Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2024, n. 3015
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Sentenza 27 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 27 novembre 2024. Il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 495 comma 1 del codice penale, relativo alla falsa attestazione di non avere precedenti penali in una dichiarazione sostitutiva. Le richieste delle parti includevano l'accoglimento del ricorso da parte della difesa, che sosteneva l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche, e il rigetto del ricorso da parte del Pubblico Ministero.

Il giudice ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso. In merito alla qualificazione del reato, ha confermato che la condotta del ricorrente rientrava correttamente nell'ambito dell'art. 495, evidenziando che la dichiarazione mendace riguardava "qualità personali" e non poteva essere riqualificata ai sensi dell'art. 483. Inoltre, ha argomentato che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato, in quanto il giudice di merito aveva considerato gli elementi rilevanti per la decisione. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2024, n. 3015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3015
    Data del deposito : 27 novembre 2024

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