Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6221 del 2025, proposto da
-OMISSIS- quale genitore della minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fabbrocini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti scolastici della figlia minore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’-OMISSIS- “ -OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Rilevato che:
- parte ricorrente ha chiesto all’Istituto scolastico in epigrafe di prendere visione ed estrarre copia dell’elaborato scritto di italiano della propria figlia minore svolto in classe il 13 ottobre 2025;
-la predetta richiesta era motivata “ al fine di visionare gli errori ”;
- con atto prot. -OMISSIS- del 7 novembre 2026, la Dirigente scolastica ha dato riscontro alla richiesta nei seguenti termini “ non è possibile richiedere copia degli elaborati durante l'anno scolastico quando il processo di valutazione e di insegnamento-apprendimento è ancora in corso, so che lei ha già preso visione del compito e degli errori. Quindi ritengo che la sua richiesta sia stata esaudita ”;
-con successiva istanza dell’8 novembre 2025, la madre dell’NA precisava di aver preso una visione molto superficiale del compito, sussistendo invece l’esigenza della figlia di avere accesso al tema svolto, “ per autocorreggere con i suoi tempi gli errori commessi, essendo a rischio l'apprendimento in corso, dopo un anno già perso ”;
-tale istanza è stata riscontrata con la nota dell’11 novembre 2025, prot. -OMISSIS-, nella quale la Dirigente scolastica, confermando il precedente diniego, ha precisato che la verifica svolta nel mese di ottobre non avrebbe potuto pregiudicare o mettere a rischio l’apprendimento dell’anno scolastico (la risposta si conclude, nel seguente modo “ Se poi vuole fare un'istanza di accesso agli atti, allora la prego di farla in maniera circostanziata e con un'adeguata motivazione ed io le risponderò nei termini di legge ”);
Rilevato che il diniego opposto all’istanza di accesso è stato impugnato, in questa sede, ex art. 116 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso sia fondato, poiché, come osservato dalla giurisprudenza, la normativa vigente configura l’accesso documentale come diritto di conseguire visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, salva esclusivamente l’operatività delle tassative cause di esclusione e dei bilanciamenti di cui all’art. 24 l. n. 241/1990;
Considerato che:
-la prova scritta svolta durante l’anno scolastico costituisce un “ documento amministrativo ” ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. d) della legge 241/90, poiché si configura come un atto endoprocedimentale, redatto sì dall’alunno - come le prove scritte dei concorsi pubblici sono redatte dai candidati concorrenti - ma validato dall’amministrazione pubblica e destinato a confluire nel provvedimento finale di valutazione (voto periodico/finale, ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato);
- peraltro, la predetta valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre anche “ ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi ” (cfr. art. 1 comma 3 d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122);
Osservato pertanto che:
- ferma restando la natura tecnico-discrezionale della valutazione da parte dei docenti, “il processo di autovalutazione” è espressamente riconosciuto dalla normativa vigente come espressione di un diritto sostanziale dello studente, poiché incide sulla consapevolezza del proprio percorso di apprendimento e formazione ed orienta le strategie di miglioramento e di crescita anche personale del singolo alunno;
-esso però presuppone la piena comprensione, da parte dei medesimi studenti, di errori, lacune, difficoltà riscontrate nel percorso, al fine di mettere in moto il percorso di miglioramento;
Ritenuto che:
-alla luce di tale quadro regolatorio e del ruolo cruciale svolto, nel complessivo procedimento di valutazione, anche della “autovalutazione”, le ragioni sottese alla richiesta di accesso alla prova scritta di italiano, spiegate già nella prima istanza e rimarcate nella seconda, integrino l’interesse concreto, personale e attuale, di cui all’art. 22 della legge 241/90 (va peraltro sottolineato che la tutela dell’interesse conoscitivo è stata riconosciuta, in casi analoghi, anche nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata qualificata in termini di accesso civico generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013: cfr. TAR Liguria, Sez. I, sent. n. 755 del 23 giugno 2025; cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542);
- pertanto, il diniego opposto, impugnato in questa sede, non sia sorretto da alcuna legittima motivazione, atteso che si risolve in una formula meramente assertiva, priva di un effettivo bilanciamento tra l’interesse conoscitivo fatto valere ed eventuali interessi contrapposti meritevoli di maggior tutela, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
Considerato che, in ogni caso, non vi sia equiparazione, rispetto all’esigenza conoscitiva espressa dal genitore con l’istanza de qua , tra il rilascio della copia documentale e la mera “visione” del compito (TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 19 luglio 2018, n. 6849), poiché la visione si svolge in tempi contingentati, e magari alla presenza del docente, e pertanto non consente un esame meditato, comparativo e ripetuto dell’elaborato, indispensabile ai fini dell’autovalutazione e dell’eventuale attivazione autonoma anche di strumenti di recupero da parte dell’alunno;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto e che l’Amministrazione debba rilasciare alla ricorrente, nella qualità in epigrafe, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, copia conforme dell’elaborato scritto, oggetto di richiesta di ostensione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione scolastica di rilasciare, alla ricorrente, nella qualità in epigrafe, copia conforme della prova scritta di italiano del 13 ottobre 2025, meglio sopra specificata, nel termine perentorio indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.