Sentenza 27 novembre 2024
Massime • 1
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2024, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
03015-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO Presidente - Sent. n. sez. 2143/2024 UP 27/11/2024 TIZIANO MASINI Relatore - R.G.N. 31407/2024 MARIA ELENA MELE MICHELE CUOCO DA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore avv. D'AMICO FABRIZIO del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Il difensore avv. STANISCIA ANGELO del foro di ROMA si associa alle conclusioni del co- difensore e chiede la rimessione della questione alle SS.UU. della Corte di Cassazione. Ritenuto in fatto 1.MA RE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 19 marzo 2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, di affermazione di responsabilità, nei suoi confronti, esclusa la recidiva contestata, in relazione al delitto di cui all'art. 495 comma 1 cod. pen. per aver attestato falsamente, in dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata all'Ufficio Rilascio Colloqui della casa di reclusione di Augusta, di essere immune da precedenti penali.
2.L'atto di impugnazione si è affidato a due motivi, enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto l'inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto ai fini dell'applicazione della legge penale, per mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 483 cod. pen. ed ha enumerato diverse massime giurisprudenziali a sostegno della fondatezza dell'assunto.
2.2. Il secondo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso, sul punto, di motivarne il diniego anche solo con generico rinvio alle pertinenti norme di legge e senza esplicitarne le ragioni non avrebbe tenuto conto degli elementi offerti, a sostegno, dalla difesa con l'atto di appello.
3. In data 11 novembre 2024 il difensore ha depositato motivi nuovi, con i quali ha insistito nelle doglianze in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, nel senso che la condotta contestata andrebbe ricondotta al modello del meno grave reato dell'art. 483 cod. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1.Il primo motivo del ricorso è infondato, perchè esattamente la Corte di merito ha ritenuto di sussumere la condotta contestata nel paradigma dell'art. 495 cod. pen.. 1.1.L'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, in tema di "dichiarazione sostitutiva di certificazione", consente all'interessato di comprovare alla pubblica amministrazione, mediante dichiarazione personalmente sottoscritta sostitutiva dei certificati di regola rilasciati dagli- uffici pubblici - tra gli "stati, qualità personali e fatti", quella "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 2 sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa". Per la giurisprudenza costante di questa Corte la dichiarazione inerente alla sussistenza, o meno, di precedenti penali in capo al dichiarante è da annoverare tra quelle aventi ad oggetto "qualità personali" (sez.5, n. 26440 del 085/06/2022, Corradini, Rv. 283426; sez.5, n. 37571 del 08/07/2015, Zara, Rv. 264944; Sez. 5, n. 18677 del 6 marzo 2007, Cussino, Rv. 236923; sez.5, n. 4426 del 24/02/1998, Glorioso, Rv. 211049; sez.5, n. 6016 del 21/03/1984, Noto, Rv. 165008; sez.6, n. 569 del 11/03/1969, Rodriguez, Rv.112403), elemento costitutivo della fattispecie prevista dall'art. 495 comma 1 cod. pen., di natura specializzante rispetto alla condotta oggettiva incriminata dall'art. 483 cod. pen., più genericamente riguardante "fatti" dei quali l'atto attestativo al pubblico ufficiale sia destinato a provarne la verità (sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio, Rv.275489; Sez. 5, n. 16772 del 27/03/2008, Ricagno, n.m.; sez. 5 n. 4420 del 04/12/2007, Durastanti, Rv. 238343; sez. 6, n. 8996 del 28/06/1994, Zungoli, Rv. 199507). E sempre secondo l'orientamento preponderante della giurisprudenza di legittimità, nel quale il collegio si riconosce, consuma il reato di cui all'art. 495 comma 1 cod. pen. colui che, attraverso l'autocertificazione contenente l'assunzione di responsabilità e la presa d'atto delle relative conseguenze penali ex art. 76, d.p.r. 445/2000, che punisce le false dichiarazioni previste dalle norme del medesimo d.p.r., attesti falsamente di non avere a carico condanne penali ostative (sez.5, n. 18680 del 08/02/2021, Scarfò, Rv.281043; Sez. 5, Sentenza n. 10153 del 19/01/2011, Aliano, Rv. 249841; sez. 5, n. 16772 del 2008, Ricagno cit.; sez.5, n. 4415 del 04/12/2007, Musolino, Rv. 238342; sez.5, n. 13116 14/02/2002, Lombardi, Rv.221255). I precedenti citati dalla difesa del ricorrente non hanno affrontato, evidentemente perché non investiti in proposito con uno specifico motivo di ricorso, la questione della riconducibilità all'uno o all'altro paradigma normativo della dichiarazione della cui natura si discetta in questa sede. La stessa Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 111 del 5 giugno 2023, nell'occuparsi dei rapporti tra le false informazioni fornite dall'imputato o dall'indagato nel corso dell'interrogatorio reso all'Autorità giudiziaria e la garanzia del diritto al silenzio che rinviene copertura costituzionale attraverso il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, ha più volte ricompreso le dichiarazioni dell'interrogando attinenti alle condanne precedentemente riportate tra le "condizioni personali" o le "circostanze personali" dell'interessato, perciò altrimenti riconducibili al novero delle "qualità personali" e in un passaggio cruciale della parte motiva ha esplicitamente incluso le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. testualmente riferito anche alle eventuali condanne penali riportate dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini che sia chiamato a dar conto della propria identità personale, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. pen. tra le "qualità personali" pertinenti alla condotta prevista e punita dall'art. 495 cod. pen., in relazione alle quali l'obbligo di dire la verità deve essere in ogni caso subordinato alla formulazione degli avvertimenti di cui all'art. 64 comma 3 3 cod. proc. pen. ("[...] La punibilità delle false dichiarazioni relative alle "qualità della propria o dell'altrui persona" ai sensi dell'art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con l'art. 24 Cost. soltanto ove la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia previamente ricevuto l'avvertimento circa il suo diritto a non rispondere ai sensi dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen.; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all'ipotesi in cui l'interessato, avendo ricevuto l'avvertimento, renda comunque dichiarazioni false allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell'ambito del procedimento e poi del processo penale [...]").
1.2.Può aggiungersi che correttamente, ad avviso del collegio, sia stato ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in luogo di quello dell'art. 496 cod. pen., dal momento che - una volta svincolata la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. dal requisito della trasposizione della falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sull'identità o sulle qualità personali in un "atto pubblico", come previsto dall'art. 1 comma 1 lett. b) ter del D.L. n. 92 del 2008, che ne ha sostituito il testo il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. sussiste in tutti i casi in cui la - dichiarazione mendace abbia in qualsiasi modo influenza sull'esercizio delle potestà autoritative, attestative, autorizzative o certificative della pubblica amministrazione, come appunto avviene nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia funzionale a garantire un corretto nulla osta al colloquio di un soggetto esterno con il detenuto che ne abbia richiesto l'autorizzazione alla direzione dell'istituto penitenziario;
residuando lo spazio di operatività dell'art. 496 cod. pen. in tutti i casi in cui le false dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali siano rese al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, a prescindere da un collegamento con l'espletamento di un atto amministrativo od autoritativo da parte di questi ultimi, nei limiti delle rispettive attribuzioni. Nel caso di specie, la ratio della dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa all'inesistenza di precedenti penali si inscrive nell'esigenza "di evitare che attraverso tali colloqui possano anche indirettamente essere favoriti collegamenti illeciti o rapporti con persone appartenenti o comunque legate ad organizzazioni o ambienti criminali", come previsto dalla tuttora vigente Circolare del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prot. 151102/4 del 8 luglio 1998, che assegna alle - amministrazioni carcerarie il dovere di "assumere le necessarie informazioni che mettano in grado di decidere adeguatamente sulle richieste avanzate", a conferma della strumentalità dell'autocertificazione a tener luogo dei controlli propedeutici all'ammissibilità del colloquio tra il terzo ed il detenuto, oggetto di valutazione discrezionale dell'autorità preposta alla direzione della struttura penitenziaria.
2.Il secondo motivo, che investe il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico perché non si confronta con la ratio decidendi della intervenuta negazione e - manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivarne la mancata concessione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di 4 merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7, a riguardo dell'apprezzamento della gravità del fatto, dei precedenti penali di rilievo, dell'insussistenza di elementi positivi tali da giustificarne il riconoscimento). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. use LO Così deciso in Roma, 27/11/2024 Il Presidente Il consigliere estensoreWhere estensore Tiziano Masini Rosa LO N CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 GEN 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 5