TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8054/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 8054/2023 R.G.
TRA
DOTT. , rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. EPIFANI Parte_1
GIACINTO;
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. TARABORRELLI Controparte_1
ANNA;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
DOTT. rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. DI BIASE Controparte_2
MARIANGELA;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv. RICCI MATTEO E BASURTO Controparte_4
ALVARO RAFFAELE;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Con ricorso depositato il 28.11.2023, il Dott. , attualmente Consigliere della Parte_1
Corte d'Appello di MI, ha evocato in giudizio , , CP_1 Controparte_4 CP_3
e , nella loro rispettiva qualità di direttrice della testata online “Primo
[...] Controparte_2
Numero”, di direttore della testata net”, di direttore della testata online Parte_2
“ i fatti del nuovo Molise” e di direttore della testata “Termoli on line” al fine di Parte_2
ottenere il risarcimento per la diffamazione aggravata operata ai suoi danni, allorquando era
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino. Il ricorrente ha assunto, in particolare, che i resistenti avrebbero pubblicato, ciascuno sulle testate dirette, articoli distorsivi della realtà, al punto da denigrare la figura professionale del Magistrato. Inoltre, la ragione per la quale è stato introdotto tale giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lecce è legata all'emissione di una sentenza penale, di proscioglimento per prescrizione, da parte del Tribunale penale di Lecce nell'ambito di un giudizio che lo vedeva costituito parte civile.
Con separate comparse si sono costituiti i resistenti, ad eccezione di . Controparte_3
In particolare, la dott.ssa ha sollevato due eccezioni preliminari: la prima in ordine CP_1
alla irrituale proposizione della mediazione obbligatoria, la seconda legata all'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
analoga eccezione preliminare in punto di incompetenza territoriale è stata svolta dal dott. . Tutti i resistenti costituiti, infine, hanno Controparte_2
concluso per il rigetto della domanda del ricorrente.
A scioglimento di riserva la causa è stata rinviata al 10.04.2025 al fine di decidere preliminarmente sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito. A tale ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito è incompetente.
Va premesso che il ricorrente ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per l'offesa alla reputazione asseritamente cagionata da molteplici articoli pubblicati su diverse testate online
e ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Tribunale leccese stante la pregressa costituzione di parte civile nel giudizio n. 2854/2015 R.G.T., conclusosi con sentenza di proscioglimento per prescrizione, non ancora passata in giudicato al momento di deposito del ricorso introduttivo.
In sostanza, secondo la tesi del dott. , “atteso che tutti i direttori dei giornali on line Parte_1
tuttora conservano la veste di “imputati” (ossia “dopo la sentenza penale di primo grado” e prima
2 del passaggio in giudicato della sentenza penale)” andava sospeso il processo civile “instaurato con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ai sensi dell'art.75 co. 3 c.p.p., la cui naturale conseguenza determinerà ex lege la competenza ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. ovverosia presso il distretto di
Corte di Appello di Lecce come avvenuto per il processo penale … Nel caso del dott.
[...]
è stata radicata la competenza a Lecce perché all'epoca dei fatti oggetto Parte_1
imputazione, il magistrato esercitava le funzioni giudiziarie dapprima a Larino, nel Distretto di
Campobasso, e poi a Foggia, nel Distretto di Bari. Orbene atteso che al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.) vi è ancora la costituzione di parte civile in sede penale atteso che sussistono ancora i presupposti per la deroga ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. in relazione all'art. 11 c.p.p. rispetto alla norma di cui all'art. 18 c.p.c. (foro dei convenuti), la competenza del giudizio civile in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per la diffamazione a mezzo stampa, sarà, senza ombra di dubbio alcuno, quella del distretto di Corte di Appello di Lecce” (così
a p. 3 ricorso).
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
In primo luogo, non può ritenersi applicabile l'art. 30 bis c.p.c.
Giova premettere che tale norma “che regola la competenza nei procedimenti in cui siano parte i magistrati, a garanzia della terzietà ed indipendenza dell'esercizio della funzione giudiziaria, trova applicazione soltanto nei casi in cui, in base alle regole generali, la competenza spetterebbe ad un giudice appartenente al distretto nel quale il magistrato esercita le sue funzioni. Pertanto, nei casi previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., l'attore è libero di esercitare l'opzione tra il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, mentre il meccanismo di garanzia previsto dall'art. 30- bis citato opera, eventualmente, soltanto qualora, in relazione al giudice adito in base a detta norma, sussistano i presupposti per lo spostamento di competenza” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
23/06/2009, n. 14761).
In sostanza, la deroga prevista dall'art. 30 bis c.p.c. si applica solo ove l'Autorità giudiziaria individuata secondo le regole generali coincida con quella nel cui distretto svolga le sue funzioni il
Magistrato parte della causa.
Giova altresì chiarire che “in tema di azione per risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva o, più in generale, da lesioni di diritti della personalità derivanti da mezzi di comunicazione di massa, il criterio di competenza del “forum commissi delicti” di cui all'art. 20 cod. proc. civ., identificato nel luogo del domicilio o, se diverso, dalla
3 residenza del soggetto danneggiato, non ha carattere esclusivo ma concorre con la regola generale per cui i fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. sono, comunque, alternativi” (così Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 12/01/2015, n. 271; conf. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 01/06/2022, n.
17858).
Orbene, nel caso di specie, allorquando è stata introdotta la domanda in sede civile – unico momento processualmente rilevante per quanto di seguito esposto – il dott. lavorava Parte_1
a MI (cfr. ricorso introduttivo, p. 1 “oggi consigliere presso la Corte di Appello di MI”) e risiedeva L'UI (cfr. istanza di mediazione in atti).
Ne consegue, quindi, che non vi era la coincidenza richiesta dall'art. 30 bis c.p.c. per l'operatività della deroga prevista ex lege (la cui applicazione è stringente, cfr. Cass., 24945/2021).
Ciò chiarito, va altresì rammentato che, in virtù dell'art. 5 c.p.c., la competenza è individuata in base allo stato di fatto esistente al momento della domanda (non rilevando, in base a detta disposizione, mutamenti successivi o la situazione precedente all'introduzione della domanda;
cfr., in punto di rilevanza della situazione esistente al momento introduttivo e non anche in epoca antecedente, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 29/05/2000) 29/05/2000, n. 7108).
Tale norma sancisce il c.d. principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano al momento in cui la domanda sia proposta, tenuto conto della “legge vigente” e dello “stato di fatto” allora esistenti, sottraendosi perciò a qualsiasi possibile incidenza di eventuali “mutamenti” già intervenuti o, per ipotesi, successivamente verificatisi.
A ciò aggiungasi che non è neppure dirimente ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente la conclusione del processo penale dinanzi al Giudice di Lecce atteso che l'attore ha proposto autonoma domanda in sede civile, non coltivando più l'azione civile nel processo penale (considerata l'omessa proposizione dell'appello ai soli fini civili, pure ammissibile, cfr. Cass. pen., sez. II, 28 novembre 2012 (dep. 13 febbraio 2013), n. 7041), non essendo sul punto rilevante la portata dell'art. 75 c.p.p. che regola, unicamente, i rapporti tra i due diversi giudizi e non costituisce un ulteriore criterio derogativo della competenza territoriale individuata secondo le consuete regole del c.p.c.
Ne consegue, in definitiva, che il Tribunale competente a giudicare civilmente i fatti per cui è causa
è, nella vicenda in esame, il Tribunale di L'UI, atteso che ivi il dott. ha la Parte_1
residenza, non essendovi prova, in atti, che il ricorrente abbia volutamente collocare altrove il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali.
4 Considerata la definizione unicamente in rito, e la peculiarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 8054/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di L'UI;
b) termini di legge per riassunzione dinanzi al Tribunale competente;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 05/05/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 8054/2023 R.G.
TRA
DOTT. , rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. EPIFANI Parte_1
GIACINTO;
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. TARABORRELLI Controparte_1
ANNA;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
DOTT. rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. DI BIASE Controparte_2
MARIANGELA;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv. RICCI MATTEO E BASURTO Controparte_4
ALVARO RAFFAELE;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Con ricorso depositato il 28.11.2023, il Dott. , attualmente Consigliere della Parte_1
Corte d'Appello di MI, ha evocato in giudizio , , CP_1 Controparte_4 CP_3
e , nella loro rispettiva qualità di direttrice della testata online “Primo
[...] Controparte_2
Numero”, di direttore della testata net”, di direttore della testata online Parte_2
“ i fatti del nuovo Molise” e di direttore della testata “Termoli on line” al fine di Parte_2
ottenere il risarcimento per la diffamazione aggravata operata ai suoi danni, allorquando era
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino. Il ricorrente ha assunto, in particolare, che i resistenti avrebbero pubblicato, ciascuno sulle testate dirette, articoli distorsivi della realtà, al punto da denigrare la figura professionale del Magistrato. Inoltre, la ragione per la quale è stato introdotto tale giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lecce è legata all'emissione di una sentenza penale, di proscioglimento per prescrizione, da parte del Tribunale penale di Lecce nell'ambito di un giudizio che lo vedeva costituito parte civile.
Con separate comparse si sono costituiti i resistenti, ad eccezione di . Controparte_3
In particolare, la dott.ssa ha sollevato due eccezioni preliminari: la prima in ordine CP_1
alla irrituale proposizione della mediazione obbligatoria, la seconda legata all'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
analoga eccezione preliminare in punto di incompetenza territoriale è stata svolta dal dott. . Tutti i resistenti costituiti, infine, hanno Controparte_2
concluso per il rigetto della domanda del ricorrente.
A scioglimento di riserva la causa è stata rinviata al 10.04.2025 al fine di decidere preliminarmente sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito. A tale ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito è incompetente.
Va premesso che il ricorrente ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per l'offesa alla reputazione asseritamente cagionata da molteplici articoli pubblicati su diverse testate online
e ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Tribunale leccese stante la pregressa costituzione di parte civile nel giudizio n. 2854/2015 R.G.T., conclusosi con sentenza di proscioglimento per prescrizione, non ancora passata in giudicato al momento di deposito del ricorso introduttivo.
In sostanza, secondo la tesi del dott. , “atteso che tutti i direttori dei giornali on line Parte_1
tuttora conservano la veste di “imputati” (ossia “dopo la sentenza penale di primo grado” e prima
2 del passaggio in giudicato della sentenza penale)” andava sospeso il processo civile “instaurato con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ai sensi dell'art.75 co. 3 c.p.p., la cui naturale conseguenza determinerà ex lege la competenza ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. ovverosia presso il distretto di
Corte di Appello di Lecce come avvenuto per il processo penale … Nel caso del dott.
[...]
è stata radicata la competenza a Lecce perché all'epoca dei fatti oggetto Parte_1
imputazione, il magistrato esercitava le funzioni giudiziarie dapprima a Larino, nel Distretto di
Campobasso, e poi a Foggia, nel Distretto di Bari. Orbene atteso che al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.) vi è ancora la costituzione di parte civile in sede penale atteso che sussistono ancora i presupposti per la deroga ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. in relazione all'art. 11 c.p.p. rispetto alla norma di cui all'art. 18 c.p.c. (foro dei convenuti), la competenza del giudizio civile in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per la diffamazione a mezzo stampa, sarà, senza ombra di dubbio alcuno, quella del distretto di Corte di Appello di Lecce” (così
a p. 3 ricorso).
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
In primo luogo, non può ritenersi applicabile l'art. 30 bis c.p.c.
Giova premettere che tale norma “che regola la competenza nei procedimenti in cui siano parte i magistrati, a garanzia della terzietà ed indipendenza dell'esercizio della funzione giudiziaria, trova applicazione soltanto nei casi in cui, in base alle regole generali, la competenza spetterebbe ad un giudice appartenente al distretto nel quale il magistrato esercita le sue funzioni. Pertanto, nei casi previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., l'attore è libero di esercitare l'opzione tra il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, mentre il meccanismo di garanzia previsto dall'art. 30- bis citato opera, eventualmente, soltanto qualora, in relazione al giudice adito in base a detta norma, sussistano i presupposti per lo spostamento di competenza” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
23/06/2009, n. 14761).
In sostanza, la deroga prevista dall'art. 30 bis c.p.c. si applica solo ove l'Autorità giudiziaria individuata secondo le regole generali coincida con quella nel cui distretto svolga le sue funzioni il
Magistrato parte della causa.
Giova altresì chiarire che “in tema di azione per risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva o, più in generale, da lesioni di diritti della personalità derivanti da mezzi di comunicazione di massa, il criterio di competenza del “forum commissi delicti” di cui all'art. 20 cod. proc. civ., identificato nel luogo del domicilio o, se diverso, dalla
3 residenza del soggetto danneggiato, non ha carattere esclusivo ma concorre con la regola generale per cui i fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. sono, comunque, alternativi” (così Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 12/01/2015, n. 271; conf. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 01/06/2022, n.
17858).
Orbene, nel caso di specie, allorquando è stata introdotta la domanda in sede civile – unico momento processualmente rilevante per quanto di seguito esposto – il dott. lavorava Parte_1
a MI (cfr. ricorso introduttivo, p. 1 “oggi consigliere presso la Corte di Appello di MI”) e risiedeva L'UI (cfr. istanza di mediazione in atti).
Ne consegue, quindi, che non vi era la coincidenza richiesta dall'art. 30 bis c.p.c. per l'operatività della deroga prevista ex lege (la cui applicazione è stringente, cfr. Cass., 24945/2021).
Ciò chiarito, va altresì rammentato che, in virtù dell'art. 5 c.p.c., la competenza è individuata in base allo stato di fatto esistente al momento della domanda (non rilevando, in base a detta disposizione, mutamenti successivi o la situazione precedente all'introduzione della domanda;
cfr., in punto di rilevanza della situazione esistente al momento introduttivo e non anche in epoca antecedente, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 29/05/2000) 29/05/2000, n. 7108).
Tale norma sancisce il c.d. principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano al momento in cui la domanda sia proposta, tenuto conto della “legge vigente” e dello “stato di fatto” allora esistenti, sottraendosi perciò a qualsiasi possibile incidenza di eventuali “mutamenti” già intervenuti o, per ipotesi, successivamente verificatisi.
A ciò aggiungasi che non è neppure dirimente ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente la conclusione del processo penale dinanzi al Giudice di Lecce atteso che l'attore ha proposto autonoma domanda in sede civile, non coltivando più l'azione civile nel processo penale (considerata l'omessa proposizione dell'appello ai soli fini civili, pure ammissibile, cfr. Cass. pen., sez. II, 28 novembre 2012 (dep. 13 febbraio 2013), n. 7041), non essendo sul punto rilevante la portata dell'art. 75 c.p.p. che regola, unicamente, i rapporti tra i due diversi giudizi e non costituisce un ulteriore criterio derogativo della competenza territoriale individuata secondo le consuete regole del c.p.c.
Ne consegue, in definitiva, che il Tribunale competente a giudicare civilmente i fatti per cui è causa
è, nella vicenda in esame, il Tribunale di L'UI, atteso che ivi il dott. ha la Parte_1
residenza, non essendovi prova, in atti, che il ricorrente abbia volutamente collocare altrove il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali.
4 Considerata la definizione unicamente in rito, e la peculiarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 8054/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di L'UI;
b) termini di legge per riassunzione dinanzi al Tribunale competente;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 05/05/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
5