Ordinanza presidenziale 15 maggio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24084 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14412/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14412 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Saltallà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Veronica Saltallà in Roma, via Mario Musco, 42;
contro
Ministero dell'Interno, Sportello Unico Immigrazione - Prefettura -OMISSIS-, Prefettura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rigetto, emesso in data -OMISSIS-dalla Prefettura -OMISSIS-, Sportello Unico Immigrazione e notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-, relativo alla domanda di sanatoria, presentata con identificativo -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, in favore della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa CA DE RB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 28 novembre 2022, parte ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura -OMISSIS-, adottato in data 7 novembre 2022 e notificato in data 8 novembre 2022, di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare, presentata a favore dell’esponente dal rappresentante legale della Società -OMISSIS-
1.1 Nel gravato provvedimento, l’Amministrazione ha affermato che “ la Società -OMISSIS-, …, è classificata nel settore delle attività di “commercio al dettaglio di utensili, cristallerie e vasellame”, e risulta non attiva, ovvero non risulta aver mai esercitato alcuna attività economica ” e che “ l’inattività della Società … determina l’impossibilità oggettiva di occupare irregolarmente lavoratori, ovvero proporre contratti di lavoro a qualunque lavoratore ”.
2. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
3. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, la parte ricorrente è stata invitata “ a specificare se persiste l’interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio … entro trenta giorni dalla notificazione, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ”.
3.1 La parte ricorrente non ha adempiuto all’incombente.
4. All’udienza del 12 dicembre 2025, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile improcedibilità del ricorso per mancata dichiarazione della persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio e di possibile inammissibilità del gravame per omessa specificazione dei motivi di impugnazione. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che dalla mancata dichiarazione della persistenza dell’interesse alla decisione del giudizio, nonostante l’espressa richiesta di cui alla sopra citata ordinanza presidenziale, sia possibile evincere il sopravvenuto difetto dell’interesse de quo .
Per tale motivo il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
5.1 Il gravame è comunque da ritenersi anche inammissibile per violazione dell’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a., in quanto non contenente la specificazione dei motivi su cui si fonda il ricorso.
I predetti motivi non sono, infatti, stati rubricati e la loro prospettazione risulta generica.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
7. Nulla deve essere statuito in ordine alle spese di lite, alla luce della mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e i soggetti terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LL TR, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
CA DE RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE RB | LL TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.