento istanza di rimborso

    La richiesta di rimborso doveva essere proposta con istanza autonoma e non impugnando l'avviso di liquidazione, il cui oggetto è l'imposta di bollo dovuta per tardiva registrazione.

  • Rigettato
    Erronea condanna alle spese

    La condanna alle spese del giudizio di primo grado è stata ritenuta corretta a fronte della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 104
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo