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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
4 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1267 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Torrisi come da procura come in Parte_1 atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07/02/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto da patologie invalidanti ( Depressione maggiore con disturbo dell'adattamento ed ansia, cardiopatia ipertensiva in III^ classe NYHA, pregressa pericardite, diabete mellito tipo II I.D. , retinopatia diabetica, stenosi carotidea, dislipidemia, deficit severo di vitamina B, porpora trombotica, trombocitopenia, spondiloartrosi diffusa a media incidenza funzionale, disturbi della deambulazione, parestesie inferiori e superiori) che riducono in maniera permanente di oltre l'80% la sua capacità lavorativa, ha lamentato l'illegittimità del rigetto frapposto da alla domanda del 22/10/2024, CP_1 inoltrata ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, pertanto, il ricorrente ha adito il Tribunale del lavoro di Catania chiedendo “ all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, reiectis contrariis, di ritenere e dichiarare che lo stesso è invalido in misura pari o superiore all'80%, ex art.
1, comma 8 del Decreto Legislativo n° 503/92, ed in conseguenza condannare l' , in persona CP_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della pensione di vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa (22/10/2024), con i danni per effetto della svalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese, competenze ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ PRELIMINARMENTE: rigettare la domanda di parte ricorrente senza istruttoria di merito con conseguente condanna alle spese e competenze, in difetto di prova della proponibilità e procedibilità della domanda. PRELIMINARMENTE: dichiarare inammissibile la domanda previa verifica del compimento dei termini decadenziali di cui all'art.47
d.p.r. n. 639/1970. NEL MERITO: In via principale: -dichiarare, in difetto di prova, da fornirsi ex adverso, che all'atto della proposizione della domanda amministrativa, controparte non aveva i requisiti amministrativi per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, e pertanto rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
-ritenere e dichiarare che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti prescritti dall'art.1,co.8, D.L.vo n°503/1992 per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza richiesta e conseguentemente rigettare tutte le avverse domande. In subordine, fissare la decorrenza della pensione, nonché degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui sia perfezionato l'accertamento giudiziale sopra atti, fatti, qualità e stati soggettivi di parte ricorrente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 111/2011. Condannare parte ricorrente alle spese e competenze del giudizio, comprese quelle di ctu”.
La causa è stata istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 4 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __ 1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente
(come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne).
2.Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico come innanzi illustrati è pacifica tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice non ha costituito motivazione del rigetto della domanda in sede amministrativa, mentre è stata contestata da in via del tutto generica nel presente giudizio. CP_1
Invero, non sussistendo dubbio sul requisito anagrafico, il requisito contributivo come risultante dall'estratto contributivo versato in atti dal ricorrente ( cfr all. 3) può dirsi sussistente al momento della domanda amministrativa.
Si è reso, pertanto, necessario verificare l' eventuale sussistenza del solo stato invalidante per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs.
La CTU medico-legale, espletata al fine di accertare se, alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini fosse o meno ridotta in modo permanente in misura non inferiore all'80% secondo i criteri di cui all'art. 1 L. 222/1984, ha accertato la sussistenza in capo a parte ricorrente, di una condizione invalidante pari all'85% sin dal momento di presentazione dell'istanza in via amministrativa .
Nel giungere a tale conclusione il nominato consulente ha così argomentato : “ a) Si concorda in parte con la diagnosi e si dissente circa la valutazione medico-legale formulate in sede ammnistrativa per i seguenti motivi: La diagnosi risulta, ad avviso dello scrivente, parcellare;
è privata, infatti, senza alcuna motivazione clinica e/o medico-legale di patologie, documentate in atti, come la dislipidemia (complicanza metabolica del Diabete Mellito) e l'ipertrofia prostatica benigna, ne consegue, sempre a giudizio dello scrivente, una valutazione medico-legale sottostimata. b) Per le considerazioni esposte, è possibile concludere ritenendo il Sig. Parte_1
( ), nato a [...] l'[...], residente a [...]
CO OL n°63 ed ivi domiciliato, soggetto in misura dell'85% a decorrere Pt_2 dalla presentazione della domanda amministrativa: 22/10/2024”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni ponendole a fondamento della decisione.
3.Così acclarata la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta, quanto alla decorrenza deve ritenersi, come sostenuto da , l'applicabilità, nella materia CP_1 in esame del principio della cd. “finestra mobile”.
Tale meccanismo, infatti, effettivamente si applica anche alle ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr: Cass. 24363/2019, 15560/2019,
15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Tanto sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018).
In particolare, il richiamato art. 12 D.L.78/2010, conv. con mod. dalla l. 122/2010, stabilisce che “1.
I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni
a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
[…]”.
Anche nella fattispecie in esame, trova dunque applicazione l'ulteriore termine di dodici mesi previsto dall'art. 12 D.L. 78/2010, conv. con mod. dalla l. 122/2010, decorrente dall'accertata maturazione del requisito sanitario in data 22/10/2024 (quale ultimo dei requisiti previsti per la prestazione richiesta).
L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo pensione CP_1 di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 l. 503/1992 “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti” (ex art. 12 D.L. 78/2010) e, quindi, trascorsi dodici mesi dalla data di accertamento del requisito sanitario (id est: del 22/10/2024 data di presentazione della domanda amministrativa).
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido all'85% in possesso del requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma n. 8 del d.lgs. n. 503/1992 a decorrere dal 22/10/2024 e, dunque, con diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) come precisato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati tenuto conto della decorrenza e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91; condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente in euro 884,50 CP_1 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Catania, 04/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
4 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1267 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Torrisi come da procura come in Parte_1 atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07/02/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto da patologie invalidanti ( Depressione maggiore con disturbo dell'adattamento ed ansia, cardiopatia ipertensiva in III^ classe NYHA, pregressa pericardite, diabete mellito tipo II I.D. , retinopatia diabetica, stenosi carotidea, dislipidemia, deficit severo di vitamina B, porpora trombotica, trombocitopenia, spondiloartrosi diffusa a media incidenza funzionale, disturbi della deambulazione, parestesie inferiori e superiori) che riducono in maniera permanente di oltre l'80% la sua capacità lavorativa, ha lamentato l'illegittimità del rigetto frapposto da alla domanda del 22/10/2024, CP_1 inoltrata ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, pertanto, il ricorrente ha adito il Tribunale del lavoro di Catania chiedendo “ all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, reiectis contrariis, di ritenere e dichiarare che lo stesso è invalido in misura pari o superiore all'80%, ex art.
1, comma 8 del Decreto Legislativo n° 503/92, ed in conseguenza condannare l' , in persona CP_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della pensione di vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa (22/10/2024), con i danni per effetto della svalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese, competenze ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ PRELIMINARMENTE: rigettare la domanda di parte ricorrente senza istruttoria di merito con conseguente condanna alle spese e competenze, in difetto di prova della proponibilità e procedibilità della domanda. PRELIMINARMENTE: dichiarare inammissibile la domanda previa verifica del compimento dei termini decadenziali di cui all'art.47
d.p.r. n. 639/1970. NEL MERITO: In via principale: -dichiarare, in difetto di prova, da fornirsi ex adverso, che all'atto della proposizione della domanda amministrativa, controparte non aveva i requisiti amministrativi per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, e pertanto rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
-ritenere e dichiarare che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti prescritti dall'art.1,co.8, D.L.vo n°503/1992 per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza richiesta e conseguentemente rigettare tutte le avverse domande. In subordine, fissare la decorrenza della pensione, nonché degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui sia perfezionato l'accertamento giudiziale sopra atti, fatti, qualità e stati soggettivi di parte ricorrente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 111/2011. Condannare parte ricorrente alle spese e competenze del giudizio, comprese quelle di ctu”.
La causa è stata istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 4 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __ 1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente
(come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne).
2.Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico come innanzi illustrati è pacifica tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice non ha costituito motivazione del rigetto della domanda in sede amministrativa, mentre è stata contestata da in via del tutto generica nel presente giudizio. CP_1
Invero, non sussistendo dubbio sul requisito anagrafico, il requisito contributivo come risultante dall'estratto contributivo versato in atti dal ricorrente ( cfr all. 3) può dirsi sussistente al momento della domanda amministrativa.
Si è reso, pertanto, necessario verificare l' eventuale sussistenza del solo stato invalidante per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs.
La CTU medico-legale, espletata al fine di accertare se, alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini fosse o meno ridotta in modo permanente in misura non inferiore all'80% secondo i criteri di cui all'art. 1 L. 222/1984, ha accertato la sussistenza in capo a parte ricorrente, di una condizione invalidante pari all'85% sin dal momento di presentazione dell'istanza in via amministrativa .
Nel giungere a tale conclusione il nominato consulente ha così argomentato : “ a) Si concorda in parte con la diagnosi e si dissente circa la valutazione medico-legale formulate in sede ammnistrativa per i seguenti motivi: La diagnosi risulta, ad avviso dello scrivente, parcellare;
è privata, infatti, senza alcuna motivazione clinica e/o medico-legale di patologie, documentate in atti, come la dislipidemia (complicanza metabolica del Diabete Mellito) e l'ipertrofia prostatica benigna, ne consegue, sempre a giudizio dello scrivente, una valutazione medico-legale sottostimata. b) Per le considerazioni esposte, è possibile concludere ritenendo il Sig. Parte_1
( ), nato a [...] l'[...], residente a [...]
CO OL n°63 ed ivi domiciliato, soggetto in misura dell'85% a decorrere Pt_2 dalla presentazione della domanda amministrativa: 22/10/2024”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni ponendole a fondamento della decisione.
3.Così acclarata la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta, quanto alla decorrenza deve ritenersi, come sostenuto da , l'applicabilità, nella materia CP_1 in esame del principio della cd. “finestra mobile”.
Tale meccanismo, infatti, effettivamente si applica anche alle ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr: Cass. 24363/2019, 15560/2019,
15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Tanto sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018).
In particolare, il richiamato art. 12 D.L.78/2010, conv. con mod. dalla l. 122/2010, stabilisce che “1.
I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni
a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
[…]”.
Anche nella fattispecie in esame, trova dunque applicazione l'ulteriore termine di dodici mesi previsto dall'art. 12 D.L. 78/2010, conv. con mod. dalla l. 122/2010, decorrente dall'accertata maturazione del requisito sanitario in data 22/10/2024 (quale ultimo dei requisiti previsti per la prestazione richiesta).
L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo pensione CP_1 di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 l. 503/1992 “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti” (ex art. 12 D.L. 78/2010) e, quindi, trascorsi dodici mesi dalla data di accertamento del requisito sanitario (id est: del 22/10/2024 data di presentazione della domanda amministrativa).
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido all'85% in possesso del requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma n. 8 del d.lgs. n. 503/1992 a decorrere dal 22/10/2024 e, dunque, con diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) come precisato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati tenuto conto della decorrenza e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91; condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente in euro 884,50 CP_1 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Catania, 04/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Amoroso