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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2092/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19671/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal. San Giacomo 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 183741-1353 IMU 2021
- ACCERTAMENTO n. 183741-172 IMU 2022 proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal. San Giacomo 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 183741-1960 IMU 2021
- ACCERTAMENTO n. 183741-248 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1979/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2025, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato gli avvisi di accertamento IMU notificati in data 27.09.2025, relativi agli anni d'imposta 2021 e 2022, emessi da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. quale concessionaria del Comune di Napoli e società costituita da Municipia
S.p.A., così identificati:
n. 183741/1353 (IMU 2021) intestato a Ricorrente_1; n. 183741/172 (IMU 2022) intestato a Ricorrente_1; n. 183741/1960 (IMU 2021) intestato a Ricorrente_2; n. 183741/248 (IMU 2022) intestato a Ricorrente_2. I ricorrenti hanno dedotto che l'immobile sito in Comune_1, Indirizzo_1 ( Catasto_1), acquistato in data 10.10.2019 in comproprietà al 50% ciascuno, costituisce sin da allora abitazione principale;
hanno prodotto, a sostegno, l'atto di compravendita e contratti di forniture gas ed energia elettrica, nonché ulteriore documentazione.
In data 10.10.2025, prima di adire il giudice, hanno presentato istanza di annullamento in autotutela a
Municipia S.p.A., Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Comune di Napoli – Ufficio Atti Giudiziari, rimasta priva di riscontro.
Il Comune di Napoli si costituisce e chiede di essere estromesso dal processo perché, secondo l'art. 52 del
D.lgs. 446/1997, i poteri di accertamento e riscossione IMU spettano esclusivamente al concessionario
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., che ha anche la legittimazione processuale a difendersi sugli atti impugnati.
Il Comune sostiene quindi di essere estraneo agli avvisi di accertamento impugnati e afferma che eventuali vizi devono essere contestati solo al concessionario.
Chiede inoltre la condanna alle spese dei ricorrenti.
Ritualmente chiamati in giudizio, gli altri resistenti non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sull'eccezione preliminare: estromissione del Comune di Napoli
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, gli enti locali possono affidare a soggetti esterni l'esercizio delle attività di accertamento e riscossione dei tributi, conferendo loro la relativa legittimazione processuale in ordine agli atti emessi nell'ambito del servizio. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento impugnati recano espressamente l'intestazione e la sottoscrizione di Napoli Obiettivo Valore
S.r.l., che ha agito in proprio in qualità di concessionario del servizio IMU del Comune di Napoli.
Ne consegue che il Comune di Napoli non è il soggetto che ha emanato gli atti, né è titolare della correlata legittimazione passiva nella presente controversia. Deve pertanto disporsi la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. La domanda del Comune di condanna alle spese a carico dei ricorrenti
è, per ciò solo, infondata: la sua posizione processuale cessa in ragione dell'estromissione e le spese vanno compensate nei suoi confronti, in considerazione della peculiarità del modello concessorio adottato e della rituale evocazione iniziale.
2. – Sul merito: qualificazione dell'immobile come “abitazione principale” ed esenzione IMU
L'art. 1, comma 741, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), definisce abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente;
per tali immobili l'IMU non è dovuta (salvo i casi di abitazioni di lusso A/1, A/8,
A/9, qui non ricorrenti).
Dalla documentazione in atti — atto di compravendita del 10.10.2019, contratti di fornitura e consumi riferiti all'unità, documentazione anagrafica attestante la residenza dei ricorrenti — emerge prova chiara e concordante della residenza e della dimora abituale dei contribuenti nell'immobile sin dal 2019 e per l'intero periodo oggetto di accertamento (2021–2022). Gli avvisi, per converso, non forniscono alcuna specifica ragione del disconoscimento della natura di abitazione principale né indicano elementi istruttori contrari. In mancanza di puntuali riscontri, gli atti impositivi si pongono in contrasto con la disciplina primaria, sicché deve escludersi il presupposto impositivo dell'IMU per gli anni accertati.
3. – Difetto di motivazione degli avvisi (art. 7 L. 212/2000)
Gli atti impugnati risultano, inoltre, viziati per difetto di motivazione, non esplicitando: gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa (quali circostanze avrebbero escluso residenza/dimora); gli accertamenti svolti;
le ragioni giuridiche della contestazione rispetto alla fattispecie concreta.
L'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei soggetti incaricati della riscossione siano motivati, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
La motivazione non può ridursi a formule stereotipate o assertive;
deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente. Nel caso in esame tale onere non risulta assolto;
il vizio motivazionale si somma, peraltro, all'insussistenza del presupposto.
4. – Sulla gestione dell'autotutela e sui principi di collaborazione e buona fede
I ricorrenti hanno attivato un percorso di autotutela (istanza del 10.10.2025) indirizzato a Municipia S.p.A.,
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Comune di Napoli, corredando l'istanza con la documentazione rilevante.
L'assenza di riscontro ha reso necessario il contenzioso su atti che, alla luce della prova versata, erano manifestamente esenti. Tale condotta si pone in frizione con i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 L. 212/2000, oltre che con i canoni di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa.
5. – Sulla posizione di Municipia S.p.A. e sulla condanna alle spese
Municipia S.p.A. è stata ritualmente evocata quale soggetto che, per quanto emerge dagli atti, partecipa alla filiera gestionale del servizio reso dal concessionario (socio/partner industriale, struttura di supporto tecnologico-organizzativo). Essa è parte del presente giudizio in ragione della chiamata e della correlazione funzionale con l'attività del concessionario. Non si è costituita.
Quanto alle spese di lite, appare equo e conforme a diritto disporre la condanna di Napoli Obiettivo Valore
S.r.l. e di Municipia S.p.A. alle spese del presente grado in solido tra loro, avuto riguardo alla unicità della pretesa esercitata e alla comune riferibilità della gestione che ha dato luogo agli atti caducati.
Alla luce di quanto precede: va disposta l'estromissione del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva;
il ricorso va accolto per insussistenza del presupposto IMU (abitazione principale) e per difetto di motivazione degli avvisi;
gli avvisi impugnati vanno annullati;
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Municipia S.p.
A. vanno condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in
€ 740,00 oltre CPA, IVA se dovuta e rimborso spese generali ex tariffa, con attribuzione all'Avv.
Difensore_1 quale difensore antistatario.Dispone la restituzione dell'eventuale contributo unificato versato, se ed in quanto dovuto, ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2; estromette dal giudizio il Comune di Napoli;
annulla gli avvisi di accertamento IMU n. 183741/1353, n.
183741/172, n. 183741/1960, n. 183741/248, relativi agli anni 2021 e 2022. Ordina all'Ente impositore e al concessionario della riscossione di procedere a sgravio e cancellazione dal ruolo degli importi iscritti in forza degli atti annullati. Condanna Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Municipia S.p.A. , in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 740,00 oltre CPA, IVA se dovuta e rimborso spese generali ex tariffa, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 quale difensore antistatario. Dispone la restituzione dell'eventuale contributo unificato versato, se ed in quanto dovuto, ai sensi di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19671/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal. San Giacomo 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 183741-1353 IMU 2021
- ACCERTAMENTO n. 183741-172 IMU 2022 proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal. San Giacomo 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 183741-1960 IMU 2021
- ACCERTAMENTO n. 183741-248 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1979/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2025, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato gli avvisi di accertamento IMU notificati in data 27.09.2025, relativi agli anni d'imposta 2021 e 2022, emessi da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. quale concessionaria del Comune di Napoli e società costituita da Municipia
S.p.A., così identificati:
n. 183741/1353 (IMU 2021) intestato a Ricorrente_1; n. 183741/172 (IMU 2022) intestato a Ricorrente_1; n. 183741/1960 (IMU 2021) intestato a Ricorrente_2; n. 183741/248 (IMU 2022) intestato a Ricorrente_2. I ricorrenti hanno dedotto che l'immobile sito in Comune_1, Indirizzo_1 ( Catasto_1), acquistato in data 10.10.2019 in comproprietà al 50% ciascuno, costituisce sin da allora abitazione principale;
hanno prodotto, a sostegno, l'atto di compravendita e contratti di forniture gas ed energia elettrica, nonché ulteriore documentazione.
In data 10.10.2025, prima di adire il giudice, hanno presentato istanza di annullamento in autotutela a
Municipia S.p.A., Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Comune di Napoli – Ufficio Atti Giudiziari, rimasta priva di riscontro.
Il Comune di Napoli si costituisce e chiede di essere estromesso dal processo perché, secondo l'art. 52 del
D.lgs. 446/1997, i poteri di accertamento e riscossione IMU spettano esclusivamente al concessionario
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., che ha anche la legittimazione processuale a difendersi sugli atti impugnati.
Il Comune sostiene quindi di essere estraneo agli avvisi di accertamento impugnati e afferma che eventuali vizi devono essere contestati solo al concessionario.
Chiede inoltre la condanna alle spese dei ricorrenti.
Ritualmente chiamati in giudizio, gli altri resistenti non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sull'eccezione preliminare: estromissione del Comune di Napoli
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, gli enti locali possono affidare a soggetti esterni l'esercizio delle attività di accertamento e riscossione dei tributi, conferendo loro la relativa legittimazione processuale in ordine agli atti emessi nell'ambito del servizio. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento impugnati recano espressamente l'intestazione e la sottoscrizione di Napoli Obiettivo Valore
S.r.l., che ha agito in proprio in qualità di concessionario del servizio IMU del Comune di Napoli.
Ne consegue che il Comune di Napoli non è il soggetto che ha emanato gli atti, né è titolare della correlata legittimazione passiva nella presente controversia. Deve pertanto disporsi la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. La domanda del Comune di condanna alle spese a carico dei ricorrenti
è, per ciò solo, infondata: la sua posizione processuale cessa in ragione dell'estromissione e le spese vanno compensate nei suoi confronti, in considerazione della peculiarità del modello concessorio adottato e della rituale evocazione iniziale.
2. – Sul merito: qualificazione dell'immobile come “abitazione principale” ed esenzione IMU
L'art. 1, comma 741, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), definisce abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente;
per tali immobili l'IMU non è dovuta (salvo i casi di abitazioni di lusso A/1, A/8,
A/9, qui non ricorrenti).
Dalla documentazione in atti — atto di compravendita del 10.10.2019, contratti di fornitura e consumi riferiti all'unità, documentazione anagrafica attestante la residenza dei ricorrenti — emerge prova chiara e concordante della residenza e della dimora abituale dei contribuenti nell'immobile sin dal 2019 e per l'intero periodo oggetto di accertamento (2021–2022). Gli avvisi, per converso, non forniscono alcuna specifica ragione del disconoscimento della natura di abitazione principale né indicano elementi istruttori contrari. In mancanza di puntuali riscontri, gli atti impositivi si pongono in contrasto con la disciplina primaria, sicché deve escludersi il presupposto impositivo dell'IMU per gli anni accertati.
3. – Difetto di motivazione degli avvisi (art. 7 L. 212/2000)
Gli atti impugnati risultano, inoltre, viziati per difetto di motivazione, non esplicitando: gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa (quali circostanze avrebbero escluso residenza/dimora); gli accertamenti svolti;
le ragioni giuridiche della contestazione rispetto alla fattispecie concreta.
L'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei soggetti incaricati della riscossione siano motivati, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
La motivazione non può ridursi a formule stereotipate o assertive;
deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente. Nel caso in esame tale onere non risulta assolto;
il vizio motivazionale si somma, peraltro, all'insussistenza del presupposto.
4. – Sulla gestione dell'autotutela e sui principi di collaborazione e buona fede
I ricorrenti hanno attivato un percorso di autotutela (istanza del 10.10.2025) indirizzato a Municipia S.p.A.,
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Comune di Napoli, corredando l'istanza con la documentazione rilevante.
L'assenza di riscontro ha reso necessario il contenzioso su atti che, alla luce della prova versata, erano manifestamente esenti. Tale condotta si pone in frizione con i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 L. 212/2000, oltre che con i canoni di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa.
5. – Sulla posizione di Municipia S.p.A. e sulla condanna alle spese
Municipia S.p.A. è stata ritualmente evocata quale soggetto che, per quanto emerge dagli atti, partecipa alla filiera gestionale del servizio reso dal concessionario (socio/partner industriale, struttura di supporto tecnologico-organizzativo). Essa è parte del presente giudizio in ragione della chiamata e della correlazione funzionale con l'attività del concessionario. Non si è costituita.
Quanto alle spese di lite, appare equo e conforme a diritto disporre la condanna di Napoli Obiettivo Valore
S.r.l. e di Municipia S.p.A. alle spese del presente grado in solido tra loro, avuto riguardo alla unicità della pretesa esercitata e alla comune riferibilità della gestione che ha dato luogo agli atti caducati.
Alla luce di quanto precede: va disposta l'estromissione del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva;
il ricorso va accolto per insussistenza del presupposto IMU (abitazione principale) e per difetto di motivazione degli avvisi;
gli avvisi impugnati vanno annullati;
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Municipia S.p.
A. vanno condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in
€ 740,00 oltre CPA, IVA se dovuta e rimborso spese generali ex tariffa, con attribuzione all'Avv.
Difensore_1 quale difensore antistatario.Dispone la restituzione dell'eventuale contributo unificato versato, se ed in quanto dovuto, ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2; estromette dal giudizio il Comune di Napoli;
annulla gli avvisi di accertamento IMU n. 183741/1353, n.
183741/172, n. 183741/1960, n. 183741/248, relativi agli anni 2021 e 2022. Ordina all'Ente impositore e al concessionario della riscossione di procedere a sgravio e cancellazione dal ruolo degli importi iscritti in forza degli atti annullati. Condanna Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Municipia S.p.A. , in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 740,00 oltre CPA, IVA se dovuta e rimborso spese generali ex tariffa, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 quale difensore antistatario. Dispone la restituzione dell'eventuale contributo unificato versato, se ed in quanto dovuto, ai sensi di legge.