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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/08/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.1284/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Benedetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Spello Via Centrale Umbra, n. 50 B
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'Avv. Aurelio Pugliese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Foligno, Piazza Matteotti n. 29
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Ricorso per la modifica delle condizioni dell'affidamento di minore
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore ( nato il [...]) Persona_1
, nato dalla relazione sentimentale con , stabilite dal Tribunale di Spoleto con Controparte_1
pagina 1 di 4 ordinanza n.1456/2016 del 17 febbraio 2016 ; in particolare chiedeva , in via principale, che venisse disposto il collocamento paritario del figlio presso ciascun genitore , con obbligo di PE mantenimento diretto dello stesso nei relativi periodi di permanenza ( dal lunedi al mercoledi presso il padre , dal giovedi al sabato presso la madre , la domenica con il padre e così di IM in IM in modo alternato) ; due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive da trascorrere presso l'abitazione o in luoghi di villeggiatura , una IM durante il periodo invernale , le festività in modo alternato di anno in anno, con libertà di concordare tempi e modalità ; in via subordinata , nel caso in cui non dovesse essere disposto il collocamento paritario, chiedeva , comunque , la riduzione del contributo al mantenimento a suo carico in una misura non superiore ad euro 200.00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tale riguardo faceva presente che le condizioni delle parti erano cambiate, in quanto lo stesso, che percepiva uno stipendio di 1600.00 euro mensili, aveva avuto, nel frattempo, un altro figlio da un'altra unione e pagava un canone di locazione di euro 350.00 mensili per la casa dove abitava con il nuovo nucleo familiare, mentre le condizioni economiche della erano migliorate perchè non aveva CP_1 più le spese di locazione;
precisava , altresì, che il figlio , in realtà, dal 2020 al 2023 aveva PE vissuto con i due genitori in modo sostanzialmente paritetico per pacifico accordo tra le parti.
Notificato il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio CP_1
; la predetta contestava quanto ex adverso affermato evidenziando che il ricorrente non
[...] aveva mai corrisposto il mantenimento , che le condizioni economiche delle parti non erano mutate e che il figlio non era mai stato collocato in via paritaria con entrambe i genitori e in ogni caso l'abitazione del padre non era idonea ad ospitare il minore perchè molto piccola, al punto che il figlio quando era ospitato da lui, era costretto a dormire su un divano;
chiedeva , pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.4.2025 comparivano personalmente e assistiti Parte_1 Controparte_1 dai rispettivi difensori;
il Presidente, sentiti gli stessi, formulava una proposta di accordo, la quale veniva accettata dalle parti che concludevano congiuntamente nel seguente modo: “Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre . NE IM PE
alternati . tra i due genitori. Quando sarà con il padre il FI IM , il padre lo andrà a PE prendere all'uscita di scuola il venerdi e lo riporterà a scuola il lunedì mattina;
in questa IM il padre prenderà all'uscita di scuola il mercoledi e lo riporterà a scuola il giovedi mattina . PE
Quando sarà il FI IM con la madre , il pade lo prenderà a scuola il mercoledi all'uscita PE di scuola e lo riporterà all'entrata di scuola il venerdi mattina.
pagina 2 di 4 Nel periodo estivo il padre prenderà alle ore 16.00 del venerdi e lo riaccompagnerà dalla PE madre il lunedi alle ore 12.30 . Così pure lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e lo riporterà dalla madre il giovedi alle ore 12.30.
Quando sarà con la madre il FI IM , il padre lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e PE lo riporterà il venerdi alle ore 12.30.
Quanto alle ferie estive, le parti si impegnano a comunicare entro il mese di maggio i periodi di permanenza estiva del minore con ciascun genitore che saranno di 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo. Festività secondo il criterio dell'alternanza.
Il padre verserà alla madre un contributo di euro 270,00 mensili a titolo di mantenimento del minore, oltre rivalutazione istat , oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre”.
La causa veniva rimessa al collegio senza concessione dei termini e gli inviati al PM per il parere.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento alternato presso ognuno dei due genitori e da un equo contributo al mantenimento.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE , conformemente alle conclusioni congiunte delle parti, “Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre . NE IM alternati .
PE tra i due genitori. Quando sarà con il padre il FI IM , il padre lo andrà a prendere
PE all'uscita di scuola il venerdi e lo riporterà a scuola il lunedì mattina;
in questa IM il padre prenderà all'uscita di scuola il mercoledi e lo riporterà a scuola il giovedi mattina . Quando
PE sarà il FI IM con la madre , il pade lo prenderà a scuola il mercoledi all'uscita di
PE scuola e lo riporterà all'entrata di scuola il venerdi mattina.
Nel periodo estivo il padre prenderà alle ore 16.00 del venerdi e lo riaccompagnerà dalla PE madre il lunedi alle ore 12.30 . Così pure lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e lo riporterà dalla madre il giovedi alle ore 12.30.
Quando sarà con la madre il FI IM , il padre lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e PE lo riporterà il venerdi alle ore 12.30.
Quanto alle ferie estive, le parti si impegnano a comunicare entro il mese di maggio i periodi di permanenza estiva del minore con ciascun genitore che saranno di 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo. Festività secondo il criterio dell'alternanza.
pagina 3 di 4 Il padre verserà alla madre un contributo di euro 270,00 mensili a titolo di mantenimento del minore, oltre rivalutazione istat , oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre”;
DICHIARA le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.1284/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Benedetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Spello Via Centrale Umbra, n. 50 B
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'Avv. Aurelio Pugliese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Foligno, Piazza Matteotti n. 29
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Ricorso per la modifica delle condizioni dell'affidamento di minore
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore ( nato il [...]) Persona_1
, nato dalla relazione sentimentale con , stabilite dal Tribunale di Spoleto con Controparte_1
pagina 1 di 4 ordinanza n.1456/2016 del 17 febbraio 2016 ; in particolare chiedeva , in via principale, che venisse disposto il collocamento paritario del figlio presso ciascun genitore , con obbligo di PE mantenimento diretto dello stesso nei relativi periodi di permanenza ( dal lunedi al mercoledi presso il padre , dal giovedi al sabato presso la madre , la domenica con il padre e così di IM in IM in modo alternato) ; due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive da trascorrere presso l'abitazione o in luoghi di villeggiatura , una IM durante il periodo invernale , le festività in modo alternato di anno in anno, con libertà di concordare tempi e modalità ; in via subordinata , nel caso in cui non dovesse essere disposto il collocamento paritario, chiedeva , comunque , la riduzione del contributo al mantenimento a suo carico in una misura non superiore ad euro 200.00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tale riguardo faceva presente che le condizioni delle parti erano cambiate, in quanto lo stesso, che percepiva uno stipendio di 1600.00 euro mensili, aveva avuto, nel frattempo, un altro figlio da un'altra unione e pagava un canone di locazione di euro 350.00 mensili per la casa dove abitava con il nuovo nucleo familiare, mentre le condizioni economiche della erano migliorate perchè non aveva CP_1 più le spese di locazione;
precisava , altresì, che il figlio , in realtà, dal 2020 al 2023 aveva PE vissuto con i due genitori in modo sostanzialmente paritetico per pacifico accordo tra le parti.
Notificato il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio CP_1
; la predetta contestava quanto ex adverso affermato evidenziando che il ricorrente non
[...] aveva mai corrisposto il mantenimento , che le condizioni economiche delle parti non erano mutate e che il figlio non era mai stato collocato in via paritaria con entrambe i genitori e in ogni caso l'abitazione del padre non era idonea ad ospitare il minore perchè molto piccola, al punto che il figlio quando era ospitato da lui, era costretto a dormire su un divano;
chiedeva , pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.4.2025 comparivano personalmente e assistiti Parte_1 Controparte_1 dai rispettivi difensori;
il Presidente, sentiti gli stessi, formulava una proposta di accordo, la quale veniva accettata dalle parti che concludevano congiuntamente nel seguente modo: “Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre . NE IM PE
alternati . tra i due genitori. Quando sarà con il padre il FI IM , il padre lo andrà a PE prendere all'uscita di scuola il venerdi e lo riporterà a scuola il lunedì mattina;
in questa IM il padre prenderà all'uscita di scuola il mercoledi e lo riporterà a scuola il giovedi mattina . PE
Quando sarà il FI IM con la madre , il pade lo prenderà a scuola il mercoledi all'uscita PE di scuola e lo riporterà all'entrata di scuola il venerdi mattina.
pagina 2 di 4 Nel periodo estivo il padre prenderà alle ore 16.00 del venerdi e lo riaccompagnerà dalla PE madre il lunedi alle ore 12.30 . Così pure lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e lo riporterà dalla madre il giovedi alle ore 12.30.
Quando sarà con la madre il FI IM , il padre lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e PE lo riporterà il venerdi alle ore 12.30.
Quanto alle ferie estive, le parti si impegnano a comunicare entro il mese di maggio i periodi di permanenza estiva del minore con ciascun genitore che saranno di 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo. Festività secondo il criterio dell'alternanza.
Il padre verserà alla madre un contributo di euro 270,00 mensili a titolo di mantenimento del minore, oltre rivalutazione istat , oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre”.
La causa veniva rimessa al collegio senza concessione dei termini e gli inviati al PM per il parere.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento alternato presso ognuno dei due genitori e da un equo contributo al mantenimento.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE , conformemente alle conclusioni congiunte delle parti, “Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre . NE IM alternati .
PE tra i due genitori. Quando sarà con il padre il FI IM , il padre lo andrà a prendere
PE all'uscita di scuola il venerdi e lo riporterà a scuola il lunedì mattina;
in questa IM il padre prenderà all'uscita di scuola il mercoledi e lo riporterà a scuola il giovedi mattina . Quando
PE sarà il FI IM con la madre , il pade lo prenderà a scuola il mercoledi all'uscita di
PE scuola e lo riporterà all'entrata di scuola il venerdi mattina.
Nel periodo estivo il padre prenderà alle ore 16.00 del venerdi e lo riaccompagnerà dalla PE madre il lunedi alle ore 12.30 . Così pure lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e lo riporterà dalla madre il giovedi alle ore 12.30.
Quando sarà con la madre il FI IM , il padre lo prenderà il mercoledi alle ore 16.00 e PE lo riporterà il venerdi alle ore 12.30.
Quanto alle ferie estive, le parti si impegnano a comunicare entro il mese di maggio i periodi di permanenza estiva del minore con ciascun genitore che saranno di 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo. Festività secondo il criterio dell'alternanza.
pagina 3 di 4 Il padre verserà alla madre un contributo di euro 270,00 mensili a titolo di mantenimento del minore, oltre rivalutazione istat , oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre”;
DICHIARA le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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