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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RISPOLI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7392/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio Veneto, 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 25532239 TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n.
25532239 del 21.11.2023 - Riscossione Coattiva Rif. ID_Pratica – riguardante la tariffa igiene ambientale pervenuta al Ricorrente in data 22.01.2024, con cui viene intimato il pagamento della somma di € 3.258,00 entro i termini (€ 3.347,00 oltre i termini) per TIA (Tariffa Igiene Ambientale) relativa all'anno 2012 emesso dalla società Resistente_1 Spa, affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate del Comune di
Palombara Sabina(Rm).
Trattasi di credito derivante dall'omesso pagamento della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) relativa all'anno
2012 - spettante al Comune di Palombara Sabina, che viene rivendicato in forza delle richiamate ingiunzioni di pagamento n. 20181910414 del 19.10.2018 (asseritamente notificata il 27.12.2018) e del 21.11.2023.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, trattandosi di obbligazione periodica. Sulla base dei motivi esposti ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Palombara Sabina rilevando che l'intimazione/Ingiunzione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del
Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, rimanendo assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Chiede pertanto l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Società Resistente_1 – imposte comunali affini s.p.a., concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Palombara Sabina, in primo luogo ripercorrendo l'iter della procedura esecutiva anche per i profili di propria competenza, essendo essa resistente subentrata, mediante cessione di ramo di azienda (documentata in atti) alla originaria società di riscossione.
Ha quindi evidenziato che l'ingiunzione di pagamento n. 20181910414 del 19.10.2018 presupposta dall'atto oggi impugnato era stata notificata dal precedente agente di riscossione, nella specie la società Società_1
s.p.a., nei confronti della quale essa si era attivata al fine di recuperare la documentazione concernente la relativa notifica da produrre in questo giudizio in quanto atto utile a provare l'avvenuta interruzione della prescrizione;
essendo tale richiesta rimasta priva di riscontro, ha chiesto che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del precedente agente per la riscossione, Società_1 s.r.l. o, in subordine,
l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Il giudice, sulla base delle deduzioni della società Resistente_1 s.p.a., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio al precedente concessionario della riscossione.
La chiamata in causa è stata debitamente effettuata dalla ricorrente, ma la Società Resistente_1 – imposte comunali affini s.p.a., non si è costituita.
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che l'atto impugnato è fondato su un atto precedente del quale parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica. Come è noto, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
di conseguenza, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (da ultimo, Cass. Sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Nella specie non vi è prova che la cartolina di ricevimento della raccomandata recante la data del 30.09.2019 depositata in giudizio dal Comune di Palombara Sabina unitamente all'atto notificato è relativa alla notifica della ingiunzione di pagamento n. 20181910414 del 19.10.2018, prodromico all'atto impugnato, piuttosto sembrerebbe riferirsi alla ingiunzione n. 20290627900000469 del 19.09.2019, che concerne l'imposta IMU anni 2012-2017.
Il mancato assolvimento dell'onere di fornire la prova della notifica dell'atto presupposto da quello impugnato comporta l'illegittimità di quest'ultimo, che deve essere dunque annullato. Nel caso di specie, non rileva poi il fatto che il concessionario per la riscossione non avesse materialmente la disponibilità della notifica per essere esso subentrato ad altro concessionario che, evidentemente, non ha fornito all'ente subentrante tutta la documentazione in proprio possesso, potendo tale evenienza incidere soltanto sui rapporti interni tra le parti. Tuttavia, tenuto conto della particolarità della situazione, segnatamente della non imputabilità della soccombenza all'odierno concessionario, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Roma, 21.1.2026
Il giudiceElisabetta Rispoli
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RISPOLI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7392/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio Veneto, 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 25532239 TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n.
25532239 del 21.11.2023 - Riscossione Coattiva Rif. ID_Pratica – riguardante la tariffa igiene ambientale pervenuta al Ricorrente in data 22.01.2024, con cui viene intimato il pagamento della somma di € 3.258,00 entro i termini (€ 3.347,00 oltre i termini) per TIA (Tariffa Igiene Ambientale) relativa all'anno 2012 emesso dalla società Resistente_1 Spa, affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate del Comune di
Palombara Sabina(Rm).
Trattasi di credito derivante dall'omesso pagamento della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) relativa all'anno
2012 - spettante al Comune di Palombara Sabina, che viene rivendicato in forza delle richiamate ingiunzioni di pagamento n. 20181910414 del 19.10.2018 (asseritamente notificata il 27.12.2018) e del 21.11.2023.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, trattandosi di obbligazione periodica. Sulla base dei motivi esposti ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Palombara Sabina rilevando che l'intimazione/Ingiunzione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del
Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, rimanendo assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Chiede pertanto l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Società Resistente_1 – imposte comunali affini s.p.a., concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Palombara Sabina, in primo luogo ripercorrendo l'iter della procedura esecutiva anche per i profili di propria competenza, essendo essa resistente subentrata, mediante cessione di ramo di azienda (documentata in atti) alla originaria società di riscossione.
Ha quindi evidenziato che l'ingiunzione di pagamento n. 20181910414 del 19.10.2018 presupposta dall'atto oggi impugnato era stata notificata dal precedente agente di riscossione, nella specie la società Società_1
s.p.a., nei confronti della quale essa si era attivata al fine di recuperare la documentazione concernente la relativa notifica da produrre in questo giudizio in quanto atto utile a provare l'avvenuta interruzione della prescrizione;
essendo tale richiesta rimasta priva di riscontro, ha chiesto che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del precedente agente per la riscossione, Società_1 s.r.l. o, in subordine,
l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Il giudice, sulla base delle deduzioni della società Resistente_1 s.p.a., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio al precedente concessionario della riscossione.
La chiamata in causa è stata debitamente effettuata dalla ricorrente, ma la Società Resistente_1 – imposte comunali affini s.p.a., non si è costituita.
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che l'atto impugnato è fondato su un atto precedente del quale parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica. Come è noto, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
di conseguenza, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (da ultimo, Cass. Sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Nella specie non vi è prova che la cartolina di ricevimento della raccomandata recante la data del 30.09.2019 depositata in giudizio dal Comune di Palombara Sabina unitamente all'atto notificato è relativa alla notifica della ingiunzione di pagamento n. 20181910414 del 19.10.2018, prodromico all'atto impugnato, piuttosto sembrerebbe riferirsi alla ingiunzione n. 20290627900000469 del 19.09.2019, che concerne l'imposta IMU anni 2012-2017.
Il mancato assolvimento dell'onere di fornire la prova della notifica dell'atto presupposto da quello impugnato comporta l'illegittimità di quest'ultimo, che deve essere dunque annullato. Nel caso di specie, non rileva poi il fatto che il concessionario per la riscossione non avesse materialmente la disponibilità della notifica per essere esso subentrato ad altro concessionario che, evidentemente, non ha fornito all'ente subentrante tutta la documentazione in proprio possesso, potendo tale evenienza incidere soltanto sui rapporti interni tra le parti. Tuttavia, tenuto conto della particolarità della situazione, segnatamente della non imputabilità della soccombenza all'odierno concessionario, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Roma, 21.1.2026
Il giudiceElisabetta Rispoli