Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1084
Articolo 1Articolo 3
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9 gennaio 1971
Art. 2.
Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62 hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole regioni.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1971
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