TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/03/2026, n. 4344
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    Il Collegio ritiene la doglianza infondata poiché l'istanza presentata dai ricorrenti era priva degli elementi essenziali minimi richiesti dalla legge (titolo di legittimazione, elaborati progettuali, dichiarazione del progettista asseverante la conformità), rendendo inconfigurabile il silenzio assenso.

  • Rigettato
    Mancanza elementi essenziali dell'istanza

    L'istanza presentata dai ricorrenti era priva degli elementi essenziali minimi richiesti dall'art. 20, comma 1, TUED, quali il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti, altri documenti previsti e la dichiarazione del progettista abilitato. Pertanto, non è configurabile il silenzio assenso.

  • Rigettato
    Inconfigurabilità silenzio assenso

    Dato che l'istanza non era completa degli elementi essenziali minimi, il silenzio assenso non si è formato. Di conseguenza, non sussiste l'obbligo per Roma Capitale di rilasciare l'attestazione.

  • Rigettato
    Gestione rifiuti

    La normativa impone di documentare preventivamente le modalità di smaltimento o recupero dei rifiuti. I ricorrenti avrebbero dovuto compilare gli allegati richiesti, specificando la parte degli inerti da smaltire e quella da riutilizzare, anche alla luce del nuovo Regolamento 'End of Waste'.

  • Rigettato
    Prova del diritto di proprietà

    L'art. 18 L. 241/90 non obbliga l'amministrazione ad acquisire atti di diritto privato relativi alle vicende circolatorie dei diritti. Pertanto, era onere dei ricorrenti produrre la documentazione richiesta.

  • Rigettato
    Indicazione titolare del diritto di proprietà

    L'istanza era erronea perché indicava il tecnico abilitato e non i ricorrenti come titolari del diritto di proprietà. La delega al tecnico non incide sulla titolarità del richiedente il titolo edilizio.

  • Rigettato
    Carenza relazione risparmio energetico

    L'art. 8, comma 1, D. Lgs. 192/2005 prevede che la dichiarazione sul risparmio energetico debba essere depositata contestualmente alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Documentazione fotografica insufficiente

    La documentazione fotografica offerta non consentiva di verificare le viste interne al lotto e di stabilire l'assenza di manufatti estranei all'intervento oggetto di abilitazione.

  • Rigettato
    Violazione indice di cubatura sottotetti e distacco

    L'altezza dei locali sottotetti (m 2,50) supera il limite di m 2,40 previsto per i volumi tecnici esclusi dal calcolo della SUL. Pertanto, l'area in questione deve essere ricompresa nella SUL.

  • Rigettato
    Violazione distacco art. 12 NTA P.P. zona "O"

    Trattandosi di atto plurimotivato, la fondatezza di una sola delle ragioni ostative consente di respingere il ricorso, rendendo superfluo l'esame delle altre censure. In questo caso, la violazione dell'indice di cubatura dei sottotetti è sufficiente a sorreggere il diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/03/2026, n. 4344
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4344
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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