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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL SA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, 1' comma, e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di liquidatori della
[...]
Pa
. Parte_5
, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. DI COSTANZO
[...]
RITA
- OPPONENTI -
E
, e per essa, quale mandataria per Controparte_1 la gestione del credito, in persona del CP_2 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. SIMONELLI
NICOLA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.3.2024, Parte_1
, e in
[...] Parte_2 Parte_3
1 Pa proprio e nella qualità di liquidatori della
[...]
Parte_5 proponevano opposizione al precetto notificato loro in data
5-23.3.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'assenza della sottoscrizione del creditore sulla copia notificata del precetto, l'assenza di procura alle liti, il difetto di legittimazione attiva, la nullità del contratto fideiussorio alla base del titolo azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 617 comma primo c.p.c. (primi due motivi di opposizione) sia dell'art. 615 comma primo c.p.c.
(ulteriori due motivi di opposizione).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi (primi due motivi), essi risultano infondati, il precetto impugnato recando la sottoscrizione del difensore della creditrice procedente a tanto legittimato per effetto della procura generale alle liti per atto notarile del
7.6.2011, richiamata nell'atto di precetto e qui prodotta dall'opposta (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione, in relazione al dedotto difetto di legittimazione attiva della creditrice precettante, la contestazione risulta formulata in maniera generica, dovendosi tener conto del fatto che della cessione del credito all'attuale creditrice procedente risulta, dall'allegato atto di precetto e dalla documentazione prodotta in questa sede dall'opposta, che sia stata data comunicazione ai debitori correttamente ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione
2 sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., considerato, altresì, che la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass. 13/07/2011, n. 15364).
Peraltro, occorre osservare che l'attuale creditrice già si costituiva nel giudizio, proposto dagli odierni opponenti con esclusione di di opposizione al d.i. Parte_3 azionato quale titolo esecutivo, giudizio che veniva dichiarato estinto.
Quanto alle doglianze relative al contratto fideiussorio, posto alla base del d.i. azionato, esse configurano a ben vedere motivi di opposizione di merito concernenti il predetto d.i. e quindi essenzialmente motivi di gravame come tali inammissibili in questa sede.
Infatti, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare
3 il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
Nel caso che ci occupa, gli opponenti ripropongono sostanzialmente le stesse doglianze già formulate nell'ambito del giudizio di opposizione a d.i.
La violazione delle predette regole da parte dell'opponente costituisce, secondo la giurisprudenza, causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione
(cfr. Cass. 22402/2008).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere in parte rigettata ed in parte dichiarata inammissibile.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL SA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma 1
c.p.c.;
B) Rigetta per una parte e dichiara inammissibile per la restante parte l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
4 C) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 4/11/2025
IL GIUDICE Dott. IL SA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL SA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, 1' comma, e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di liquidatori della
[...]
Pa
. Parte_5
, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. DI COSTANZO
[...]
RITA
- OPPONENTI -
E
, e per essa, quale mandataria per Controparte_1 la gestione del credito, in persona del CP_2 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. SIMONELLI
NICOLA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.3.2024, Parte_1
, e in
[...] Parte_2 Parte_3
1 Pa proprio e nella qualità di liquidatori della
[...]
Parte_5 proponevano opposizione al precetto notificato loro in data
5-23.3.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'assenza della sottoscrizione del creditore sulla copia notificata del precetto, l'assenza di procura alle liti, il difetto di legittimazione attiva, la nullità del contratto fideiussorio alla base del titolo azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 617 comma primo c.p.c. (primi due motivi di opposizione) sia dell'art. 615 comma primo c.p.c.
(ulteriori due motivi di opposizione).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi (primi due motivi), essi risultano infondati, il precetto impugnato recando la sottoscrizione del difensore della creditrice procedente a tanto legittimato per effetto della procura generale alle liti per atto notarile del
7.6.2011, richiamata nell'atto di precetto e qui prodotta dall'opposta (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione, in relazione al dedotto difetto di legittimazione attiva della creditrice precettante, la contestazione risulta formulata in maniera generica, dovendosi tener conto del fatto che della cessione del credito all'attuale creditrice procedente risulta, dall'allegato atto di precetto e dalla documentazione prodotta in questa sede dall'opposta, che sia stata data comunicazione ai debitori correttamente ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione
2 sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., considerato, altresì, che la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass. 13/07/2011, n. 15364).
Peraltro, occorre osservare che l'attuale creditrice già si costituiva nel giudizio, proposto dagli odierni opponenti con esclusione di di opposizione al d.i. Parte_3 azionato quale titolo esecutivo, giudizio che veniva dichiarato estinto.
Quanto alle doglianze relative al contratto fideiussorio, posto alla base del d.i. azionato, esse configurano a ben vedere motivi di opposizione di merito concernenti il predetto d.i. e quindi essenzialmente motivi di gravame come tali inammissibili in questa sede.
Infatti, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare
3 il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
Nel caso che ci occupa, gli opponenti ripropongono sostanzialmente le stesse doglianze già formulate nell'ambito del giudizio di opposizione a d.i.
La violazione delle predette regole da parte dell'opponente costituisce, secondo la giurisprudenza, causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione
(cfr. Cass. 22402/2008).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere in parte rigettata ed in parte dichiarata inammissibile.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL SA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma 1
c.p.c.;
B) Rigetta per una parte e dichiara inammissibile per la restante parte l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
4 C) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 4/11/2025
IL GIUDICE Dott. IL SA
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