Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/03/2026, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8804 del 2024, proposto da MA NO, RI HY, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesco Mingiardi, Michele D’Ilario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A) per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
- della determina dirigenziale di Roma Capitale (Rep. 915, prot. CT/2024/62891), con cui viene respinta la domanda per il rilascio del p.d.c., prot. CT/2023/32320 del 10.03.2023;
- della nota prot. n. CT/2023/91457 del 20.07.2023, della comunicazione prot. CT/2023/0107277 del 11.09.2023, della comunicazione prot. CT/2024/18982 del 09.02.2024 e della comunicazione prot. CT/2024/49339 del 08.04.2024;
B) per l’accertamento
dell’intervenuta formazione, ex art. 20, comma 8, TUED, del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del p.d.c., prot. CT/2023/32320 del 10.03.2023;
C) per la condanna
di Roma Capitale al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 20, comma 8, ultimo periodo, TUED;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il Dott. IS BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12.8.2024 e depositato in data 13.8.2024, MA NO e RI HY hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir: a) annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe; b) accertare l’intervenuta formazione, ex art. 20, comma 8, TUED, del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del p.d.c., prot. CT/2023/32320 del 10.03.2023; c) condannare Roma Capitale al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 20, comma 8, ultimo periodo, TUED.
A sostegno del gravame, i ricorrenti articolavano le doglianze che verranno di seguito meglio esaminate.
In data 3.9.2024, si è costituita in giudizio Roma Capitale che, con memoria del 9.1.2026, ha insistito nel rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Tanto premesso, il Collegio è dapprima chiamato a scrutinare la doglianza per la quale, avendo l’Amministrazione riscontrato tardivamente l’istanza di rilascio del p.d.c., prot. CT/2023/32320 del 10.03.2023, su essa si sarebbe formato il silenzio assenso; con conseguente obbligo di Roma Capitale di adottare la relativa attestazione.
La doglianza è infondata.
In ordine al rapporto tra il permesso di costruire e il silenzio assenso si contrappongono, nella giurisprudenza amministrativa, due diversi e distinti orientamenti.
Secondo il primo, di carattere sostanziale, l’art. 20, comma 8, TUED, stante la peculiarità della materia e degli interessi oggetto della stessa, opera solo in caso di conformità dell’opera alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento (di recente, in tal senso: TAR Milano, nn. 1443/2025, C.d.s., nn. 1059/2024, 8943/2022, 6235/2021, 5156/2020, 569/2020, 113/2019).
Secondo l’opposto filone giurisprudenziale, di carattere formale, il titolo edilizio in parola si forma a prescindere dalla conformità urbanistico edilizia dell’intervento proposto, essendo a tal fine sufficiente il mero decorso del tempo (C.d.s., nn. 3813/2024, 11217/2023, TAR Napoli, n. 3120/2025).
Sennonchè, tale ultimo orientamento, pur basandosi su un’interpretazione formale dell’art. 20, comma 8, TUED, postula comunque la necessità che l’istanza presentata dal privato sia completa degli elementi essenziali “minimali”, a pena di inconfigurabilità della stessa.
Tali elementi minimali sono quelli indicati dall’art. 20, comma 1, TUED: a) titolo di legittimazione; b) elaborati progettuali richiesti; c) altri documenti previsti dalla parte II del TUED (art. 52 e ss. TUED); d) dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all’efficienza energetica).
Orbene, in disparte l’adesione del Collegio a una delle due impostazioni giurisprudenziali di cui si è detto, in ogni caso, i richiamati elementi minimali non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, atteso che: a) la richiesta del permesso di costruire indica, in luogo del proprietario dell’immobile e titolare del titolo edilizio richiesto il tecnico all’uopo abilitato (Pietro Di Giovanni) e non invece i ricorrenti; b) non risulta fornita la prova della titolarità del diritto di proprietà in capo a essi, né mediante l’allegazione dell’atto di acquisto, né dell’atto notorio contenente gli estremi di tale ultimo atto; c) i documenti di identità ivi allegati (e versati in atti) non risultano leggibili.
In sostanza, quindi, l’istanza presentata dai ricorrenti non risulta munita di quegli elementi essenziali che permettono di configurare la stessa in adesione al modello legale. Pertanto, l’insufficiente e erronea prospettazione dell’istanza in esame mina il formarsi del silenzio assenso che non può dirsi compiuto, ai fini che qui interessano.
Alla luce di quanto precede, deve essere respinto il primo motivo di ricorso e quindi sia la domanda di accertamento circa la formazione del silenzio in ordine all’istanza di rilascio del p.d.c., prot. CT/2023/32320 del 10.03.2023, sia la domanda di condanna di Roma Capitale al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 20, comma 8, TUED.
2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, esso è diretto a confutare tutte le ragioni ostative espresse da Roma Capitale nel provvedimento di reiezione della descritta istanza di permesso di costruire.
Al riguardo, valga quanto segue.
2.1. Quanto alla documentazione afferente alla gestione dei rifiuti, l’Amministrazione ne ha dedotto: i ) l’incompletezza, per ciò che attiene all’indicazione della discarica e del soggetto legittimato a porre in essere tale attività; ii ) l’erroneità per ciò che attiene sia al codice identificativo della tipologia di rifiuti da smaltire, sia all’entità dei rifiuti prodotti.
Sul punto, il ricorrente si è difeso, allegando che solo in seguito alla realizzazione dell’opera sarebbe possibile enucleare con precisione i dati richiesti e non in fase di richiesta del titolo edilizio. Inoltre, le quantità e tipologia dei rifiuti ivi indicate sarebbero corrette, e quindi esonererebbero il ricorrente dalla predisposizione del piano rifiuti di cui al TUA, atteso il riutilizzo di parte degli stessi nella costruzione dell’edificio.
Il motivo è infondato.
La normativa sulla gestione dei rifiuti in caso di realizzazione di nuova opera mira ad arginare il fenomeno dell’abbandono sul territorio di rifiuti da costruzione e demolizione, cosicchè la normativa impone all’interessato di documentare, in via preventiva, le modalità del corretto smaltimento o del corretto recupero dei rifiuti, provenienti dall’attività edilizia posta in essere, presso impianti autorizzati.
A tal fine, la deliberazione della Giunta Capitolina n. 100 del 25/11/2016 prevede la compilazione di due allegati, uno da rendere in fase di presentazione dell’istanza (denominato “ dichiarazione di produzione rifiuti ”) e l’altro concernente la “ dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti ”, da rendere in fase di esecuzione dei lavori. Pertanto, i ricorrenti ben avrebbero potuto e dovuto procedere nel senso richiesto dall’Amministrazione.
Né coglie nel segno la tesi di parte ricorrente per la quale essa avrebbe omesso di predisporre il piano dei rifiuti e di indicarne l’esatta portata sul presupposto del riuso degli stessi.
Al riguardo, giova rilevare come il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con D.M. 127/2024 (che sostituisce il DM 152/2022), ha adottato il nuovo Regolamento “ End of Waste ” relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C&D) e altri rifiuti inerti di origine minerale. In particolare, l’art. 3 del DM indica i criteri tecnici e le condizioni ambientali in base ai quali determinati rifiuti inerti cessano di essere considerati tali per diventare prodotti a tutti gli effetti, ovvero aggregati recuperati idonei a sostituire le materie prime naturali.
Al ricorrere di tali presupposti, il produttore di aggregato recuperato è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, la sussistenza dei criteri di cui all’art. 3 del DM.
Proprio alla stregua di quanto appena detto, gli allegati alla “ dichiarazione di produzione rifiuti ” consentono di specificare e distinguere la parte degli inerti ricavati dall’attività che andrà smaltita in discarica, da quella che, invece, potrà essere riutilizzata.
Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto compilare siffatto modulo, ivi specificando che del totale complessivo del materiale di risulta solo una parte sarebbe stata classificata quale “rifiuto” da smaltire.
Le medesime considerazioni valgono in riferimento all’indicazione del codice CER.
2.2. Come anticipato, deve poi essere condiviso il motivo ostativo allegato da Roma Capitale in ordine al difetto della prova del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti.
Essi, lungi dal trasmettere a Roma Capitale l’atto di acquisto del bene per cui è causa, ovvero l’atto notorio contenente gli estremi di esso, si sono limitati a invocare l’art. 18 L. 241/90, ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione acquisire la documentazione in suo possesso.
La censura è infondata.
La norma in esame - nel far riferimento ai “ documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento [in possesso] dell’amministrazione pubblica procedente ” – esclude che essa sia onerata di acquisire invece atti di diritto privato, afferenti alle vicende circolatorie dei diritti.
Pertanto, sarebbe stato onere dei ricorrenti, in quanto interessati al rilascio del permesso di costruire, produrre la documentazione richiesta.
2.3. Quanto all’indicazione del titolare del diritto di proprietà, l’istanza di permesso di costruire in esame risulta erronea atteso che essa, come detto in precedenza, indica il tecnico abilitato e non invece i ricorrenti. Né sul punto assume alcuna rilevanza la circostanza per la quale il tecnico sia stato delegato dai ricorrenti, attenendo la delega allo svolgimento dell’attività edilizia e non potendo essa incidere sulla titolarità del soggetto richiedente il titolo edilizio per cui è causa.
Sotto tale l’aspetto, la doglianza in esame deve quindi essere respinta.
2.4. Anche la ragione ostativa afferente alla carenza della relazione in tema di risparmio energetico risulta pienamente condivisibile.
L’art. 8, comma 1, D. Lgs. 192/2005 prevede infatti che tale dichiarazione deve essere depositata dal proprietario dell’edificio, o da chi ne ha titolo, “ presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo ”.
Pertanto, non coglie nel segno l’intendimento dei ricorrenti di voler procedere al deposito della predetta documentazione “ unicamente al momento dell’inizio dei lavori sulla base del progetto definitivo ”, al fine di una maggiore precisazione.
2.5. Del pari, deve considerarsi carente la documentazione fotografica offerta dai ricorrenti (cfr. doc. 1.6.), atteso che essa non consente di verificare le viste “interne” al lotto e quindi di poter stabilire l’assenza di manufatti estranei all’intervento oggetto di abilitazione.
2.6. In ordine alla censura sostanziale, afferente alla violazione dell’indice di cubatura per ciò che attiene ai sottotetti e del distacco di cui all’art. 12 NTA del P.P. zona “O”, la violazione in esame risulta correttamente dedotta dall’Amministrazione.
L’art. 48 ter del Regolamento edilizio del Comune di Roma, così come modificato dalla Delibera della Giunta Capitolina n. 7/2011, infatti, così recita: “ al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, dal calcolo del volume fuori terra e della “superficie utile lorda” (S.U.L.) e dell’altezza degli edifici, come definiti dalle NTA del PRG sono esclusi: […] il vano collocato sul tetto captante o nel sottotetto in quanto considerato volume tecnico perché destinato ad accogliere gli impianti, i serbatoi e le masse d’accumulo per l’acqua calda ed il calore prodotto dai collettori solari. In tale volume devono essere ospitati i componenti del circuito primario dell’impianto solare termico ed i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete (quadro elettrico e dispositivi di interfaccia con la rete); – i vani tecnici di cui al punto precedente dovranno avere una altezza netta interna, da pavimento ad intradosso del vano, non superiore a m. 2,40 […]”.
Nel caso di specie, l’altezza dei locali sottotetti, essendo pari a m 2,50, è superiore al valore appena indicato, cosicchè l’area in questione deve essere ricompresa nella SUL.
In tal senso, si è espressa di recente la Sezione, con la sent. n. 22057/2025.
2.7. L’ulteriore censura, afferente al distacco di cui all’art. 12 NTA del P.P. zona “O”, ben può essere assorbita dal Collegio, stante la carenza di interesse alla decisione della stessa.
Infatti, anche ove essa risultasse fondata, il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dal suo accoglimento, non potendo in ogni caso procedersi all’annullamento dell’atto di diniego in questa sede gravato.
E ciò in quanto, trattandosi di atto di diniego plurimotivato, è evidente che anche la fondatezza di una sola delle ragioni ostative consente al Collegio di respingere il ricorso e quindi di assorbire le altre e diverse censure non esaminate.
Al riguardo, come chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., nn. 3235/2025) “ per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze. In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata ” (in tal senso, anche: C.d.s., nn. 4752/2023, 4866/2020, 6190/2019, 2019/2018, 4297/2017, 4045/2017, 2910/2017). Del resto, “ in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi ” (C.d.s., n. 4866/2020).
3. Alla luce di tutto quanto precede, s’impone la reiezione integrale del ricorso, con conseguente assorbimento dei motivi non esaminati.
4. Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE AN, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
IS BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS BI | HE AN |
IL SEGRETARIO