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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - IS - ON
elettivamente domiciliato presso lig.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015588702-000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220016612510-000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1 del Foro di ON, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ON, Indirizzo_2, ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 103 2022 00155887 02 (relativa alle imposte dirette per il periodo d'imposta 2017) e 103 2022 00166125 10 (relativa all'iva per il periodo d'imposta 2017), dell'Agenzia delle
Entrate, IS, notificate il 16 settembre 2025, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso all'Ufficio il 6 ottobre 2025, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 245/2025, il ricorso è stato assegnato alla prima sezione in composizione monocratica.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ON si è costituita in giudizio, domandando la conferma delle cartelle ed il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La ricorrente ha ricevuto la notificazione delle due cartelle impugnate nella qualità di erede con beneficio d'inventario del padre, signor Nominativo_2, morto il 3 gennaio 2019, trattandosi di imposte dovute dal de cuius per l'anno d'imposta 2017.
Le cartelle sono state emesse ex art. 36-bis, dpr 600/1973 a seguito del controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi 770 ed iva per l'anno 2017.
Prima dell'emissione delle cartelle, all'intermediario fiscale indicato all'Amministrazione finanziaria dal signor
Nominativo_2, signor Nominativo_3, sono state notificate le comunicazioni di irregolarità relative al modello 770, il 14 gennaio 2022 e relative al modello iva, il 13 gennaio 2022 (v. docc. 3 e 4 Uff.).
L'abilitazione a ricevere le notifiche fiscali conferita al signor Nominativo_3 non è stata revocata dall'erede.
Tanto premesso, con un unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della mancata notificazione dell'avviso bonario, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito dell'Amministrazione finanziaria.
L'eccezione non ha pregio.
Gli avvisi bonari o comunicazioni d'irregolarità sono stati trasmessi all'intermediario Nominativo_3, in quanto diretti al contribuente Nominativo_2: essi informavano del debito fiscale, nonché delle sanzioni dovute, sanzioni che tuttavia non si trasmettono e non sono state richieste all'erede, odierna ricorrente.
La stessa sarà tenuta al pagamento delle imposte nei limiti dell'attivo ereditario ricevuto ai sensi dell'art. 490, comma 2, n. 2), c.c. Quanto alla censura circa la mancata notificazione del ruolo alla ricorrente, l'eccezione va disattesa posto che il ruolo è un atto interno dell'Amministrazione non autonomamente impugnabile, se non – unitamente alla cartella - negli specifici casi previsti dall'art. 12, comma 4bis, dpr 602/1973.
Per questi motivi
il ricorso non merita accoglimento. La ricorrente è condannata al rimborso all'Ufficio delle spese del processo che si liquidano in euro 400,00 oltre agli eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
Il giudice respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del processo, liquidate in euro 400,00, oltre ad eventuali accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - IS - ON
elettivamente domiciliato presso lig.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015588702-000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220016612510-000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1 del Foro di ON, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ON, Indirizzo_2, ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 103 2022 00155887 02 (relativa alle imposte dirette per il periodo d'imposta 2017) e 103 2022 00166125 10 (relativa all'iva per il periodo d'imposta 2017), dell'Agenzia delle
Entrate, IS, notificate il 16 settembre 2025, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso all'Ufficio il 6 ottobre 2025, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 245/2025, il ricorso è stato assegnato alla prima sezione in composizione monocratica.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ON si è costituita in giudizio, domandando la conferma delle cartelle ed il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La ricorrente ha ricevuto la notificazione delle due cartelle impugnate nella qualità di erede con beneficio d'inventario del padre, signor Nominativo_2, morto il 3 gennaio 2019, trattandosi di imposte dovute dal de cuius per l'anno d'imposta 2017.
Le cartelle sono state emesse ex art. 36-bis, dpr 600/1973 a seguito del controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi 770 ed iva per l'anno 2017.
Prima dell'emissione delle cartelle, all'intermediario fiscale indicato all'Amministrazione finanziaria dal signor
Nominativo_2, signor Nominativo_3, sono state notificate le comunicazioni di irregolarità relative al modello 770, il 14 gennaio 2022 e relative al modello iva, il 13 gennaio 2022 (v. docc. 3 e 4 Uff.).
L'abilitazione a ricevere le notifiche fiscali conferita al signor Nominativo_3 non è stata revocata dall'erede.
Tanto premesso, con un unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della mancata notificazione dell'avviso bonario, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito dell'Amministrazione finanziaria.
L'eccezione non ha pregio.
Gli avvisi bonari o comunicazioni d'irregolarità sono stati trasmessi all'intermediario Nominativo_3, in quanto diretti al contribuente Nominativo_2: essi informavano del debito fiscale, nonché delle sanzioni dovute, sanzioni che tuttavia non si trasmettono e non sono state richieste all'erede, odierna ricorrente.
La stessa sarà tenuta al pagamento delle imposte nei limiti dell'attivo ereditario ricevuto ai sensi dell'art. 490, comma 2, n. 2), c.c. Quanto alla censura circa la mancata notificazione del ruolo alla ricorrente, l'eccezione va disattesa posto che il ruolo è un atto interno dell'Amministrazione non autonomamente impugnabile, se non – unitamente alla cartella - negli specifici casi previsti dall'art. 12, comma 4bis, dpr 602/1973.
Per questi motivi
il ricorso non merita accoglimento. La ricorrente è condannata al rimborso all'Ufficio delle spese del processo che si liquidano in euro 400,00 oltre agli eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
Il giudice respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del processo, liquidate in euro 400,00, oltre ad eventuali accessori di legge.