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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3138/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Nadia Zampogna -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
Veronica Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3138 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: , residente in [...] alla C.F._1
Via Arno n.5, elettivamente domiciliato in Mondragone alla via T. Prisco n.
5. presso lo studio dell'avv. Roberta Simonelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente a[...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via Russiello
n.17 presso lo studio dell'Avv. Ageo Piscopo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note depositate il 16.12.2024, i difensori costituiti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis 49 e 51 c.p.c. depositato il 30
.07. 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 5.09.2027, dal quale è nata la figlia in data Persona_1
15.02.20219, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 9 Con note depositate in data 16.12.2024, le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice riservava la decisione al Collegio con ordinanza del 4.01.2025.
Il PM apponeva il Visto in data 8.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso che di seguito si trascrivono:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi
- e ai sensi Parte_1 Pt_1 Controparte_1
dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Afragola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni della separazione :
Pag. 3 di 9 1) La figlia minore resta affidata in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Controparte_1
2) La casa familiare sita a Casoria alla Via Arno n, 5 viene rilasciata dalla Signora in favore del coniuge CP_1
rinunciando la stessa alla sua assegnazione. A fronte ed a parziale compensazione della rinuncia da parte della signora alla assegnazione della casa coniugale ed CP_1
fronte del pronto rilascio della stessa, il Sig Parte_1
si obbliga a corrispondere la somma di euro 500 mensili quale contributo onnicomprensivo sia del canone di locazione che delle spese relative all' abitazione della signora e della figlia minore. CP_1
3) il Sig verserà a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della figlia minore la somma di €350,00 mensili anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base all'aggiornamento
Istat, indice FOI.
4) Il Sig si obbliga a corrispondere la metà Parte_1
delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore precisando che: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Pag. 4 di 9 Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 5 di 9 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre - scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
- per patto espresso tra i coniugi restano ad esclusivo carico del Sig le spese relative alla attività sportive e Parte_1
pertinente abbigliamento e attrezzature nonché il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica.
Per quanto non concordato, le parti si riportano a quanto previsto nel Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Napoli Nord e dal COA di Napoli Nord in data 25.10.2029
5) La Signora rinuncia al contributo al CP_1
mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficiente.
Pag. 6 di 9 • Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni relativamente al piano genitoriale per la gestione della figlia minore successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
La figlia minore viene collocata presso la madre ed il padre potrà averla con sé due giorni a settimana, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00 (così da poter cenare insieme) oltre ai fine settimana alterni dalle 15:00 del sabato pomeriggio alle 19:00 della domenica. Nel caso di rendesse necessario modificare uno dei giorni appena indicati a causa degli impegni lavorativi del Sig questi Parte_1
si obbliga a impegna a comunicare alla Signora 24 CP_1
ore prima eventuali cambiamenti;
La minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno del Natale o la vigilia e l'ultimo dell'anno o Capodanno così come il giorno di Pasqua e domenica delle Palme;
Il periodo estivo la minore trascorrerà una settimana intera con il padre a luglio ed una settimana intera d'agosto previo accordo con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
In caso di assenza del padre nei giorni infrasettimanali innanzi indicati la minore potrà trascorrere negli stessi giorni
(martedì e giovedì) e nelle stesse fasce orarie (dalle 16:00 alle 21:00) il tempo con le sorelle consanguinee e CP_2
o con i nonni paterni. In ogni caso sarà assicurata la Per_2
Pag. 7 di 9 frequentazione ed agevolato il rapporto con le sorelle ed i nonni paterni.
3) La madre si occupa della figlia minore nella quotidianità, accompagnandola a scuola presso la scuola primaria
Guglielmo Marconi di Afragola ed alle altre attività extrascolastiche ed alla attività sportiva per tre giorni settimanali per un'ora.
4) in caso di assenza dei genitori si occuperanno della minore per accompagnarla a scuola ed alle attività extra scolastiche i nonni, la zia e le sorelle consanguinee Controparte_3
e . CP_2 Per_2
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Tenuto conto della natura parziale della pronuncia, si rimette la regolamentazione delle spese di lite all'esito del giudizio, in ordine al cui prosieguo si provvede con separata ordinanza.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
, nato ad [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...] ed omologa le condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, riportate in parte
Pag. 8 di 9 motiva e qui da intendersi trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (Atto
n.52, P. I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3138/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Nadia Zampogna -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
Veronica Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3138 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: , residente in [...] alla C.F._1
Via Arno n.5, elettivamente domiciliato in Mondragone alla via T. Prisco n.
5. presso lo studio dell'avv. Roberta Simonelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente a[...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via Russiello
n.17 presso lo studio dell'Avv. Ageo Piscopo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note depositate il 16.12.2024, i difensori costituiti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis 49 e 51 c.p.c. depositato il 30
.07. 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 5.09.2027, dal quale è nata la figlia in data Persona_1
15.02.20219, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 9 Con note depositate in data 16.12.2024, le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice riservava la decisione al Collegio con ordinanza del 4.01.2025.
Il PM apponeva il Visto in data 8.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso che di seguito si trascrivono:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi
- e ai sensi Parte_1 Pt_1 Controparte_1
dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Afragola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni della separazione :
Pag. 3 di 9 1) La figlia minore resta affidata in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Controparte_1
2) La casa familiare sita a Casoria alla Via Arno n, 5 viene rilasciata dalla Signora in favore del coniuge CP_1
rinunciando la stessa alla sua assegnazione. A fronte ed a parziale compensazione della rinuncia da parte della signora alla assegnazione della casa coniugale ed CP_1
fronte del pronto rilascio della stessa, il Sig Parte_1
si obbliga a corrispondere la somma di euro 500 mensili quale contributo onnicomprensivo sia del canone di locazione che delle spese relative all' abitazione della signora e della figlia minore. CP_1
3) il Sig verserà a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della figlia minore la somma di €350,00 mensili anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base all'aggiornamento
Istat, indice FOI.
4) Il Sig si obbliga a corrispondere la metà Parte_1
delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore precisando che: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Pag. 4 di 9 Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 5 di 9 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre - scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
- per patto espresso tra i coniugi restano ad esclusivo carico del Sig le spese relative alla attività sportive e Parte_1
pertinente abbigliamento e attrezzature nonché il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica.
Per quanto non concordato, le parti si riportano a quanto previsto nel Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Napoli Nord e dal COA di Napoli Nord in data 25.10.2029
5) La Signora rinuncia al contributo al CP_1
mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficiente.
Pag. 6 di 9 • Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni relativamente al piano genitoriale per la gestione della figlia minore successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
La figlia minore viene collocata presso la madre ed il padre potrà averla con sé due giorni a settimana, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00 (così da poter cenare insieme) oltre ai fine settimana alterni dalle 15:00 del sabato pomeriggio alle 19:00 della domenica. Nel caso di rendesse necessario modificare uno dei giorni appena indicati a causa degli impegni lavorativi del Sig questi Parte_1
si obbliga a impegna a comunicare alla Signora 24 CP_1
ore prima eventuali cambiamenti;
La minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno del Natale o la vigilia e l'ultimo dell'anno o Capodanno così come il giorno di Pasqua e domenica delle Palme;
Il periodo estivo la minore trascorrerà una settimana intera con il padre a luglio ed una settimana intera d'agosto previo accordo con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
In caso di assenza del padre nei giorni infrasettimanali innanzi indicati la minore potrà trascorrere negli stessi giorni
(martedì e giovedì) e nelle stesse fasce orarie (dalle 16:00 alle 21:00) il tempo con le sorelle consanguinee e CP_2
o con i nonni paterni. In ogni caso sarà assicurata la Per_2
Pag. 7 di 9 frequentazione ed agevolato il rapporto con le sorelle ed i nonni paterni.
3) La madre si occupa della figlia minore nella quotidianità, accompagnandola a scuola presso la scuola primaria
Guglielmo Marconi di Afragola ed alle altre attività extrascolastiche ed alla attività sportiva per tre giorni settimanali per un'ora.
4) in caso di assenza dei genitori si occuperanno della minore per accompagnarla a scuola ed alle attività extra scolastiche i nonni, la zia e le sorelle consanguinee Controparte_3
e . CP_2 Per_2
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Tenuto conto della natura parziale della pronuncia, si rimette la regolamentazione delle spese di lite all'esito del giudizio, in ordine al cui prosieguo si provvede con separata ordinanza.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
, nato ad [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...] ed omologa le condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, riportate in parte
Pag. 8 di 9 motiva e qui da intendersi trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (Atto
n.52, P. I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 9 di 9