Articolo 1747 del Codice civile
Articolo 1746Articolo 1748
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19 aprile 1942
Art. 1747.

(Impedimento dell'agente).

L'agente che non e' in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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