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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8847 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza dell'1.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 299/2015 R.G, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se medesimo;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ingangi;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, il ricorrente in epigrafe deduceva che il 28.11.2024 la gli aveva notificato l'intimazione di pagamento prot. n. 2024/310299 Controparte_1 fondata sulle cartelle esattoriali nn. 071 2000 0159393955 000, 071 2001 0331349827 000 e 071 2002 0072192669 000 dell'importo complessivo di euro 1.581,09 a titolo di contributi per gli anni 2000,2001 e 2002.
A fondamento dell'opposizione deduceva che dal prospetto rilasciato dall'Agente della Riscossione emergeva l'insussistenza di insoluti atteso che gli importi in esame erano stati interamente pagati e che, in ogni caso, erano prescritti;
aggiungeva che, sull'erroneo presupposto della sua esposizione debitoria, in data 3.7.2004 gli era stata notificata la comunicazione di inizio della procedura di fermo amministrativo sulla propria autovettura targata BA 364 XX in relazione alle stesse cartelle di pagamento e che il giudizio di opposizione che aveva proposto dinanzi al Giudice di Pace si era concluso con la sentenza n. 11545/08, notificata alla il 19.12.2005, che aveva Controparte_2 dichiarato “… l'inefficacia e nullità dell'esecuzione iniziata con il fermo amministrativo …” , annullando le tre cartelle di pagamento in esame.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata , con vittoria di spese di lite. La costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione proposta non esistendo alcuna intimazione di pagamento – che, infatti, non era mai stata depositata ed essendo, in ogni caso, tardiva la pretesa opposizione in quanto deposita oltre il termine ex art. 24 d.lgvo n. 46/1999.
Nel merito, argomentava che aveva indebitamente provveduto Controparte_3 all'annullamento dei debiti iscritti a ruolo fino ad euro 1.000,00 ex art. 4 D.L. 119/2018 pur essendo la richiamata disposizione ai soli debiti tributari e non a quelli previdenziali della e CP_1 concludeva che il credito di euro 1.581,09 non poteva considerarsi annullato, essendo, invece, dovuto.
Assumeva, inoltre che la prescrizione dei crediti era stata fatta valere tardivamente non essendo state impugnate le cartelle di pagamento ed essendo intempestivo anche l'odierno giudizio ed evidenziava che l'eventuale prescrizione era riconducibile alla esclusiva responsabilità del del servizio di riscossione che non aveva provveduto ad interrompere il relativo CP_4 termine.
Infine, la resistente sottolineava che la sentenza del giudice di pace aveva ad oggetto solo la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, non avendo la Cassa creditrice neppure partecipato al giudizio.
Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito nei confronti del ricorrente con conseguente condanna di quest'ultimo al relativo pagamento;
in caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva disporsi la chiamata in causa di per sentirla Controparte_3 condannare al risarcimento del danno patito dalla pari al credito di euro 1.581,09, oltre CP_1 interessi, vinte le spese.
Autorizzato il termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva decisa all'odierna udienza dell'1.12.2025 con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va preliminarmente sottolineata l'erroneità della ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente da cui discende una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta in ricorso.
L'istante ha dedotto che in data 28.11.2024 gli sarebbe stato notificata un'intimazione di pagamento avverso cui, con l'odierno ricorso, egli avrebbe inteso proporre opposizione.
L'errore consiste nell'aver qualificato come intimazione di pagamento (e, quindi, quale atto del Concessionario del Servizio di Riscossione) un sollecito di pagamento proveniente, invece, dalla e che non solo non è stato depositato, ma è stato anche erroneamente indicato in quanto il CP_1 ricorso ha fatto riferimento ad altro e diverso sollecito di pagamento proveniente dalla ed CP_1 indirizzato all'omonimo avv. . Parte_1
Pur avendo il ricorrente depositato un sollecito di pagamento non a sé riferibile, è, tuttavia, pacifico tra le parti che oggetto del contendere sono i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 071 2000 0159393955 000, 071 2001 0331349827 000 e 071 2002 0072192669 000 dell'importo complessivo di euro 1.581,09 a titolo di contributi per gli anni 2000,2001 e 2002.
In relazione a tali cartelle, la ha eccepito la tardività dell'impugnazione e ha CP_1 argomentato sulla debenza delle somme portate dalle cartelle medesime.
Sempre in relazione alle suindicate cartelle di pagamento che il ricorrente ha dedotto essere state sgravate, la resistente ha eccepito l'erroneità dello sgravio compiuto dal Concessionario della CP_1
Riscossione ed ha, altresì, contestato la difesa attorea relativa all'annullamento di tali cartelle con la sentenza del Giudice di Pace n. 11545/05, oltre che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte_1
Posto, quindi, che tra le parti è pacifico che oggetto del contendere è la sussistenza di un credito della nei confronti del ricorrente pari agli importi di cui alle menzionate cartelle, ne consegue CP_1
l'inconferenza delle difese svolte dalla sulla pretesa tardività dell'impugnazione di un' CP_1 inesistente intimazione di pagamento.
La domanda attorea non va, quindi, qualificata quale opposizione all'intimazione di pagamento, ma quale mera domanda di accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria della nascendo CP_1
l'interesse a tale pronuncia dalle rivendicazioni della stessa resistente. CP_1
E', quindi, configurabile la res litigiosa consistente nell'opposta posizione delle parti rispettivamente di affermazione di un credito che si è dichiarato voler riscuotere e di negazione di quel credito.
Il ricorrente ha, in questo caso, un interesse concreto ed attuale a proporre una domanda di accertamento negativo della pretesa azionata nei suoi confronti proprio perchè il creditore mostra di voler far valere il suo diritto nei confronti dell'asserito debitore, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di atto che rientri o meno nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 DLT n.546/92 non essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro costruito come un processo di natura impugnatoria.
Con l'odierno ricorso il ricorrente ha contestato l'an della pretesa contributiva deducendo circostanze asseritamente impeditive dell'iscrizione a ruolo avendo il Concessionario della Riscossione provveduto a sgravare le cartelle di pagamento in esame.
Ciò risulta univocamente dalle attestazioni di depositate dal Controparte_5 ricorrente;
in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento in esame si legge, infatti, che le cartelle sono state sgravate e che nulla è rimasto da pagare, neanche a titolo di interessi di notifica, interessi di mora o altro.
C La circostanza risulta, peraltro, già accertata nei rapporti tra il ricorrente ed il per CP_4
Riscossione, posto che la sentenza del Giudice di Pace di Napoli – con cui è stata proposta opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura del ricorrente fondato proprio sulle tre cartelle di pagamento oggetto dell'odierno accertamento;
si legge, infatti, nella richiamata sentenza che “il sig. avv. non è affatto debitore delle somme richieste” Parte_1 Pt_1 ed oggetto della procedura di fermo amministrativo e delle sottostanti cartelle di pagamento. Soprattutto, è maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle in esame e notificate il 10.5.2001,il 6.3.2002 ed il 19.7.2002 tenuto conto che – a decorrere da tali date - l'unico atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo avverso cui è stata proposta l'opposizione definita con la sentenza del Giudice di Pace del 2005; da quest'ultimo momento sono inutilmente decorsi 20 anni senza che il titolare del credito abbia mai interrotto il decorso del termine prescrizionale.
La domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ricorrente va, pertanto, accolta.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla CP_1 si tratta di domanda fondata su un titolo non dipendente da quello dedotto in giudizio dalla parte ricorrente: il rapporto giuridico su cui si fonda la domanda riconvenzionale della
[...]
nei confronti della è del tutto Controparte_1 Controparte_5 distinto dal rapporto da cui trae origine la domanda attorea (cioè il rapporto di debito-credito che si instaura direttamente tra un professionista e la Cassa di appartenenza e che radica la competenza del giudice del lavoro).
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito della resistente nei CP_1 confronti del ricorrente;
-Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla CP_1
-Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Napoli, 1.12.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza dell'1.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 299/2015 R.G, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se medesimo;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ingangi;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, il ricorrente in epigrafe deduceva che il 28.11.2024 la gli aveva notificato l'intimazione di pagamento prot. n. 2024/310299 Controparte_1 fondata sulle cartelle esattoriali nn. 071 2000 0159393955 000, 071 2001 0331349827 000 e 071 2002 0072192669 000 dell'importo complessivo di euro 1.581,09 a titolo di contributi per gli anni 2000,2001 e 2002.
A fondamento dell'opposizione deduceva che dal prospetto rilasciato dall'Agente della Riscossione emergeva l'insussistenza di insoluti atteso che gli importi in esame erano stati interamente pagati e che, in ogni caso, erano prescritti;
aggiungeva che, sull'erroneo presupposto della sua esposizione debitoria, in data 3.7.2004 gli era stata notificata la comunicazione di inizio della procedura di fermo amministrativo sulla propria autovettura targata BA 364 XX in relazione alle stesse cartelle di pagamento e che il giudizio di opposizione che aveva proposto dinanzi al Giudice di Pace si era concluso con la sentenza n. 11545/08, notificata alla il 19.12.2005, che aveva Controparte_2 dichiarato “… l'inefficacia e nullità dell'esecuzione iniziata con il fermo amministrativo …” , annullando le tre cartelle di pagamento in esame.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata , con vittoria di spese di lite. La costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione proposta non esistendo alcuna intimazione di pagamento – che, infatti, non era mai stata depositata ed essendo, in ogni caso, tardiva la pretesa opposizione in quanto deposita oltre il termine ex art. 24 d.lgvo n. 46/1999.
Nel merito, argomentava che aveva indebitamente provveduto Controparte_3 all'annullamento dei debiti iscritti a ruolo fino ad euro 1.000,00 ex art. 4 D.L. 119/2018 pur essendo la richiamata disposizione ai soli debiti tributari e non a quelli previdenziali della e CP_1 concludeva che il credito di euro 1.581,09 non poteva considerarsi annullato, essendo, invece, dovuto.
Assumeva, inoltre che la prescrizione dei crediti era stata fatta valere tardivamente non essendo state impugnate le cartelle di pagamento ed essendo intempestivo anche l'odierno giudizio ed evidenziava che l'eventuale prescrizione era riconducibile alla esclusiva responsabilità del del servizio di riscossione che non aveva provveduto ad interrompere il relativo CP_4 termine.
Infine, la resistente sottolineava che la sentenza del giudice di pace aveva ad oggetto solo la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, non avendo la Cassa creditrice neppure partecipato al giudizio.
Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito nei confronti del ricorrente con conseguente condanna di quest'ultimo al relativo pagamento;
in caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva disporsi la chiamata in causa di per sentirla Controparte_3 condannare al risarcimento del danno patito dalla pari al credito di euro 1.581,09, oltre CP_1 interessi, vinte le spese.
Autorizzato il termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva decisa all'odierna udienza dell'1.12.2025 con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va preliminarmente sottolineata l'erroneità della ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente da cui discende una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta in ricorso.
L'istante ha dedotto che in data 28.11.2024 gli sarebbe stato notificata un'intimazione di pagamento avverso cui, con l'odierno ricorso, egli avrebbe inteso proporre opposizione.
L'errore consiste nell'aver qualificato come intimazione di pagamento (e, quindi, quale atto del Concessionario del Servizio di Riscossione) un sollecito di pagamento proveniente, invece, dalla e che non solo non è stato depositato, ma è stato anche erroneamente indicato in quanto il CP_1 ricorso ha fatto riferimento ad altro e diverso sollecito di pagamento proveniente dalla ed CP_1 indirizzato all'omonimo avv. . Parte_1
Pur avendo il ricorrente depositato un sollecito di pagamento non a sé riferibile, è, tuttavia, pacifico tra le parti che oggetto del contendere sono i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 071 2000 0159393955 000, 071 2001 0331349827 000 e 071 2002 0072192669 000 dell'importo complessivo di euro 1.581,09 a titolo di contributi per gli anni 2000,2001 e 2002.
In relazione a tali cartelle, la ha eccepito la tardività dell'impugnazione e ha CP_1 argomentato sulla debenza delle somme portate dalle cartelle medesime.
Sempre in relazione alle suindicate cartelle di pagamento che il ricorrente ha dedotto essere state sgravate, la resistente ha eccepito l'erroneità dello sgravio compiuto dal Concessionario della CP_1
Riscossione ed ha, altresì, contestato la difesa attorea relativa all'annullamento di tali cartelle con la sentenza del Giudice di Pace n. 11545/05, oltre che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte_1
Posto, quindi, che tra le parti è pacifico che oggetto del contendere è la sussistenza di un credito della nei confronti del ricorrente pari agli importi di cui alle menzionate cartelle, ne consegue CP_1
l'inconferenza delle difese svolte dalla sulla pretesa tardività dell'impugnazione di un' CP_1 inesistente intimazione di pagamento.
La domanda attorea non va, quindi, qualificata quale opposizione all'intimazione di pagamento, ma quale mera domanda di accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria della nascendo CP_1
l'interesse a tale pronuncia dalle rivendicazioni della stessa resistente. CP_1
E', quindi, configurabile la res litigiosa consistente nell'opposta posizione delle parti rispettivamente di affermazione di un credito che si è dichiarato voler riscuotere e di negazione di quel credito.
Il ricorrente ha, in questo caso, un interesse concreto ed attuale a proporre una domanda di accertamento negativo della pretesa azionata nei suoi confronti proprio perchè il creditore mostra di voler far valere il suo diritto nei confronti dell'asserito debitore, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di atto che rientri o meno nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 DLT n.546/92 non essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro costruito come un processo di natura impugnatoria.
Con l'odierno ricorso il ricorrente ha contestato l'an della pretesa contributiva deducendo circostanze asseritamente impeditive dell'iscrizione a ruolo avendo il Concessionario della Riscossione provveduto a sgravare le cartelle di pagamento in esame.
Ciò risulta univocamente dalle attestazioni di depositate dal Controparte_5 ricorrente;
in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento in esame si legge, infatti, che le cartelle sono state sgravate e che nulla è rimasto da pagare, neanche a titolo di interessi di notifica, interessi di mora o altro.
C La circostanza risulta, peraltro, già accertata nei rapporti tra il ricorrente ed il per CP_4
Riscossione, posto che la sentenza del Giudice di Pace di Napoli – con cui è stata proposta opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura del ricorrente fondato proprio sulle tre cartelle di pagamento oggetto dell'odierno accertamento;
si legge, infatti, nella richiamata sentenza che “il sig. avv. non è affatto debitore delle somme richieste” Parte_1 Pt_1 ed oggetto della procedura di fermo amministrativo e delle sottostanti cartelle di pagamento. Soprattutto, è maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle in esame e notificate il 10.5.2001,il 6.3.2002 ed il 19.7.2002 tenuto conto che – a decorrere da tali date - l'unico atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo avverso cui è stata proposta l'opposizione definita con la sentenza del Giudice di Pace del 2005; da quest'ultimo momento sono inutilmente decorsi 20 anni senza che il titolare del credito abbia mai interrotto il decorso del termine prescrizionale.
La domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ricorrente va, pertanto, accolta.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla CP_1 si tratta di domanda fondata su un titolo non dipendente da quello dedotto in giudizio dalla parte ricorrente: il rapporto giuridico su cui si fonda la domanda riconvenzionale della
[...]
nei confronti della è del tutto Controparte_1 Controparte_5 distinto dal rapporto da cui trae origine la domanda attorea (cioè il rapporto di debito-credito che si instaura direttamente tra un professionista e la Cassa di appartenenza e che radica la competenza del giudice del lavoro).
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito della resistente nei CP_1 confronti del ricorrente;
-Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla CP_1
-Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Napoli, 1.12.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)