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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 12/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 15/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030503811-2017 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030503811-2017 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Quantomai in questo procedimento appare opportuno, ai fini della compiuta ricostruzione della vicenda, ripercorrere i pronunciamenti delle diverse corti sia provinciali che regionali che hanno affrontato la stessa tematica, sebbene riferita ad annualità differenti.
Ciò detto, si riporta che la CPT di Lecce con sentenza n. 1325/01/2019 del 16.07.2019, depositata il
23.07.2019, annullava l'Avviso di Accertamento n. TVM010500248/2018 emesso nei confronti del sig.
Nominativo_1 e notificato il 4.04.2018, disconoscendo il ragionamento a monte operato dall'Agenzia e relativo alla presunta distribuzione di utili extrabilancio derivanti da un accertamento emesso in capo alla Real Associazione_2 (P.IVA_1) per l'anno d'imposta 2010, in ragione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza.
Vale la pena di precisare che la verifica fiscale nei confronti della società scaturiva da un'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale R.g.n.r. 10095/2013, in cui il socio sig. Nominativo_1
, nonché il precedente amministratore negli anni in esame, ovvero la sig.ra Nominativo_2
, non sono coinvolti.
Il procedimento penale, avviato nel 2013, invero, riguarda solo ed esclusivamente il sig. Nominativo_3 Nominativo_3 il quale, in qualità di titolare dell'omonima ditta (PI P.IVA_2) con sede il Taviano (Le) Indirizzo_1, svolgendo attività nel settore edile (tra cui movimento terra e scavi), ha emesso fatture per lavori eseguiti nei confronti di vari committenti, tra i quali anche la Real Associazione_2, negli anni d'imposta che vanno dal 2006 al 2011.
Solo nel 2017 veniva attivata un'istruttoria fiscale nei confronti della Real Associazione_2, conclusasi con il PVC del 25 settembre 2017.
Ciò posto, con la verifica fiscale effettuata nel 2017 e conclusa con il predetto verbale i Militari contestavano tutti i costi sottesi alle operazioni fatturate alla Real Associazione_2 dalla ditta del sig. Manco poiché ritenute riferibili a prestazioni mai eseguite. Veniva altresì contestata l'inerenza di ulteriori elementi negativi poiché ritenuti costi estranei all'attività imprenditoriale.
Riproponendo le risultanze del PVC, l'Agenzia delle Entrate emetteva i seguenti Avvisi d'accertamento in capo alla Real Associazione_2:
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503809/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
32.566,00 Euro, IVA per 23.684,00 Euro, sanzioni per 43.964,10 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 23° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 4189/2024 depositata il 16.12.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503810/2017, per l'annualità fiscale 2009, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
76.291,00 Euro, IRAP per 6.107,00 Euro, IVA per 55.484,00 Euro, sanzioni per 102.992,85 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2873/2025 depositata il 29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503811/2017, per l'annualità fiscale 2010, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 222.548,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
44.566,00 Euro, maggiore IRAP pari a 8.165,00 Euro, IVA per 32.411,00 Euro, sanzioni per 60.164,10
Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503812/2017, per l'annualità fiscale 2011, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 174.324,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
24.618,00 Euro, una maggiore IRAP per 4.669,00 Euro, IVA per 17.996,00 Euro, sanzioni per 33.234,30
Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 22° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 3244/2024 depositata il 25.09.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
Da ciò, considerata la ristretta base societaria della società accertata, l'Agenzia delle Entrate ha altresì presunto la distribuzione degli utili extrabilancio al socio unico sig. Nominativo_1, notificandogli i seguenti Avvisi di accertamento:
- l'Avviso di accertamento n. TVM010503993/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 98.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 14.930,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 686,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 392,00 Euro, sanzioni per 19.209,60 Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500241/2018, per l'annualità fiscale 2009, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 240.300,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 44.545,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 1.673,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 956,00 Euro, sanzioni per 56.608,80 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2872/2025 depositata il 29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500248/2018, per l'annualità fiscale 2010, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 154.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 28.575,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 741,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 659,00 Euro, sanzioni per 35.970,00 Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500243/2018, per l'annualità fiscale 2011, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 37.928,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 4.492,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 289,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 151,00 Euro, sanzioni per 5.987,20 Euro oltre ad interessi;
Con distinti ricorsi innanzi alla già Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la società ha impugnato i predetti Avvisi di accertamento;
al pari, anche il sig. Nominativo_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento a lui personalmente riferiti e, in particolare, con ricorso del 4.07.2018, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TVM010500248/2018 emesso e notificato per l'annualità 2010 eccependo la carenza motivazionale e probatoria ed in particolare la nullità dell'Avviso di accertamento per intervenuta decadenza del potere accertativo stante L'ASSENZA DI UNA DENUNCIA PENALE PRESENTATA NEI
TERMINI DECADENZIALI (che avrebbe potuto attribuire il raddoppio dei predetti termini) per l'annualità
d'imposta 2010, nei confronti dell'amministratore della società Sig.ra Nominativo_2 e del sig. Nominativo_1. Nel giudizio, incardinato innanzi alla sez. n. 1° della CTP di Lecce, R.G.R. n. 1865/2018, la Corte adita in data
23 luglio 2019 ha depositato la Sentenza n. 1325 con la quale ha accolto il ricorso, ritenendo di dover annullare l'Avviso di accertamento impugnato, poiché frutto della mera attribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società con altro Avviso di accertamento annullato dalla CTP di Lecce con la
Sentenza n. 66/01/2019 per essere stato emesso a termini decadenziali spirati.
Con atto notificato il 20 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha promosso appello alla predetta statuizione chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, per gli atti impositivi notificati dopo il 2.09.2015 inerenti a periodi d'imposta precedenti al
31.12.2016 trova applicazione il regime transitorio dell'art. 1 comma 132 l. 208/2015, con la conseguenza che, affinchè operi il raddoppio dei termini di decadenza dell'art 43 DPR 600/73 pro tempore vigente, occorre provare l'effettiva presentazione di denuncia penale alle autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (per il 2009 entro il
31.12.2013).
Nel caso di specie, come già ampiamente precisato dalla Corte di prime cure nella statuizione impugnata,
l'Avviso di accertamento emesso per l'annualità 2010 in capo al sig. Nominativo_1 deve essere annullato in ragione della accertata nullità dell'Avviso di accertamento emesso, per il medesimo periodo d'imposta, in capo alla Resistente_1 con la sentenza n. 66/2019.
Vieppiù che alcuna produzione in giudizio veniva effettuata circa la prova dell'esistenza di una comunicazione di notizia di reato, inoltrata alla Procura della Repubblica nei termini ordinari di accertamento ai danni del sig. Nominativo_1 per l'annualità fiscale 2010.
L'Avviso di accertamento societario, infatti, è stato annullato dalla prima sezione della C.G.T. di I° Grado di Lecce con la Statuizione n. 66, in quanto si è chiaramente riscontrato che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell'esistenza di una denuncia penale redatta dagli Enti stessi (accertatore e verificatore) e presentata presso la Procura della Repubblica, nei confronti dell'amministratrice della Resistente_1 ovvero del sig. Nominativo_1 che, vale la pena sottolineare, non era legale rappresentate nel 2010.
Il Giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'Avviso di accertamento societario statuendo che: “(…) manca la prova della effettiva presentazione di denuncia penale entro il termine suindicato. In difetto di prova, non trova dunque applicazione il termine del raddoppio dei termini, con la conseguenza che l'impugnato avviso di accertamento, in quanto relativo al periodo d'imposta 2010, andava notificato al più tardi entro il 31 dicembre 2014. Tuttavia, esso è stato notificato in data 12/13 dicembre 2017, sicchè esso deve ritenersi tardivo, essendo medio tempore intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione accertatrice”.
Ciò posto, in questa sede di appello l'Ufficio non produce nulla a supporto della presenza della denuncia penale a carico del Nominativo_1; nè lo stralcio di due comunicazioni di notizie di reato avvenute nel 2013 e nel 2014 che non hanno alcun riferimento all'annualità fiscale 2010, all'amministratrice della Resistente_1 dell'epoca, la sig.ra Nominativo_2, possono dirsi rielvanti.
Invero, analizzando nel dettaglio le predette notizie di reato prodotte dall'Ufficio si evince che la notizia di reato prot. n. 0398661/13 del 2.09.2013 è esclusivamente rivolta nei confronti del sig. Nominativo_3; la notizia di reato prot. n. 53865/14 del 4.02.2014 è riferita al predetto sig. Nominativo_3 nonché al sig. Nominativo_1 quale rappresentate legale della Resistente_1, con esclusivo ed esplicito riferimento ai periodi d'imposta in cui ha ricoperto tale incarico, ovvero non nel 2010. Con riferimento all'annualità
2010 non vi è alcuna notizia di reato nei confronti del sig. Nominativo_1. Pertanto per l'Avviso di accertamento societario e per quello emesso in capo al socio il termine decadenziale per l'emissione e la notifica non è stato rispettato.
Le spese si compensano attesa la complessità della materia
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di lite
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 15/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030503811-2017 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030503811-2017 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Quantomai in questo procedimento appare opportuno, ai fini della compiuta ricostruzione della vicenda, ripercorrere i pronunciamenti delle diverse corti sia provinciali che regionali che hanno affrontato la stessa tematica, sebbene riferita ad annualità differenti.
Ciò detto, si riporta che la CPT di Lecce con sentenza n. 1325/01/2019 del 16.07.2019, depositata il
23.07.2019, annullava l'Avviso di Accertamento n. TVM010500248/2018 emesso nei confronti del sig.
Nominativo_1 e notificato il 4.04.2018, disconoscendo il ragionamento a monte operato dall'Agenzia e relativo alla presunta distribuzione di utili extrabilancio derivanti da un accertamento emesso in capo alla Real Associazione_2 (P.IVA_1) per l'anno d'imposta 2010, in ragione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza.
Vale la pena di precisare che la verifica fiscale nei confronti della società scaturiva da un'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale R.g.n.r. 10095/2013, in cui il socio sig. Nominativo_1
, nonché il precedente amministratore negli anni in esame, ovvero la sig.ra Nominativo_2
, non sono coinvolti.
Il procedimento penale, avviato nel 2013, invero, riguarda solo ed esclusivamente il sig. Nominativo_3 Nominativo_3 il quale, in qualità di titolare dell'omonima ditta (PI P.IVA_2) con sede il Taviano (Le) Indirizzo_1, svolgendo attività nel settore edile (tra cui movimento terra e scavi), ha emesso fatture per lavori eseguiti nei confronti di vari committenti, tra i quali anche la Real Associazione_2, negli anni d'imposta che vanno dal 2006 al 2011.
Solo nel 2017 veniva attivata un'istruttoria fiscale nei confronti della Real Associazione_2, conclusasi con il PVC del 25 settembre 2017.
Ciò posto, con la verifica fiscale effettuata nel 2017 e conclusa con il predetto verbale i Militari contestavano tutti i costi sottesi alle operazioni fatturate alla Real Associazione_2 dalla ditta del sig. Manco poiché ritenute riferibili a prestazioni mai eseguite. Veniva altresì contestata l'inerenza di ulteriori elementi negativi poiché ritenuti costi estranei all'attività imprenditoriale.
Riproponendo le risultanze del PVC, l'Agenzia delle Entrate emetteva i seguenti Avvisi d'accertamento in capo alla Real Associazione_2:
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503809/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
32.566,00 Euro, IVA per 23.684,00 Euro, sanzioni per 43.964,10 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 23° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 4189/2024 depositata il 16.12.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503810/2017, per l'annualità fiscale 2009, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
76.291,00 Euro, IRAP per 6.107,00 Euro, IVA per 55.484,00 Euro, sanzioni per 102.992,85 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2873/2025 depositata il 29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503811/2017, per l'annualità fiscale 2010, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 222.548,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
44.566,00 Euro, maggiore IRAP pari a 8.165,00 Euro, IVA per 32.411,00 Euro, sanzioni per 60.164,10
Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503812/2017, per l'annualità fiscale 2011, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo_3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 174.324,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
24.618,00 Euro, una maggiore IRAP per 4.669,00 Euro, IVA per 17.996,00 Euro, sanzioni per 33.234,30
Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 22° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 3244/2024 depositata il 25.09.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
Da ciò, considerata la ristretta base societaria della società accertata, l'Agenzia delle Entrate ha altresì presunto la distribuzione degli utili extrabilancio al socio unico sig. Nominativo_1, notificandogli i seguenti Avvisi di accertamento:
- l'Avviso di accertamento n. TVM010503993/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 98.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 14.930,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 686,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 392,00 Euro, sanzioni per 19.209,60 Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500241/2018, per l'annualità fiscale 2009, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 240.300,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 44.545,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 1.673,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 956,00 Euro, sanzioni per 56.608,80 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2872/2025 depositata il 29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500248/2018, per l'annualità fiscale 2010, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 154.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 28.575,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 741,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 659,00 Euro, sanzioni per 35.970,00 Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500243/2018, per l'annualità fiscale 2011, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 37.928,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 4.492,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 289,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 151,00 Euro, sanzioni per 5.987,20 Euro oltre ad interessi;
Con distinti ricorsi innanzi alla già Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la società ha impugnato i predetti Avvisi di accertamento;
al pari, anche il sig. Nominativo_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento a lui personalmente riferiti e, in particolare, con ricorso del 4.07.2018, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TVM010500248/2018 emesso e notificato per l'annualità 2010 eccependo la carenza motivazionale e probatoria ed in particolare la nullità dell'Avviso di accertamento per intervenuta decadenza del potere accertativo stante L'ASSENZA DI UNA DENUNCIA PENALE PRESENTATA NEI
TERMINI DECADENZIALI (che avrebbe potuto attribuire il raddoppio dei predetti termini) per l'annualità
d'imposta 2010, nei confronti dell'amministratore della società Sig.ra Nominativo_2 e del sig. Nominativo_1. Nel giudizio, incardinato innanzi alla sez. n. 1° della CTP di Lecce, R.G.R. n. 1865/2018, la Corte adita in data
23 luglio 2019 ha depositato la Sentenza n. 1325 con la quale ha accolto il ricorso, ritenendo di dover annullare l'Avviso di accertamento impugnato, poiché frutto della mera attribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società con altro Avviso di accertamento annullato dalla CTP di Lecce con la
Sentenza n. 66/01/2019 per essere stato emesso a termini decadenziali spirati.
Con atto notificato il 20 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha promosso appello alla predetta statuizione chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, per gli atti impositivi notificati dopo il 2.09.2015 inerenti a periodi d'imposta precedenti al
31.12.2016 trova applicazione il regime transitorio dell'art. 1 comma 132 l. 208/2015, con la conseguenza che, affinchè operi il raddoppio dei termini di decadenza dell'art 43 DPR 600/73 pro tempore vigente, occorre provare l'effettiva presentazione di denuncia penale alle autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (per il 2009 entro il
31.12.2013).
Nel caso di specie, come già ampiamente precisato dalla Corte di prime cure nella statuizione impugnata,
l'Avviso di accertamento emesso per l'annualità 2010 in capo al sig. Nominativo_1 deve essere annullato in ragione della accertata nullità dell'Avviso di accertamento emesso, per il medesimo periodo d'imposta, in capo alla Resistente_1 con la sentenza n. 66/2019.
Vieppiù che alcuna produzione in giudizio veniva effettuata circa la prova dell'esistenza di una comunicazione di notizia di reato, inoltrata alla Procura della Repubblica nei termini ordinari di accertamento ai danni del sig. Nominativo_1 per l'annualità fiscale 2010.
L'Avviso di accertamento societario, infatti, è stato annullato dalla prima sezione della C.G.T. di I° Grado di Lecce con la Statuizione n. 66, in quanto si è chiaramente riscontrato che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell'esistenza di una denuncia penale redatta dagli Enti stessi (accertatore e verificatore) e presentata presso la Procura della Repubblica, nei confronti dell'amministratrice della Resistente_1 ovvero del sig. Nominativo_1 che, vale la pena sottolineare, non era legale rappresentate nel 2010.
Il Giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'Avviso di accertamento societario statuendo che: “(…) manca la prova della effettiva presentazione di denuncia penale entro il termine suindicato. In difetto di prova, non trova dunque applicazione il termine del raddoppio dei termini, con la conseguenza che l'impugnato avviso di accertamento, in quanto relativo al periodo d'imposta 2010, andava notificato al più tardi entro il 31 dicembre 2014. Tuttavia, esso è stato notificato in data 12/13 dicembre 2017, sicchè esso deve ritenersi tardivo, essendo medio tempore intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione accertatrice”.
Ciò posto, in questa sede di appello l'Ufficio non produce nulla a supporto della presenza della denuncia penale a carico del Nominativo_1; nè lo stralcio di due comunicazioni di notizie di reato avvenute nel 2013 e nel 2014 che non hanno alcun riferimento all'annualità fiscale 2010, all'amministratrice della Resistente_1 dell'epoca, la sig.ra Nominativo_2, possono dirsi rielvanti.
Invero, analizzando nel dettaglio le predette notizie di reato prodotte dall'Ufficio si evince che la notizia di reato prot. n. 0398661/13 del 2.09.2013 è esclusivamente rivolta nei confronti del sig. Nominativo_3; la notizia di reato prot. n. 53865/14 del 4.02.2014 è riferita al predetto sig. Nominativo_3 nonché al sig. Nominativo_1 quale rappresentate legale della Resistente_1, con esclusivo ed esplicito riferimento ai periodi d'imposta in cui ha ricoperto tale incarico, ovvero non nel 2010. Con riferimento all'annualità
2010 non vi è alcuna notizia di reato nei confronti del sig. Nominativo_1. Pertanto per l'Avviso di accertamento societario e per quello emesso in capo al socio il termine decadenziale per l'emissione e la notifica non è stato rispettato.
Le spese si compensano attesa la complessità della materia
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di lite