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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 742/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARPINATI RICCARDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: contributi gestione commercianti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 3.6.2022, ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 CP_2 di sentire accertare l'insussistenza del credito contributivo a titolo di gestione commercianti per i periodi contributivi dal 2015 al 2019, complessivamente ammontante ad € 82.637,44, come emergente dall'invito a regolarizzare del 6.5.2022 ottenuto in seguito a richiesta del dallo stesso avanzata. CP_3 A tal fine, ha innanzitutto contestato la fondatezza del credito contributivo per avere CP_2 assoggettato a contribuzione il reddito prodotto dalla di cui egli era Parte_2 socio unico, qualificabile come reddito di capitale e pertanto sottratto ad imposizione contributiva. In ogni caso, ha dedotto di non avere prestato attività di lavoro rilevante ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, avendo unicamente svolto, all'interno della società, il ruolo di amministratore, in riferimento al quale già risultava iscritto presso la gestione separata. Ha inoltre aggiunto di avere espletato in misura prevalente l'attività di imprenditore agricolo.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito alla lettura di note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate entro il termine di legge.
*****
Il ricorso è fondato
È anzitutto un dato pacifico che i debiti esposti nell'invito a regolarizzare rilasciato dall' (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente) riguardino i contributi a percentuale a titolo di CP_1 gestione commercianti riferiti ai periodi contributivi dal 2015 al 2019. È altresì un dato acquisito che i predetti debiti derivino dall'assoggettamento a contribuzione dei redditi prodotti nel predetto periodo da di cui il ricorrente era socio unico. È Parte_2 parimenti incontroverso che, nel periodo in contestazione, abbia svolto il Parte_1 ruolo di amministratore unico della società, in relazione alla quale risultava iscritto alla gestione separata.
Ciò premesso, con particolare riguardo alla posizione contributiva del socio amministratore, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte (ex pluribus si veda Cass.
1759/2021), secondo cui è consentita la duplice iscrizione del socio, allorquando, all'esercizio dell'attività di amministratore, integrante il requisito per la iscrizione nella gestione separata, si accompagni l'esercizio di un'attività di impresa commerciale. In particolare, il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti (della cui prova è gravato cfr. ex multis CP_2
Cass. 24439/2023) è integrato dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. art. 29 comma 1 lett. c) della L. 03/06/1975, n. 160, come
Pag. 2 di 6 sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662). Ne consegue che qualora il socio “si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (ex multis sez. L. Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018).
Quanto alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, è stato altresì precisato che il detto requisito “deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo;
ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. nn. 8474 del 2017, Cass. 1683 del 2021). È stato inoltre chiarito che la partecipazione al lavoro aziendale non si esaurisce nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma comprende anche l'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass. Ord. n. 35181 del 2021).
Ora, nel caso concreto, azionando il presente giudizio, il ricorrente ha negato di avere integrato il presupposto per la propria iscrizione nella gestione commercianti. Ha in particolare negato di avere svolto attività di lavoro con carattere di abitualità e prevalenza all'interno dell'azienda, essendosi limitato allo svolgimento l'attività di amministratore.
Orbene, a fronte della specifica contestazione del fatto costitutivo del credito, era certamente a dovere provare l'indefettibile requisito della partecipazione personale del ricorrente al CP_2 lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, in aggiunta alle attività riferibili alla carica di amministratore, già assoggettate a contribuzione.
Occorre infatti ribadire che le due attività vanno tenute distinte, operando su piani differenti.
Ed infatti: mentre l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione
Pag. 3 di 6 organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280);
l'attività lavorativa vera e propria è invece finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez.
Lavoro 10/08/2023, n. 24439).
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che nessuna verifica risulta essere stata effettuata da al CP_2 fine di verificare l'effettivo apporto del ricorrente, mediante lo svolgimento di una qualche attività lavorativa continuativa o di altro genere di attività gestoria di natura commerciale e non meramente amministrativa. Né risultano articolati mezzi istruttori volti a dimostrare il contributo del ricorrente nei termini sopra evidenziati.
Ed invero, , in punto di prova, affida la propria pretesa unicamente al fatto che il CP_2 ricorrente, di propria iniziativa, risulterebbe iscritto sin dal 18.1.1989 presso la gestione commercianti, iscrizione che, nella prospettiva difensiva di , assume valore di CP_2 ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., il che dispenserebbe l'Istituto dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ossia l'esistenza di un contributo personale, abituale e prevalente.
L'assunto di è infondato. CP_2
Innanzitutto, non si rinviene nella documentazione in atti la prova della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti. Non prova l'avvenuta iscrizione il documento denominato dettaglio anagrafica azienda (cfr. fascicolo ) trattandosi di una “schermata” CP_2 di software in uso all'istituto che, in assenza di ulteriori elementi a supporto, non appare idonea a provare l'avvenuta iscrizione;
ciò avuto altresì riguardo alla contestazione mossa dal ricorrente alla prima udienza utile (cfr. verbale 19.4.2023), secondo cui la data del 18.1.1989 rappresenta la data di inizio attività dell'azienda, dato che trova riscontro nella visura in atti
(cfr. fascicolo ). CP_2
In ogni caso, pur ritenendo dimostrato che il ricorrente abbia richiesto la propria iscrizione nella gestione commercianti – escluso che da tale richiesta possano conseguire gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. per l'evidente ragione che la ricognizione può avere ad oggetto solo un
Pag. 4 di 6 debito preesistente, giammai gli elementi costitutivi di una fattispecie futura - la sola iscrizione, in assenza di ulteriori elementi positivi di riscontro, appare insufficiente a fondare un ragionamento di tipo presuntivo circa la persistenza dei requisiti fondanti la pretesa e, segnatamente, quello della continuità lavorativa. A tal riguardo, non può essere trascurato il notevole lasso di tempo trascorso dalla asserita iscrizione rispetto ai periodi contributivi che vengono in rilievo nel presente giudizio (26 anni ed oltre), non risultando peraltro fornita dall'Istituto alcuna informazione in ordine al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni, in tesi indicativo dell'espletamento della continuità lavorativa rilevante ai fini dell'integrazione del presupposto, quale, ad esempio, il versamento dei contributi nel periodo prossimo a quello in contestazione.
Per converso, il ricorrente ha prodotto documentazione coerente con l'assunto secondo cui egli si sarebbe limitato al ruolo di amministratore, senza alcun coinvolgimento nell'espletamento concreto dell'attività commerciale, tanto meno con il richiesto carattere di abitualità e prevalenza. È infatti non contestato: che la società si sia avvalsa di dipendenti
(dalla visura in atti si evince che nel 2018 e 2019 ammontavano i dipendenti ammontavano a due); che il ricorrente abbia esercitato (in aggiunta a quella di amministratore
[...]
attività di imprenditore agricolo, nella quale ha realizzato un fatturato di importo Parte_2 rilevante (€ 93.599,00 nel 2015; € 43.000,00 nel 2016, € 106. 691,00 nel 2017; € 61.941,00 nel 2018 € 64.170,00 nel 2019).
Ne deriva che la domanda di accertamento negativo del credito contributivo proposta va accolta per carenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti dell' a decorrere dal periodo contributivo dal CP_2
2015 al 2019.
Conseguentemente, va dichiarata la non debenza delle somme di cui alla comunicazione di debito n. 010126927307K4202104 del 14.04.2021 chieste a titolo di gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016 nonché di quelle contenute negli inviti a regolarizzare del 18.06.2021
e del 6.5.2022 iscritte a titolo di gestione commercianti che, per l'effetto, vanno annullate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto dell'attività processuale svolta e al numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, in base al valore della lite che appare congruo ricondurre nello scaglione (€26.001,00 - €52.000,00) avuto riguardo al credito
Pag. 5 di 6 oggettivizzato nella comunicazione di debito n. 010126927307K4202104 da cui è scaturita la opposzione, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione ,
in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto il credito contributivo di a titolo di CP_2 gestione commercianti di cui alla comunicazione di debito n. 010126927307K4202104, nonché degli ulteriori crediti inseriti a titolo di gestione commercianti negli inviti a regolarizzare del 18.6.2021 e del 6.5.2022 che, per l'effetto, annulla.
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.700,00 oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e C.P.A se dovute. con distrazione in favore dell'Avv. Riccardo
Scarpinati dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Così deciso in Sciacca, 17/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARPINATI RICCARDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: contributi gestione commercianti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 3.6.2022, ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 CP_2 di sentire accertare l'insussistenza del credito contributivo a titolo di gestione commercianti per i periodi contributivi dal 2015 al 2019, complessivamente ammontante ad € 82.637,44, come emergente dall'invito a regolarizzare del 6.5.2022 ottenuto in seguito a richiesta del dallo stesso avanzata. CP_3 A tal fine, ha innanzitutto contestato la fondatezza del credito contributivo per avere CP_2 assoggettato a contribuzione il reddito prodotto dalla di cui egli era Parte_2 socio unico, qualificabile come reddito di capitale e pertanto sottratto ad imposizione contributiva. In ogni caso, ha dedotto di non avere prestato attività di lavoro rilevante ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, avendo unicamente svolto, all'interno della società, il ruolo di amministratore, in riferimento al quale già risultava iscritto presso la gestione separata. Ha inoltre aggiunto di avere espletato in misura prevalente l'attività di imprenditore agricolo.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito alla lettura di note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate entro il termine di legge.
*****
Il ricorso è fondato
È anzitutto un dato pacifico che i debiti esposti nell'invito a regolarizzare rilasciato dall' (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente) riguardino i contributi a percentuale a titolo di CP_1 gestione commercianti riferiti ai periodi contributivi dal 2015 al 2019. È altresì un dato acquisito che i predetti debiti derivino dall'assoggettamento a contribuzione dei redditi prodotti nel predetto periodo da di cui il ricorrente era socio unico. È Parte_2 parimenti incontroverso che, nel periodo in contestazione, abbia svolto il Parte_1 ruolo di amministratore unico della società, in relazione alla quale risultava iscritto alla gestione separata.
Ciò premesso, con particolare riguardo alla posizione contributiva del socio amministratore, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte (ex pluribus si veda Cass.
1759/2021), secondo cui è consentita la duplice iscrizione del socio, allorquando, all'esercizio dell'attività di amministratore, integrante il requisito per la iscrizione nella gestione separata, si accompagni l'esercizio di un'attività di impresa commerciale. In particolare, il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti (della cui prova è gravato cfr. ex multis CP_2
Cass. 24439/2023) è integrato dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. art. 29 comma 1 lett. c) della L. 03/06/1975, n. 160, come
Pag. 2 di 6 sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662). Ne consegue che qualora il socio “si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (ex multis sez. L. Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018).
Quanto alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, è stato altresì precisato che il detto requisito “deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo;
ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. nn. 8474 del 2017, Cass. 1683 del 2021). È stato inoltre chiarito che la partecipazione al lavoro aziendale non si esaurisce nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma comprende anche l'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass. Ord. n. 35181 del 2021).
Ora, nel caso concreto, azionando il presente giudizio, il ricorrente ha negato di avere integrato il presupposto per la propria iscrizione nella gestione commercianti. Ha in particolare negato di avere svolto attività di lavoro con carattere di abitualità e prevalenza all'interno dell'azienda, essendosi limitato allo svolgimento l'attività di amministratore.
Orbene, a fronte della specifica contestazione del fatto costitutivo del credito, era certamente a dovere provare l'indefettibile requisito della partecipazione personale del ricorrente al CP_2 lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, in aggiunta alle attività riferibili alla carica di amministratore, già assoggettate a contribuzione.
Occorre infatti ribadire che le due attività vanno tenute distinte, operando su piani differenti.
Ed infatti: mentre l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione
Pag. 3 di 6 organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280);
l'attività lavorativa vera e propria è invece finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez.
Lavoro 10/08/2023, n. 24439).
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che nessuna verifica risulta essere stata effettuata da al CP_2 fine di verificare l'effettivo apporto del ricorrente, mediante lo svolgimento di una qualche attività lavorativa continuativa o di altro genere di attività gestoria di natura commerciale e non meramente amministrativa. Né risultano articolati mezzi istruttori volti a dimostrare il contributo del ricorrente nei termini sopra evidenziati.
Ed invero, , in punto di prova, affida la propria pretesa unicamente al fatto che il CP_2 ricorrente, di propria iniziativa, risulterebbe iscritto sin dal 18.1.1989 presso la gestione commercianti, iscrizione che, nella prospettiva difensiva di , assume valore di CP_2 ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., il che dispenserebbe l'Istituto dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ossia l'esistenza di un contributo personale, abituale e prevalente.
L'assunto di è infondato. CP_2
Innanzitutto, non si rinviene nella documentazione in atti la prova della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti. Non prova l'avvenuta iscrizione il documento denominato dettaglio anagrafica azienda (cfr. fascicolo ) trattandosi di una “schermata” CP_2 di software in uso all'istituto che, in assenza di ulteriori elementi a supporto, non appare idonea a provare l'avvenuta iscrizione;
ciò avuto altresì riguardo alla contestazione mossa dal ricorrente alla prima udienza utile (cfr. verbale 19.4.2023), secondo cui la data del 18.1.1989 rappresenta la data di inizio attività dell'azienda, dato che trova riscontro nella visura in atti
(cfr. fascicolo ). CP_2
In ogni caso, pur ritenendo dimostrato che il ricorrente abbia richiesto la propria iscrizione nella gestione commercianti – escluso che da tale richiesta possano conseguire gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. per l'evidente ragione che la ricognizione può avere ad oggetto solo un
Pag. 4 di 6 debito preesistente, giammai gli elementi costitutivi di una fattispecie futura - la sola iscrizione, in assenza di ulteriori elementi positivi di riscontro, appare insufficiente a fondare un ragionamento di tipo presuntivo circa la persistenza dei requisiti fondanti la pretesa e, segnatamente, quello della continuità lavorativa. A tal riguardo, non può essere trascurato il notevole lasso di tempo trascorso dalla asserita iscrizione rispetto ai periodi contributivi che vengono in rilievo nel presente giudizio (26 anni ed oltre), non risultando peraltro fornita dall'Istituto alcuna informazione in ordine al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni, in tesi indicativo dell'espletamento della continuità lavorativa rilevante ai fini dell'integrazione del presupposto, quale, ad esempio, il versamento dei contributi nel periodo prossimo a quello in contestazione.
Per converso, il ricorrente ha prodotto documentazione coerente con l'assunto secondo cui egli si sarebbe limitato al ruolo di amministratore, senza alcun coinvolgimento nell'espletamento concreto dell'attività commerciale, tanto meno con il richiesto carattere di abitualità e prevalenza. È infatti non contestato: che la società si sia avvalsa di dipendenti
(dalla visura in atti si evince che nel 2018 e 2019 ammontavano i dipendenti ammontavano a due); che il ricorrente abbia esercitato (in aggiunta a quella di amministratore
[...]
attività di imprenditore agricolo, nella quale ha realizzato un fatturato di importo Parte_2 rilevante (€ 93.599,00 nel 2015; € 43.000,00 nel 2016, € 106. 691,00 nel 2017; € 61.941,00 nel 2018 € 64.170,00 nel 2019).
Ne deriva che la domanda di accertamento negativo del credito contributivo proposta va accolta per carenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti dell' a decorrere dal periodo contributivo dal CP_2
2015 al 2019.
Conseguentemente, va dichiarata la non debenza delle somme di cui alla comunicazione di debito n. 010126927307K4202104 del 14.04.2021 chieste a titolo di gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016 nonché di quelle contenute negli inviti a regolarizzare del 18.06.2021
e del 6.5.2022 iscritte a titolo di gestione commercianti che, per l'effetto, vanno annullate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto dell'attività processuale svolta e al numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, in base al valore della lite che appare congruo ricondurre nello scaglione (€26.001,00 - €52.000,00) avuto riguardo al credito
Pag. 5 di 6 oggettivizzato nella comunicazione di debito n. 010126927307K4202104 da cui è scaturita la opposzione, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione ,
in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto il credito contributivo di a titolo di CP_2 gestione commercianti di cui alla comunicazione di debito n. 010126927307K4202104, nonché degli ulteriori crediti inseriti a titolo di gestione commercianti negli inviti a regolarizzare del 18.6.2021 e del 6.5.2022 che, per l'effetto, annulla.
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.700,00 oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e C.P.A se dovute. con distrazione in favore dell'Avv. Riccardo
Scarpinati dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Così deciso in Sciacca, 17/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6